Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 27 gennaio 2022 |
Attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, in corso di adozione, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR ed e' stato disposto in merito all'applicabilita' allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241; Vista la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» che con una dotazione di 1.000 milioni di euro mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: 5.1.1) Tecnologia PV per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l'incremento della capacita' di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; 5.1.2) Industria eolica; 5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2024 una produzione di batterie con capacita' obiettivo di 11 GWh; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 1.000.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie», di cui euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV», euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» ed euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie»; Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021; Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Considerato che per il soddisfacente conseguimento della milestone europea M2C2-38 riferita al citato Investimento 5.1, entro il mese di giugno 2022 deve essere adottato un decreto ministeriale che, per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie, precisi: l'ammontare delle risorse disponibili; i requisiti di accesso dei beneficiari; le condizioni di ammissibilita' per programmi e progetti; le spese ammissibili; la forma e intensita' dell'aiuto. Considerato, altresi', che all'Investimento 5.1 e' associato anche il target europeo che prevede che l'insieme dei programmi di sviluppo finanziati dovranno essere in grado di garantire, entro il 31 dicembre 2024, la produzione di batterie con capacita' obiettivo di 11 GWh ed, entro il 31 dicembre 2025, l'aumento della capacita' di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [gigafactory] grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; Attesa la necessita' di dover fornire le adeguate indicazioni operative al fine di dare piena attuazione al richiamato Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR e garantire il conseguimento della relativa milestone associata;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e risorse
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l'attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico. 2. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» e' articolato nei seguenti sub-investimenti: a) sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»; b) sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»; c) sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie». 3. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad euro 1.000.000.000,00, allocate per l'attuazione dei sub-investimenti di cui al comma 2 come di seguito riportato: a) quanto ad euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»; b) quanto ad euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»; c) quanto ad euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie». 4. L'articolazione di cui al comma precedente potra' essere oggetto di revisione, previo accordo con la Commissione europea, in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. 5. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
| Art. 2 Modalita' attuative e requisiti di accesso
1. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR e' attuato tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora, in esito all'attuazione degli sportelli di cui al comma 2, i risultati conseguiti dall'intervento non consentano l'integrale assorbimento delle risorse di cui al presente decreto, e' fatta salva la possibilita' di fare ricorso ad ulteriori misure agevolative, anche gia' in fase di operativita', che abbiano finalita' coerenti con l'Investimento in questione e che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Investimento medesimo, nel rispetto dei target previsti dal PNRR. 2. Con uno o piu' decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi dedicati alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con i sub-investimenti di cui all'art. 1 e con quanto definito nel presente decreto. I predetti sportelli saranno aperti: a) a nuove domande di Contratto di sviluppo; b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo gia' presentate al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al Soggetto gestore l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. 3. Il Soggetto gestore, a seguito della chiusura degli sportelli agevolativi di cui al comma 2, avvia le attivita' di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui al comma 2. Si riconosce priorita' ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuita' delle forniture e degli approvvigionamenti. 4. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 2, lettera b), e' resa disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet con congruo anticipo rispetto alla data di apertura degli sportelli agevolativi. 5. Con i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere, altresi', fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari. 6. Possono trovare, altresi', copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art. 1, comma 3, le domande di Contratto di sviluppo gia' oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e il Soggetto gestore in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. |
| Art. 3
Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di ammissibilita' e spese ammissibili
1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti di investimento, come individuati nel titolo II del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. 2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021. 3. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. 4. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno essere completati entro i termini previsti dal PNRR. 5. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilita' dei progetti, alle spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato decreto 9 dicembre 2014. |
| Art. 4 Forma ed intensita' dell'aiuto
1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall'art. 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione. 3. Le risorse che rientrano nella disponibilita' del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero territorio nazionale. |
| Art. 5 Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, potranno essere fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del Soggetto gestore delle disposizioni di cui all'art. 3, nonche' in ordine: a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali; b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al Soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, cosi' come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 154 |
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