Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 16 dicembre 2021 |
Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale». (Ordinanza n. 1). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Considerato che nell'atto approvato e' prevista la sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilita'», di cui occorre ora affidare la realizzazione con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale»; Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021; Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Considerato altresi' che in esito alle attivita' di analisi e indirizzo degli investimenti a valere sulla sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilita'», condotte congiuntamente alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'individuazione del programma unitario di interventi ha approvato linea di intervento n. A4.4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» che assegna la somma di 177.000.000,00 euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade statali della rete gestita da Anas S.p.a. e ricadenti nei crateri sismici, come dettagliato nella tabella allegata; Considerato che tali interventi concernono l'adeguamento e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali statali, prevalentemente a carattere interregionale, fondamentali a garantire la mobilita' all'interno dei crateri sismici, anche per le finalita' di emergenza e soccorso delle popolazioni, e che sono considerati prioritari e necessari dalle Regioni e dalle amministrazioni locali al fine di risolvere le problematiche relative all'accessibilita' ed allo sviluppo del territorio; Considerato che per tali caratteri e finalita' gli interventi individuati risultano integrativi degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle viabilita' danneggiate dagli eventi sismici susseguitisi da agosto del 2016 in Italia centrale, di cui al Programma ex art. 4, comma 2 dell'ordinanza CDPC n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»; Considerato che di detto Programma e' titolare il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che lo attua, d'intesa con le regioni, tramite il soggetto attuatore Anas S.p.a. di cui all'art. 4 comma 1 dell'OCDPC 408/2016 ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'OCDPC 475/2017; Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, che ha per oggetto l'adeguamento e la messa in sicurezza della viabilita' statale gia' danneggiata dagli eventi sismici, in data 15 dicembre 2021 si sono realizzate intese attraverso uno scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni sottoscritte, verificati sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti; in particolare, con la nota del Capo di Gabinetto del MIMS, in data 15 dicembre 2021 d'ordine del Ministro, nel comunicare la condivisione del programma, manifestando la volonta' di corrispondere alle esigenze infrastrutturali dei territori colpiti dai sismi anche attingendo alle risorse nazionali in occasione del nuovo contratto di programma ANAS; Ritenuto di affidare la realizzazione della sub-misura A4 del Piano complementare sisma, intitolata «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento n. 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», al soggetto attuatore definito ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», con apposita ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»; Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021; Preso atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento integrata del 15 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Tanto premesso;
Dispone:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle milestone come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono: a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una societa' pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; b) per progettazione «ogni attivita' documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»; c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero economia e finanze entro il milestone del 30 settembre 2021». |
| Art. 2
Oggetto
1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A4 «Infrastrutture e mobilita'» del Piano complementare sisma, Linea di intervento n. 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestones indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021. 2. Facendo seguito all'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la presente ordinanza e' affidata la realizzazione della sub-misura A4 del Piano complementare sisma, intitolata «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento n. 4 avente ad oggetto «Investimenti sulla rete stradale statale», al soggetto attuatore definito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», in considerazione della natura integrativa degli interventi previsti dalla sub-misura A4.4. 3. Il soggetto attuatore, come definito al precedente comma 2, svolge tutte le attivita' di esecuzione dei servizi e dei lavori, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti e nel rispetto dei vincoli della citata ordinanza n. 408/2016, ai fini della realizzazione degli interventi sulla rete stradale statale previsti dall'elenco allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante. |
| Art. 3
Soggetto attuatore e responsabile dell'intervento
1. Soggetto attuatore dell'intervento previsto dalla presente ordinanza e' l'Ufficio del Commissario straordinario sisma 2016, in considerazione del fatto che la quasi totalita' degli interventi ricadono sul territorio colpito dal sisma 2016 e che si e' in tal senso conseguita un'intesa con la Struttura tecnica di missione sisma 2009. 2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza e' soggetto definito ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», in considerazione della natura integrativa degli interventi previsti dalla sub-misura A4.4. 3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonche' le funzioni di indirizzo e di controllo. 4. Il responsabile dell'intervento provvede, entro il 31 dicembre 2021, all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), ove per legge necessari, e cura tutti gli adempimenti relativi all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento tramite i sistemi informativi RGS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, informando con cadenza bimestrale il soggetto attuatore. 5. Il responsabile dell'intervento svolge tutte le attivita' di esecuzione dei servizi e dei lavori, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti e nel rispetto dei vincoli della citata ordinanza n. 408/2016, ai fini della realizzazione degli interventi sulla rete stradale statale previsti dall'elenco allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante, e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato il Soggetto attuatore circa l'avanzamento procedurale e fisico dell'intervento degli interventi e le eventuali criticita' rilevate nel corso dell'attuazione. |
| Art. 4
Approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni finanziarie
1. Con la presente ordinanza e' approvato l'elenco degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale statale, riportato in allegato alla presente ordinanza con indicazione del finanziamento concesso per la sola progettazione o per la completa realizzazione delle opere. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attivita' in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016. 3. Con la presente ordinanza e' disposto il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli precedenti, per un importo complessivo di euro 177.000.000, in favore del Responsabile degli interventi. 4. Il trasferimento delle risorse avverra' con le modalita' stabilite nei provvedimenti d'attuazione. 5. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili. |
| Art. 5
Misure di semplificazione
1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 2. In particolare si applicano: a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonche' degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00; b) affidamento a societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, e ogni altra attivita' finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici; c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato; d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; e) piu' in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: art. 9 Attuazione degli interventi; art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici; art. 11 Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni appaltanti; artt. 12-13 Semplificazioni procedimentali; art. 14-bis Governance del PNC per territori sisma 2009 e 2016; artt. 17-29 Valutazione ambientale; artt. 48-56 Contratti pubblici; artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo); artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacita' amministrativa. |
| Art. 6
Poteri sostitutivi
1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il soggetto attuatore puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. |
| Art. 7
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Roma, 16 dicembre 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 10
__________ Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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