Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 20 dicembre 2021
Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili». (Ordinanza n. 3).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi millesettecentoottanta milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: duecentoventi milioni di euro per l'anno 2021, settecentoventi milioni di euro per l'anno 2022, trecentoventi milioni di euro per l'anno 2023, duecentoottanta milioni di euro per l'anno 2024, centosessanta milioni di euro per l'anno 2025 e ottanta milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato che nell'atto approvato e' prevista la sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilita'», di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila- Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili»;
Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata Linea d'intervento, in data 15 dicembre si sono realizzate intese sul tema nella Cabina di coordinamento, ove i presidenti delle Regioni hanno posto condizioni che hanno trovato riscontro nello scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, rispettivamente in data 16 dicembre 2021 e 20 dicembre 2021, intese conseguite in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni, verificate sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti;
Considerato che le intese prevedono la realizzazione di un programma unitario di interventi destinato alla trasformazione della Linea oggi non elettrificata Terni, Rieti, Sulmona, L'Aquila, intervento infrastrutturale molto rilevante per la mobilita' ferroviaria della zona dei due crateri e per risolvere le problematiche relative all'accessibilita' ed allo sviluppo del territorio dei due crateri post-sisma 2009 e 2016; la richiesta di attenzione su annosi completamenti viari da realizzare nonche' la localizzazione di centri di produzione di idrogeno green nella Regione Abruzzo, Lazio e Umbria, come meglio precisato nella stessa lettera trasmessa al Ministro v.all.2), non solo per il trasporto ferroviario ma anche per alimentare il trasporto locale ed extraurbano su gomma;
Considerato che, in forza delle cennate intese, risulta necessario affidare la progettazione della Linea di intervento 2 della sub-misura A4 del piano complementare sisma, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», a Rete ferroviaria italiana S.p.a., con apposita ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;
Visto lo studio di pre-fattibilita' per la mobilita' ferroviaria a idrogeno, Linea Terni - Rieti - L'Aquila - Sulmona, elaborato da RFI, prot. CGRTS-0065889-A-20/12/2021 (All. sub 1);
Vista la nota prot. CGRTS-0065322-P-16/12/2021 a firma del Commissario straordinario, on.le avv. Giovanni Legnini, con cui sono state illustrate al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le condizioni e le modalita' attuative dell'intero progetto ammontante a complessivi centonove milioni di euro, dei quali cinquantanove a carico del MIMS e cinquanta a carico del Fondo complementare del PNRR e richiesto altresi' la conferma della copertura finanziaria pari a cinquantanove milioni di euro (All. sub 2);
Vista la nota prot. CGRTS-0065855-A-20/12/2021, con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, prof. Enrico Giovannini, ha espresso piena condivisione in ordine all'investimento e agli indirizzi programmatici gia' deliberati, per le motivazioni ivi riportate, nonche' confermato l'impegno al cofinanziamento del progetto di trasformazione ad idrogeno della Linea Terni-Rieti-L'Aquila, con un contributo finanziario per la parte rimanente, a valere sulle risorse disponibili del Ministero, una volta approvata la legge di bilancio per l'anno 2022 (All. sub 3);
Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento del 20 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle milestone come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:
a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una societa' pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
b) per progettazione «ogni attivita' documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;
c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il milestone del 30 settembre 2021».
 
Art. 2

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Infrastrutture e mobilita'», ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle linee guida e dei milestone indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
2. Con la presente ordinanza e' affidata la progettazione della Linea di intervento 2 della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, avente ad oggetto «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., sulla base delle intese richiamate in premessa.
 
Art. 3

Soggetto attuatore
e responsabile dell'intervento

1. Soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente ordinanza e' l'ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la struttura tecnica di Missione Sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese ai fini degli adempimenti operativi.
2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza e' Rete ferroviaria italiana S.p.a., con il supporto del Comitato di indirizzo nominato dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l'indicazione di un esperto designato da ciascuna delle tre regioni interessate, dalla struttura di Missione 2009 e dalla Struttura commissariale per il sisma 2016.
La Regione Abruzzo e la Regione Lazio sono responsabili degli interventi previsti dal successivo art. 4, primo comma, lettera b), relativi all'acquisto del materiale rotabile per il servizio Terni-L'Aquila e L'Aquila-Sulmona.
3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonche' le funzioni di indirizzo e di controllo.
Spettano al responsabile dell'intervento tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi, anche relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), ove per legge necessari, nonche' all'attuazione e al monitoraggio degli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
4. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, ed assume l'impegno di tenere informato, mediante relazione bimestrale, i Soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticita'.
 
Art. 4

Approvazione degli interventi
e disposizioni finanziarie

1. E' approvato il finanziamento in favore del responsabile dell'intervento dell'importo complessivo dell'intervento pari a:
a) ventidue milioni di euro per la progettazione e realizzazione degli impianti di terra per produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno, tenendo conto degli studi e delle analisi di sicurezza ed economicita' della gestione relativi ai siti di localizzazione e produzione destinati ad alimentare il trasporto ferroviario nonche' il trasporto urbano ed extraurbano locale, sulla base di intese che dovranno essere stipulate tra RFI e le tre regioni interessate;
b) ventotto milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile alimentato ad idrogeno, di cui nove milioni alla Regione Abruzzo per il servizio L'Aquila-Sulmona e diciannove milioni alla Regione Lazio per il servizio Terni-L'Aquila.
E' altresi' previsto, secondo le intese, un ulteriore finanziamento pari a cinquantanove milioni di euro, a carico del M.I.M.S., previa approvazione della legge di bilancio per l'anno 2022, nei termini indicati nella nota del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, (All. sub 3).
2. Il trasferimento delle risorse avverra' con le modalita' stabilite nei provvedimenti d'attuazione.
3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.
 
Art. 5

Misure di semplificazione

Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
In particolare si applicano:
a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonche' degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;
b) affidamento a societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, e ogni altra attivita' finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;
c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato;
d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
e) piu' in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
art. 9 - Attuazione degli interventi;
art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;
art. 11 - Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni appaltanti;
articoli 12-13 Semplificazioni procedimentali;
art. 14-bis - Governance del PCN per territori sisma 2009 e 2016;
articoli 17-29 - Valutazione ambientale;
articoli 48-56 - Contratti pubblici;
articoli 61-63 - Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);
articoli 64-67 - Ulteriori misure di rafforzamento della capacita' amministrativa;
f) nel caso di intervento non conforme alle previsioni urbanistiche si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico.
 
Art. 6

Poteri sostitutivi

Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il soggetto attuatore puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
 
Art. 7

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 20 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 16

__________
Avvertenza:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti.fondo-pnrr.area-sisma/