Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2022 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DELIBERA 21 dicembre 2021 |
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. (Delibera n. 830). |
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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 21 dicembre 2021; Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.);. Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016; Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ...»; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale; Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016; Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 18 dicembre 2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, titolo VI, del Codice dei contratti pubblici; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale; Visto l'art. 1, comma 591 della legge n. 160/2019 in base al quale «A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa; Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) modificato dapprima dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 1.1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) che ha sospeso l'operativita' dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che introduce modifiche, anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di gara tese a imporre una riduzione forzata dei tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, piu' in generale, per il processo di procurement pubblico; Visto il disegno di legge A.S. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 6.268.826,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; Visto l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento; Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita', approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2022, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005; Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016; b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016. 2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. 3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovra' inviare, esclusivamente via pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it - entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti. |
| Art. 2
Entita' della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalita' e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara: ===================================================================== |Importo posto a base di gara| Quota stazioni | Quota operatori | | | appaltanti | economici | +============================+==================+===================+ |Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a € 40.000| | | |e inferiore a € 150.000 | € 30,00 | Esente | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 150.000 e inferiore a | | € 20,00 | |€ 300.000 | | | +----------------------------+ € 225,00 +-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 300.000 e inferiore a | | € 35,00 | |€ 500.000 | | | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 500.000 e inferiore a | | € 70,00 | |€ 800.000 | | | +----------------------------+ € 375,00 +-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 800.000 e inferiore a | | € 80,00 | |€ 1.000.000 | | | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 1.000.000 e inferiore a | € 600,00 | € 140,00 | |€ 5.000.000 | | | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 5.000.000 e inferiore a | | | |€ 20.000.000 | | € 200,00 | +----------------------------+ € 800,00 +-------------------+ |Uguale o maggiore a | | | |€ 20.000.000 | | € 500,00 | +----------------------------+------------------+-------------------+ 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. |
| Art. 3
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. 3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2022. 4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in piu' lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verra' calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. 5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. 6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC. |
| Art. 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. 2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 5
Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'A.N.AC. un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalita' riportate sul sito dell'A.N.AC. |
| Art. 6
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Roma, 21 dicembre 2021
Il Presidente: Busia
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Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2021. p. Il segretario: Angelucci |
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