IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020; Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del 4,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue: 1. diritto di protesto: minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34; massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38; 2. indennita' di accesso: a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08; b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47; c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55; d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42; e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95. Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2022
La Ministra: Cartabia |