Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 marzo 2022 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, settima e ottava tranche. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 33.716 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti i propri decreti in data 14 dicembre 2021, 12 gennaio e 10 febbraio 2022, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%. Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. |
| Art. 2
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 marzo 2022, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima». La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse. |
| Art. 3
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima». L'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sara' pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 del «decreto di massima» e successive modifiche. Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2022. |
| Art. 4
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. |
| Art. 5
Il 15 marzo 2022 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta. La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione. |
| Art. 6
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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