Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2022 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA
DECRETO RETTORALE 7 marzo 2022
Modifiche ed integrazioni allo statuto.


LA RETTRICE

Preso atto che la Scuola normale superiore (SNS), l'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (IUSS) e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna (SSSA), con nota congiunta del 1° settembre 2021 indirizzata al direttore generale del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR) e al Presidente dell'ANVUR, hanno comunicato la fine della sperimentazione della federazione per il triennio 2018-2021 e l'avvio del conseguente processo di revisione statutaria;
Preso atto che il Senato, allo scopo di procedere alla revisione dello statuto e alla predisposizione delle ulteriori conseguenti modifiche da apportare alle altre fonti della Scuola, con delibera n. 136 del 15 giugno 2021 ha costituito il gruppo di lavoro di cui fanno parte il prof. Edoardo Chiti, la dott.ssa Alessia Macchia, il prof. Giuseppe Martinico, il prof. Emanuele Rossi, che si avvale del supporto dell'U.O. Affari legali;
Preso atto che l'iter di elaborazione della proposta di modifica ed integrazione del testo statutario si e' sviluppato come segue:
1) discussione delle linee guida per la revisione dello statuto elaborate dal gruppo di lavoro nella seduta del Senato del 16 ottobre 2021 (delib. 238);
2) elaborazione di una prima proposta di revisione presentata nella seduta del Senato accademico del 16 novembre e primo esame da parte dei senatori (delib. n. 279);
3) revisione del testo, alla luce delle indicazioni del Senato accademico, e successiva condivisione con le diverse componenti della Scuola per l'eventuale proposta di ulteriori modifiche ed integrazioni (delib. n. 309 del Senato del 26 novembre 2021);
4) predisposizione della proposta definitiva per l'esame del Senato accademico nella seduta del 15 dicembre 2021 e del consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2021;
Considerato che la revisione ha avuto ad oggetto i seguenti ambiti:
i. coordinamento sistematico, riformulazione e aggiornamento dei contenuti del titolo I relativo ai principi generali;
ii. adeguamento dello statuto alla conclusione della sperimentazione della Federazione mediante eliminazione dei riferimenti alla Federazione e revisione della composizione del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione;
iii. revisione del procedimento di approvazione delle fonti della Scuola;
iv. interventi puntuali sulle competenze e sulla composizione degli organi di governo e di gestione della Scuola, minime revisioni e sistematizzazione dei contenuti relativi agli organi di controllo, consultivi e di garanzia;
v. revisione della composizione del Senato;
vi. previsione dell'assemblea dei docenti e delle docenti;
vii. revisione dell'art. 26 sull'articolazione della Scuola con l'introduzione dei centri di ricerca interdisciplinari; previsione dell'afferenza dei docenti alle classi, dell'adesione agli istituti e/o della possibilita' di aderire ad un centro di ricerca interdisciplinare; previsione tra gli organi della Scuola del collegio dei coordinatori dei corsi Phd; conseguenti ed ulteriori riformulazioni alle disposizioni del titolo IV su strutture didattiche e di ricerca, gestione e di servizio;
viii. nuova articolazione dei contenuti del titolo VII su organizzazione e personale;
ix. coordinamento con la Scuola normale superiore in merito ai titoli rilasciati agli allievi dalla Scuola;
x. adozione nel testo statutario del linguaggio inclusivo con specifica attenzione al genere;
Vista la delibera n. 318 del 15 dicembre 2021 del Senato accademico con la quale la revisione dello statuto e' stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 dello statuto dando mandato al gruppo di lavoro;
Tenuto conto che il gruppo di lavoro, su mandato del Senato, ha apportato al nuovo testo dello statuto gli ulteriori interventi finalizzati al coordinamento formale del testo nonche' all'armonizzazione delle disposizioni transitorie con le analoghe norme degli statuti di SNS e IUSS;
Preso atto che il consiglio di amministrazione federato nella seduta del 20 dicembre, con delib. n. 376 ha espresso parere favorevole sulle modifiche statutarie/nuovi statuti approvati e ha approvato il documento contenente il programma attuativo del contestuale recesso delle tre Scuole dalla Federazione;
Vista la nota del 23 dicembre 2021 con la quale la rettrice ha provveduto ad inviare al MUR le modifiche statutarie, unitamente alle delibere adottate, ai fini del controllo ministeriale ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tenuto conto che il MUR, nei termini di legge, ha esercitato il controllo di legittimita' e di merito sulle disposizioni statutarie della Scuola e, in particolare, ha provveduto a formulare le proprie osservazioni, confidando nel recepimento di quanto contenuto nella nota del 21 febbraio 2022 inviata alla rettrice della Scuola;
Vista la delibera n. 30 del Senato accademico del 22 febbraio 2022 attraverso la quale sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 dello statuto vigente, le conseguenti revisioni allo statuto provvedendo al recepimento delle osservazioni ministeriali con riferimento a:
i. formazione continua erogata presso la Scuola, con l'eliminazione del riferimento alla formazione «terziaria» (art. 2);
ii. definizione dei compiti e delle funzioni della Fondazione Giovanni Spitali (art. 16, terzo comma);
iii. definizione dell'attribuzione presidenza del cda al rettore/rettrice eliminando l'opzione della facolta' di rinuncia alla stessa da parte del rettore/rettrice (art. 21, comma 5 e 23, comma 3);
iv. supplenza da parte della decana/decano nel caso di dimissioni anticipate o impedimento permanente della rettrice/rettore;
v. indicazione della data del 30 giugno 2022 - stabilita in coordinamento con le altre Scuole per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione con contestuale decadenza degli organi federati (art. 66, primo comma);
Preso atto che, con riferimento all'art. 28 primo comma, il Senato ha accolto parzialmente le osservazioni formulate deliberando l'integrazione della disposizione con la previsione di un membro effettivo esterno alla Scuola;
Vista la delibera n. 44 assunta dal consiglio di amministrazione federato del 28 febbraio 2022 che ha espresso all'unanimita' parere favorevole sulle predette modifiche ed integrazioni allo statuto della Scuola, ai sensi e per effetti dell'art. 58 dello statuto vigente;
Preso atto che la Scuola con nota del 7 marzo 2022 ha comunicato al MUR il recepimento delle osservazioni ministeriali nel testo statutario, allegando al dossier le deliberazioni dei rispettivi organi di governo;
Vista la legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto della Scuola emanato con d.d. n. 770 del 9 dicembre 2012 integrato e modificato con d.r. n. 94 del 9 marzo 2005 e con d.r. n. 48 del 25 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2018;
Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 58 dello statuto vigente, all'emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto, come precedentemente indicato;
Tenuto conto altresi' degli interventi finali di coordinamento e revisione formale apportati al testo statutario dall'U.O. Affari legali in coordinamento con il gruppo di lavoro e la direzione generale al testo statutario;

Decreta:

Art. 1

Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni al testo dello statuto della Scuola, emanato con d.r. n. 48 del 25 gennaio 2018, approvate dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione secondo le deliberazioni e le specifiche indicate in premessa.
 
Allegato A

Statuto della Scuola superiore di studi universitari
e di perfezionamento Sant'Anna

(Testo completo)

Emanato con d.d. n. 770 del 9 dicembre 2011;
integrato e modificato con d.r. n. 94 del 9 marzo 2015;
integrato e modificato con d.r. n. 48 del 25 gennaio 2018;
integrato e modificato con d.r. n. 148 del 7 marzo 2022.

Preambolo

La Scuola, le cui origini, nel contesto della realta' universitaria pisana, si radicano nel Collegio medico giuridico gia' annesso alla Scuola normale superiore e nel Collegio «Antonio Pacinotti», e' stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41 che ha sancito l'unificazione tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII.

Art. 1.

Statuto

1. La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, adotta il presente statuto in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
2. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica.
 
Art. 2

Testo vigente

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nel testo completo dello statuto riprodotto nell'allegato «A», che viene allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.

Natura e finalita'

1. La Scuola e' un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che svolge attivita' di formazione e di ricerca nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate in prospettiva nazionale e internazionale. E' espressione di una comunita' che promuove e favorisce, nelle sue varie componenti, l'elaborazione e la trasmissione di un sapere critico, finalizzato allo sviluppo sociale e delle persone, ispirato ai valori della sostenibilita' sociale e ambientale, dell'inclusione, della mobilita' sociale e della responsabilita'.
2. La Scuola si fonda sul legame inscindibile tra formazione, attivita' di ricerca e terza missione, che ha sviluppato nel corso della propria storia e che riafferma come criterio di orientamento per la propria azione.
3. In particolare, essa opera nei seguenti ambiti:
a) la formazione a livello universitario;
b) la formazione alla ricerca in corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D);
c) la formazione avanzata in corsi post lauream;
d) la formazione continua;
e) l'attivita' di ricerca;
f) l'attivita' di terza missione consistente nella valorizzazione e nel trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno.
4. In questi ambiti si prefigge di valorizzare l'interdisciplinarita', l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresi' nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.
5. L'autonomia della Scuola si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.
 
Art. 3

Pubblicita' ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello statuto, allegato «A», nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto viene altresi' pubblicato sull'albo ufficiale on-line della Scuola.
Pisa, 7 marzo 2022

La rettrice: Nuti
 
Art. 3.

Natura collegiale della Scuola

1. Nello svolgimento delle proprie attivita' di formazione delle allieve e degli allievi ordinarie/i, la Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale.
2. Le norme di vita collegiale, ispirate ai valori del rispetto reciproco e in armonia con i principi e le finalita' della Scuola, sono stabilite in apposito regolamento.
3. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari nelle proprie strutture collegiali o in strutture esterne, secondo il regolamento di cui al precedente comma 2, che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalita' per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonche' l'accesso alle strutture di servizio. Il Senato accademico stabilisce annualmente il contributo didattico per le allieve e gli allievi ordinari nonche' altri contributi a favore delle stesse e degli stessi, compatibilmente con le risorse previste dal bilancio annuale e pluriennale.
 
Art. 4.

Principi di comportamento

1. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allieve e allievi, studentesse e studenti, docenti, ricercatrici e ricercatori, assegniste e assegnisti, personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalita' di partecipazione ai processi decisionali nei modi previsti dal presente statuto.
2. Ciascuna componente della comunita' universitaria e' tenuta ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilita', comportamenti consoni ai valori e alle finalita' della Scuola e osserva le disposizioni del codice etico adottato dalla Scuola.
 
Art. 5.

Sede e nome della Scuola

1. La Scuola ha la sede legale in Pisa e puo' utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna» o «Sant'Anna School of Advanced Studies».
2. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico gia' sede del Conservatorio Sant'Anna. Puo' istituire o partecipare a centri e poli di ricerca e formazione in altre localita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola puo' destinare personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.
 
Art. 6.

Dimensione internazionale

1. La Scuola promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' del personale, delle allieve e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Scuola puo' stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria, anche per l'attivazione di corsi e programmi di ricerca congiunti.
 
Art. 7.

Corsi di formazione attivabili e titoli rilasciati

1. La Scuola attiva:
a) corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinarie/i di I livello, iscritte/i ai corsi di laurea, dell'Universita' di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei consigli di classe;
b) corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinarie/i di II livello, iscritte/i ai corsi di laurea magistrale dell'Universita' di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei consigli di classe;
c) corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinarie/i iscritte/i a corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Universita' di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei consigli di classe;
d) corsi di perfezionamento, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, e corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere.
2. La Scuola puo' inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
a) corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, congiunti con una o piu' istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola;
b) master universitari di I e di II livello, anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere;
c) corsi di alta formazione, di formazione continua, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari, svolti autonomamente o in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati;
d) scuole di specializzazione, anche in collaborazione con altre universita' italiane;
e) percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studentesse e studenti universitari iscritte/i ai corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e ai corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della Scuola (Seasonal School).
3. L'iscrizione di allieve e allievi in corsi di laurea o laurea magistrale, anche a ciclo unico, in universita' diverse dall'Universita' di Pisa deve essere autorizzata dal Senato accademico.
4. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti.
5. La Scuola puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
6. La Scuola rilascia, in lingua italiana e in lingua inglese, i seguenti titoli:
a) diploma di licenza;
b) diploma di II livello;
c) diploma di I livello;
d) diploma di laurea e laurea magistrale congiunta con una o piu' delle istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola;
e) diploma di Philosophiae Doctor (Ph.D);
f) diploma di master universitario di I e II livello;
g) attestati per i corsi di formazione attivati;
h) diplomi che legittimano, negli ambiti di esercizio professionale nei quali siano state attivate Scuole di specializzazione, l'acquisizione della qualifica di specialista.
 
Art. 8.

Ammissione ai corsi della Scuola

1. L'ammissione ai corsi della Scuola avviene attraverso selezioni volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale delle candidate e dei candidati.
2. Le allieve e gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti, i quali prevedono criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi.
 
Art. 9.

Ricerca

1. La Scuola riconosce la funzione primaria della ricerca e il suo nesso inscindibile con la formazione; ne favorisce la dimensione internazionale e ne promuove lo svolgimento, contribuendo a fornire i necessari strumenti materiali, anche attivando le collaborazioni, di cui all'art. 12, nel rispetto della specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche e delle proprie finalita'. Assicura il rispetto dei criteri etici per la ricerca, formulati in documenti di provenienza nazionale ed internazionale.
2. Per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca la Scuola puo' conferire borse di studio ed assegni di ricerca ed utilizzare ogni altro strumento consentito dalla normativa vigente.
 
Art. 10.

Terza missione

1. La Scuola considera parte integrante delle proprie funzioni le attivita' di terza missione, intesa quale trasferimento di conoscenze verso la societa', valorizzando i risultati della ricerca svolta, al fine di promuovere processi di sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Scuola:
adotta una definizione ampia ed inclusiva delle attivita' di terza missione, dedicando specifica attenzione all'impatto delle proprie attivita';
mira a potenziare la propria capacita' di impatto mediante le attivita' di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e della conoscenza;
promuove attivita' di divulgazione scientifica con valore educativo, culturale e di sviluppo della societa' (public engagement);
collabora con gli altri settori della pubblica amministrazione, al fine di migliorare la qualita' dell'azione amministrativa soprattutto in relazione all'attuazione delle politiche pubbliche.
 
Art. 11.

Innovazione

1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di spin-off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo nate dall'iniziativa di docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegniste e assegnisti, allieve ed allievi della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attivita' di ricerca condotte al proprio interno.
2. La Scuola, fermo restando il proprio impegno a garantire la massima diffusione e fruibilita' dei risultati delle proprie ricerche, adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprieta' intellettuale per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprieta' intellettuale con finalita' di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende partner e specialmente con aziende spin-off originate dalla Scuola stessa in conformita' alla normativa vigente.
 
Art. 12.

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti.
2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.
3. Il personale della Scuola potra' essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilita'.
 
Art. 13.

Coordinamento con gli Atenei della rete di eccellenza
e con la Scuola normale superiore

1. La Scuola promuove la collaborazione istituzionale con le altre Scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e di coordinamento.
2. La Scuola considera la Scuola normale superiore interlocutore privilegiato per le attivita' di ricerca, di formazione e di terza missione, valorizzando la collaborazione consolidata nella propria esperienza storica. Si coordina con essa per la definizione delle modalita' di conferimento dei titoli di studio aventi valore legale.
 
Art. 14.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone o enti che si siano distinti ed abbiano fornito contributi particolarmente rilevanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.
 
Art. 15.

Le associazioni delle allieve e degli allievi,
delle ex allieve e degli ex allievi

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con le ex allieve e gli ex allievi, riconoscendo e collaborando con l'associazione ex allievi nonche' con altre organizzazioni, dalla simile natura, ugualmente finalizzate a promuovere e mantenere i rapporti con la Scuola e a sostenerne le relative attivita'.
2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'associazione allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'associazione ex allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.
 
Art. 16.

Enti a sostegno dell'attivita' della Scuola

1. La Scuola collabora con enti che abbiano il fine di:
valorizzare il talento ed il merito quali motori di sviluppo della mobilita' sociale e risorse fondamentali per contribuire ad affrontare le sfide di sostenibilita', pari opportunita' e di equita' che riguardano il pianeta;
riconoscere e sostenere il percorso formativo e di ricerca di allieve e allievi, studentesse e studenti e giovani ricercatrici e ricercatori, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale dei contesti di origine;
costruire contesti di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, per lo sviluppo del Paese e della collettivita'.
Con tali enti la Scuola puo' concludere accordi e convenzioni per lo svolgimento di attivita' in comune.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Scuola riconosce quali interlocutori privilegiati quegli enti che rivolgono la propria azione esclusivamente a vantaggio della Scuola, quali la Fondazione Il Talento all'Opera Onlus e la Fondazione Luca Cavallini.
3. I compiti e le funzioni della Fondazione Giovanni Spitali, annessa alla Scuola ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 24, sono volti prioritariamente alla valorizzazione del talento e del merito all'interno della Scuola, anche mediante la concessione di borse o premi di studio ad allieve/i della Scuola che dimostrino attitudine allo studio ed alla ricerca scientifica.
 
Art. 17.

Fonti interne

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalita' di elezione degli organi, nonche' le regole di funzionamento del Senato accademico e del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali della Scuola.
3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento generale degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) e dei servizi didattici integrativi.
4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.
5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono e non possono essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.
8. I manuali e i disciplinari sono approvati secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale.
 
Art. 18.

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore
Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento generale e' approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico ed e' emanato, acquisito il parere del consiglio di amministrazione, con decreto rettorale. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' e' approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del consiglio di amministrazione ed e' emanato, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, con decreto rettorale.
2. I regolamenti della Scuola in materia di didattica, ricerca e terza missione, compresi quelli relativi agli istituti, alle classi e ai centri di ricerca interdisciplinari, sono approvati dal Senato accademico e sono emanati, acquisito il parere del consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.
3. I regolamenti della Scuola in materia di gestione e organizzazione dei servizi sono approvati dal consiglio di amministrazione, e sono emanati, acquisito il parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, con decreto rettorale.
4. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.
5. I regolamenti della Scuola entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.
 
Art. 19.

Strumenti di programmazione

1. La Scuola adotta il piano strategico con il quale sono definite le linee di sviluppo per la Scuola per il periodo corrispondente alla durata della carica della/del rettrice/rettore, con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.
2. In attuazione del piano strategico la Scuola fonda la sua gestione sulla base di un programma triennale e sugli altri strumenti di programmazione ai sensi della legislazione vigente.
3. Con il piano strategico la Scuola definisce le linee di sviluppo strategico, gli obiettivi e le misure per la loro valorizzazione, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca, della formazione e della terza missione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita'.
4. Il piano strategico e' deliberato dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore sentiti i consigli delle classi accademiche, la consulta del personale tecnico-amministrativo, gli istituti, i centri di ricerca interdisciplinari, gli stakeholder in genere; per quanto riguarda le questioni di compatibilita' economica e gestionale, viene preliminarmente acquisito il parere motivato del consiglio di amministrazione.
5. Il programma triennale e' approvato dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione su proposta della/del rettrice/rettore. Il programma triennale definisce in attuazione del piano strategico le azioni da perseguire, i soggetti da coinvolgere, gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori.
6. Al Senato accademico e al consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza spetta il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti, sulla cui base il programma triennale viene annualmente aggiornato.
7. La/il rettrice/rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei consigli delle classi accademiche e degli istituti e dei centri di ricerca interdisciplinari, puo' proporre eventuali modifiche del programma triennale e del piano strategico che dovranno essere deliberate con le modalita' previste per l'approvazione dei documenti cui si riferiscono.
 
Art. 20.

Organi della Scuola

1. Sono organi di governo e di gestione della Scuola:
a) la/il rettrice/rettore;
b) il Senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) la/il direttrice/direttore generale.
2. Svolgono funzioni di controllo, consultive e di garanzia:
a) il collegio dei revisori dei conti;
b) il nucleo di valutazione;
c) il collegio di disciplina;
d) il comitato unico di garanzia;
e) la commissione paritetica;
f) l'assemblea delle allieve e degli allievi;
g) la consulta del personale tecnico-amministrativo;
h) l'International advisory board;
i) il consiglio consultivo sulle attivita' di ricerca;
j) il collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D;
k) l'assemblea delle docenti e dei docenti;
l) l'assemblea delle assegniste e degli assegnisti.
3. Gli organi individuati dai commi 1 e 2 esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti della Scuola.
 
Art. 21.

Rettrice/rettore

1. La/il direttrice/direttore, di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41, assume la qualifica di rettrice/rettore. E' garante dell'autonomia e dell'unita' della Scuola, della quale ha la rappresentanza legale.
2. La/il rettrice/rettore e' eletta/o a scrutinio segreto fra le professoresse e i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre universita' italiane.
3. L'elettorato attivo per l'elezione della/del rettrice/rettore spetta:
alle professoresse e ai professori ordinarie/i e associate/i;
alle ricercatrici e ai ricercatori, assegniste e assegnisti di ricerca, al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato tale da assicurare al raggruppamento di tali categorie un peso pari al diciotto per cento del complesso dell'elettorato attivo;
alle allieve e agli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), alle allieve e agli allievi ordinari/e di I e II livello con voto ponderato tale da assicurare al raggruppamento di tali categorie un peso pari al ventidue per cento del complesso dell'elettorato attivo.
Qualora risulti eletta/o una professoressa o un professore di altro Ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico del corpo docente della Scuola.
4. La/il rettrice/rettore e' nominata/o con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
5. Alla/al rettrice/rettore competono:
a) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) la responsabilita' del perseguimento delle finalita' della Scuola secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) la convocazione e la presidenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l'esecuzione;
d) la proposta del piano strategico e del programma triennale, di cui all'art. 19 del presente statuto, nonche' la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
e) la proposta di nomina della/del direttrice/direttore generale, di cui all'art. 25;
f) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori e delle allieve e degli allievi, nonche' l'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;
g) l'adozione di provvedimenti di urgenza di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi nella seduta immediatamente successiva;
h) la stipula di convenzioni ed accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
i) l'emanazione dei provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli atti amministrativi, nonche' l'adempimento di ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Per lo svolgimento del proprio mandato la/il rettrice/rettore puo' avvalersi di una/un pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o scelta/o tra le professoresse e i professori ordinarie/i. Nei casi di impedimento o di assenza temporanei della/del rettrice/rettore, la/il pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o esercita compiti di supplenza nell'esercizio di tutte le funzioni connesse alla carica.
7. In caso di dimissioni anticipate dalla carica della rettrice/rettore o di impedimento permanente le relative funzioni sono svolte dalla/dal decana/o.
8. La/il rettrice/rettore puo' inoltre attribuire la carica di pro-rettrice/pro-rettore, con delega su questioni di specifica rilevanza, a persone scelte nel corpo docente e ricercatore della Scuola.
9. La/il pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o e le pro-rettrici/pro-rettori restano in carica per il periodo di nomina e comunque non oltre la durata del mandato della/del rettrice/rettore che le/li ha nominati, fatta salva la possibilita' di revoca in qualunque momento.
 
Art. 22.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' l'organo di rappresentanza della comunita' accademica e svolge funzioni di programmazione, indirizzo e governo dell'attivita' di didattica, di ricerca e di terza missione della Scuola; ha la responsabilita' del funzionamento complessivo dell'istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Senato accademico nel predisporre e approvare il piano strategico, di cui all'art. 19, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico, della ricerca e della terza missione.
3. Il Senato accademico, in particolare:
a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle classi accademiche, degli istituti, dei centri di ricerca interdisciplinari e delle relative attivita';
b) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, di scuole di specializzazione, che possono essere proposti da istituti, centri di ricerca interdisciplinari, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori della Scuola;
c) verifica annualmente che le sedi e le strutture residenziali, didattiche e scientifiche della Scuola siano adeguate alle esigenze manifestate dai direttori/direttrici di istituto, dall'assemblea delle allieve e degli allievi e dall'assemblea delle assegniste e degli assegnisti;
d) approva e modifica il codice etico e i regolamenti di propria competenza;
e) esprime parere sui regolamenti la cui approvazione compete al consiglio di amministrazione;
f) approva il programma triennale, trasmettendolo al consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva e ne monitora l'andamento;
g) esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione annuale e triennale e sui documenti contabili consuntivi, successivamente approvati dal consiglio di amministrazione;
h) delibera sul programma edilizio della Scuola in attuazione del programma triennale;
i) puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 21, comma 3, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia alla/al rettrice/rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
j) stabilisce annualmente il contributo didattico ed ogni altro eventuale contributo da riconoscere alle allieve e agli allievi ordinarie/i;
k) puo' deliberare per esigenze specifiche e particolari, in merito all'istituzione di strutture ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 36, definendone le modalita' di costituzione, di organizzazione e di funzionamento; tali strutture possono essere attivate in via sperimentale e per un periodo definito, al termine del quale possono essere confermate.
4. Il Senato accademico, nella sua composizione allargata a tutte le professoresse e i professori ordinarie/i per le chiamate delle professoresse e dei professori ordinarie/i, a tutte le professoresse e i professori ordinarie/i e associate/i per le chiamate delle professoresse e dei professori associate/i; infine con la partecipazione delle/dei rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori nei consigli di classe per le chiamate delle ricercatrici e dei ricercatori, propone al consiglio di amministrazione, per la delibera di competenza la chiamata delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori individuati secondo quanto previsto dai regolamenti per il reclutamento del personale docente e ricercatore.
5. Il Senato accademico e' composto da tredici membri:
a) la/il rettrice/rettore, che lo presiede;
b) due presidi dei consigli delle classi accademiche;
c) la/il direttrice/direttore di uno degli istituti facenti riferimento alla classe di scienze sociali, eletta/o a maggioranza assoluta dalle professoresse e dai professori ordinarie/i e associate/i della classe;
d) la/il direttrice/direttore di uno degli istituti facenti riferimento alla classe di scienze sperimentali, eletta/o a maggioranza assoluta dalle professoresse e dai professori ordinarie/i e associate/i della classe;
e) la/il coordinatrice/coordinatore di un corso di perfezionamento o dottorato di ricerca, eletta/o dal collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D;
f) una/un professoressa/professore ordinaria/o eletta/o dalle professoresse e dai professori ordinarie/i;
g) una/un professoressa/professore associata/o eletta/o dalle professoresse e dai professori associate/i;
h) una/un ricercatrice/ricercatore eletta/o dalle ricercatrici e dai ricercatori;
i) una/un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo, eletta/o dal personale tecnico-amministrativo;
j) un/a assegnista di ricerca che abbia conseguito il diploma di perfezionamento o dottorato di ricerca (Ph.D) eletta/o dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento o di dottorato di ricerca (Ph.D);
k) due allieve/allievi elette/i, rispettivamente, dalle allieve e dagli allievi ordinarie/i e dalle allieve e dagli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D);
ed e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei suoi membri.
6. Alle sedute del Senato accademico partecipano inoltre, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale: la/il pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o, se diversa/o dalle persone gia' componenti il Senato accademico e la/il direttrice/direttore generale, che svolge le funzioni di segretaria/o del Senato.
7. Il Senato accademico e' convocato dalla/il rettrice/rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri. Il Senato accademico, su proposta della/del rettrice/rettore, puo' indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
8. In caso di parita' di voti prevale il voto della/del rettrice/rettore.
9. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti e' rinnovabile una sola volta. In deroga a quanto sopra previsto, la durata in carica dei rappresentanti delle allieve e degli allievi ordinarie/i e dei corsi di perfezionamento e di dottorato (corsi Ph.D) nel Senato accademico e' di due anni.
10. Le senatrici e i senatori che non partecipano ad almeno meta' delle sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarate/i decadute/i con decreto rettorale.
 
Art. 23.

Consiglio di amministrazione - composizione e funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da sei membri:
a) la/il rettrice/rettore;
b) tre persone esterne ai ruoli della Scuola, scelte dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
c) una/un professoressa/professore della Scuola, avente le competenze di cui alla lettera precedente, eletta/o dalle professoresse e dai professori della Scuola secondo le modalita' previste nel regolamento generale.
d) una/un allieva/allievo eletta/o secondo le modalita' previste nel regolamento generale.
2. La presidenza del consiglio di amministrazione e' attribuita di diritto alla/al rettrice/rettore.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Nelle deliberazioni in caso di parita' di voti prevale il voto della/del presidente. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare una/un consigliera/consigliere, il nuovo membro verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato delle/dei consigliere/consiglieri di cui alle lettere b) e c) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato della/del consigliera/consigliere di cui alla lettera d) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno quattro componenti.
4. Le funzioni di segretaria/o del consiglio di amministrazione sono svolte dalla/dal direttrice/direttore generale o da una/un suo/a delegata/delegato.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere convocato, in seduta straordinaria, quando:
a) la/il presidente ritenga che circostanze urgenti ne richiedano la convocazione indifferibile;
b) almeno due componenti avanzino motivata richiesta scritta alla/al presidente, in quest'ultimo caso l'organo dovra' essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il presidente.
7. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del collegio dei revisori dei conti con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.
8. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto rettorale.
 
Art. 24.

Consiglio di amministrazione-funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita' economica - finanziaria delle attivita' della Scuola.
2. In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
a) esprimere parere motivato, relativamente alle questioni di compatibilita' economica e gestionale, sul piano strategico ed approvare la programmazione triennale;
b) esprimere parere sulle modifiche dello statuto, ai sensi dell'art. 67;
c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', i regolamenti in materia di gestione e organizzazione dei servizi e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;
d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul codice etico;
e) su proposta della/del rettrice/rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
f) conferire l'incarico di direttrice/direttore generale, su proposta della/del rettrice/rettore, sentito il parere del Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;
g) esercitare la competenza disciplinare relativamente alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata del personale docente formulate dal Senato accademico;
i) approvare le proposte della/del rettrice/rettore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinando il relativo trattamento economico;
j) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio per i quali e' prevista una spesa a carico della Scuola;
k) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto;
l) la possibilita' di deliberare per esigenze specifiche e particolari, in merito all'istituzione di strutture ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 36, definendone modalita' di costituzione, di organizzazione e di funzionamento; tali strutture possono essere attivate in via sperimentale e per un periodo definito, al termine del quale possono essere confermate;
m) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, societa' ed associazioni;
n) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche' atti relativi a diritti reali su beni immobili;
o) deliberare gli atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
p) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
q) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;
r) determinare l'indennita' di carica di cui all'art. 65 del presente statuto;
s) deliberare, sentito il Senato accademico, le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore;
t) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.
 
Art. 25.

Direttrice/direttore generale

1. La/il direttrice/direttore generale e' competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. La/il direttrice/direttore generale e' a capo della Direzione amministrativa ed e' responsabile delle relative attivita'. Alla/al direttrice/direttore generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In attuazione delle direttive della/del rettrice/rettore, del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando la/il rettrice/rettore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi. La/il direttrice/direttore generale, con atto scritto e motivato, puo' delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate.
2. L'incarico di direttrice/direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del rettrice/rettore, previo parere del Senato accademico, ad una/un dirigente della Scuola, ovvero di altra Universita', ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di direttrice/direttore generale e' regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina l'impossibilita' di rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravita' dei casi, la sua revocabilita' secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
la/il presidente, scelta/o dalla/dal rettrice/rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto rettorale e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
 
Art. 27.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione e verifica previste dalla normativa vigente con riferimento alle attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri:
a) quattro nominati dal Senato accademico su proposta della/dal rettrice/rettore tra persone esperte nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
b) una/un allieva/allievo della Scuola individuata/o con modalita' previste dal regolamento generale.
3. I membri del nucleo non devono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. I membri del nucleo di valutazione sono nominati con decreto rettorale. I membri di cui al comma 2, lettera a) durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Il membro di cui al comma 2, lettera b) dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allieva/allievo ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai membri del nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere q) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Il nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale. La Scuola garantisce al nucleo l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza e privacy.
 
Art. 28.

Collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare del corpo docente e ricercatore e' affidato ad un collegio di disciplina, composto da tre professoresse/professori ordinarie/i, da tre professoresse/professori associate/i e da tre ricercatrici/ricercatori, tutte/i in regime di tempo pieno, nonche' da due professoresse/professori ordinarie/i supplenti, nominate/i dal Senato accademico; almeno uno dei membri effettivi deve essere esterno alla Scuola. Il collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi membri puo' essere rinnovato una sola volta. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e nella composizione di tre membri limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella della/del docente sottoposta/o ad azione disciplinare.
3. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dalla/dal rettrice/rettore entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti contestati. Il collegio, uditi la/il rettrice/rettore o una sua delegata/delegato e la persona sottoposta all'azione disciplinare, esprime in merito un parere sulla proposta avanzata dalla/dal rettrice/rettore. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della/del rettrice/rettore spetta alla/al decana/decano.
4. Il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina commina la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.
5. Il collegio opera sulla base di un apposito regolamento di disciplina. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Qualora una condotta integri, oltre che una violazione del codice etico, anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta della/del rettrice/rettore, il Senato accademico. Le sanzioni previste per la violazione del codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero nel richiamo pubblico.
 
Art. 29.

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici e i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il comitato ha composizione paritetica ed e' formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. La/il presidente del comitato e' designata/o dal Senato accademico della Scuola ed i membri rimangono in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra le assegniste e gli assegnisti di ricerca, le allieve e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.
4. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite con apposito regolamento interno.
5. La/il presidente del comitato unico di garanzia si attiva per concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attivita' di formazione con altri Atenei convenzionati con la Scuola volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
 
Art. 30.

Commissione paritetica

1. E' istituita la commissione paritetica, composta da almeno sei allieve/allievi e sei docenti e presieduta da una/uno delle/dei docenti. I membri della commissione sono designati con le modalita' definite da apposito regolamento. Tale commissione puo' articolarsi nelle classi accademiche.
2. La predetta commissione, come previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio alle studentesse e agli studenti, alle allieve e agli allievi da parte del corpo docente; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce il funzionamento della commissione.
 
Art. 31.

Assemblea delle docenti e dei docenti

1. L'assemblea delle docenti e dei docenti e' composta dalle professoresse e dai professori della Scuola e dalle ricercatrici e ricercatori della Scuola.
2. Puo' essere convocata dai componenti del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lettera f), g) ed h), dal componente del consiglio di amministrazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera c) e dalla/dal rettrice/rettore ogniqualvolta si ravvisi la necessita' di analizzare questioni di particolare rilievo per la vita della Scuola.
3. L'assemblea puo' essere convocata anche per la sola componente delle professoresse e dei professori ordinarie/i, delle professoresse e dei professori associate/i e delle ricercatrici e dei ricercatori.
 
Art. 32.

Assemblea delle assegniste e degli assegnisti

1. La composizione e le funzioni dell'assemblea delle assegniste e degli assegnisti sono disciplinate dal regolamento generale.
 
Art. 33.

Assemblea delle allieve e degli allievi

1. E' istituita l'assemblea delle allieve e degli allievi ordinari, dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D). L'assemblea puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti.
2. L'assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualita' dei servizi e delle strutture alla/al direttrice/direttore generale e al nucleo di valutazione.
3. Il funzionamento dell'assemblea e' stabilito con regolamento autonomo.
 
Art. 34.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Scuola istituisce la consulta del personale tecnico-amministrativo con funzioni consultive rispetto alle diverse articolazioni della Scuola, che esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, anche su richiesta delle stesse articolazioni, e puo' presentare proposte su questioni inerenti il personale tecnico amministrativo della Scuola.
2. La consulta, nominata con decreto rettorale, e' composta da dieci membri rappresentativi delle diverse componenti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo le modalita' definite dall'apposito regolamento. Elegge al proprio interno un/a presidente. Alla consulta puo' partecipare su invito la/il direttrice/direttore generale.
3. Il funzionamento della consulta e le tematiche affrontate sono definiti in un regolamento autonomo.
 
Art. 35.

International advisory board

1. La Scuola puo' istituire un International advisory board (IAB) quale organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.
2. L'International advisory board e' composto da almeno quattro membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.
3. I membri dell'International advisory board sono nominati dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore, sentito il Consiglio consultivo sulle attivita' di ricerca; i curricula sono resi pubblici sul sito internet della Scuola dopo il conferimento dell'incarico.
4. L'International advisory board redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato entro la scadenza prefissata dagli organi della Scuola e propone l'adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo della Scuola ad attivita' formative e di ricerca di rilievo internazionale.
 
Art. 36.

Articolazione della Scuola

1. La Scuola si articola in classi accademiche e si organizza in istituti e centri di ricerca interdisciplinari.
2. Le classi accademiche hanno funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica, deliberano sul percorso formativo delle allieve e degli allievi ordinarie/i e sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali. Le classi promuovono l'integrazione fra la formazione multidisciplinare e la ricerca.
3. Gli istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attivita' di ricerca e di terza missione, secondo le modalita' stabilite nei regolamenti della Scuola. Collaborano con i consigli dei corsi di laurea e con i collegi delle/dei docenti dei corsi Ph.D nella programmazione e nello svolgimento delle attivita' formative della Scuola.
4. I centri di ricerca interdisciplinari sono strutture finalizzate alla programmazione e alla gestione delle attivita' di ricerca con vocazione interdisciplinare che coinvolga competenze presenti in piu' istituti, in aree ritenute strategiche per le linee di ricerca della Scuola.
5. Gli istituti e i centri di ricerca interdisciplinari sono centri di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'.
6. Il personale docente della Scuola afferisce a una delle classi. Ogni professoressa/professore e ricercatrice/ricercatore aderisce a un istituto e/o puo' aderire a non piu' di un centro di ricerca interdisciplinare, secondo modalita' definite nel regolamento generale.
 
Art. 37.

Classe accademica

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987, n. 41, le classi accademiche di scienze sociali e di scienze sperimentali e applicate.
2. La classe accademica di scienze sociali comprende le aree scientifiche di: scienze economiche e manageriali, scienze giuridiche, scienze politiche.
3. La classe accademica di scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: ingegneria industriale e dell'informazione, scienze agrarie e biotecnologie vegetali, scienze mediche.
4. Afferiscono ad una delle classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori della Scuola, le allieve e gli allievi e le/i docenti a contratto.
5. Le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori afferenti alle classi svolgono attivita' didattica rivolta alle allieve e agli allievi ordinarie/i in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle classi accademiche.
6. Sono aggregate/i alla classe accademica di scienze sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, le collaboratrici, i collaboratori ed esperti linguistici.
7. Il Senato accademico delibera l'aggregazione delle/dei docenti ad una delle due classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.
 
Art. 38.

Consiglio della classe accademica

1. Il consiglio della classe accademica e' composto da:
a) la/il preside della classe accademica;
b) le professoresse e i professori ordinarie/i e associati/e afferenti alla classe accademica;
c) una/un rappresentante delle ricercatrici e dei ricercatori per ogni area scientifica;
d) due rappresentanti delle allieve e degli allievi ordinarie/i per ogni area scientifica.
2. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalita' previste dal regolamento generale.
3. I membri di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e sono eletti contestualmente alla/al preside della classe accademica. I membri di cui alla lettera d) durano in carica due anni.
4. Su invito della/del preside possono partecipare, con voto consultivo, al consiglio della classe accademica di scienze sociali, le collaboratrici, i collaboratori ed esperti linguistici.
5. Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal professoressa/professore ordinaria/o piu' giovane in ruolo.
6. I consigli delle classi accademiche coordinano le attivita' didattiche delle aree scientifiche afferenti alla classe accademica. In particolare:
a) approvano annualmente l'offerta didattica per le allieve e gli allievi dei corsi ordinari di I e II livello;
b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva/allievo ordinario;
c) approvano la programmazione delle Seasonal School, di cui all'art. 7, comma 2, lettera e;
d) esprimono parere per la deliberazione del Senato accademico sull'istituzione e la disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico;
e) esprimono parere per la deliberazione del Senato accademico sull'istituzione e la disattivazione dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D).
7. Il consiglio di classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente statuto, puo' proporre alla/al rettrice/rettore, al Senato accademico e al consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante nell'ambito delle proprie funzioni.
 
Art. 39.

Preside del consiglio della classe accademica

1. La/il preside e' eletta/o dal consiglio della classe accademica tra le professoresse e i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla classe e nominata/o con decreto rettorale; dura in carica tre anni e puo' essere rinnovata/o una sola volta. Puo' nominare una/un vice-preside scelta/o tra le/i docenti che afferiscono alla classe, che resta in carica per la durata del mandato della/del preside che l'ha nominata/o.
2. La/il preside convoca e presiede il consiglio di classe, dirige la classe, sovraintende alle responsabilita' delle/dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali rivolte alle allieve e agli allievi ordinari esercitando le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del consiglio della classe accademica.
 
Art. 40.

Centri di spesa

1. Le attivita' didattiche, scientifiche e di terza missione della Scuola sono coadiuvate dai servizi offerti dalla struttura organizzativa. La struttura organizzativa viene definita con deliberazione del consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, su proposta della/del direttrice/direttore generale.
2. Il consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia dei centri di spesa con apposito atto secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita', nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 41.

Istituti e direttrice/direttore di istituto

1. Gli istituti della Scuola sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalita' stabilite nei regolamenti della Scuola.
2. La costituzione di istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Ciascun istituto opera sotto la responsabilita' di una/un direttrice/direttore di istituto nominata/o con decreto rettorale ed eletta/o al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di istituto.
4. Il mandato della/del direttrice/direttore dell'istituto e' triennale e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. La/Il direttrice/direttore e' responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.
 
Art. 42.

Centri di ricerca interdisciplinari

1. Le modalita' di costituzione, di verifica e di disattivazione dei centri di ricerca interdisciplinari sono definite nel regolamento generale.
2. Ogni centro di ricerca interdisciplinare ha una/un coordinatrice/coordinatore le cui modalita' di individuazione sono definite nel regolamento generale. La/il coordinatrice/coordinatore e' responsabile dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo del centro nell'ambito degli indirizzi indicati dal Senato accademico.
 
Art. 43.

Consiglio consultivo sulle attivita' di ricerca

1. Il consiglio consultivo sulle attivita' di ricerca e' presieduto dalla/dal rettrice/rettore e composto dalle/dai direttrici/direttori degli istituti e dalle/dai coordinatrici/coordinatori dei centri di ricerca interdisciplinari e da altri eventuali soggetti, individuati dal Senato accademico, tra coloro che hanno responsabilita' di coordinamento nell'ambito delle attivita' di ricerca.
2. Il consiglio svolge attivita' consultiva nei confronti del Senato accademico e della/del rettrice/rettore su tematiche relative alla ricerca.
 
Art. 44.

Collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D

1. Il collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D e' presieduto dalla/dal rettrice/rettore e composto dalle/dai coordinatrici/coordinatori dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) istituiti ed attivi alla Scuola, designate/i dai rispettivi collegi dei docenti e nominate/i dalla/dal rettrice/rettore.
2. Il collegio svolge attivita' consultiva nei confronti del Senato accademico sulle materie di propria competenza e elegge al proprio interno il membro del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lettera e.
 
Art. 45.

Strutture di servizio e accesso alla documentazione scientifica

1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonche' dell'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
2. La Scuola fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile.
3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.
 
Art. 46.

Corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinari

1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea delle Universita' presso le quali sono iscritte/i le allieve e gli allievi dei corsi ordinari stessi.
2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritte/i le allieve e gli allievi dei corsi ordinari stessi.
3. Per l'area di scienze mediche sono attivati i corsi ordinari di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della durata di sei anni, che offrono un percorso formativo interno, complementare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Per l'area di scienze giuridiche sono attivati i corsi ordinari di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della durata di cinque anni, che offrono un percorso formativo interno complementare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.
4. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria delle allieve e degli allievi ordinarie/i, sviluppandone lo spirito critico. Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola; ad essi si affiancano corsi di lingue straniere e altre attivita' esterne alla Scuola volte ad arricchire la formazione delle allieve e degli allievi ordinarie/i.
5. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici delle allieve e degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Universita' di Pisa o presso le altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola ed alle attivita' formative interne della Scuola.
 
Art. 47.

Corsi di laurea e laurea magistrale

1. I corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, istituiti con altre universita' italiane e straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento delle studentesse e degli studenti.
3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.
 
Art. 48.
Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D)

1. I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi si consegue il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio delle allieve e degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.
3. Il collegio delle/dei docenti del corso Ph.D approva annualmente la relativa programmazione didattica.
 
Art. 49.

Master universitari

1. I master universitari di I e II livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.
3. Per compiti di supporto alle attivita' didattiche e di tutorato puo' essere attivata la figura della/del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico scientifica e professionale.
 
Art. 50.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono finalizzate a fornire una formazione in specifici ambiti professionali e al rilascio di diplomi che legittimino la qualifica di specialista.
2. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono disciplinati nel regolamento didattico.
 
Art. 51.

Corsi di formazione

1. La Scuola puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari, svolti autonomamente o in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
 
Art. 52.

Seasonal School

1. La Scuola puo' attivare percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studentesse e studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico e a corsi Ph.D che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della Scuola.
 
Art. 53.

Titoli

1. La Scuola rilascia:
a) il diploma di licenza alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio e al secondo biennio del corso ordinario, ovvero alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario al termine di un ciclo unico, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato l'esame di licenza, secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento didattico.
b) il diploma di II livello alle allieve e agli allievi ordinari che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame finale con le stesse modalita' di cui alla lettera a) e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera a).
c) il diploma di I livello alle allieve e agli allievi ordinari che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico.
I titoli rilasciati dalla Scuola di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono equiparati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, a un master universitario di II livello.
2. La Scuola rilascia il diploma di laurea e laura magistrale congiuntamente ad altre Universita' italiane e straniere, alle studentesse e agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 47 del presente statuto.
3. La Scuola rilascia il diploma di Philosophiae Doctor (Ph.D) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di perfezionamento o dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.
4. La Scuola rilascia il diploma di master universitario di I o II livello alle studentesse e studenti che abbiano compiuto con profitto il relativo percorso di studi.
5. Il rilascio dei diplomi e degli attestati previsti dall'art. 7, comma 6, del presente statuto e' disciplinato dal regolamento didattico, in conformita' alla legislazione vigente.
 
Art. 54.

Diploma di «Philosophiæ Doctor honoris causa»

1. La Scuola puo' conferire il diploma di «Philosophiæ Doctor honoris causa» a persone con profilo scientifico di livello assoluto e chiara fama nelle scienze sociali e nelle scienze sperimentali e applicate. La deliberazione relativa e' assunta dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei voti, su proposta del collegio delle docenti e dei docenti del corso di perfezionamento o dottorato di ricerca (corso Ph.D) di riferimento e previo parere del consiglio di istituto competente. La proposta e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca per la dovuta approvazione.
 
Art. 55.

Allieve e allievi ordinari della Scuola

1. Sono allieve e allievi ordinarie/i della Scuola coloro che, essendo risultati vincitrici/vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 8, sono ammesse/i e frequentano i corsi integrativi di I, di II livello e i corsi integrativi a ciclo unico e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico.
2. In attuazione dell'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) dello statuto, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse economiche inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva e allievo ordinarie/i per l'anno accademico successivo, proposti dai consigli delle classi accademiche.
 
Art. 56.

Studentesse e studenti dei corsi di laurea magistrale

1. Sono studentesse e studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), coloro che sono iscritte/i e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico.
2. Il Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennita' di alloggio alle studentesse e agli studenti suddette/i, secondo criteri e modalita' da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilita' delle stesse e degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.
 
Art. 57.

Allieve e allievi dei corsi di perfezionamento
e dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono allieve e allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) coloro che, essendo risultati vincitrici e vincitori nei relativi concorsi, sono iscritte/i e frequentano gli specifici corsi.
2. Il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse economiche inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva il bando di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva e allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) per l'anno accademico successivo.
 
Art. 58.

Obblighi didattici

1. Il regolamento didattico stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dalle allieve e dagli allievi.
2. Le allieve e gli allievi ordinari di I e II livello e dei corsi a ciclo unico devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico.
3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allieva/allievo.
 
Art. 59.

Diritto allo studio ed inserimento nel mondo del lavoro

1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato» al fine di consentire alle allieve e agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
2. La Scuola promuove la collaborazione a tempo parziale delle allieve e degli allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi erogati dalla stessa.
3. La Scuola favorisce iniziative volte ad inserire le studentesse e gli studenti laureati nel mondo del lavoro.
 
Art. 60.

Attivita' culturali, sportive e ricreative

1. La Scuola promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative delle allieve e degli allievi, le/i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico puo' riconoscere.
 
Art. 61.

Principi di amministrazione ed organizzazione

1. L'attivita' amministrativa e gestionale della Scuola rispetta i principi di semplificazione, efficienza, efficacia, pubblicita', trasparenza e accessibilita' delle informazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nazionale ed europea.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale e di separazione tra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione.
3. La Scuola valorizza il principio di pari opportunita', promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratrici e lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi di Ateneo, di occupazione e di impiego. Promuove inoltre le risorse umane e favorisce lo sviluppo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori meritevoli.
4. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilita', ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilita' economico-patrimoniale e analitica in conformita' alle previsioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.
 
Art. 62.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi e atti di liberalita', finalizzati anche ad erogazione di assegni di ricerca, di posizioni di professoressa/professore e ricercatrice/ricercatore e alla promozione di attivita' culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;
c) proventi di contratti e convenzioni, attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.
2. Per le sue attivita' istituzionali la Scuola utilizza e mantiene:
a) i beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprieta';
b) le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.
 
Art. 63.

Organizzazione e organico

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola e' definita con apposito regolamento di organizzazione.
 
Art. 64.

Valorizzazione della professionalita'

1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito, attitudine e capacita' professionali.
 
Art. 65.

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di rettrice/rettore, preside della classe accademica, direttrice/direttore di istituto, componente elettivo del Senato accademico ad eccezione delle/dei direttrici/direttori di istituto elette/i in Senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del collegio dei revisori dei conti, componente del nucleo di valutazione, membro dell'International advisory board, non sono cumulabili.
2. I mandati di preside del consiglio della classe accademica, direttrice/direttore di istituto, componente elettivo del Senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione sono triennali; il mandato di componente del collegio dei revisori dei conti e' quadriennale; essi non possono essere rinnovati per piu' di una volta, ad esclusione delle/dei rappresentanti delle allieve e degli allievi che hanno un mandato biennale.
3. Alla/al rettrice/rettore, pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o, preside della classe accademica, direttrice/direttore di istituto, ai membri del Senato accademico, ai membri del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, ai membri dell'International advisory board spetta un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un'indennita' la cui misura e' determinata dal consiglio medesimo previo parere del Senato accademico.
 
Art. 66.

Norme finali e disposizioni transitorie

1. Il consiglio di amministrazione federato e il nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, alla quale si procedera' entro il 30 giugno 2022.
2. Il collegio dei revisori dei conti federato rimarra' in carica fino alla nuova costituzione a seguito della nomina dei membri da parte dei due Ministeri competenti.
3. I componenti del Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato dei singoli componenti. Il Senato accademico e' integrato, nella sua composizione, dai componenti di cui all'art 22, comma 5, lettera e) e j).
4. Nelle more della modifica del regolamento generale, per l'elezione del componente del consiglio di amministrazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera c) si procede come segue: emanazione con decreto rettorale di un avviso contenente l'invito a presentare le candidature alla carica; presentazione delle candidature, ciascuna delle quali sostenuta da almeno dieci firme di professoresse e professori della Scuola e corredata da un curriculum vitae della/del candidata/o; verifica da parte del Senato accademico del possesso dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b del presente statuto; elezione da parte delle professoresse e dei professori della Scuola.
5. Nelle more della modifica del regolamento generale il Senato accademico e il consiglio di amministrazione possono costituire i centri di ricerca interdisciplinari di cui agli articoli 36 e 42, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dai medesimi articoli e stabilendone le modalita' di costituzione e funzionamento.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, relativamente ai componenti del consiglio di amministrazione federato, del collegio dei revisori dei conti federato e del nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto, non sono considerati i periodi gia' espletati alla data di entrata in vigore dello statuto.
 
Art. 67.

Modifiche di statuto

1. La revisione dello statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto e' promossa dalla/dal rettrice/rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico.
 
Art. 68.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto i regolamenti della Scuola vengono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo.