Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 3 febbraio 2022
Organizzazione e funzionamento degli istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-bis, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;
Visti i decreti ministeriali 7 ottobre 2008, concernenti l'organizzazione e il funzionamento di: Archivio centrale dello Stato, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, Istituto centrale per la demoetnoantropologia, Istituto superiore per la conservazione e il restauro, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Istituto centrale per la grafica, Opificio delle pietre dure;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante «Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2017, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2020, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e, in particolare, l'articolo 33, concernente gli uffici dotati di autonomia speciale;
Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, aggiornando, secondo l'attuale struttura ministeriale, le disposizioni di cui ai decreti menzionati in premessa;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali e degli altri istituti con finalita' particolari dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) numeri 1) e 2), e lettera b), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, indicati a seguire:
a) l'Istituto centrale per il restauro;
b) l'Opificio delle pietre dure, con sede a Firenze;
c) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;
d) l'Archivio centrale dello Stato;
e) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
f) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
g) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, con gli istituti ad esso afferenti:
1) l'Istituto centrale per gli archivi;
2) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
3) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
4) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
h) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;
i) l'Istituto centrale per la grafica;
j) l'Istituto centrale per l'archeologia.
 
Art. 2

Autonomia

1. Gli istituti di cui al presente decreto, uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tali istituti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Ciascun istituto elabora il proprio statuto, che ne dichiara e definisce la missione, gli obiettivi, l'organizzazione. Lo statuto e' adottato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e approvato con decreto del Ministro della cultura, su proposta del direttore generale vigilante. Lo statuto e' redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet dell'istituto.
3. Ciascun istituto provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilita', dall'utilizzo dei beni e degli spazi in consegna, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attivita' e dalle attivita' di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione europea, nonche' di organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita' rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita' di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. Ciascun istituto puo' altresi' effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo' richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per corsi e seminari, per i congressi, i convegni, i corsi e le altre manifestazioni che esso organizza.
4. Al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualita' dei servizi ciascun istituto coordina la propria attivita' con quella degli altri istituti dotati autonomia speciale.
 
Art. 3

Bilancio

1. Il bilancio e' il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dell'istituto. Esso e' redatto secondo principi di pubblicita' e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarita' della gestione e la confrontabilita', anche internazionale, delle istituzioni museali.
2. Il bilancio e' redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il bilancio e' redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet di ciascun istituto.
 
Art. 4

Organi

1. Sono organi degli Istituti dotati di autonomia speciale:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:
a) garantire lo svolgimento della missione dell'istituto;
b) verificare l'economicita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' dell'istituto;
c) verificare la qualita' scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna all'istituto.
3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 e' determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
 
Art. 5

Direttore

1. Il direttore e' responsabile della gestione dell'istituto, sovrintende all'attivita' e al funzionamento e ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del competente direttore generale.
2. Il direttore e' nominato con le modalita' stabilite dall'art. 33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonche' dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali».
3. Il direttore si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore.
4. Il direttore dell'Opificio delle pietre dure assume il titolo di «soprintendente»; il direttore dell'Archivio centrale dello Stato di Roma assume il titolo di «sovrintendente».
 
Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attivita' dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio:
a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti;
b) approva la carta dei servizi e il programma di attivita' annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la compatibilita' finanziaria e l'attuazione;
c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione;
e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro della cultura, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro della cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al consiglio di amministrazione non e' cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.
 
Art. 7

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere tecnico-scientifico nell'ambito di attivita' e nelle materie di competenza dell'istituto. In particolare, il comitato:
a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;
b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita' dell'istituto;
c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attivita' dell'istituto;
e) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto;
f) si esprime sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche, nonche' su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto.
2. Il comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro, di cui uno di intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici». I componenti del comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attivita' dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro della cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non e' cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del comitato. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.
 
Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le attivita' relative al controllo di regolarita' amministrativo-contabile. in particolare, il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; si esprime altresi' sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche statutarie.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro della cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico dell'istituto.
 
Art. 9

Vigilanza

1. Gli istituti centrali e agli altri istituti con finalita' particolari dotati di autonomia speciale di cui al presente decreto sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. In particolare:
a) la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali esercita la vigilanza su:
1) l'Istituto centrale per il restauro;
2) l'Opificio delle pietre dure;
3) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;
4) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
5) l'Istituto centrale per la grafica;
b) la Direzione generale archivi esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato;
c) la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore esercita la vigilanza sulle Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze;
d) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library esercita la vigilanza su:
1) l'Istituto centrale per gli archivi;
2) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
3) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
4) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
e) la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio esercita la vigilanza su:
1) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;
2) l'Istituto centrale per l'archeologia.
2. In tutti i casi la vigilanza e' svolta, limitatamente ai profili finanziari e contabili, d'intesa con la Direzione generale bilancio. In particolare, la Direzione generale vigilante approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo degli istituti di cui al comma 1, su parere conforme della Direzione generale bilancio.
 
Art. 10

Disposizioni comuni

1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attivita' di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati.
2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di alta formazione e studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. Gli istituti di cui al comma 1 possono istituire borse di studio e di ricerca.
 
Art. 11

Istituto centrale per il restauro

1. L'Istituto centrale per il restauro (di seguito «ICR»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.
2. L'ICR svolge funzioni in materia di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare:
a) promuove ed espleta attivita' di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei direttori generali o dei segretari regionali del Ministero, nonche' di enti e soggetti pubblici e privati;
b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro o dei direttori generali o dei segretari regionali del Ministero, nonche' di enti e soggetti pubblici e privati, attivita' di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;
c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilita' con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;
d) provvede, secondo le direttive della Direzione generale vigilante, all'accertamento della compatibilita' di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;
e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio (di seguito «SAF») attiva presso il medesimo istituto;
f) promuove ed espleta attivita' di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero e delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta;
g) puo' attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le regioni d'intesa con i segretariati regionali;
h) promuove ed espleta, con contestuale informazione ai direttori generali e regionali, d'intesa con i responsabili degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali per interventi di particolare complessita' o rispondenti ad esigenze di ricerca od a finalita' didattiche collegate alla SAF;
i) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi di analisi e di intervento elaborati;
j) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori di restauro dei beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione e formazione di metodologie e di normative tecniche;
k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, consulenza e supporto tecnico-scientifici, per le materie attribuite, a Paesi terzi;
l) nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'ICR puo' rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private, nazionali od estere, servizi inerenti alle proprie funzioni, secondo modalita' da prevedersi nello statuto.
3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 12

Opificio delle pietre dure

1. L'Opificio delle pietre dure (di seguito «OPD»), con sede a Firenze, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.
2. L'OPD svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attivita' di restauro, conservazione, ricerca e consulenza su beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici, anche non territoriali, nonche' alle persone giuridiche private senza fine di lucro. A seguito di convenzioni specifiche, l'OPD puo' esplicare la propria attivita' anche a favore di enti pubblici stranieri. L'attivita' dell'OPD puo' essere espletata, previo accordo, anche su beni culturali di proprieta' privata purche' siano di eccezionale valore storico-artistico o archeologico, ovvero assumano particolare rilievo per l'attivita' di ricerca tecnico-scientifica o per l'attivita' di alta formazione dell'OPD.
3. L'OPD puo' collaborare con altri istituti, italiani e stranieri, interessati all'attivita' di ricerca, restauro e conservazione, anche in coordinamento con l'ICR.
4. L'OPD svolge altresi' attivita' di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici che siano operatori nel settore del restauro e conservazione o nel settore della custodia dei beni culturali, tramite convenzioni con gli enti pubblici di appartenenza. Tale attivita' puo' essere espletata anche a favore di privati, su espressa richiesta.
5. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
6. Presso l'OPD vi e' il Museo dell'Opificio delle pietre dure dove sono conservati lavori di commesso fiorentino e altre opere che documentano la storia artistica dell'OPD.
 
Art. 13

Istituto centrale per la patologia
degli archivi e del libro

1. L'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (di seguito «ICPAL»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.
2. L'ICPAL svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attivita' di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni archivistici e librari qualunque sia il supporto su cui sono o verranno posti in essere, appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici, anche non territoriali, nonche' alle persone giuridiche private. In particolare:
a) promuove ed espleta attivita' di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni archivistici e librari;
b) promuove ed espleta attivita' di conservazione preventiva, restauro e manutenzione dei beni archivistici e librari di concerto con le direzioni generali di settore e regionali e con gli istituti di conservazione del Ministero;
c) individua le metodologie e le tecniche atte ad assicurare la conservazione a lungo termine dei beni archivistici e librari a prescindere dai supporti, incluse le immagini fotografiche e in movimento;
d) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro e accerta la compatibilita' di metodi, tecniche e materiali da utilizzare conformi alle esigenze della tutela e della salvaguardia dei beni archivistici e librari;
e) individua e definisce i metodi e le condizioni ambientali idonee alla conservazione dei supporti digitali, in tale ambito elabora norme e attua programmi di monitoraggio;
f) provvede all'insegnamento del restauro dei beni archivistici e librari con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio;
g) promuove ed espleta attivita' di formazione e aggiornamento nell'ambito del restauro e della conservazione dei beni archivistici e librari su supporto tradizionale e digitale, destinata al personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, degli enti pubblici e dei soggetti privati che ne facciano richiesta;
h) puo' attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le regioni d'intesa con i segretariati regionali;
i) promuove ed esegue interventi di restauro di beni archivistici e librari di particolare complessita' o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalita' didattiche collegate alla Scuola di alta formazione e studio;
j) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
k) raccoglie ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche e agli interventi di conservazione e restauro dei beni archivistici e librari anche a fini didattici, statistici e di individuazione e definizione di metodologie e di normative tecniche.
3. L'ICPAL puo' collaborare e stipulare convenzioni con Universita' e organismi di ricerca italiani e stranieri e accedere ai finanziamenti previsti dagli organismi internazionali per specifici programmi di ricerca. A seguito di convenzioni specifiche, l'ICPAL esplica la propria attivita' anche a favore di enti pubblici stranieri e, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, offre consulenza e supporto tecnico-scientifico, per le materie attribuite, a Paesi terzi.
4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 14

Archivio centrale dello Stato

1. L'Archivio centrale dello Stato (di seguito «ACS»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archivi.
2. L'ACS conserva, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano: Ministeri con o senza portafoglio, organi giudiziari e consultivi, compresi quelli di rilievo costituzionale, nonche' gli originali di leggi e decreti della Repubblica; conserva inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprieta' o deposito per disposizioni di legge o a qualunque altro titolo; garantisce la consultabilita' della documentazione conservata ai sensi del titolo II («Fruizione e valorizzazione»), Capo III («Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza»), articoli 122 - 127, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; esercita, attraverso le commissioni di sorveglianza, la sorveglianza sugli archivi in formazione degli organi centrali come sopra specificati; a tale scopo, d'intesa con i singoli dicasteri ed enti, definisce schemi di piani di classificazione e di conservazione, di manuali di gestione e di conservazione da sottoporre all'approvazione della Direzione generale archivi; formula, d'intesa con i singoli organi citati, proposte di scarto da sottoporre all'approvazione della medesima Direzione generale.
3. Costituisce il Polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti pubblici nazionali soppressi, nonche' degli archivi digitali privati dichiarati di interesse storico.
4. L'ACS svolge inoltre attivita' di:
a) formazione e aggiornamento attraverso corsi e tirocini formativi organizzati sia in proprio che d'intesa con l'Universita' o con la Scuola superiore della pubblica amministrazione o con altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento all'archivistica contemporanea e digitale;
b) ricerca, in sede nazionale e internazionale, sulle tematiche dell'archivistica contemporanea e digitale;
c) promozione e organizzazione di convegni e dibattiti scientifici, a carattere nazionale e internazionale, sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; organizzazione di mostre ed eventi anche per la promozione del documento contemporaneo.
5. L'ACS svolge attivita' editoriale relativa al settore di competenza anche mediante pubblicazioni scientifiche relative ai risultati delle ricerche effettuate.
6. Il Sovrintendente all'ACS rappresenta il Ministero nella commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 e successive modificazioni.
7. L'ACS svolge funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attivita' degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi.
8. L'ACS puo' istituire borse di studio e di ricerca.
9. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 15

Biblioteca nazionale centrale di Roma

1. La Biblioteca nazionale centrale di Roma (di seguito «BNCR») e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.
2. La BNCR e' preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali:
a) raccoglie, ai fini di documentazione, tutela e valorizzazione della produzione editoriale italiana, i documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonche' tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;
c) acquisisce e documenta la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
d) documenta la cultura delle minoranze etniche e linguistiche presenti in Italia, attraverso gli acquisti dei documenti o accordi di deposito con editori e istituzioni bibliotecarie o culturali;
e) acquisisce le pubblicazioni che documentano le linee piu' rappresentative delle culture straniere;
f) pubblica il Bollettino delle opere moderne straniere, acquisite dalle biblioteche statali;
g) cataloga e rende disponibile al pubblico il suo patrimonio bibliografico;
h) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
i) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, mediante politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
j) garantisce la disponibilita' e la circolazione dei documenti a livello nazionale ed internazionale, in regime di reciprocita' con altre istituzioni, attraverso il prestito o la riproduzione dei documenti stessi;
k) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, mostre, convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale;
l) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
m) sviluppa la cooperazione internazionale mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;
n) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attivita' di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;
o) presta attivita' di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalita' e le tecnologie di cui dispone;
p) coopera con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze nelle procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali.
3. La BNCR puo' istituire borse di studio e di ricerca.
4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola la Biblioteca.
 
Art. 16

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze (di seguito «BNCF») e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.
2. La BNCF e' preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali:
a) raccoglie, ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale italiana, i documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonche' tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;
c) acquisisce e documenta, in continuita' con le sue raccolte, la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
d) realizza i servizi bibliografici nazionali mediante la produzione, il coordinamento e la diffusione della Bibliografia nazionali italiana nelle sue diverse serie, in conformita' agli standard ed ai programmi internazionali;
e) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
f) effettua ricerche e studi e attua le procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;
g) cataloga e promuove la conoscenza e la fruizione del suo patrimonio bibliografico;
h) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni nazionali e internazionali;
i) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
j) produce gli strumenti nazionali relativi alla catalogazione semantica e svolge attivita' di ricerca e sperimentazione delle tecniche finalizzate al miglioramento dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
k) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed in particolare allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
l) sviluppa la cooperazione internazionale, anche mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;
m) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attivita' di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche;
n) presta attivita' di consulenza scientifica a organismi pubblici e privati tramite le professionalita' e le tecnologie di cui dispone.
3. La BNCF puo' istituire borse di studio e di ricerca.
4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola la Biblioteca.
 
Art. 17
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale -
Digital Library

1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito «Digital Library»), con sede a Roma, cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine, elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.
2. Il direttore della Digital Library, in particolare:
a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonche' dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti internet, portali e delle banche dati;
b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili;
c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;
d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;
e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice.
4. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui all'articolo 18.
Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 18

Istituti afferenti alla Digital Library

1. Afferiscono alla Digital Library i seguenti Istituti centrali, uffici di livello dirigenziale non generale, con sede a Roma:
a) l'Istituto centrale per gli archivi (di seguito «ICAR»),
b) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (di seguito «ICBSA»),
c) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (di seguito «ICCD»),
d) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (di seguito «ICCU»).
2. La Digital Library svolge sugli istituti di cui al comma 1 le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale organizzazione e con la Direzione generale bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresi', funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale archivi e dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.
3. L'ICAR svolge attivita' di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici. In particolare, l'ICAR:
a) promuove e partecipa a iniziative in materia di ordinamento, inventariazione, descrizione e digitalizzazione degli archivi storici, nonche' di gestione e conservazione degli archivi in formazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) promuove e coordina, in accordo con la Direzione generale archivi, l'elaborazione di norme nazionali e favorisce la divulgazione degli standard internazionali in ambito archivistico, garantendo l'uniformita' delle descrizioni nei sistemi archivistici;
c) si adopera per promuovere l'interoperabilita' e il collegamento fra sistemi informativi archivistici all'interno e all'esterno del Ministero, secondo le direttive della Digital Library e della Direzione generale archivi;
d) cura e coordina, in accordo con la Direzione generale archivi, la gestione dei sistemi informativi archivistici nazionali di competenza;
e) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore attraverso Archivio digitale e portali tematici dedicati;
f) svolge attivita' di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;
g) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza;
h) organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, promuovendone la conoscenza anche mediante attivita' editoriale;
i) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, a enti e istituti culturali;
j) puo' svolgere la propria attivita', a seguito di convenzioni specifiche, anche a favore di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
k) puo' svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attivita' degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi.
4. L'ICBSA svolge attivita' di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi. L'ICBSA e' destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. In particolare, l'ICBSA:
a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione della documentazione audiovisiva, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) partecipa alle attivita' per la produzione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.) e ne promuove la diffusione;
c) pubblica e cura la diffusione dell'Archivio nazionale dei beni audiovisivi e promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio audiovisivo nazionale;
d) raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso pubblicazioni e studi;
e) raccoglie, conserva e rende fruibile la memoria delle tradizioni popolari nonche' della societa', della cultura e della lingua italiana anche attraverso l'acquisizione di registrazioni audiovisive;
f) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio gia' della Discoteca di Stato e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione;
g) collabora con la RAI - Radiotelevisione italiana e con gli enti radiotelevisivi ai fini di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni sonore e video, al fine di garantire una piu' efficace conservazione e gestione dei documenti ed una loro migliore conoscenza;
h) svolge l'attivita' di formazione e aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;
i) partecipa a progetti internazionali nei settori di competenza;
j) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attivita' editoriale;
k) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;
l) puo' svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attivita' anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.
5. L'ICCD svolge attivita' di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, l'ICCD:
a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della documentazione dei beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformita' del Catalogo nazionale dei beni culturali e la produzione di strumenti terminologici di controllo;
c) coordina, promuove e gestisce il Catalogo generale dei beni culturali SIGECweb e i servizi connessi;
d) gestisce i procedimenti di conformita' al Catalogo nazionale dei beni culturali degli applicativi di gestione degli istituti del Ministero e degli enti territoriali;
e) si adopera, secondo le direttive della Digital Library, per promuovere l'interoperabilita' e il collegamento delle banche dati esistenti all'interno ed all'esterno del Ministero;
f) svolge attivita' di documentazione del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso specifiche campagne fotografiche;
g) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio gia' del Gabinetto fotografico nazionale e dell'Aerofototeca nazionale e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione;
h) studia, acquisisce, conserva e valorizza archivi, fondi, collezioni e attrezzature di fotografia storica e di fotografia aerea;
i) svolge l'attivita' di formazione e aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;
j) partecipa a progetti internazionali nelle materie di competenza;
k) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attivita' editoriale;
l) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;
m) puo' svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attivita' anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.
6. L'ICCU svolge funzioni di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentario. In particolare, l'ICCU:
a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione dei beni bibliografici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformita' del catalogo e la produzione di strumenti bibliografici di controllo;
c) coordina, promuove e gestisce il catalogo e la rete del Servizio bibliotecario nazionale, e i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura documenti;
d) coordina, promuove e gestisce le basi dati nazionali relative al censimento dei manoscritti e alla loro bibliografia, al censimento e alla bibliografia del libro antico, e all'Anagrafe delle biblioteche italiane;
e) gestisce i procedimenti di conformita' al Servizio bibliotecario nazionale degli applicativi di gestione delle biblioteche;
f) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore, collegandole con il catalogo del Servizio bibliotecario nazionale;
g) svolge l'attivita' di formazione a aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;
h) partecipa a progetti internazionali in materia di diffusione dell'informazione e di digitalizzazione;
i) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attivita' editoriale;
j) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;
k) puo' svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attivita' anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.
7. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola ciascun istituto.
 
Art. 19

Funzioni e organizzazione

1. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (di seguito «ICPI»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
2. L'ICPI svolge attivita' di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico italiano. In particolare, l'ICPI:
a) svolge attivita' di supporto al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni riferite ai beni demoetnoantropologici;
b) svolge attivita' di studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico nazionale, anche organizzando convegni e mostre e mediante attivita' editoriale;
c) offre consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, ad altri organi dello Stato, a enti e istituti culturali e a enti pubblici in generale, in relazione all'identita', autenticita' e valore dei beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;
d) cura i rapporti con le comunita' patrimoniali, gli organismi di ricerca italiani e internazionali, nonche' con gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali specializzati nella materia e interessati alla tutela e valorizzazione dei beni immateriali;
e) elabora programmi di catalogazione, fissandone le metodologie e dandone informazione alle comunita' patrimoniali e agli enti locali interessati;
f) promuove la valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico;
g) promuove, produce e realizza documentazioni fotografiche, filmiche e registrazioni audiovisive riguardanti il patrimonio immateriale finalizzate alla catalogazione, documentazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico;
h) svolge attivita' di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;
i) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza.
3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 20

Funzioni e organizzazione

1. L'Istituto centrale per la grafica (di seguito «ICG»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.
2. L'ICG svolge compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. L'ICG conserva ed espone le collezioni delle stampe, dei disegni e delle matrici del Gabinetto nazionale delle stampe e della calcografia nazionale, la Collezione fotografica, che comprende negativi, positivi, dagherrotipi, ferrotipi e altri procedimenti sia storici sia contemporanei e la Collezione di grafica contemporanea e opere multimediali.
3. L'ICG e' destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
4. L'ICG puo' istituire borse di studio e di ricerca.
5. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 21

Funzioni e organizzazione

1. L'Istituto centrale per l'archeologia (di seguito «ICA»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
2. L'ICA svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione piu' ampia. In particolare, l'ICA:
a) adotta ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;
b) effettua, presso le Soprintendenze e i Parchi archeologici, nonche', eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;
c) effettua la ricognizione e la pubblicazione on-line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell'archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;
d) cura la standardizzazione della documentazione finalizzata all'archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti;
e) formula standard di qualita' per l'editoria archeologica, digitale e cartacea;
f) promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;
g) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;
h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico;
i) supporta la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell'ambito di concessioni di scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni archeologici;
j) promuove a livello internazionale il ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi.
3. Nello svolgimento delle proprie attivita' di ricerca e documentazione, l'ICA assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e puo' sottoscrivere accordi con le universita' e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola archeologica italiana di Atene e con la Scuola dei beni e delle attivita' culturali.
4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
 
Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Gli organi degli istituti vigenti all'adozione del presente decreto restano in carica fino alla naturale scadenza.
 
Art. 23

Disposizioni finali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Centro per il libro e la lettura e dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 restano disciplinati, rispettivamente, dal decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2020, citati in premessa.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Il comitato scientifico della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e' composto dal Soprintendente che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», un membro designato dal direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 22, sono abrogati:
a) i decreti ministeriali 7 ottobre 2008, concernenti l'organizzazione e il funzionamento di: Archivio centrale dello Stato, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, Istituto centrale per la demoetnoantropologia, Istituto superiore per la conservazione e il restauro, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Istituto centrale per la grafica, Opificio delle pietre dure;
b) il decreto ministeriale 7 aprile 2017, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 3 febbraio 2022

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 461