IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto l'art. 13-ter - «Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori» - del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare gli articoli 13 e 32; Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Considerato che a seguito delle variazioni significative dei parametri del monitoraggio geofisico e geochimico registrate a partire dal mese di settembre 2021 al vulcano dell'isola di Vulcano del Comune di Lipari, in Provincia di Messina, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato con nota del 1° ottobre 2021 la variazione del livello di allerta dello stato di attivita' del vulcano da verde - quiescenza a giallo - crisi minore idrotermale superficiale; Considerato che, successivamente, i valori rilevati di concentrazione delle specie gassose (CO2 , H2 S e SO2 ) emesse dalle fumarole e dai suoli hanno raggiunto valori molto elevati e nocivi per la vita umana, sia in area craterica che in alcune zone del centro abitato di Vulcano Porto, ivi compreso all'interno di alcune abitazioni; Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, nella seduta del 16 novembre 2021, ha chiesto un'immediata e attenta valutazione delle competenti autorita' sanitarie e di protezione civile degli effetti delle emissioni gassose sulla salute umana nelle zone evidenziate a maggior rischio e un significativo implemento del sistema di monitoraggio in continuo della CO2 e degli altri gas nocivi, per il contesto antropico e ambientale, in modo da poter migliorare la capacita' di controllo della loro circolazione nella zona di Vulcano Porto, ove si registra la maggior concentrazione di popolazione dell'isola; Considerato che il Comune di Lipari ha disposto con ordinanze sindacali misure di prevenzione e assistenza alla popolazione sull'isola di Vulcano; Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, settore rischio ambientale e degli incendi boschivi e settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti, riunitasi il 22 novembre 2021, ha condiviso il parere degli esperti che le concentrazioni in aria di CO2 , SO2 e H2 S hanno raggiunto livelli superiori ai valori limite per la salvaguardia della salute umana e che, pertanto, e' giustificato il mantenimento delle misure restrittive poste in atto dal Comune di Lipari, fino al rientro dell'attuale fenomenologia che dovra' essere verificato attraverso il monitoraggio dei gas. A tal fine, ha suggerito di organizzare una fitta rete di monitoraggio che tenga conto delle aree frequentate dagli abitanti dell'isola, inclusi gli ambienti indoor; Vista la deliberazione della giunta della Regione Siciliana n. 487 del 19 novembre 2021, con cui e' stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza a livello regionale, per la durata di sei mesi, per il livello di allerta giallo nell'isola di Vulcano; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021, con cui e' stato istituito il Gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell'isola di Vulcano, insediatosi in data 24 novembre 2021; Vista la nota della Presidenza della Regione Siciliana del 6 dicembre 2021, con la quale e' stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la deliberazione n. 526 adottata dalla giunta regionale nella seduta del 2 dicembre 2021, relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018; Visto il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull'isola di Vulcano, e in particolare il capitolo 4 sulla pericolosita' dei rischi vulcanici, trasmesso dal Dipartimento della protezione civile, con le note prot. n. EME/53065, n. EME/53056 e n. EME/53075 del 7 dicembre 2021, alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2 , SO2 e H2 S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2 , SO2 e H2 S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina; Ravvisata la necessita' di accogliere la richiesta della Regione Siciliana, avanzata con nota n. 3762 del 16 ottobre 2022, avente ad oggetto l'integrazione della composizione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumita' pubblica di cui all'art. 5 della citata ordinanza n. 854/2022, prevedendo la partecipazione di tre rappresentanti delle categorie produttive operanti sul territorio; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Integrazione della composizione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumita' pubblica
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, dopo le parole «Istituto superiore di sanita'», sono inserite le seguenti: «nonche' tre rappresentanti delle categorie produttive operanti sul territorio». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |