Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 30 dicembre 2021 |
Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, sub-misura A2 «Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 1 «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilita' sismiche di edifici pubblici». (Ordinanza n. 8). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Considerato che nell'atto approvato e' prevista la sub-misura A2 «Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili» del Piano complementare sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilita' sismiche di edifici pubblici»; Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, e' stato concordato uno schema di accordo con l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari; Considerato che risulta opportuno e necessario affidare all'Agenzia del Demanio la progettazione, secondo quanto previsto dall'accordo, e alle regioni, per quanto di competenza, la progettazione non inclusa nell'accordo nonche' l'affidamento e la realizzazione dei lavori ai fini dell'attuazione della sub-misura A2, Linea di intervento n. 1, intitolata «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilita' sismiche di edifici pubblici», con ordinanza del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»; Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021; Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021; Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Visti gli elenchi trasmessi da USR Abruzzo con nota prot. CGRTS-0067069 del 30 dicembre 2021, USR Lazio con nota prot. CGRTS-0066836 del 29 dicembre 2021, USR Marche con nota prot. CGRTS- 0066975 del 29 dicembre 2021, USRA con nota prot. CGRTS-0067086 del 30 dicembre 2021, USRC con nota prot. CGRTS-0067071 del 30 dicembre 2021, confluiti nei due distinti elenchi, relativi al sisma 2009 e sisma 2016, che vengono allegati alla presente ordinanza; Vista la nota dell'assessore Guido Castelli della Regione Marche prot. CGRTS-A-30/12/2021 con cui si propone di finanziare l'intervento di riqualificazione dell'infrastruttura pubblica tramite la realizzazione del sottopasso ferroviario e degli interventi connessi (riqualificazione della stazione ferroviaria di Macerata oggetto della misura A4.3), in via Roma, Macerata, per euro 7.000.000,00, in sostituzione dell'intervento nel Comune di Montefortino di eguale importo relativo alla riqualificazione e recupero borgo da destinare a struttura ricettiva, che viene collocato tra gli interventi allo stato non finanziati, nell'elenco dei progetti di riserva, in ragione della necessita' di approfondimenti riguardanti la presenza tra gli immobili oggetto d'intervento di fabbricati danneggiati dal sisma; Tanto premesso;
Dispone:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle milestone come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono: a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una societa' pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; b) per progettazione «ogni attivita' documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»; c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il milestone del 30 settembre 2021». |
| Art. 2
Oggetto
1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A2 riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilita' sismiche di edifici pubblici» ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2001. 2. A tali fini con la presente ordinanza e' approvato l'elenco degli interventi, relativi ai territori del sisma 2009 e del sisma 2016 (v. allegato 1). E' altresi' approvato l'elenco unico degli interventi di riserva (v. allegato 2) su edifici di proprieta' demaniale o di altri enti pubblici territoriali a cui saranno destinate le risorse relative ai progetti ammessi a finanziamento che non rispettino il cronoprogramma di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dei poteri sostitutivi di cui al successivo art. 6. 3. Con la presente ordinanza sono affidate agli enti proprietari degli immobili la progettazione degli interventi non inclusi nello schema di accordo di cui al successivo comma, nonche' la loro realizzazione. Gli enti proprietari degli immobili, svolgeranno i compiti del responsabile dell'intervento ai fini dell'attuazione, garantendo il rispetto del cronoprogramma secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. 4. La presente ordinanza da' altresi' esecuzione ai contenuti dell'accordo con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (vedi allegato 3), che dovra' essere sottoscritto dai soggetti attuatori e dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2021. 5. Il suddetto accordo potra' essere modificato, di intesa tra le Parti, al solo fine di adottare le azioni piu' opportune e le misure utili a garantire, nel procedimento di esecuzione, una maggiore speditezza e aderenza per la realizzazione degli obiettivi. |
| Art. 3
Soggetti attuatori e responsabili degli interventi
1. Soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'Ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese tra di loro ai fini degli adempimenti operativi. 2. L'Agenzia del demanio e' responsabile della progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili di proprieta' dello Stato nonche' della sola progettazione di quelli oggetto di convenzione con gli enti proprietari, con il supporto del Comitato di indirizzo costituito tramite l'indicazione di un rappresentante designato da ciascun soggetto attuatore e dalle regioni. 3. Gli enti proprietari degli immobili svolgono i compiti del responsabile dell'intervento ai fini dell'attuazione in relazione agli immobili individuati negli elenchi di cui al precedente art. 1, con esclusione di quelli che sono oggetto di convenzione con l'Agenzia del demanio. 4. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonche' le funzioni di indirizzo e di controllo. Spettano al responsabile dell'intervento gli adempimenti relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) entro il 31 dicembre 2021, ove per legge necessari, nonche' all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. 5. Gli USR competenti, l'USRC e l'USRA provvedono a svolgere con la massima tempestivita' l'istruttoria dei progetti ai fini dell'approvazione di essi da parte degli organi per legge preposti, nonche' al trasferimento delle risorse finanziarie con le modalita' che saranno definite con successiva ordinanza. 6. Con successiva ordinanza saranno determinati i modelli di gestione e affidamento dei lavori sulla base delle proposte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonche' della Struttura di missione, al fine di realizzare gli interventi attraverso centrali uniche di committenza o gli USR competenti nonche' tramite intese con i comuni individuati nell'elenco allegato (allegato 1), anche prevedendo appalti unitari per lotti, al fine di garantire la massima efficienza e speditezza nella realizzazione dei lavori. 7. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticita'. |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Con la presente ordinanza e' disposto il finanziamento degli interventi previsti delle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 106.634.672,82. 2. Il trasferimento delle risorse avverra' con le modalita' stabilite nei provvedimenti d'attuazione. 3. Agli eventuali costi previsti per la progettazione dall'accordo con l'Agenzia del demanio si provvede ai sensi delle disposizioni precedenti, nell'ambito del quadro economico dell'intervento, nella misura comunque non superiore al 2 per cento del valore dell'intervento, in coerenza con le previsioni contenute all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili. |
| Art. 5
Misure di semplificazione
1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 2. In particolare si applicano: a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonche' dell'esecuzione dei lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00; b) affidamento a societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, e ogni altra attivita' finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici; c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato; d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; e) in via generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: art. 9 Attuazione degli interventi; art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici; art. 11 Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni appaltanti; articoli 12-13 Semplificazioni procedimentali; art. 14-bis Governance del PCN per territori sisma 2009 e 2016; articoli 17-29 Valutazione ambientale; articoli 48-56 Contratti pubblici; articoli 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo); articoli 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacita' amministrativa. |
| Art. 6
Poteri sostitutivi
1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente puo' essere sostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il responsabile dell'intervento puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. |
| Art. 7
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione. Roma, 30 dicembre 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 130
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Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: http://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ |
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