Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 dicembre 2021
Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonche' il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020);
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014, nonche' della comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)»;
Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, approvato con delibera del CIPE n. 74/2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2021);
Visto il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa stabilendone le norme di partecipazione e diffusione, con particolare riferimento all'art. 9 che istituisce il Consiglio europeo per l'innovazione;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la Missione 4: «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», le cui iniziative di sistema mirano a:
rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra universita' e imprese;
sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico;
potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021);
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 17 regolamento (UE) n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare:
target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»;
Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualita' di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attivita' di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio»;
Viste le linee guida definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 - Componente 2, approvate con decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'», ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con particolare riguardo all'ambito Scienze della vita;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
a) «Aiuti di Stato»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) «Amministrazione responsabile»: Ministero dell'universita' e della ricerca;
c) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
d) «CNVR» o «Comitato»: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
e) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016;
f) «Fase ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del MUR;
g) «Fase in itinere»: periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
h) «Fase ex post»: periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
i) «Imprese»: come definite dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e relativa normativa UE richiamata;
j) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione, di seguito anche solo II o Infrastrutture»: strutture, attrezzature, capacita' e servizi per sviluppare, testare e potenziare la tecnologia per avanzare dalla convalida in un laboratorio fino a TRL piu' elevati prima dell'ingresso del mercato competitivo.
Le infrastrutture tecnologiche di innovazione operano in settori produttivi e ambiti territoriali definiti dalla comunita' di sviluppo e innovazione, principalmente PMI o filiere tecnologiche produttive, che utilizzano le infrastrutture tecnologiche di innovazione per sviluppare e integrare tecnologie innovative verso la commercializzazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Pur mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innovazione offrono anche i propri servizi in modalita' protetta;
k) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento (UE) n. 651/2014;
l) «Manager dell'infrastruttura»: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nell'ambito di ciascuna infrastruttura, coincidente con il Research Manager previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
m) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.);
n) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute);
o) «MUR» o «Ministero»: Ministero dell'universita' e della ricerca;
p) «Operazione di partenariato pubblico-privato (PPP)»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformita' di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;
q) «Partenariati pubblico-privati» (PPP): forme di cooperazione tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio;
r) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale della ricerca 2021-2027;
s) «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021;
t) «Principio "non arrecare un danno significativo"» (DNSH): principio, definito all'art. 17 regolamento UE n. 852/2020, del non sostenere o svolgere attivita' che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale;
u) «Progetto» o «Intervento»: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
v) «Regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
w) «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
x) «Rendicontazione di intervento»: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attivita' puo' ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;
y) «Rendicontazione di milestone e target»: attivita' finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e' necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
z) «Servizio centrale per il PNRR»: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021;
aa) «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
bb) «Soggetto attuatore»: soggetto beneficiario responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
cc) «Soggetto proponente»: soggetto di natura giuridica pubblica che presenta al MUR la domanda di finanziamento per l'intervento di cui al presente avviso previsto dal PNRR;
dd) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
ee) «TRL»: Technology Readiness Level, indica una metodologia per la valutazione del livello di maturita' di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento «Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 - WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision C(2017)7124»;
ff) «Universita'»: le universita', statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
gg) «Vincoli derivanti dal PNRR»: vincoli di cui all'art. 20 del presente avviso.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il MUR, in attuazione dell'Investimento 3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», previsto nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») del PNRR, finanzia Infrastrutture tecnologiche di innovazione che favoriscano una piu' stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilita' - economica e ambientale - ai processi di sviluppo.
2. L'avviso mira a rafforzare e completare, in stretta integrazione e complementarieta' con le misure dirette al finanziamento delle Infrastrutture di ricerca (Investimento 3.1), al potenziamento dei «Campioni nazionali di R&S» (Investimento 1.4), alla creazione degli «Ecosistemi dell'innovazione» (Investimento 1.5) della Componente di cui al precedente comma, la filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di knowledge transfer, incoraggiando l'uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo all'innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati nonche' l'introduzione di modelli gestionali innovativi.
3. Allo scopo di rispettare le finalita' di cui ai due commi precedenti e di garantire la sostenibilita' e la fattibilita' economica e finanziaria degli investimenti, la capacita' di produrre innovazione deve essere destinata alle imprese per una quota significativa.
4. Le finalita' dell'avviso sono coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 sulla necessita' di «incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualita' delle infrastrutture» (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), di «promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica» (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3) e di «concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare la ricerca e l'innovazione» (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3).
 
Art. 3

Dotazione finanziaria dell'avviso

1. Gli interventi oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») - Investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»), complessivamente pari a euro 1.580.000.000,00 (un miliardocinquecentottantamilioni/00).
2. In particolare, per l'azione specifica attuata dal presente avviso, le risorse disponibili sono pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).
3. La dotazione di cui al precedente comma 2 e' destinata al finanziamento di interventi nelle regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.
4. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonche' risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 3, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»).
5. I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.
 
Art. 4

Soggetti proponenti e attuatori

1. I soggetti ammissibili a presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso sono i soggetti pubblici identificati in:
a. Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
b. Universita' e Scuole superiori a ordinamento speciale istituite dal MUR; nonche' i soggetti, ulteriori rispetto a quelli indicati alla lettera a, inseriti nella sezione «Enti e istituzioni di ricerca» dell'ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni d integrazioni, disponibile alla data di pubblicazione del presente avviso.
2. Il soggetto proponente dovra' avvalersi, nella implementazione dell'iniziativa, del contributo di soggetti privati, che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino l'iniziativa stessa attraverso un'operazione di partenariato pubblico-privato.
3. In relazione all'operazione di partenariato di cui al comma precedente, resta inteso che il soggetto attuatore che beneficia delle agevolazioni e' il soggetto indicato al comma 1.
 
Art. 5

Interventi finanziabili

1. L'avviso finanzia la creazione o l'ammodernamento di almeno dieci infrastrutture tecnologiche di innovazione, ubicate in unico sito o distribuite, concepite e realizzate per offrire strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati rivolti al mondo accademico e imprenditoriale, al fine di accrescerne la competitivita'.
2. Nel caso di infrastrutture distribuite, le stesse dovranno comunque operare con unicita' statutaria e di conduzione scientifica e tecnica, garantendo un'unica interfaccia con gli utenti, ma svolgendo le attivita' in una molteplicita' di siti, con caratteristiche di complementarieta', distribuiti sul territorio italiano.
3. Gli interventi finanziati devono insistere su ambiti coerenti con le priorita' stabilite nel PNR 2021-2027 o nelle strategie di specializzazione intelligente a livello nazionale o regionale; essi sostengono in via prioritaria lo sviluppo delle fasi di maggiore prossimita' al mercato, caratterizzate da livelli di maturita' tecnologica identificabili con valori di TRL medio-alti.
4. Le iniziative devono avere preferibilmente carattere multifunzionale, in grado di coprire, ove applicabile, almeno tre settori tematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica.
5. Sono finanziabili gli investimenti materiali e immateriali nonche' le spese indicate al successivo art. 7.
6. Non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), le attivita' di cui al seguente elenco: i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
 
Art. 6
Dimensione finanziaria, intensita' di aiuto, durata e termini di
realizzazione del progetto

1. Ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro e un massimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti; per interventi finalizzati alla creazione di nuove infrastrutture, ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro e un massimo di 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) di euro. Gli importi innanzi menzionati devono intendersi IVA inclusa.
2. Le iniziative sono ammesse all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle intensita' di aiuto stabilite all'art. 26, comma 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, fino a un massimo del 49% (quarantanove per cento) dei costi ammessi e comunque fino a concorrenza della quota di cofinanziamento.
3. Le risorse destinate al cofinanziamento potranno essere finanziarie e in natura. Rimane inteso che gli eventuali contributi in natura sono considerati ammissibili al sostegno, fino a un massimo del 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del regolamento (UE) n. 1060/2021.
4. La durata massima delle iniziative non deve superare i trentasei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi in caso di completamento delle attivita' per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma la necessita' di concludere il progetto entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilita' previsti per il PNRR.
5. La proposta progettuale dovra' obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attivita'. Ciascuna iniziativa potra' essere avviata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Non sono pertanto ammissibili le attivita' che a tale data risultino essere state gia' effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti.
 
Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 63, comma 2, del regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il regolamento (UE) n. 651/2014 e con l'allegato I della comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili, nonche' in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del presente avviso, che rientrino nelle categorie di seguito indicate:
a) spese, ancorche' non contabilizzate come investimenti materiali e immateriali, riferibili a Manager dell'infrastruttura ad elevata qualificazione professionale nonche' ad eventuali altre figure manageriali impegnate nella erogazione dei servizi che l'infrastruttura offre;
b) strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di ricerca e loro accessori «chiavi in mano», ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
c) impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati al progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad una strumentazione scientifica;
d) licenze software e brevetti direttamente correlati all'iniziativa proposta;
e) acquisto fabbricati e di terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dei costi totali ammissibili a finanziamento. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite e' aumentato al 15% (quindici per cento);
f) recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di immobili se accessori o strettamente necessari al funzionamento dell'infrastruttura;
g) le spese per progettazione nonche' le altre spese tecniche e di procedura, in particolare se obbligatorie per legge;
h) costi indiretti, determinati forfettariamente fino ad un massimo del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili a finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156).
2. Per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, punto a), del presente articolo, deve essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna proposta progettuale, l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un «Manager dell'infrastruttura».
3. Le spese di personale di cui al comma 1, punto a), del presente articolo devono intendersi riferite al solo personale assunto ad hoc per l'iniziativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e sono ammesse - in ragione della particolare e rilevante qualificazione del profilo professionale richiesto, essenziale a concorrere al buon esito delle iniziative progettuali - fino a un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per progetto; l'importo deve intendersi riferito all'intera durata del progetto.
4. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle unita' di costo standard approvate dalla Commissione europea e adottate con decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c) del regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. E' ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
5. Con riferimento ai costi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 1, si considerano ammissibili gli attivi riconducibili ai beni che non esauriscono la loro utilita' in un solo periodo, ossia manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale. Con riferimento ai costi prima citati, si tiene conto, nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, anche degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformita'/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento purche' relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.
6. Con riferimento ai costi indicati alla lettera f) del comma 1, sono escluse le spese di manutenzione degli immobili; in ogni caso, le spese per opere murarie e lavori edili non possono superare il 20% (venti per cento) del costo totale del progetto. Detto limite deve intendersi comprensivo anche delle spese di acquisto di fabbricati e terreni di cui alla lettera e) del comma 1, quando queste ultime siano previste.
7. Sono comunque esclusi dall'ammissibilita' della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per le eventuali procedure di gara.
8. Sono inoltre esclusi i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito del partenariato pubblico-privato.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo quando non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non e' incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
10. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato.
11. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione.
 
Art. 8
Termini e modalita' di presentazione della domanda e documentazione
da trasmettere

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, dai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, a pena di esclusione, in lingua inglese, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it), a partire dalle ore 12,00 del 26 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 10 marzo 2022.
2. Allo stesso indirizzo http://www.gea.mur.gov.it saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione al presente avviso.
3. Le proposte progettuali, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente avviso, a pena di esclusione, devono contenere:
Parte A - Inquadramento strategico dell'iniziativa (max. 12.000 caratteri), con una chiara indicazione di:
obiettivi;
ambito territoriale di interesse;
settori/domini produttivi e tecnologici, anche attraverso l'indicazione di keywords;
livelli di maturita' tecnologica (TRL) prevalenti;
coerenza con le priorita' fissate nelle agende strategiche europea, nazionale, regionale;
sinergie con altre iniziative previste nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca»), Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa»), con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'Investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»);
profilo di internazionalizzazione e ampiezza della platea di utenti potenziali (con particolare riferimento alle PMI);
Parte B - Caratteristiche dell'iniziativa (max. 40.000 caratteri), con una chiara descrizione di:
attivita' previste, evidenziando puntualmente motivazione e profilo di innovativita' degli investimenti materiali e immateriali nonche' della modalita' gestionale che si intende adottare. La sezione dovra', inoltre, evidenziare le modalita' con cui viene garantito il rispetto del vincolo 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 241/2021;
modello di governance, con una specifica previsione delle modalita' che regoleranno i) le attivita' e il funzionamento dell'infrastruttura (con specifica e obbligatoria indicazione del profilo e del ruolo del «Manager dell'infrastruttura») nonche' ii) l'operazione di partenariato pubblico-privato con il coinvolgimento di soggetti (imprese, sviluppatori di infrastrutture private specializzate, investitori) che concorrono al cofinanziamento dell'intervento. La sezione reca altresi' evidenza, nel caso di una operazione di partenariato pubblico-privato avviato su iniziativa privata, dell'operatore economico;
piano dei costi;
tempistica e calendario di realizzazione, con l'indicazione degli obiettivi, intermedi e finali, connessi all'esecuzione dell'intervento. Gli obiettivi di cui innanzi devono avere una cadenza non inferiore al quadrimestre e saranno definiti in funzione delle specificita' dell'intervento.
In tale sezione dovranno essere indicati anche i tempi previsti per l'espletamento della procedura finalizzata alla costituzione del partenariato pubblico-privato;
promozione delle attivita' di knowledge transfer, di sviluppo di attivita' formative (dottorati industriali) e di creazione di impresa (start-up);
Parte C - Impatto atteso (max. 8.000 caratteri), con una indicazione di:
risultati attesi dall'intervento in termini di i) ricadute occupazionali e della ricerca, anche con riferimento alla generazione di diritti di proprieta' intellettuale, ii) sinergia con altri ambiti produttivi e della ricerca, iii) agevolazione del passaggio dalla fase di ricerca all'innovazione;
profilo di sostenibilita' a lungo termine, per un periodo di almeno quindici anni, con un dettaglio dei ricavi connessi alla gestione dell'infrastruttura al fine di valutarne il profilo di redditivita'.
4. A pena di esclusione, le proposte progettuali devono essere altresi' corredate dai seguenti documenti, redatti in lingua inglese:
uno schema di regolamento che disciplini la policy di gestione della proprieta' intellettuale generata dalle attivita' di ricerca e innovazione, libera e/o a pagamento, nel quadro delle normative di riferimento;
una descrizione dell'utenza prevista, dei meccanismi di accesso per gli utenti (interni o esterni), della quota di accesso da destinare obbligatoriamente al sostegno alla scienza aperta rispetto all'accesso protetto a pagamento;
una descrizione sintetica delle misure utili al rispetto del principio «DNSH» e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
 
Art. 9

Modalita' di valutazione e approvazione della graduatoria

1. La valutazione delle proposte progettuali si svolgera' in due distinte fasi:
fase 1: le iniziative saranno sottoposte a una valutazione di natura tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, secondo le modalita' descritte nel successivo art. 10;
fase 2: le iniziative ritenute idonee in esito alle risultanze della valutazione di cui alla fase 1 saranno ammesse alla fase negoziale.
2. La valutazione si concludera' con l'approvazione di una graduatoria che distinguera' tra proposte:
ammesse e finanziabili;
ammesse ma parzialmente finanziabili;
ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi;
non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio come stabiliti al successivo art. 10, comma 7, o per mancato superamento della fase di negoziale.
 
Art. 10

Fase di valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria

1. Le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalita' di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonche' della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso.
2. La valutazione delle proposte progettuali sara' effettuata da esperti tecnico scientifici, selezionati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali, in possesso di alta qualificazione nei domini/ambiti di interesse delle proposte medesime; per gli aspetti economico-finanziari, il MUR puo' avvalersi, in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, ovvero di banche, societa' finanziarie o altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalita' e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
3. Ciascuna proposta progettuale sara' valutata collegialmente da un Gruppo istruttorio, nominato con decreto del MUR, che ne individua altresi' il coordinatore. Il Gruppo istruttorio e' formato, in funzione dei costi complessivi della proposta medesima, da un numero minimo di 2 (due) e massimo di 3 (tre) componenti, di cui 1 (uno) esperto economico-finanziario e un numero minimo di 1 (uno) e massimo di 2 (due) esperti tecnico-scientifici.
4. Il Gruppo istruttorio indicato al comma precedente e' individuato da un Panel formato da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 9 (nove) componenti, selezionati dal CNVR e integrati da 1 (uno) rappresentante individuato dal Ministero dello sviluppo economico. Il Panel e' nominato con decreto del MUR, che ne individua altresi' presidente e vice-presidente.
5. La valutazione di ciascuna proposta e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:


==================================================================== | Criteri di valutazione |Punteggio minimo |Punteggio massimo| +====+=========================+=================+=================+ | |Inquadramento strategico | | | | a.|dell'intervento | 10 | 20 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Appropriatezza e | | | |a.1)|chiarezza degli obiettivi| 3 | 7 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Coerenza con le priorita'| | | | |strategiche delle agende | | | | |europea, nazionale o | | | |a.2)|regionale | 2 | 4 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Sinergie con altre | | | | |iniziative previste | | | | |nell'ambito del PNRR (in | | | | |particolare Missione 4 | | | | |«Istruzione e ricerca» - | | | | |Componente 2 «Dalla | | | |a.3)|ricerca all'impresa») | 2 | 4 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Profilo internazionale | | | | |dell'intervento e | | | | |ampiezza della platea di | | | | |potenziali utenti (con | | | | |particolare riferimento | | | | |al sostegno fornito | | | | |dall'industria, PMI in | | | | |primis, in qualita' di | | | | |partner per l'innovazione| | | |a.4)|aperta e/o di utente) | 3 | 5 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Caratteristiche, | | | | |realizzabilita' e | | | | b.|controllo | 55 | 80 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Qualita' scientifica e | | | | |innovativita' (leadership| | | | |scientifico-tecnologica e| | | | |potenziale di innovazione| | | | |in termini di innovazione| | | | |aperta/dati aperti e di | | | |b.1)|sviluppi proprietari) | 17 | 25 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ |b.2)|Modello di governance | 15 | 20 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ |b.3)|Congruita' dei costi | 10 | 15 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Fattibilita' in termini | | | | |di realizzabilita' e | | | | |cantierabilita' delle | | | | |attivita' previste, anche| | | | |con riferimento alla | | | | |tempistica legata alla | | | | |selezione dei soggetti da| | | | |coinvolgere nel | | | | |partenariato | | | |b.4)|pubblico-privato | 10 | 15 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Promozione delle | | | | |attivita' di knowledge | | | | |transfer, di capacita' di| | | | |sviluppare e ospitare | | | | |dottorati industriali e | | | | |di creazione di impresa | | | |b.5)|(start-up) | 3 | 5 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | c.|Impatto | 20 | 30 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Risultati attesi | | | | |dall'intervento in | | | | |termini di: i) | | | | |generazione di diritti di| | | | |proprieta' intellettuale,| | | | |ii) sinergia con altri | | | | |ambiti produttivi e della| | | | |ricerca nonche' iii) | | | | |agevolazione del | | | | |passaggio dalla fase di | | | |c.1)|ricerca all'innovazione | 5 | 10 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ | |Profilo di sostenibilita'| | | |c.2)|a lungo termine | 15 | 20 | +----+-------------------------+-----------------+-----------------+ |Totale | 85 | 130 | +------------------------------+-----------------+-----------------+

6. A pena di inammissibilita' del progetto a finanziamento, il Gruppo istruttorio verifichera' le modalita' con cui viene garantito il rispetto del vincolo 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)" di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 241/2021 nonche' le modalita' con cui verra' rispettato il principio «DNSH» e i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
7. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche solo per una delle voci riportate nella tabella di cui al comma 5, determina l'inammissibilita' del Progetto al finanziamento.
8. All'esito della valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, ove i progetti abbiano maturato un punteggio ex aequo, costituiscono fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione i criteri di cui al totale della lettera b) del precedente comma 5. Ove il punteggio relativo ai criteri di cui al totale della lettera b) concorresse ad un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione la sommatoria dei punteggi riferiti ai criteri di cui alle lettere b.1), b.2), c.2) del precedente comma 5. Nel caso di ulteriore ex aequo, rappresenta fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione il valore piu' alto dei costi ammissibili (al netto della eventuale riduzione di cui al successivo comma 10). In ultimo, quando si configurasse un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
9. La valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria termina con una relazione redatta dal Gruppo istruttorio che reca evidenza del punteggio attribuito a ciascun criterio e della relativa motivazione sottostante al punteggio. La relazione sara', altresi', accompagnata da note migliorative a margine, utili a indirizzare la fase negoziale.
10. Il Gruppo istruttorio puo', altresi', prevedere, ove ritenuto opportuno, una riduzione dei costi ammissibili come esposti in domanda. Una eventuale riduzione dei costi superiore al 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili determina il mancato raggiungimento del punteggio minimo indicato al criterio b.3), con conseguente inammissibilita' del progetto a finanziamento.
11. Il MUR procede alla ammissione dei progetti alla fase negoziale di cui al successivo art. 11 sulla base delle risultanze dei punteggi attribuiti dal Gruppo istruttorio; tale ammissione avverra' in ordine di punteggio e fino a capienza delle risorse disponibili, avendo riguardo al vincolo di destinazione territoriale delle risorse stabilito all'art. 3, comma 3.
 
Art. 11

Fase negoziale

1. La relazione del Gruppo istruttorio, di cui all'art. 10, comma 9, costituira' riferimento per il confronto nella fase negoziale.
2. La fase negoziale sara' condotta da una Commissione, nominata con decreto del MUR e composta da un rappresentante del MUR, che assume funzioni di presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal presidente, o suo sostituto, del Panel di cui all'art. 10, comma 4.
3. Per ciascuna proposta progettuale ammessa alla fase negoziale, la Commissione di cui al precedente comma potra', di volta in volta, avvalersi del coordinatore del relativo Gruppo istruttorio.
4. La fase negoziale puo' riguardare:
a) l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita' o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta;
b) la rideterminazione del piano dei costi;
c) la definizione dei traguardi, intermedi e finali, connessi all'attuazione;
d) la definizione del piano delle erogazioni connesse ai traguardi;
e) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.
5. Per i progetti che risultino ammissibili alla fase negoziale:
a) la Commissione di cui al procedente comma 2 avvia un confronto con il soggetto proponente;
b) viene sottoscritto un verbale dai soggetti indicati al precedente punto a);
c) il soggetto proponente presenta la proposta definitiva, sulla base degli esiti della negoziazione.
6. La Commissione verifica la corrispondenza tra quanto presentato e gli esiti della negoziazione (verbale), ai fini della successiva pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 9, comma 2, da parte del MUR.
7. Rimane inteso che in caso di mancata corrispondenza tra quanto presentato e gli esiti della negoziazione (verbale), il progetto si intendera' non ammesso al finanziamento.
 
Art. 12

Obblighi del soggetto attuatore

1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio dell'attuazione degli interventi e' fatto obbligo ai soggetti attuatori di:
avviare tempestivamente le attivita' progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
dare piena attuazione al progetto cosi' come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e l'avvio tempestivo delle attivita' progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
adottare proprie procedure interne, assicurando la conformita' ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'amministrazione responsabile;
rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformita' alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonche' alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'amministrazione responsabile;
adottare una contabilita' separata per tutte le transazioni relative al progetto;
rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero;
effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute, nonche' la riferibilita' delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa ex decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ed in materia di informazione e pubblicita' di cui all'art. 34, comma 2, del regolamento (UE) n. 241/2021;
adottare il sistema informatico utilizzato dall'amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) n. 241/2021 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'amministrazione responsabile;
caricare sul sistema informativo adottato dall'amministrazione responsabile i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) n. 241/2021, e della documentazione probatoria pertinente, nonche' i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformita' normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'ufficio competente per i controlli dell'amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
garantire la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del programma di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
presentare almeno bimestralmente la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso;
fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformita' alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonche' alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero;
conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali;
garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021;
facilitare le verifiche dell'ufficio competente per i controlli dell'amministrazione responsabile, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori pubblici delle azioni;
garantire la disponibilita' dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati cosi' come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021 e dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
inoltrare le richieste di pagamento all'amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalita' riportate nei dispositivi attuativi;
partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'amministrazione responsabile;
garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attivita' per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 241/2021, nonche' qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall'amministrazione responsabile e per tutta la durata del progetto;
richiedere il CUP dell'intervento e conseguentemente indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
assicurare il perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, nonche' dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
assicurare il rispetto dell'obbligo all'assunzione, entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di una figura professionale per il ruolo di «Manager dell'infrastruttura».
2. Per tutto quanto non espressamente specificato al comma precedente, si rinvia al rispetto dei principi previsti per l'attuazione degli interventi del PNRR cosi' come specificati nella autodichiarazione, di cui all'Allegato 2 al presente avviso, che i soggetti attuatori sono tenuti a produrre ai fini della partecipazione alla procedura.
 
Art. 13

Modalita' di gestione degli interventi

1. Il MUR, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 2, procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di concessione. Formano parte integrante del decreto di concessione il progetto definitivo, come risultante in esito alla fase negoziale, comprensivo del cronoprogramma di attuazione, degli obiettivi - intermedi e finali - e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, nonche' il disciplinare.
2. Resta inteso che i progetti ammessi e finanziabili, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
 
Art. 14
Modalita' di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni e' espletata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il soggetto attuatore in esito alla fase di sottoscrizione dell'atto d'obbligo potra' richiedere un anticipo nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo agevolato. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione a titolo di anticipo dovra' essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.
3. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, per le successive erogazioni, il soggetto attuatore dovra' trasmettere al Ministero la documentazione attestante le attivita' progettuali svolte e le relative spese sostenute nonche' le informazioni relative al conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previste dal progetto approvato mediante l'utilizzo dei servizi dedicati della piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it).
4. La documentazione e le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere trasmesse con una cadenza periodica connessa al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti nella proposta progettuale per come approvata in esito alla fase negoziale.
5. I soggetti attuatori relazionano altresi' a conclusione delle attivita' progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero.
6. La documentazione attestante le attivita' progettuali svolte, nonche' il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, e' sottoposta alla valutazione di un numero minimo di 1 (uno) fino ad un numero massimo di 2 (due), in funzione dei costi complessivi del progetto, esperti tecnico-scientifici deputati alla valutazione del progetto nella fase «in itinere» e individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali.
7. In esito alle verifiche di cui al precedente comma, il Ministero, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore, sino al massimo del 90% (novanta per cento) dell'agevolazione complessivamente approvata.
8. La documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute e' sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia - in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, di banche e societa' finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalita' e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
9. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
10. L'erogazione finale e' disposta a conclusione dell'intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, e' disposto il recupero della differenza.
11. Le erogazioni in favore dei soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.
 
Art. 15

Variazioni del progetto

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalita' dell'intervento, cosi' come definite nell'avviso, e sul conseguimento degli obiettivi e scadenze, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attivita' previste dovra' essere, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2021, n. 1368, obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it), e potra' essere sottoposta alla valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «in itinere» al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% (quindici per cento) rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno comunque soggette all'approvazione da parte del MUR.
 
Art. 16

Responsabile dell'avviso

1. Responsabile del procedimento per il presente avviso e' il dirigente pro tempore dell'Ufficio III della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.
2. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente avviso potranno essere inviate tramite l'apposita sezione sulla piattaforma http://www.gea.mur.gov.it
 
Art. 17

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero verra' in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi della disciplina del regolamento (UE) n. 679/2016.
2. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.
 
Art. 18

Meccanismi sanzionatori

1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
a) nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, lettere da a) a f) del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) difforme esecuzione del progetto ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi, intermedi e finali, associati al progetto;
c) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
d) in caso di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal progetto;
e) in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme gia' erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'art. 14, comma 6, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalita' della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 19

Potere sostitutivo

1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del presente avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione degli stessi, comportera' il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
 
Art. 20

Vincoli derivanti dal PNRR

1. Ai fini del presente avviso si applicano i seguenti vincoli derivanti dal PNRR:
a. «Disparita' territoriale»: almeno 40% (quaranta per cento) dell'Investimento 3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», previsto nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») del PNRR nel suo complesso deve avere una ricaduta nelle regioni del Mezzogiorno; ai fine del presente avviso si considera la localizzazione dell'infrastruttura o, nel caso di Infrastruttura distribuita, di parte di essa;
b. «Disparita' di genere»: almeno il 40% (quaranta per cento) del personale assunto a tempo determinato deve essere preferibilmente di genere femminile;
c. «Campi di intervento»: l'iniziativa nell'ambito del PNRR e' stata ricondotta al «Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacita' digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate - Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc - 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 241/2021;
d. «Vincolo digital»: 100% (cento per cento) dell'Investimento 3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», previsto nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») del PNRR nel suo complesso (campo d'intervento esplicitato alla lettera c del presente comma);
e. «Vincoli climate»: non sono previsti vincoli climate.
 
Art. 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.
2. Il presente avviso sara' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile.
Roma, 28 dicembre 2021

Il direttore generale: Consoli

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 177

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Avvertenza:
Gli allegati dell'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:
http://www.gea.mur.gov.it/Bandi/ltec#allegati