Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 gennaio 2022 |
Modalita' di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonche' determinazione dei relativi compensi. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione» e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina, all'art. 17, le modalita' di intervento del Ministero dello sviluppo economico a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa; Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 17, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui sopra, partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al medesimo art. 17; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di societa' cooperative» e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 11, istituisce i «Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» finalizzati alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2001, recante le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 852, che ha disposto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita struttura finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 18 dicembre 2007, che istituisce la Struttura di cui all'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 9 marzo 2021, recante disposizioni in materia di riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della predetta Struttura di cui l'art. 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede: a) al comma 259, che le societa' finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 49 del 1985, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attivita' di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di societa' cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi; b) al comma 260, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalita' di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al precitato comma 259 nonche' la determinazione dei relativi compensi, i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «legge n. 178/2020»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023«; c) «societa' finanziarie»: le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Struttura per la crisi d'impresa»: la struttura del Ministero prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni; e) «workers buyout»: l'operazione di acquisizione di una impresa realizzata dai dipendenti della medesima impresa. |
| Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 260, della legge n. 178/2020, definisce le modalita' di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle societa' finanziarie, finalizzati a sostenere il rilancio o la continuita' operativa di imprese attraverso la costituzione di societa' cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi. 2. Il presente decreto definisce, altresi', il corrispettivo per gli incarichi di cui al comma 1 e le modalita' di riconoscimento dello stesso, i cui oneri sono posti a carico, ai sensi del medesimo art. 1, comma 260, della legge n. 178/2020, delle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. |
| Art. 3
Oggetto dell'attivita' di assistenza e consulenza
1. Ai sensi dei commi 259 e 260 della legge n. 178/2020, gli incarichi di consulenza e assistenza conferiti dal Ministero alle societa' finanziarie, con le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto, sono finalizzati a sostenere la continuita' aziendale, verificando la fattibilita' di operazioni di workers buyout mirate alla costituzione di societa' cooperative promosse da lavoratori provenienti da imprese in crisi. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono «in crisi» le imprese che hanno attivato un tavolo di crisi presso la struttura per la crisi d'impresa. 3. L'attivita' di consulenza di cui al comma 1 riguarda la valutazione, a supporto delle decisioni di competenza della struttura per la crisi d'impresa, in ordine alla fattibilita' di specifiche operazioni di workers buyout, volta, in particolare, a verificare il concreto interesse delle parti alla effettuazione dell'operazione, la sostenibilita' del piano industriale prospettato, nonche' la possibile attivazione delle misure di incentivazione gestite dalle societa' finanziarie finalizzate a supportare la nascita e il consolidamento di societa' cooperative. 4. Per le operazioni per le quali la valutazione di fattibilita' di cui al comma 3, si concluda con esito positivo, il Ministero puo' conferire alle societa' finanziarie: a) un ulteriore e distinto incarico di assistenza, da prestare alle parti coinvolte nel processo di costituzione della nuova societa' cooperativa; b) per le operazioni di cui alla lettera a) che si concretizzino con la costituzione della societa' cooperativa, un successivo e distinto incarico finalizzato all'attivita' di assistenza funzionale all'accompagnamento della societa' cooperativa nelle fasi di avvio e di consolidamento della stessa, che non potra' superare i primi tre anni di vita della societa' cooperativa. |
| Art. 4
Procedura di attivazione
1. Gli incarichi di consulenza e assistenza di cui all'art. 3 sono conferiti alle societa' finanziarie dalla struttura per la crisi d'impresa. 2. Nell'ambito del conferimento degli incarichi puo' essere richiesta la partecipazione delle societa' finanziarie alle riunioni dei tavoli di crisi per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma 1. 3. Gli incarichi sono conferiti mediante apposita comunicazione recante l'oggetto dell'incarico conferito, l'individuazione delle imprese per le quali e' richiesto il supporto delle societa' finanziarie, il corrispettivo previsto per lo stesso, determinato nei limiti di cui all'art. 5. |
| Art. 5
Corrispettivi
1. Per lo svolgimento delle attivita' di consulenza e assistenza connesse a specifiche operazioni di workers buyout, di cui all'art. 3, commi 3 e 4, tenuto conto delle caratteristiche e della complessita' dell'operazione oggetto dell'incarico, e' riconosciuto alle societa' finanziare un corrispettivo fino a un importo massimo di euro 25.000,00, diversamente articolato in funzione del parametro occupazionale connesso alla crisi d'impresa in esame, come riportato nella seguente tabella: ===================================================================== | | Imprese con | Imprese con | | | numero di | numero di | | |dipendenti fino a| dipendenti | | Oggetto dell'incarico | 100 |superiore a 100 | +================================+=================+================+ | Consulenza in ordine alla | | | | fattibilita' di specifiche | | | | operazioni di workers buyout | | | | (art. 3, comma 3) | 3.000,00 euro | 5.000,00 euro | +--------------------------------+-----------------+----------------+ | Assistenza funzionale | | | | all'accompagnamento dei | | | | lavoratori alla costituzione | | | |della societa' cooperativa (art.| | | | 3, comma 4, lettera a]) | 5.000,00 euro | 7.000,00 euro | +--------------------------------+-----------------+----------------+ | Assistenza funzionale | | | | all'accompagnamento della | | | |societa' cooperativa nelle fasi | | | |di avvio e consolidamento (art. | | | | 3, comma 4, lettera b]) | 10.000,00 euro | 13.000,00 euro | +--------------------------------+-----------------+----------------+
2. La liquidazione dei corrispettivi avviene previa presentazione da parte delle societa' finanziarie alla competente Direzione generale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, del rendiconto delle attivita' svolte nell'anno precedente, contenente tutti gli elementi necessari a determinare l'entita' del complessivo corrispettivo spettante e l'indicazione delle attivita' svolte per le singole operazioni in funzione del relativo stato di avanzamento. 3. La competente Direzione generale valuta l'ammissibilita' dei costi rendicontati in riferimento alle attivita' svolte dalle societa' finanziarie, approva il rendiconto e autorizza, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, l'emissione della fattura per l'importo ritenuto ammissibile. 4. La competente Direzione generale effettua il pagamento dei rimborsi relativi a ciascuna rendicontazione di attivita' entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture emesse dalle societa' finanziarie a fronte dell'approvazione di cui al comma 2. 5. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte delle societa' finanziarie, verra' versata dalla competente Direzione generale direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 6. Per l'anno 2022, il corrispettivo dovuto alle societa' finanziare, nel rispetto dei limiti per ciascuna operazione indicati al comma 1, e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero n. 2308; Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 186 |
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