Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 marzo 2022
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS-CNS).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute

e

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 1, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS) e che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica.
Visto il decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, come modificato dai decreti 19 aprile 2006, 30 novembre 2006 e 25 febbraio 2010, il quale prevede:
all'allegato A, le caratteristiche tecniche della TS che riporta sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM);
all'allegato B le caratteristiche tecniche delle tessere sanitarie regionali delle Regioni Lombardia, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Toscana su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) riconosciute conformi alla TS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;
Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, in particolare:
nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;
all'art. 1, le modalita' di gestione della TS;
Visto il decreto 28 aprile 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, in particolare all'art. 3:
le regioni e province autonome e SASN devono provvedere a mantenere aggiornate le informazioni relative ai propri assistiti sul Sistema tessera sanitaria;
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emettere le tessere sanitarie per i nuovi nati, con validita' un anno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2004, n. 296, concernente, tra l'altro, le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi (CNS), nonche' le modalita' di impiego, nonche' la validita' massima di sei anni della CNS;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui e' stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'art. 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale e' preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, da' attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attivita' di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui e' stato conferito all'ing. Mauro Minenna l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;
Viste le decisioni S1 e S2 del 12 giugno 2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2010, n. C 106/23, che definiscono le caratteristiche della Tessera europea di assicurazione malattia;
Visto il comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, tra l'altro che, ai fini dell'evoluzione della Tessera sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto art. 50 verso la Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS;
Visto il decreto 20 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011 attuativo di quanto disposto dal comma 13 del citato art. 50 relativo, alle modalita' di assorbimento della Tessera sanitaria nella Carta nazionale dei servizi, il quale definisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e le modalita' di gestione della componente CNS delle TS-CNS;
Visto l'art. 17-quater del decreto-legge 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede, tra l'altro, che per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalita' del portale www.sistemats.it realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Considerato che il Sistema TS garantisce l'interoperabilita' dell'attivazione delle TS-CNS su tutto il territorio nazionale, ai fini della semplificazione delle attivita' ad esso relative da parte del cittadino e che pertanto non risulta piu' necessario riportare sul fronte della TS-CNS il logo della regione di assistenza dell'assistito;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 11 marzo 2004

1. L'art. 1 del decreto 11 marzo 2004 richiamato nelle premesse e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 1 (Definizione dei parametri della tessera sanitaria). - 1. Le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) le caratteristiche della componente CNS sono conformi con quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2004 e dal decreto 20 giugno 2011;
b) a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo il layout di cui al capitolo 1 dell'allegato B, sostituendo progressivamente le tessere TS-CNS generate con i loghi regionali di cui al capitolo 2 dell'allegato B, corrispondenti alla regione di assistenza dell'intestatario della tessera.
3. Le tessere sanitarie di cui ai commi 1 e 2:
a) sono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano e nel caso in cui il nome e/o il cognome registrati negli archivi del Ministero dell'economia e finanze comprendano caratteri diacritici, il cognome e nome dell'intestatario della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la prima contenente il dato con i segni diacritici e la seconda la relativa traslitterazione;
b) riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), laddove previsto sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome e Ministero della salute al Sistema TS;
c) sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;
d) hanno la validita' di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, per i quali viene emessa la Tessera sanitaria TS di cui al comma 1, la validita' di un anno.
e) sono recapitate all'indirizzo risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.»
2. Gli allegati A e B del decreto 11 marzo 2004 sono sostituiti dai nuovi allegati introdotti dal comma 1.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2022

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta

Il Segretario generale
Leonardi

Il Capo Dipartimento
per la trasformazione digitale
Minenna