Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2022 (vai al sommario)
LEGGE 9 marzo 2022, n. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »;
b) dopo il titolo VIII del libro secondo e' inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEI DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 518-bis (Furto di beni culturali). - Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attivita' economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto e' punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali). - Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.
Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). - Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). - Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresi' nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonche' nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilita' di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte). - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichita' o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichita' o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilita'). - Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravita';
2) e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
3) e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti). - La pena e' diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero comporti un lucro di speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'.
La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Art. 518-duodevicies (Confisca). - Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformita' alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di tutela dei beni medesimi.
Art. 518-undevicies (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
c) dopo l'articolo 707 e' inserito il seguente:
«Art. 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). - E' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi e' colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge ».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 240-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter , 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies , nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione
dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 640,
secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui
il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la
fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per
taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro,
dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria
sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di
legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano
tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».
 
Art. 2
Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146,
in materia di operazioni sotto copertura

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a)».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo
2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e
dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461,
473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi,
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
eversione, anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a);
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui aldecreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico
ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
n. 269;
e) l'articolo 4del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
 
Art. 3
Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di
responsabilita' delle persone giuridiche

1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
 
Art. 4

Modifica alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, in materia di aree protette

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente:
«3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi puo' essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile e' obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con
l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene
sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma
9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita'
da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli
relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a
motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 200 euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli
organismi di gestione delle aree protette e' altresi'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali
sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di
cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area
protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con
i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis,
e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da
diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi
a tale area.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati
perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o
dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di
quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi
relativi puo' essere disposto, in caso di flagranza, anche
dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine
di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il
responsabile e' obbligato a provvedere alla riduzione in
pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque
e' tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
nei casi di particolare gravita', la confisca delle cose
utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il
presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme
dell'articolo18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul
diritto al risarcimento del danno ambientale da parte
dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
anche in relazione alla violazione alle disposizioni di
leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in
vista della istituzione di aree protette e con riguardo
alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali
regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si
applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i
divieti di cui all'articolo 17, comma 2.».
 
Art. 5

Abrogazioni

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale;
b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 635 e 639 del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previstodall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.»
«Art.639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
- Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635,
deturpa o imbratta cose mobilialtrui e' punito, a querela
della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di
trasporto pubblici o privati, si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000
euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo
comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui
all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di
ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio'
non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il
condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di
condanna.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia