Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud»


Estratto determina AAM/PPA n. 220/2022 del 9 marzo 2022

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VOXISUD anche nella confezione di seguito indicata:
confezione: «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 10 litri - A.I.C. n. 039160306 (base 10) 15C2HL (base 32)
Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.
Principio attivo: ossigeno.
Titolare A.I.C.: Voxisud S.r.l. (codice fiscale 02509660607), con sede legale e domicilio fiscale in via Arpino n. 24, 03036, Isola Del Liri, Frosinone, Italia.
Codice pratica: N1B/2021/833-bis.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.