Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 1 febbraio 2022 |
Correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 del 2021 PNC Sisma. (Ordinanza n. 16). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt.14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Considerato altresi' che la Cabina di coordinamento integrata, nella seduta del 23 dicembre 2021, ha acquisito le intese relative alle ordinanze nn. 4 e 5 e, nella seduta del 30 dicembre 2021, alle ordinanze nn. 12 e 14, e che tutte le ordinanze sono state trasmesse alla Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimita'; Preso atto che nelle date del 17 e del 22 gennaio 2022 la Corte dei conti ha trasmesso rilievi ed osservazioni sulle ordinanze nn. 4, 5, 12, 14 del 2021; Considerato opportuno per il futuro aderire all'invito della Corte dei conti ivi formulato ad una redazione delle ordinanze che ricomprenda digitalmente gli allegati nel documento principale digitalmente firmato; Ritenuto necessario fornire i chiarimenti richiesti e recepire i rilievi formulati attraverso un'unica ordinanza correttiva e integrativa; Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento integrata del 1° febbraio 2022 dal coordinatore della struttura di missione Sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Tanto premesso;
Dispone:
Art. 1
Correzioni e integrazioni
1. Nella ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 la parola «accordo», in ogni parte ove ricorre, e' sostituita dalla parola «convenzione». L'accordo allegato all'ordinanza n. 4 e' sostituito dallo schema di convenzione allegato alla presente ordinanza (allegato 1). 2. Nella ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021, all'art. 3, dopo il comma 1, e' aggiunto il comma 1-bis che cosi' dispone: «L'affidamento e' disposto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021 n. 108, sulla base della congruita' della offerta economica comprensiva "dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della societa' CONSIP S.p.a e delle centrali di committenza regionali", documentata nell'allegato 2 alla presente ordinanza (intitolato "Relazione sugli esiti della verifica ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 in merito all'affidamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia delle attivita' per la realizzazione del "Progetto di innovazione digitale per le aree del sisma 2009 e del 2016, sub misure A.1.1, A.1.2 e A.1.3 del Piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016")». 3. Nella ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021, all'art. 5, comma 2, dopo le parole «convenzione con Invitalia», sono aggiunte le seguenti parole: «ferma restando la misura del 19 per cento per le spese generali, non applicabile ai costi di beni e servizi, gia' prevista dalla convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario e Invitalia». Lo schema di convenzione allegato all'ordinanza n. 5 e' sostituito dallo schema di convenzione allegato alla presente ordinanza (vedi all. 3 e allegati a) e b) alla convenzione). 4. Nel titolo delle ordinanze n. 12 e n. 13 del 30 dicembre 2021 sono soppresse le parole «Approvazione della convenzione con Invitalia.». 5. Nella ordinanza n. 12 del 30 dicembre 2021, all'art. 1, comma 5, dopo le parole «sulla base dei...», sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' dei limiti e delle regole previste dall'art. 68, comma 1, lettera a) del reg. UE 1303/2013». 6. Nella ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, all'art. 1, comma 3, dopo le parole «che costituisce parte integrante della presente ordinanza (v. allegato 4)», sono aggiunte le seguenti parole: «Ai fini della verifica di congruita' prevista dall'articolo 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 10, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si fa rinvio alla verifica effettuata in relazione all'atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016", di cui all'ordinanza n. 112 del 2020, registrata dalla Corte dei conti in data 8 gennaio 2021, al n. 36». 7. Nella ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, all'art. 2, comma 2, e' aggiunto il seguente capoverso: «La convenzione deve prevedere il costo complessivo delle attivita' per la preparazione dei bandi relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022, seguendo gli stessi criteri e modalita' di rendicontazione previsti dalla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e ss.mm., nella misura determinata nello Schema allegato alla presente ordinanza" (all. 4).». 8. Alle ordinanze 1, 2 e 3 del 2021, all'art. 6, le parole «soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti «responsabile dell'intervento». |
| Art. 2
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione. Roma, 1° febbraio 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 195
______ Avvertenza: Il testo integrale della presente ordinanza, contenente le convenzioni ed i relativi allegati, e la nota esplicativa, e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma |
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