Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 marzo 2022, n. 23 |
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: a) il sistema delle autorita' nazionali e locali e degli organismi competenti; b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonche' la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia. 2. La produzione biologica e' un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualita' dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversita' e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. 3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1: - La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 1998, n. L 350. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono definiti: a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a); c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a). |
| Art. 3
Autorita' nazionale
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67. |
| Art. 4
Autorita' locali
1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3. |
| Art. 5
Tavolo tecnico per la produzione biologica
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico». 2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi. 3. Il Tavolo tecnico e' costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti: a) delineare gli indirizzi e le priorita' per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica; b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano e' chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea; c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti biologici, nonche' favorire il coordinamento tra le autorita' di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati; d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico. 5. Le modalita' di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| Art. 6
Istituzione di un marchio biologico italiano
1. E' istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. 2. Il marchio biologico italiano e' di proprieta' esclusiva del Ministero e puo' essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano e' individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalita' di attribuzione del marchio.
Note all'art. 6: - Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189. - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 150. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 3 (Intese) - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». |
| Art. 7
Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici
1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano e' adottato con cadenza triennale ed e' aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di: a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonche' attraverso un'azione di assistenza tecnica; b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo; c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attivita' del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio e' svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalita': 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorita' locali; 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico; e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13; f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane; g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualita' dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione; h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinche' utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1; l) promuovere progetti di tracciabilita' dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonche' all'informazione sulla sostenibilita' ambientale, sulla salubrita' del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate; m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; n) promuovere la sostenibilita' ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilita' naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalita' di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonche' sulle iniziative finanziate dallo stesso.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.: «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). - Omissis. 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Omissis.». |
| Art. 8
Piano nazionale delle sementi biologiche
1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilita' delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varieta' adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. 2. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. 3. Il piano di cui al comma 1 e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. |
| Art. 9
Fondo per lo sviluppo della produzione biologica
1. Nello stato di previsione del Ministero e' istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonche' per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8. 2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo. 3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. 4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma». 6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, e' corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' definite le modalita' di applicazione e di riscossione delle sanzioni. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9: - La comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea recante «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204. - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «Art. 2. - Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Omissis. 617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.». - La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O. |
| Art. 10
Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica
1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34: «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - Omissis. 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1); 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede (22); si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. 4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: «Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). - Omissis. 3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attivita', secondo il programma Comune di rete, puo' essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. Omissis.». |
| Art. 11
Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica
1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica. 2. Per le finalita' di cui al comma 1: a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle universita' pubbliche attraverso la possibilita' di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresi' previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio; b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo e' destinata alle attivita' di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attivita'; c) nel piano triennale di attivita' del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica; d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 e' destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: «Art. 7 (Competenze del MURST) - 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276: «Art. 7 (Piani triennali di attivita') - 1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformita' con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilita' previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attivita', aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. 2. Il Piano Triennale di Attivita' e' approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. 3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attivita', gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.». |
| Art. 12
Formazione professionale
1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. |
| Art. 13
Distretti biologici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi: a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a piu' comuni. 2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attivita' economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresi', per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. 3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversita', nonche' gli enti di ricerca che svolgono attivita' scientifiche in materia. 4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonche' di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attivita' previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attivita' e' connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attivita' dell'azienda. 5. I distretti biologici sono istituiti al fine di: a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonche' garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare; b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversita' locali; c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; e) promuovere e sostenere le attivita' multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attivita' agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversita' agricola e naturale, nonche' la riduzione dell'uso della plastica; f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici; g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative. 6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di piu' regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali Il consiglio direttivo e' incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici. 9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attivita' e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico. 10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorita' al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico. 11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: «Art. 13 (Distretti del cibo) - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita' agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo. 2. Si definiscono distretti del cibo: a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale; e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita' agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale; g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilita' ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa. 3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo. 4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».». - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2010, n. L 334. - Si riporta il testo dell'allegato VIII alla parte seconda e dell'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: «Allegato VIII (Inquadramento generale). - A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis alla Parte Seconda. B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'art. 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attivita' di cui all'art. 6, comma 13. 1. Attivita' energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 1.3. Produzione di coke 1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta. 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno. 4. Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi 4.6. Fabbricazione di esplosivi 5. Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita': a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg. 6. Altre attivita' 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m3 al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a; - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi. L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con piu' di 40000 posti pollame; b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con piu' di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura. 6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato.» «Art. 4 (Finalita'). - Omissis. 4. In tale ambito: a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c); c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.». - Per il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 6. |
| Art. 14
Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica
1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che: a) sono costituite da rappresentanti delle attivita' economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici; b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici; c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalita' specifica coerente con le finalita' della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale; 2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalita' di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato; 3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessita' di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; 4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitivita' economica e l'innovazione; 5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici piu' adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti; 6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attivita' di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili piu' rispettosi dell'ambiente; 7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare. 2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un piu' efficace esercizio delle proprie attivita' istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10. 3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione. 4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonche' l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10. 5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra piu' domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento e' concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale puo' essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. 6. Puo' essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; b) prevedere nel proprio statuto una o piu' delle finalita' specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa; c) rappresentare una quota delle attivita' economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale. 7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto. 8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorche' non associati all'organizzazione interprofessionale. 9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 e' disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attivita' economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze piu' elevate. 10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentativita' economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentativita' si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo. 11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale. 12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione e' determinato in ragione dell'entita' della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non puo' essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole. 13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero e' incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.
Note all'art. 14: - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. |
| Art. 15
Accordi quadro
1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita' in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.
Note all'art. 15: - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137. - Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda nelle note all'art. 14. |
| Art. 16
Intese di filiera per i prodotti biologici
1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonche' le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi: a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonche' i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica; b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione; c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversita'; d) garantire la tracciabilita' delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali; e) promuovere e sostenere le attivita' connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica; f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici; g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione. 3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. 4. L'intesa di filiera e' comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilita' con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualita', all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti. 7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 13 - Per i riferimenti all'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, si veda nelle note all'art. 15. |
| Art. 17
Organizzazioni dei produttori biologici
1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' con le quali le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attivita' di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. 2. Il Ministero e' competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalita' per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto. 3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalita': a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti; b) l'attivazione di un programma operativo con una o piu' delle seguenti finalita': 1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo; 2) gestire le crisi di mercato; 3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; 4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio; 5) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti. 4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto: a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale; b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi; c) la possibilita' di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attivita' dell'organizzazione; d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione; e) la durata minima del vincolo associativo, che non puo' essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico e' garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile; g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti; h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione; i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione; l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni. 5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalita' di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 2538 del codice civile: «Art. 2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo puo' prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu' del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.». |
| Art. 18
Sementi biologiche
1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorche' non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo puo' essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalita' di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantita' limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purche' prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantita' di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantita' si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
Note all'art. 18: - Per il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288: «Art. 4 (Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare). - 1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta: a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ; b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. 2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione. 3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.». - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2021, n. 49, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 9, del Trattato internazionale della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O.: «Trattato - Art. 5 (Conservazione. prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura). - 5.1 Ciascuna Parte contraente, fatta salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione con altre Parti contraenti, a seconda di come convenga, promuove un approccio integrato della prospezione, della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si adopera, a seconda di come convenga, a: a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione dello stato e del grado di variazione in seno alle popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e, ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse; b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione pertinente associata alle risorse fitogenetiche a repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili; c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunita' locali per preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi delle comunita' locali ed autoctone; e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, prestando tutta l'attenzione richiesta alla necessita' di una documentazione di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; f) sorvegliare il mantenimento della fattibilita', del grado di variazione e dell'integrita' genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come convenga, provvedimenti per limitare o se possibile eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.» «Trattato - Art. 6. (Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche) 6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono, politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura puo' in particolare comportare le seguenti misure: a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno , la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che favoriscono un uso sostenibile della diversita' biologica agricola e delle altre risorse naturali; b) effettuare piu' ricerche che rafforzano e conservano la diversita' biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici di mantenimento della fertilita' del suolo e di lotta contro malattie, malerba, e organismi nocivi; c) promuovere, come opportuno , con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la capacita' di elaborare varieta' specificamente adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi compreso nelle zone marginali; d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversita' del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori; e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante coltivate delle varieta' e delle specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni locali; f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della diversita' delle varieta' e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista di ridurre la vulnerabilita' delle piante coltivate e l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile; g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione e le regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varieta' ed alla distribuzione delle sementi.» «Trattato - Art. 9. (Diritti degli agricoltori) 9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunita' locali ed autoctone, nonche' gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversita', delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero. 9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilita' dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso: a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; c) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.». |
| Art. 19 Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica
1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. 2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Omissis.». |
| Art. 20
Abrogazioni
1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati. 2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
Note all'art. 20: - Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note all'articolo 9. - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. |
| Art. 21
Norma di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 marzo 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 21: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. |
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