Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 25 ottobre 2021 |
Disposizioni integrative dell'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - Scuola di infanzia "G. Ciarlantini", Scuola primaria "F. Allevi", Istituto di istruzione superiore "A. Gentili", Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza n. 28). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC); Considerate le vicende, esposte nella relazione istruttoria del sub Commissario Allegata sub n. 1 all'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, di cui la presente costituisce integrazione e attuazione, relative alla ricostruzione degli istituti scolastici siti in Comune di San Ginesio, tra cui l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», e in particolare l'impossibilita' di realizzare il progetto originariamente predisposto; Considerato che, a seguito dei fatti su richiamati, il Comune di San Ginesio: con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2 ottobre 2020, preso atto dei vincoli culturali insistenti sull'area originariamente individuata in via Roma per la ricostruzione delle scuole, ha disposto di realizzare presso detta area solo una parte del polo scolastico (denominato Lotto A), deliberando di dislocare presso l'area delle S.A.E. l'Istituto secondario I.P.S.I.A. «R. Frau» settori meccanica - elettronica - automazione e di arredi e forniture d'interni ed annessa palestra (denominato Lotto B); con delibera di giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021 ha approvato il documento di sintesi di fattibilita' che delinea le nuove previsioni progettuali dei due plessi scolastici, Lotti A e B su richiamati, alternativi al polo unico, nonche' le prime disposizioni sull'esproprio per realizzare l'edificio scolastico su Lotto B; con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021 il Comune di San Ginesio ha approvato la modifica al documento di sintesi di fattibilita' gia' approvato in data 21 gennaio 2021 definendo i quadri economici dei diversi interventi, in particolare stimando in euro 7.453.035,50 l'importo relativo alla realizzazione del plesso scolastico «Zona SAE» sul Lotto B, da intendersi come stima di previsione ai fini della programmazione, suscettibile di variazione, secondo criteri di economicita', a seguito della approvazione dei progetti e dell'esatta definizione dei costi della progettazione e dei lavori, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'art. 12 dell'ordinanza n. 9 del 2021; Considerato che, con ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, la realizzazione presso l'area delle S.A.E. dell'Istituto secondario I.P.S.I.A. «R. Frau» e' stata ritenuta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto sussistenti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui alla medesima ordinanza; Considerato che, con la medesima ordinanza, e' stato ritenuto opportuno individuare il Comune di San Ginesio come soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 110 del 2020, in deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato altresi' che per il coordinamento degli interventi e' stato individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario; Considerato altresi' che l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 richiama la necessita' di procedere con la massima semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione delle scuole e della sistemazione dei campi sportivi; Considerato che l'ordinanza commissariale n. 9 del 2021, in relazione al fatto che il contratto di donazione di cui all'art. 769 codice civile esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali, ha consentito altresi' al soggetto attuatore di avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto, acquisendo, tramite donazioni, elaborati progettuali; Considerato che, con nota protocollata in data 15 settembre 2021 al n. CGRTS0033229, e' spontaneamente pervenuta da parte della Andrea Bocelli Foundation (di seguito, ABF) una proposta di donazione, in forma del tutto volontaria e gratuita, relativa a (a) progetto definitivo ed esecutivo per la ricostruzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» (b) risorse professionali funzionali alla realizzazione delle attivita' di project management (il «Project Management») nell'ambito dei suddetti Progetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo comprensive di Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e team multidisciplinare che comprende competenze legali, pedagogiche, architettoniche; Considerato che successivamente, con nota protocollata al n. CGRTS0033230 in data 15 settembre 2021, e' spontaneamente pervenuta da parte della Andrea Bocelli Foundation (di seguito, ABF)un'ulteriore proposta di donazione, in forma del tutto volontaria e gratuita, relativa a (a) progetto preliminare o studio di fattibilita' oltre al progetto definitivo ed esecutivo e (b) progettazione di un campo da calcetto funzionalmente annesso alla scuola, da realizzare in lotto di terreno diverso seppure contiguo nonche' (c) direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con riguardo alla realizzazione di quanto oggetto di progetto sub b); Considerato che ABF e' persona giuridica privata civilmente riconosciuta, senza fine di lucro, il cui statuto la impegna a perseguire esclusivamente finalita' di interesse sociale operando in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'innovazione e della ricerca tecnologica e scientifica, dell'educazione e formazione dei giovani, oltreche' della beneficenza, con particolare attenzione alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; Considerato che, agli scopi di cui sopra, lo statuto di ABF prevede che la Fondazione possa promuovere e sostenere iniziative comuni ad altri enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, e che la stessa gia' in passato ha supportato la realizzazione di iniziative finalizzate a restituire alla collettivita' edifici scolastici di interesse pubblico danneggiati a causa degli eventi sismici degli ultimi anni, e che anche in questa occasione ha manifestato la volonta' di fornire il proprio sostegno alla comunita'; Considerato che ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'; Considerato che l'iniziativa di ABF si configura come espressione di sussidiarieta' meritevole di valorizzazione per l'apporto solidaristico a favore della collettivita' orientato al perseguimento di interessi generali; Considerato che la suddetta donazione consente un'accelerazione della realizzazione dell'intervento cui si riferisce senza comportare nessun impegno od onere a carico dell'amministrazione, determinando al contrario un risparmio significativo per la spesa pubblica, quantificabile indicativamente nei costi indicati dal quadro economico previsto per le voci di progetto di fattibilita' tecnico economica (pari a euro 58.866,25 imponibili), progettazione definitiva (pari a euro 229.992,50 imponibili) e progettazione esecutiva (pari a euro 106.781,25 imponibili) e per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (pari a euro 255.522,50 imponibili) di tale intervento, per un importo complessivo pari a euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro 826.194,98; Considerato che, ai sensi dell'art. 769 del codice civile, la donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, e che nulla osta a che gli enti pubblici risultino donatari; Vista la delibera ANAC n. 1151 dell'11 dicembre 2019; Visto il Protocollo di legalita' e l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza; Viste le Linee guida n. 1 di ANAC e il bando tipo n. 3/2017; Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016; Visto il Prezziario unico del Cratere del Centro Italia - allegato 3 - ordinanza n. 58 del Commissario del Governo per la ricostruzione del 4 luglio 2018; Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017; Visto l'art. 4, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 56 del 2018; Visto l'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190 del 2012; Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 192 del 2000, che sostituisce l'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei comuni ad autorizzazione prefettizia; Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 346 del 1990 i trasferimenti in favore dei comuni non sono soggetti ad imposta sulle donazioni; Considerato che l'acquisizione di beni attraverso donazione e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle Donazioni) del codice civile, il cui art. 782, primo comma, primo periodo, stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'; Ritenuto pertanto, in forza dei poteri di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 76 del 2020, di poter derogare all'art. 23 e all'art. 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, consentendo all'amministrazione di acquisire la progettazione e i servizi offerti da ABF tramite la donazione proposta da ABF, previa adozione di apposita delibera da parte del Comune di San Ginesio avente ad aggetto il relativo Accordo di donazione; Considerato che si rende pertanto necessario integrare l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 e disciplinare le relative modalita' attuative; Ritenuto che la progettazione realizzata a cura e spese di ABF si debba conformare al documento di sintesi di fattibilita' approvato con delibera di giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021, come modificata con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021; Ritenuto altresi' che la progettazione realizzata a cura e spese di ABF debba essere valutata con le procedure amministrative previste dalla normativa in vigore e dall'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021; Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sulla presente ordinanza, giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053; Vista la nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0055688-A-07/10/2021, con la quale l'ANAC ha formulato l'invito a valutare la possibilita' di indicare ulteriormente nell'ordinanza talune previsioni, e tra queste anche la possibilita' di indicare nella stessa che «i soggetti esecutori delle prestazioni dovranno possedere i requisiti di idoneita' professionale, economico finanziaria e tecnico professionali proporzionati e concordi con le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1 di ANAC e dal bando tipo n. 3/2017», nonche' di prevedere il limite di conferimento di incarichi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017; Dato atto che di quanto fatto oggetto di osservazione da parte dell'ANAC si e' tenuto conto nella stesura della presente ordinanza e, con riguardo alle Linee guida n. 1 di ANAC e il bando tipo n. 3/2017, gli stessi sono stati richiamati con la precisazione che ne viene limitata l'applicabilita' agli aspetti compatibili con le peculiarita' della fattispecie in esame, mentre con riguardo al limite di conferimento di incarichi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 lo stesso non si e' ritenuto di recepire in relazione al fatto che gli emolumenti dei professionisti coinvolti nelle attivita' oggetto dell'ordinanza saranno corrisposti da un ente privato e non dal soggetto attuatore pubblico; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Integrazione dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 2021
1. Al fine di integrare e dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 29 maggio 2021 e in particolare all'art. 4, comma 5, ai sensi del quale il soggetto attuatore puo' porre a base delle procedure di affidamento di servizi di progettazione o di lavori progetti donati quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tali soggetti, e redatti da progettisti esterni per conto di questi, previa approvazione e validazione dei progetti stessi, al soggetto attuatore e' consentito acquisire tramite donazione i servizi offerti da ABF e relativi a: a) realizzazione del progetto di fattibilita' tecnico economica, nonche' del progetto definitivo ed esecutivo per la ricostruzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» e annessa palestra; b) realizzazione della progettazione di un campo da calcetto, funzionalmente annesso alla scuola, ma realizzato in lotto di terreno diverso seppure contiguo; c) attivita' di project management (di seguito denominato «Project Management») nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) e b), consistenti in Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e un team multidisciplinare comprensivo anche di competenze legali e architettoniche. |
| Art. 2 Modalita' di attuazione dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 2021
1. La possibilita' di accettare la donazione di cui all'art. 1 e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) la donazione rivesta carattere meramente liberale e non sia vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; b) la donazione non comporti nessun onere a carico del soggetto attuatore, ne' di altra amministrazione; c) ABF dimostri di possedere i requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; d) ABF e i soggetti esecutori delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, accettino tutte le condizioni poste dal Protocollo di legalita' e dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in quanto compatibili; e) ABF si impegni a rispettare i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; f) ABF presti adeguate garanzie per ogni responsabilita' civile derivante da eventuali danni dovuti all'operato delle figure professionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con particolare riguardo al direttore dei lavori; g) le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, siano eseguite da parte di soggetti dotati delle necessarie competenze e in possesso dei requisiti di idoneita' professionale, economico finanziaria e tecnico professionali, proporzionati e concordi con le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1 di ANAC e dal bando tipo n. 3/2017, per gli aspetti compatibili con la donazione delle prestazioni in oggetto, e che abbiano dichiarato di: 1) essere composti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nonche' iscritti nell'anagrafe dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, personalmente responsabili e nominativamente indicati, e per i quali non ricorra alcuna causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 2) aver eseguito il calcolo dei corrispettivi secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 17 giugno 2016; 3) applicare quale riferimento nelle valutazioni il Prezziario unico del Cratere del Centro Italia - allegato 3 - ordinanza n. 58 del Commissario del Governo per la ricostruzione del 4 luglio 2018; 4) impegnarsi ad ultimare le prestazioni progettuali in tempi compatibili con quanto indicato nell'art. 4, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 56 del 2018; 5) impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; h) la progettazione sia conforme a quanto previsto dal documento di sintesi di fattibilita' approvato con delibera di Giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021, come modificato dalla delibera di Giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021, nonche' da eventuali ulteriori atti amministrativi successivi e nel limite del quadro economico di spesa indicativo previsto per le voci di progettazione preliminare (pari a euro 58.866,25 imponibili), definitiva (pari a euro 229.992,50 imponibili) ed esecutiva (pari a euro 106.781,25 imponibili) e per la Direzione lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (pari a euro 255.522,50 imponibili) di tale intervento, per un importo complessivo pari a euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro 826.194,98; i) la progettazione preveda la realizzazione di edifici conformi alla classificazione di edificio strategico di classe d'uso IV, ai sensi della disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni; l) le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, avvengano sotto il controllo dell'amministrazione, che rimarra' libera di approvare o meno la progettazione, nonche' di apportare le modifiche che ritenesse necessarie, e non sara' vincolata alla sua realizzazione; m) l'operato del personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sia sottoposto al controllo dell'amministrazione, che potra' avvalersi anche di un collaudatore nell'esecuzione, e in particolare del Rup. |
| Art. 3
Incompatibilita'
1. I soggetti che hanno redatto i progetti di cui all'art. 1 non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura diversi da quelli di cui al medesimo art. 1 o di lavori connessi finalizzati alla realizzazione dell'Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato «R.Frau», annessa palestra e campo da calcetto. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. 2. I divieti di cui al comma precedente sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 3. Si applicano i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. A seguito di delibera di accettazione della donazione da parte dell'Amministrazione comunale, gli oneri per il Lotto B di cui all'art. 12 dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 29 maggio 2021, stimati in euro 7.453.035,50, sono ridotti degli importi sostenuti dalla ABF, quantificati, come da art. 2, comma 1, lettera h), nella misura complessiva di euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro 826.194,98, e il relativo importo torna a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. |
| Art. 5
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 25 ottobre 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2842 |
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