Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 31 dicembre 2021
Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo. (Ordinanza n. 30).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
"4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; e prevede altresi' che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al citato comma 2 dell'art. 11, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Dato atto che i Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo hanno richiesto l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dei comuni interessati e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalle relazioni del sub Commissario allegate alla presente ordinanza (Allegato n. 1 - Relazione istruttoria Comune di Mogliano, Allegato n. 2 - Relazione istruttoria Comune di Montelparo e Allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Castelraimondo);
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) nel Comune di Mogliano gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' di porzioni significative di alcuni edifici e pertanto si rendono necessari e urgenti gli interventi di ricostruzione meglio individuati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:
1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, presso un'area di proprieta' comunale;
2. recupero con miglioramento sismico del palazzo comunale, denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico;
3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza;
b) nel Comune di Montelparo, come meglio descritto nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' del palazzo comunale che ospitava il centro operativo comunale, il COC, gli uffici tecnici e quelli amministrativi, la farmacia ed un ambulatorio medico e dell'ex convento agostiniano che ospitava l'ostello comunale, il bar centrale, e diverse associazioni;
c) nel Comune di Castelraimondo, come meglio descritto nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' del cavalcavia ferroviario in via Lapidoso che collega il capoluogo alla frazione Feggiani ed e' pertanto necessario realizzare una bretella di collegamento tra la rotonda su via Lapidoso con la strada Septempedana, per consentire il passaggio dei mezzi pesanti durante gli interventi al cavalcavia e intervenire con lavori di recupero sul cavalcavia di via Lapidoso;
Dato atto che:
i. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera a) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
1. la ricostruzione del palazzo comunale di Mogliano e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione con particolare riferimento alla scuola Luca Seri, sita in via Adriano Adriani n. 4, che ospita temporaneamente alcuni uffici comunali, e agli uffici del comune;
2. l'elevato grado di danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata, rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta';
3. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione;
4. e' urgente ricostruire la Casa di riposo di proprieta' comunale attualmente delocalizzata fuori dal territorio comunale in una struttura alberghiera privata che non presenta adeguati spazi, funzioni e dotazioni impiantistiche, anche al fine di ridurre gli oneri per il comune e garantire agli ospiti della RSA e ai parenti in visita adeguati spazi, anche tenuto conto delle misure di contrasto al diffondersi del virus SARS-COV2;
5. l'urgenza dell'intervento di ripristino e miglioramento sismico del palazzo comunale e' strettamente connessa agli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione della scuola Luca Seri, sita in via Adriano Adriani n. 4, poiche' la sede provvisoria degli uffici comunali e' ad oggi ospitata in una porzione della scuola. L'intervento e' critico e urgente anche in ragione della necessaria propedeuticita' rispetto all'avvio dei lavori di ricostruzione della scuola in termini di economicita' ed efficacia dei due interventi;
6. l'intervento di riparazione dei danni e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza e' urgente al fine di restituirla alla sua funzione, rappresentando anche un simbolo di appartenenza per la comunita' dei fedeli e dell'intera cittadinanza;
ii. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera b) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
1. la mancanza di spazi da destinare alle associazioni ha aggravato lo spopolamento del comune, colpendo, in particolare, le attivita' socio-culturali ed economiche ed e' pertanto urgente restituire alla cittadinanza adeguati spazi per lo svolgimento di tali attivita';
2. gli spazi che ad oggi ospitano la farmacia e l'ambulatorio medico sono precari ed insufficienti, cosi' come quelli che ospitano alcuni uffici comunali in un edificio limitrofo alla sede del palazzo comunale;
3. e' urgente dotare il comune di adeguati edifici in cui svolgere le proprie funzioni strategiche e, allo stesso tempo, intervenire su un edificio, ex scuola, danneggiato dalla sequenza sismica del 2016 ma non utilizzato al momento del sisma, valorizzando l'area e riducendo in tal modo il degrado urbano;
4. la ricostruzione del Comune di Montelparo e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione dei tre edifici interessati dall'intervento unitario;
5. l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura degli interventi di demolizione e ricostruzione, rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta';
6. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione;
7. il ripristino dell'edificio adibito ad ex scuola e' considerato un intervento prioritario ed urgente per impedire il progressivo ammaloramento e consentire la piena funzionalita' e continuita' delle attivita' dell'amministrazione comunale;
iii. gli interventi di cui alla lettera c) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto il cavalcavia ferroviario rappresenta l'unica efficace via di collegamento tra il quartiere Feggiani posto a nord della linea ferroviaria e la rimanente porzione del comune posta a sud. Il ripristino dell'infrastruttura e' urgente per consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti impegnati nella ricostruzione privata della frazione di Feggiani nonche' i mezzi al servizio delle attivita' commerciali e sportive della frazione;
Dato atto che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo cui «Al fine di garantire la continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara».
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto dei Comuni di Mogliano, di Montelparo e Castelraimondo;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici, delle infrastrutture viarie e delle strutture sopra indicati dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo meglio dettagliati negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza;
Considerato che gli interventi relativi al Comune di Mogliano risultano tutti inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa rispettivamente pari a euro 3.950.000,00 per la casa di riposo, euro 1.484.000,00 per la sede comunale ed euro 936.000,00 per la Chiesa Santa Maria;
Considerato che per gli interventi nel Comune di Montelparo inseriti nell'Allegato 2 si rende necessario stanziare l'importo di euro 1.250.000,00, stimato in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Montelparo, l'USR delle Marche e la struttura del sub Commissario, come meglio illustrati nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza;
Considerato che l'intervento relativo al Comune di Castelraimondo risulta inserito nell'Allegato 3 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa pari a euro 450.000,00;
Considerato che dall'istruttoria compiuta dalla struttura del sub Commissario congiuntamente al Comune di Castelraimondo e' emersa, al fine di realizzare compiutamente l'intervento relativo al medesimo comune, l'esigenza di modificare e integrare l'importo previsionale di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo previsionale stimato di euro 3.450.000,00, come meglio illustrato nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito dal progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per l'intervento;
Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi e' stimato un importo complessivo pari a euro 11.983.424,49, di cui euro 6.820.500,56 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 5.162.923,93 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione di cui agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che i Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo hanno dichiarato di disporre di un organico idoneo all'attuazione degli interventi;
Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Mogliano, al Comune di Montelparo e al Comune di Castelraimondo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettivita' e della qualita' ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;
Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare la possibilita' di procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi;
Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici nel Comune di Mogliano e nel Comune di Montelparo, e di riparazione del ponte stradale nel Comune di Castelraimondo meglio descritti negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 3.083.600,00, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 3.950.000,00;
2. recupero con miglioramento sismico del palazzo comunale, denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico, importo validato in sede di conferenza permanente per euro 2.914.824,49, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 1.484.000,00;
3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 1.285.000,00, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 936.500,00;
4. ricostruzione dell'edificio polifunzionale di via Risorgimento del Comune di Montelparo per un importo previsionale stimato di euro 1.250.000,00;
5. realizzazione nel Comune di Castelraimondo di una bretella di collegamento tra la rotonda di via Lapidoso e la strada Septempedana e lavori di recupero del cavalcavia di via Lapidoso per un importo previsionale stimato di euro 3.450.000,00, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 450.000,00.
2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, punti 4 e 5, sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto in forza di valutazioni parametriche secondo criteri condivisi dagli uffici dell'amministrazione comunale, dall'USR delle Marche e dalla struttura sub commissariale, come meglio illustrati negli Allegati n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza.
3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi di cui in premessa come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dei comuni ed il sub Commissario, negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo, ciascuno per gli interventi ricadenti sul proprio territorio, sono individuati quali soggetti attuatori per gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo sono considerati idonei ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto hanno attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per l'affidamento dei lavori relativi all'ex Palazzo Forti - sede comunale e della Chiesa di Santa Maria in Piazza, nel Comune di Mogliano, edificio polifunzionale di via Risorgimento nel Comune di Montelparo e della bretella di collegamento nel Comune di Castelraimondo, tutti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in considerazione dell'esigenza di accelerare i tempi come meglio riportato negli allegati 1, 2, 3 e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
5. Con riferimento agli interventi relativi alla Casa di riposo comunale di Santa Colomba del Comune di Mogliano il soggetto attuatore puo' affidare i lavori congiuntamente ai servizi tecnici progettuali sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica che abbia il contenuto minimo di cui alla circolare ministeriale 30 agosto 2021 e previo parere degli enti interessati, nulla osta o autorizzazioni acquisiti nell'ambito della conferenza speciale dei servizi.
6. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Il Comune di Castelraimondo puo' ripartire funzionalmente gli interventi di riparazione del cavalcavia e la bretella in considerazione dell'esecuzione degli interventi medesimi in due distinte fasi temporali.
8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.
9. Per gli interventi da eseguire sull'ex Palazzo Forti - sede comunale e Chiesa di Santa Maria di Piazza, edifici esistenti e vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini dell'accelerazione dell'esecuzione dell'intervento, in deroga all'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 49/2018, il soggetto attuatore puo' autorizzare il direttore dei lavori a disporre modifiche di dettaglio, anche comportanti aumento o diminuzione fino alla percentuale del 5,00 per cento dell'importo contrattuale, previa preventiva comunicazione al RUP, senza necessita' di redazione ed approvazione di apposita variante. La percentuale dei lavori e' da intendersi complessiva.
10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
12. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere il soggetto attuatore in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica.
13. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
16. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
17. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, e' consentito derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi.
18. Il soggetto attuatore Comune di Montelparo al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali puo' far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attivita' istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 3 per cento dell'importo dei lavori.
19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli.
 
Art. 6

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 7

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire, per gli interventi di ciascuno dei comuni di cui alla presente ordinanza, il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Mogliano e il Comune di Montelparo, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 11.983.424,49 di cui euro 6.820.500,56 trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 5.162.923,93 trovano copertura a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.
2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Mogliano o il Comune di Montelparo o il Comune di Castelraimondo, ciascuno per quanto di competenza, all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Mogliano o del Comune di Montelparo o del Comune di Castelraimondo.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
4. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 201

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:
https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali