Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 31 dicembre 2021
Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (Ordinanza speciale n. 31).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020, termine quindi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 77 del 2021»);
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come da ultimo modificata con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visti in particolare gli articoli 1, commi 2 e 4, e 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario straordinario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189», in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista altresi' l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica», ed in particolare il Programma degli interventi di ricostruzione ad essa allegato, con specifico riguardo alle opere relative a edifici o strutture scolastiche;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo il quale i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a riparare, ripristinare o ricostruire (inter alia) gli immobili «ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico», per i quali «l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni»;
Visto altresi' l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi del predetto art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie;
Visto l'art. 15, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, in base al quale, nell'ambito degli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, e' data priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari che, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione urbanistica delle aree a cio' destinate ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita';
Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 16 novembre 2021 prot. n. CGRT0060137-P, ha rivolto al Consiglio superiore dei lavori pubblici un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
Visto il parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 - prot. 108/2021, trasmesso con nota prot. n. 66261 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS0066261-A, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si e' cosi' espresso in merito al quesito predetto: «si ritiene condivisibile quanto affermato nel documento inviato, che qui di seguito si riporta letteralmente: "Si ritiene, pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ζE, rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.". Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo c), di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, cosi' come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2016 che ha istituito, per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane denominato «Casa Italia», la Struttura di missione «Casa Italia»;
Considerato che la spesa per gli interventi di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici, nonche' degli edifici pubblici strategici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017 trova copertura sulle risorse del Fondo dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pari ad euro 523.745.500,00, di cui il Capo del Dipartimento Casa Italia pro tempore e il Commissario straordinario hanno congiuntamente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il trasferimento sulla contabilita' speciale n. 6035 intestata al Commissario stesso;
Dato atto che il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, hanno stipulato, in data 3 agosto 2021, un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per realizzare, nell'ambito dei comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche di vulnerabilita', nonche' i conseguenti progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati. A tale scopo, le risorse del Fondo di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, sono utilizzate nel rispetto delle finalita' di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 3, del medesimo art. 41. Le opere da inserire nella programmazione (attraverso O.C.) sono individuate congiuntamente dal Dipartimento Casa Italia e dal Commissario straordinario, tra gli interventi di ricostruzione pubblica non ancora oggetto di finanziamento;
Considerato che il Commissario straordinario, al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo, certo e aggiornato, comprendente tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici scolastici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, quando sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, «Comuni fuori cratere»), ha stipulato nell'aprile 2021 un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze ai fini dell'affidamento a Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. (S.O.S.E. S.p.a.), societa' in house del MEF, dell'attivita' per il censimento e la stima dei danni agli immobili pubblici danneggiati;
Considerato che gli esiti del censimento condotto da SOSE sono stati recepiti dalla Struttura commissariale e rimessi agli Uffici speciali per la ricostruzione i quali, di concerto con gli enti proprietari, hanno individuato, in seno al Comitato interistituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi ammissibili a contributo;
Dato atto che dall'istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e' altresi' emersa la necessita' di realizzare nuovi e diversi interventi non compresi nell'allegato n. 1 alla citata ordinanza n. 109 del 2020, sia ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sia nei comuni fuori cratere;
Considerato che le risultanze delle attivita' come sopra descritte, sono confluite in un elenco degli edifici scolastici che ha formato oggetto di confronto tra la Struttura commissariale e il Ministero dell'istruzione prima, e i quattro Uffici scolastici regionali dopo nelle riunioni tenutesi nella giornata del 5 novembre 2021, giusta i verbali agli atti della Struttura commissariale;
Dato atto che tra il Commissario straordinario e il Ministro dell'istruzione e' stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il coordinamento tra le attivita' di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti nei comuni del cratere e nei comuni fuori cratere programmate dal Ministero e dal Commissario straordinario nell'ambito delle rispettive competenze e dei rispettivi programmi di intervento;
Dato atto che, a seguito del confronto con il Ministero dell'istruzione e' emerso che per alcuni edifici scolastici sussiste una sovrapposizione di finanziamenti;
Dato atto inoltre che:
con nota a firma del Commissario straordinario prot. n. CGRTS-0060187-P-17/11/2021, il Dipartimento della protezione civile, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i quattro Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica, sono stati invitati a segnalare se gli edifici scolastici oggetto di censimento che insistono nelle quattro regioni, che ancora non beneficiano di finanziamento e che sono in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 per potervi accedere, risultino gia' beneficiari di altre fonti di finanziamento attivate dagli stessi enti, che riguardino progettazioni ed esecuzione di lavori complementari o sovrapponibili, anche in parte, agli interventi che saranno oggetto di finanziamento con la presente ordinanza speciale;
con nota acquisita agli atti in data 23 novembre 2021, prot. n. CGRTS 0060895-A, e successive integrazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha comunicato la sussistenza di finanziamenti: a) per numero sette scuole, a valere sul «Fondo progettazione enti locali. Articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - decreto del Ministro 18 febbraio 2019, n. 46»; b) per numero dieci scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 102. Primo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»; c) per numero tre scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 143. Secondo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»; d) per numero sette scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 32. Primo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici»; per numero due scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 6. Secondo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici»; e) per numero due scuole, a valere sul «Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n. 343. Terzo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»;
con e-mail pervenuta in data 26 novembre 2021, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato di aver individuato nove interventi, di cui otto finanziati con i fondi ex art. 11 della legge n. 77/2009 e uno con i fondi ex art. 32-bis della legge n. 326 del 2003; di questi, quattro sono conclusi, per due sono iniziati i lavori e tre hanno la progettazione affidata;
con e-mail in data 14 dicembre 2021, il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per il Lazio ha riscontrato la nota commissariale del 17 novembre 2021;
con nota PEC prot. n. CGRTS-0062617-P in data 7 dicembre 2021, indirizzata al Ministero dell'istruzione, tenuto conto della segnalazione pervenuta dallo stesso Ministero circa la preesistenza di linee di finanziamento su ottantasette edifici scolastici presumibilmente coincidenti con altrettanti interventi tra quelli da inserire nell'ordinanza speciale, alla luce della necessita' di dover provvedere preliminarmente alla detrazione dagli stanziamenti richiesti in fase di censimento degli eventuali importi gia' sovvenzionati per opere attinenti alle finalita' di ricostruzione, il predetto Ministero e' stato invitato a verificare la eventuale sovrapponibilita' della linea di finanziamento con le finalita' della ricostruzione, gli importi gia' finanziati, la fase di attuazione degli interventi gia' finanziati;
con e-mail in data 15 dicembre 2021 il Ministero dell'istruzione ha riscontrato la sopra citata nota evidenziando lo stato dei lavori;
per gli interventi segnalati dal Ministero dell'istruzione per cui e' stato indicato il Cup e la linea di finanziamento, si e' provveduto ad integrare il dato mancante dell'importo finanziato desumendolo dalla graduatoria pubblicata come allegato al decreto ministeriale n. 784 del 2019 «Piano Straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico»;
con note del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione di questa Struttura, prot. CGRTS-0062394-P-06/12/2021 e prot. CGRTS-0062911-P-09/12/2021, gli Uffici speciali per la ricostruzione delle regioni sono stati invitati, vista l'urgente necessita' di addivenire alla conclusiva definizione dell'elenco degli interventi che sarebbero stati oggetto dell'ordinanza speciale sulle scuole e al fine di avere un quadro certo e condiviso dei set informativi relativi agli edifici scolastici, a verificare, anche alla luce di quanto approvato in seno ai comitati interistituzionali di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, le informazioni sino a quel momento reperite e messe a sistema e relative ai nuovi interventi censiti e agli incrementi dell'ordinanza n. 109 del 2020;
con note prot. CGRTS-0063943-A-14/12/2021, CGRTS-0065027-A-16/12/2021, CGRTS-0065248-A-16/12/2021, CGRTS-0065085-A-16/12/2021 e CGRTS-0065741-A-20/12/2021, le regioni hanno comunicato di aver verificato i dati in possesso della Struttura e, pur precisando e integrando in relazione ad alcuni specifici interventi, ne hanno confermato l'esattezza;
con nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica e gli Uffici scolastici regionali, alla luce della circostanza che i dati forniti da questi ultimi hanno evidenziato che alcuni plessi scolastici presentano un numero limitato di alunni frequentanti, sono stati invitati a segnalare i plessi scolastici eventualmente da stralciare dall'ordinanza speciale per carenza di funzionalita' didattica, cio' al fine di evitare il finanziamento, con l'ordinanza speciale, di edifici scolastici che presentino un numero di studenti inferiore a dieci, o che siano stati oggetto di accorpamento di sedi ovvero di trasferimento in altre sedi;
con nota acquisita agli atti in data 17 dicembre 2021, prot. n. CGRTS-0065559-A l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria non ha segnalato plessi scolastici da stralciare dall'ordinanza speciale;
con nota acquisita agli atti in data 27 dicembre 2021, prot. n. CGRTS0066549-A l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha comunicato i plessi scolastici oggetto di accorpamento/dismissione;
l'Ufficio scolastico per il Lazio e l'Ufficio scolastico per le Marche, nonche' i servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica, non hanno riscontrato, nel termine richiesto, la sopra citata nota;
con nota prot. CGRTS-0066695-P del 28 dicembre 2021 il Commissario straordinario ha invitato i Presidenti di regione, o loro delegati, ad evidenziare, nel corso della Cabina di coordinamento, edifici scolastici interessati da ipotesi di dismissione o accorpamento, ovvero con un numero di alunni inferiore a dieci, richiedendo, altresi', di manifestare, per gli stessi, la volonta' di procedere, agli interventi di ricostruzione;
nel corso della Cabina di coordinamento il Commissario straordinario con riguardo alla Regione Abruzzo ha segnalato alcune situazioni riguardanti taluni edifici scolastici che risulterebbero, in base alla corrispondenza pervenuta, oggetto di accorpamento/dismissione. Per la Regione Lazio, invece, ha segnalato alcuni edifici scolastici con un numero molto limitato di alunni. In entrambi i casi ha invitato i rispettivi Presidenti di regione a manifestare le relative determinazioni in merito; sempre nella medesima sede il Commissario straordinario ha, inoltre, sollecitato la Regione Marche a riscontrare la sopra citata nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021;
con nota acquisita agli atti prot. n. CGRTS-0066984-A del 29 dicembre 2021 la Regione Lazio ha segnalato che ad oggi e' ancora in atto la procedura di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali, ed altresi' che e' attualmente in corso la definizione dei nuovi parametri numerici di dimensionamento da parte del MIUR, concludendo, pertanto, che la normativa di riferimento e' in una fase transitoria e che non appena il percorso si concludera' provvedera' a trasmettere quanto richiesto. Precisa, inoltre, che gli edifici scolastici che ad oggi presentano un numero molto limitato di studenti potrebbero in futuro ospitare alunni di comuni limitrofi. Con successiva nota acquisita agli atti al n. diCGRTS-0067187 in data 31 dicembre 2021, la Regione Lazio ha confermato la necessita' di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici;
con prot. n. 0151482 del 29 dicembre 2021, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche ha trasmesso la nota a firma dell'Assessore alla ricostruzione della Regione Marche con la quale si conferma la necessita' di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici;
con nota prot n. 0567846/21 del 29 dicembre 2021 l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo ha confermato quanto gia' espresso dal Presidente di regione-vice Commissario nel corso della Cabina di coordinamento, ovvero la necessita' di procedere con gli interventi di ricostruzione per tutti gli edifici scolastici, fornendo, altresi', chiarimenti con riguardo a sovrapposizioni di finanziamenti relativamente ad alcuni edifici scolastici;
con note rispettivamente prot. n. CGRTS0062880, n. 0062887 del 9 dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica sono stati invitati a riscontrare l'eventuale sovrapponibilita' delle linee di finanziamento con le finalita' della ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi;
con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0065183-A il Servizio regionale per l'Abruzzo ha riscontrato la nota della Struttura commissariale;
con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0065295-A il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per l'Umbria ha riscontrato la nota della Struttura commissariale;
con nota in data 22 dicembre 2021, prot. n. CGRTS0066243-P, il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per il Lazio e' stato invitato a riscontrare l'eventuale sovrapponibilita' delle linee di finanziamento con le finalita' della ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi; alla predetta nota non e' stato dato riscontro;
con note in data 25 novembre 2021 prot. n. CGRTS0061221-A e in data 9 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0062756-A il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per le Marche ha comunicato l'insussistenza di sovrapposizioni con riguardo a edifici scolastici ricadenti nel territorio della regione, candidati ad essere inclusi nell'ordinanza, mentre ha segnalato che il Ministero dell'istruzione ha recentemente finanziato due programmi di edilizia scolastica gestiti in proprio che interessano anche la Regione Marche per i quali sembrerebbe «emergere qualche possibile sovrapposizione tra alcuni progetti delle Province inseriti nella bozza di ordinanza e quelli inclusi nel programma ministeriale "Province e citta' metropolitane"»; per la verifica della effettiva sovrapposizione la regione rimanda ad un confronto con il Ministero dell'istruzione;
Ritenuto necessario, nell'ipotesi in cui dovessero emergere o essere confermate eventuali sovrapposizioni, rimandare a successivi provvedimenti l'adozione di ogni decisione in merito;
Considerato altresi' che dai confronti con tutti i soggetti istituzionali sopra indicati e' emerso che:
a) sussiste la necessita' di garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' scolastica attraverso la disponibilita' di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di limitare il disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie;
b) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione dei territori interessati, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le responsabilita' delle attivita' che vi si svolgono;
c) parte degli edifici pubblici oggetto del processo di ricostruzione sono mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisionale al fine di prevenirne l'ulteriore rovina e a salvaguardia della pubblica incolumita';
d) la ricostruzione degli edifici scolastici riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo, anche in considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre settant'anni;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario predisporre un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attivita' didattica coordinata e nel minor tempo possibile;
Dato atto che anche gli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere, inclusi negli allegati alla presente ordinanza, risultano comunque particolarmente urgenti sia per le medesime ragioni, teste' indicate, legate alla necessita' di assicurare la pronta ripresa dell'attivita' scolastica e formativa nelle migliori condizioni di funzionalita' degli edifici e con la garanzia della massima sicurezza possibile per gli studenti e per il personale scolastico, sia in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, nonche', piu' in generale, perche' lo stesso legislatore, intervenuto con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha qualificato, con presunzione di legge, gli interventi sugli edifici scolastici come intrinsecamente ed oggettivamente urgenti, approntando per essi speciali deroghe acceleratorie;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento ricompreso nel Programma straordinario possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10 per cento «per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;
Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, in modalita' compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilita' degli edifici stessi secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche e allo scopo considerare le risorse disponibili, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori;
Ritenuto di approvare il Programma straordinario di ricostruzione e di recupero delle strutture scolastiche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come da allegato n. 1 alla presente ordinanza (di seguito, «Programma Straordinario»);
Considerato necessario attribuire la responsabilita' degli interventi inseriti nel predetto Programma straordinario, in ragione della loro competenza ed esperienza professionale, ai sub Commissari nominati con decreto n. 3 del 15 gennaio 2021, ripartendo gli stessi in base alla localizzazione geografica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale;
Considerato necessario individuare per ciascuno degli interventi ricompresi nel predetto Programma straordinario di cui all'allegato n. 1, il rispettivo soggetto attuatore;
Ritenuto necessario coniugare l'adeguamento sismico con l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo Conto Termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali ma anche l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito G.S.E. S.p.a. - per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerati i principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Ritenuto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione del Programma straordinario, non ostando ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il ricorso allo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 33 della direttiva 2014/24/UE con uno o piu' operatori economici, tenendo conto dei vantaggi acceleratori da esso derivanti in relazione al cospicuo numero degli interventi da realizzare;
Ritenuto, attesa la sostanziale omogeneita' delle opere ricomprese nel Programma straordinario, tutte ricadenti nel medesimo settore di intervento, ed al fine di beneficiare quanto piu' possibile delle medesime misure di accelerazione, che sia opportuno stabilire una unica modalita' attuativa di realizzazione, salve le opportune differenziazioni correlate al diverso regime giuridico al quale le stesse risultano assoggettate, stabilendo pertanto:
di vincolare il ricorso allo strumento dell'accordo quadro che sara' messo a disposizione con la presente ordinanza, per tutti i soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza;
di stabilire il ricorso facoltativo allo strumento dell'accordo quadro che sara' messo a disposizione con la presente ordinanza, quanto ai restanti interventi ricompresi negli allegati n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza;
di prevedere che i soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'allegato n. 2, nonche' i soggetti attuatori dei restanti interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanze speciali (allegato n. 3), anche al fine di consentire alla societa' Invitalia di poter estendere la fruibilita' dell'accordo quadro, debbano comunicare al Commissario straordinario, entro il termine che sara' comunicato dal medesimo Commissario, la volonta' di fare ricorso all'accordo quadro e debbano fornire tutti i dati e gli elementi informativi disponibili necessari alla compiuta definizione delle prestazioni richieste, in modo da consentire l'identificazione dei requisiti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e delle conseguenti categorie di opere generali e specializzate per la qualificazione degli operatori economici;
Considerato inoltre che il decreto-legge n. 76 del 2020 prevede:
all'art. 2, comma 4, in settori di particolare rilevanza, tra i quali quello dell'edilizia scolastica che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' - dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;»;
all'art. 11, comma 2, che il Commissario per la realizzazione degli interventi di ricostruzione esercita i propri poteri in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;
Considerato che sono necessarie semplificazioni ed accelerazioni procedimentali per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici siti nei territori interessati dalla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare al Codice dei contratti pubblici e alle ancora vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», come meglio dettagliato nel dispositivo della presente ordinanza e fatta eccezione delle disposizioni degli stessi che saranno specificamente richiamate;
Considerato che sia possibile procedere alla predetta deroga:
quanto agli interventi di cui al Programma straordinario ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in applicazione dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020;
quanto ai restanti interventi, in funzione della loro destinazione, in applicazione dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020;
Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di cui al Programma straordinario, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione:
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, quanto agli interventi di ricostruzione degli immobili individuati nel Programma straordinario di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, dei poteri commissariali quanto ai restanti interventi inseriti nel Programma straordinario;
Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 25 novembre 2021 prot. n. CGRT0061137-P, ha trasmesso all'ANAC la presente ordinanza ai fini dell'acquisizione del parere preventivo di cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo di Alta Sorveglianza;
Vista la nota prot. n. 85812 del 30 novembre 2021, acquisita agli atti della Struttura commissariale in pari data, con la quale l'ANAC ha formulato alcune osservazioni in merito al predetto schema di ordinanza;
Vista la nota in data 14 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0063984-A, con la quale il Commissario straordinario, nel riscontrare il parere formulato dall'ANAC, ha evidenziato alcuni elementi di chiarimento e di approfondimento, condotti soprattutto alla luce dell'ampio compendio documentale relativo agli atti della procedura di gara relativa alle attivita' affidamento dell'accordo quadro per la realizzazione degli interventi del Programma straordinario scuole, e ha trasmesso il nuovo testo della bozza di ordinanza speciale unitamente agli atti di gara;
Vista la nota prot. n. 91446 del 21 dicembre 2021, acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0065945-A del 21 dicembre 2021, con la quale l'ANAC ha formulato osservazioni in merito solo agli schemi di atti di gara, non evidenziando criticita' con riguardo alla bozza di ordinanza speciale;
Dato atto che le osservazioni formulate da ANAC «in un'ottica di leale collaborazione e con l'obiettivo di migliorare la qualita' degli atti e delle procedure», nel parere reso in data 20 dicembre 2021, acquisito al protocollo n. CGRTS 65945 di pari data, potranno essere recepite nel corso della stesura definitiva degli schemi di atti di gara da parte di Invitalia;
Vista l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale societa' in house dello Stato;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», il quale:
prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (di seguito, Invitalia) operi quale centrale di committenza nazionale, per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l'attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;
consente alle amministrazioni interessate di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, in qualita' di «Centrale di Committenza», come attualmente definita ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), e 37 del Codice dei contratti pubblici;
Visto l'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici con il quale Invitalia viene iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito, «ANAC») di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
Vista la delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con la quale ANAC ha iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'art. 192, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione degli affidamenti in house a Invitalia;
Visto l'art. 39, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le attivita' di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38 del medesimo decreto;
Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, individuata, per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15, in Invitalia;
Visto l'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione»;
Ritenuto di avvalersi di Invitalia quale centrale di committenza per le attivita' affidamento dell'accordo quadro per la realizzazione degli interventi del Programma straordinario;
Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione del Programma straordinario

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' approvato il Programma straordinario composto dall'insieme degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e siti nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. Gli interventi, distinti tra quelli ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e quelli nei comuni fuori cratere, sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Gli interventi su edifici scolastici gia' contenuti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, per i quali gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento gia' assentito con la medesima ordinanza n. 109 del 2020, sono riportati nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza.
4. Gli interventi su edifici scolastici gia' contenuti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, per i quali gli Uffici speciali per la ricostruzione non hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento gia' assentito con la medesima ordinanza n. 109 del 2020, nonche' gli ulteriori interventi sugli edifici scolastici programmati con altri programmi di finanziamento commissariale e con le ordinanze speciali sono riportati nell'allegato n. 3 alla presente ordinanza.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, l'allegato n. 1 e l'allegato n. 2 contengono le informazioni relative ai singoli interventi, comprensive, per ognuno di essi, del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.
6. Gli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 6 sono a disposizione per tutti gli interventi di cui agli allegati n. 1 e n. 2, nonche' per la realizzazione dei restanti interventi su edifici scolastici inclusi nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanze speciali come individuati nell'allegato 3, purche' siano preventivamente accertate le condizioni di ammissibilita', secondo le modalita' dettate dalla presente ordinanza.
 
Art. 2

Designazione e compiti dei sub Commissari

1. Per il coordinamento del Programma di cui alla presente ordinanza sono individuati, in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Soccodato, quale sub Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria e l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi riferiti alla Regione Marche.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, ciascuno dei sub Commissari coordina l'insieme degli interventi di cui al Programma, ricadenti nell'ambito regionale di propria responsabilita'.
3. I sub Commissari, supportati dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) curano i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordinano, con il supporto del GSE, la richiesta dell'incentivo del Conto Termico;
c) coordinano l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto dei cronoprogrammi;
d) per gli interventi ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e per quelli ricadenti nei comuni fuori cratere, indicono e presiedono la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza, con facolta' di delegare tali funzioni ai soggetti attuatori;
e) sottoscrivono gli accordi quadro di cui al successivo art. 6 della presente ordinanza relativi alle regioni di competenza, coordinandone l'operativita' e l'attuazione da parte dei soggetti attuatori, sotto ogni aspetto esecutivo, amministrativo e tecnico, e monitorandone il corretto ed efficiente avanzamento;
f) per ciascun accordo quadro dagli stessi sottoscritto, possono nominare responsabili del procedimento, individuandoli tra il personale assegnato alle rispettive strutture di cui al successivo art. 5;
g) autorizzano l'emissione degli ordini di attivazione di cui al successivo art. 6, comma 5, previa verifica della capienza e copertura in relazione al singolo accordo quadro;
h) provvedono all'espletamento di ogni altra attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori sono i comuni o gli enti pubblici proprietari degli edifici scolastici.
2. I soggetti attuatori ricorrono obbligatoriamente allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 messo a disposizione dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi ciascun soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8 dell'art. 31, del Codice dei contratti pubblici.
4. I soggetti attuatori, titolari degli interventi ricompresi nell'allegato n. 2, nonche' i soggetti attuatori dei restanti interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 e i soggetti attuatori degli interventi finanziati con le ordinanze speciali come individuati nell'allegato 3, possono facoltativamente ricorrere allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 messo a disposizione dal Commissario straordinario. A tal fine, i soggetti di cui al precedente periodo comunicano al Commissario, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la volonta' di fare ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 6 e forniscono tutti i dati e gli elementi informativi disponibili necessari alla compiuta definizione delle prestazioni richieste, in modo da consentire l'identificazione dei requisiti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e delle conseguenti categorie di opere generali e specializzate per la qualificazione degli operatori economici.
5. Per gli interventi per i quali il ricorso allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 e' previsto in via facoltativa, trova applicazione l'ordinanza n. 109 del 2020 in tutti i casi in cui i soggetti attuatori non intendano avvalersi della predetta facolta'.
 
Art. 4

Incentivo Conto Termico

1. I soggetti attuatori hanno l'obbligo di accedere all'incentivo del Conto Termico tranne nei casi in cui tale accesso e' precluso per la mancanza dei pre-requisiti di accesso all'incentivo medesimo.
2. Per ogni opera di cui agli allegati n. 1 e n. 2 dovra' essere previsto uno o piu' interventi tra quelli ammissibili dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in base all'entita' del contributo richiesto secondo la seguente tabella:

===================================================================== | | | Contributo | | | Id | Tipo intervento | richiesto | Obblighi | +=====+==========================+================+=================+ | | |Contributo |Eseguire almeno | | |Adeguamento/ Miglioramento|richiesto =< |un intervento | |a |sismico |500.000 € |ammissibile al CT| +-----+--------------------------+----------------+-----------------+ | | |Contributo | | | | |richiesto > |Eseguire almeno | | |Adeguamento/ Miglioramento|500.000 € e =< |due interventi | |b |sismico |4.000.000 € |ammissibili al CT| +-----+--------------------------+----------------+-----------------+ | | |Contributo |Eseguire almeno | | |Adeguamento/ Miglioramento|richiesto > |tre interventi | |c |sismico |4.000.000 € |ammissibili al CT| +-----+--------------------------+----------------+-----------------+ | |Demolizione e | | | | |ricostruzione con o senza |Qualunque | | |d |delocalizzazione |importo |Conseguire nZEB | +-----+--------------------------+----------------+-----------------+

3. L'incentivo Conto Termico e' concesso dal GSE alle condizioni e secondo le modalita' di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, come riportato nell'allegato tecnico n. 4.
4. Il contributo previsto dalla presente ordinanza, sia per gli interventi di cui all'allegato n. 1, sia per quelli di cui all'allegato n. 2, tenendo conto del cofinanziamento del Conto Termico, e' modulato in base all'entita' del costo dell'opera come segue:


===================================
| Id | Contributo concesso |
+=======+=========================+
| | 85% dell'importo del |
| a | contributo richiesto |
+-------+-------------------------+
| | 70% dell'importo del |
| b | contributo richiesto |
+-------+-------------------------+
| | 85% dell'importo del |
| c | contributo richiesto |
+-------+-------------------------+
| | 70% dell'importo del |
| d | contributo richiesto |
+-------+-------------------------+

5. Il Commissario potra' rimodulare il contributo per garantire la copertura finanziaria dell'opera al netto dell'incentivo Conto Termico solo dopo che il GSE avra' fornito la sua approvazione attraverso l'Accettazione della Prenotazione dell'Incentivo (API).
6. Il Commissario, nei casi in cui l'accesso al Conto Termico risulti precluso per mancanza del possesso dei requisiti, ridetermina la percentuale di finanziamento a carico del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, dando atto della preclusione all'accesso al Conto Termico. In ogni caso l'Ufficio speciale di ricostruzione dovra' intervenire con le economie derivanti da altri interventi di propria competenza, se nelle proprie disponibilita', per compensare il mancato accesso all'incentivo del Conto Termico.
7. Il sub Commissario dovra' sempre e comunque vigilare che la progettazione sia conforme ai requisiti minimi previsti nell'allegato I «Criteri di ammissibilita' degli interventi» al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e che, in caso di immobili sottoposti ad uno o piu' vincoli, sia asseverata dal tecnico l'impossibilita' di eseguire interventi di efficientamento energetico.
8. In tutti i casi di nuovi edifici, con o senza demolizione dell'edificio preesistente, resta fermo l'obbligo di realizzare edifici in nZeb.
 
Art. 5

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma straordinario, e' istituito un gruppo di lavoro composto da personale operante presso la Struttura commissariale le cui professionalita' sono individuate su indicazione del dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ciascun sub Commissario competente dispone di una struttura, composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi. Il costo di dette strutture e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dei lavori degli interventi di competenza di ciascun sub Commissario.
3. Le professionalita' di cui al comma 2, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021.
4. Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare di competenza di ciascun sub Commissario.
 
Art. 6

Modalita' di esecuzione del Programma straordinario
di ricostruzione. Strumento di attuazione

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione del Programma straordinario di cui agli allegati 1, 2 e 3, limitatamente agli interventi gia' ricompresi nella ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanza speciali, il Commissario straordinario mette a disposizione dei soggetti attuatori individuati nei medesimi allegati, uno o piu' accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.
2. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dello strumento di cui al comma 1 si articola:
a. in lotti geografici, potenzialmente anche corrispondenti agli interi territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, suddivisi al loro interno in aree territoriali;
b. ognuno dei lotti geografici di cui alla lettera a), a sua volta, e' suddiviso in quattro o cinque sub-lotti prestazionali, per i quali saranno individuati uno o piu' appaltatori, aventi ad oggetto l'affidamento di:
i. lavori o appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori;
ii. servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e le attivita' di supporto alla progettazione;
iii. servizio di verifica della progettazione;
iv. collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori;
v. il Commissario si riserva la facolta' di prevedere un ulteriore sub-lotto prestazionale avente ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione di rilievi, indagini e prove di laboratorio.
3. Ad ogni aggiudicatario degli accordi quadro verra' assegnata un'area territoriale di competenza, ricadente all'interno di un lotto geografico, nell'ambito della quale eseguire le prestazioni affidate, secondo le modalita' che saranno dettagliate nel disciplinare unico di gara.
4. I singoli accordi quadro potranno disciplinare l'eventuale gestione simultanea di piu' contratti specifici che gli esecutori, assegnatari di una o piu' aree territoriali, dovranno assicurare. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, ed in deroga ai soli fini della presente ordinanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b), dell'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, sulla base dell'effettiva capacita' tecnico-professionale richiesta dalla procedura di cui al precedente comma e dimensionata in base all'area territoriale, nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potra' eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).
5. La predetta procedura e' indetta per conto del Commissario straordinario da Invitalia, che opera in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, nonche' ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della misura Azioni di Sistema finanziata dal CIPE n. 77 del 7 agosto 2017.
6. L'accordo quadro e/o gli accordi quadro affidati all'esito delle procedure di cui al precedente comma, sono sottoscritti dai sub Commissari di cui al precedente art. 2, nel rispetto della ripartizione di competenza degli interventi per lotti geografici.
7. Per la realizzazione degli interventi di competenza loro assegnati con la presente ordinanza e nel rispetto dei singoli cronoprogrammi, i soggetti attuatori aderiscono allo strumento di cui al comma 1, obbligatoriamente o facoltativamente come indicato al precedente art. 3, sottoscrivendo appositi «Ordini di Attivazione» (di seguito, «OdA»), e provvedono, successivamente alla autorizzazione concessa dal sub Commissario competente, alla stipula del relativo contratto avente ad oggetto l'appalto della prestazione richiesta con l'operatore economico individuato all'esito della procedura di cui al comma 2 (di seguito, «Contratto Specifico»). In relazione ai predetti contratti specifici, i soggetti attuatori svolgono funzione di stazione appaltante.
8. Considerato il carattere di urgenza del Programma straordinario, attesa la necessita' di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea al ricorso allo strumento dell'accordo quadro con uno o piu' operatori economici, la procedura di evidenza pubblica e' indetta ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE e in deroga al Codice dei contratti pubblici (art. 54) e alle ancora vigenti norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, d'ora in avanti «Regolamento», in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e si svolgera' specificamente:
senza rilancio competitivo;
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ovvero, in alternativa, anche per singoli sub-lotti prestazionali, con il criterio del minor prezzo, in tal caso procedendo, nel solo caso di appalti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice dei contratti pubblici, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
con l'utilizzo della piattaforma telematica di Invitalia, che garantisce l'integrita' e l'immodificabilita' delle offerte; le sedute pubbliche si svolgeranno, pertanto, esclusivamente in modalita' telematica, senza la presenza degli operatori;
con la previsione della possibilita' di ricorrere alla procedura di cui all'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;
con la previsione che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, verra' effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari di uno o piu' sub-lotti prestazionali.
9. Se all'atto dell'emissione dell'OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l'esecutore dovra' subappaltare l'attivita' ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. Qualora l'esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l'esecutore avra' facolta' di non accettare l'OdA; in tal caso, le modalita' di riassegnazione dell'area territoriale saranno stabilite nel disciplinare unico di gara.
10. In deroga all'art. 92, comma 5 del regolamento e' fatto divieto agli operatori economici di ricorrere all'istituto della cooptazione.
11. E' sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore puo' prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purche' l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.
12. In deroga all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva che l'esecutore deve costituire per la sottoscrizione del singolo accordo quadro, pari al 2 per cento, dovra' essere calcolata: (i) per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, rispetto al 10 per cento del valore complessivo degli interventi previsti nell'area territoriale allo stesso assegnata; (ii) per i lavori, rispetto all'importo dei lavori dell'area territoriale assegnata. Rimangono fermi i benefici e le riduzioni di legge.
13. I soggetti attuatori, d'intesa con il sub Commissario competente, richiedono, per tutte le opere di cui agli allegati n. 1 e n. 2, l'accesso all'incentivo del Conto Termico in base al protocollo d'intesa siglato dalla Struttura del Commissario con il GSE per la promozione di interventi di riqualificazione energetica ad esclusione delle opere per le quali non sussistono i pre-requisiti di accesso al Conto Termico.
14. I soggetti attuatori, ove possibile, provvedono alla sottoscrizione dei contratti specifici per gli interventi di rispettiva competenza entro quindici giorni dalla trasmissione dei corrispondenti OdA all'esecutore; della sottoscrizione dell'OdA e' informato il sub Commissario competente, che svolge funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione dell'accordo quadro e sull'accesso all'incentivo del Conto Termico. Il sub Commissario, ove necessario, potra' adottare azioni di supporto a favore del soggetto attuatore o gli opportuni interventi per assicurare comunque l'avanzamento dell'intervento.
15. I soggetti attuatori possono nei contratti specifici prevedere che gli esecutori ricorrano agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
16. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell'OdA, puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.
17. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui alla presente ordinanza, attivati entro il periodo di validita' del relativo accordo quadro.
18. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi di cui al successivo art. 7 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.
19. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori trova applicazione l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021.
20. Il soggetto attuatore deve garantire che la progettazione degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del Codice dei contratti pubblici, assicuri la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
 
Art. 7

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. Tale disposizione si applica ai soli interventi del Programma straordinario ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 ed agli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere.
2. La Conferenza e', di regola, indetta e condotta dal sub Commissario, con facolta' di delega al soggetto attuatore competente, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario o dal soggetto attuatore delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalita' telematica ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del sub Commissario competente, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il sub Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
8. Il presente articolo non trova applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque gia' acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici.
 
Art. 8

Collegio consultivo tecnico

1. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione della realizzazione del Programma straordinario, ai fini della composizione dei Collegi consultivi tecnici che saranno costituiti in ciascuna regione interessata dagli interventi di cui alla presente ordinanza, in caso di disaccordo tra le parti del singolo intervento, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal sub Commissario competente secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal sub Commissario competente con le modalita' dal medesimo individuate.
2. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020.
3. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti di ciascun Collegio consultivo tecnico che sara' costituito dai soggetti attuatori di cui all'art. 3, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 577.361.725,43, di cui euro 503.984.573,00 per i nuovi interventi, euro 70.430.517,43 quale incremento dei finanziamenti gia' assentiti con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 2.946.635,00 quale incremento su edifici scolastici inseriti in altri programmi ovvero oggetto di donazione. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato nell'OdA tenendo conto dell'obbligo di accesso al Conto Termico e delle percentuali di finanziamento di cui all'art. 4 e delle prescrizioni in caso di impossibilita' di accesso al Conto Termico, e sara' sottoscritto dal singolo soggetto attuatore.
2. Qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati dovessero emergere, rispetto a quanto analiticamente indicato negli allegati 1 e 1.1 relativamente alle risorse provenienti da altre fonti di finanziamento, ulteriori sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio, ovvero dovessero essere confermate delle eventuali sovrapposizioni ovvero, altresi', dovessero avverarsi fatti sopravvenuti che determinino il venir meno di tali finanziamenti, fatta eccezione per la rinuncia da parte dell'ente beneficiario, il finanziamento del Commissario potra' essere opportunamente rimodulato con decreto commissariale. Il sub Commissario competente, accertata la ricorrenza di una di tali condizioni, indica gli esiti ai fini della rimodulazione del finanziamento a carico della contabilita' speciale determinando, ove ricorre, l'eventuale onere finanziario occorrente e sottopone al Commissario la proposta di attingimento delle relative risorse a valere sul fondo richiamato al successivo comma 4.
3. Le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo; all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
4. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici al netto delle risorse derivanti dall'incentivo Conto Termico e da altre fonti finanziamento aventi finalita' sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il sub Commissario competente, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del sub Commissario competente.
 
Art. 10

Entrata in vigore

6. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
7. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 202

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/