Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 1 febbraio 2022 |
Recepimento delle osservazioni della Corte dei conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 32). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi: comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies e' inserito il seguente: "4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022...."»; comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata con ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Vista l'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»; Visto in particolare l'art. 2 della richiamata ordinanza speciale, rubricato «Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione», con il quale viene prevista la possibilita' di scegliere le professionalita' esterne di cui possono avvalersi le strutture di supporto al complesso degli interventi previste nelle ordinanze speciali anche senza procedura comparativa, in deroga al comma 6-bis, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed entro il limite di euro 75.000, in ragione dell'urgenza; Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»; Visto in particolare l'art. 6, comma 4, della richiamata ordinanza speciale n. 31 del 2021, rubricato «Modalita' di esecuzione del Programma straordinario di ricostruzione. Strumento di attuazione»; Dato atto che: la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con note acquisite agli atti al prot. n. CGRTS-0001973-A del 26 gennaio 2022 e CGRTS-0002005 del 27 gennaio 2022, ha formulato alcuni rilievi ed osservazioni sulle predette ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 2021 e, in particolare: i. con riguardo all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021, ha evidenziato sia la necessita' di chiarire se il limite di euro 75.000 debba riferirsi all'importo pro-capite annuo, sia la necessita' che vengano garantiti i principi di buon andamento e imparzialita', ritenendo che tale finalita' possa essere adeguatamente garantita soltanto dando conto dei criteri obiettivi di scelta delle professionalita' chiamate senza procedura comparativa a comporre le strutture di supporto al complesso degli interventi previste nelle ordinanze speciali, ad esempio attingendo ad elenchi di professionisti ovvero short list; ii. con riguardo all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, nella parte in cui prevede che «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potra' eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro 50.000.000,00», ha evidenziato la non chiara formulazione della disposizione nel punto in cui fa riferimento, per il limite di concentrazione degli incarichi, al volume dei corrispettivi piuttosto che al volume degli interventi; Dato atto che con note prot. n. CGRTS-0002264 del 28 gennaio 2022 e n. CGRTS-0002290-P-28 gennaio 2022 sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo alle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 2021 e contestualmente e' stato comunicato che nella prima cabina di coordinamento utile si sarebbe provveduto a recepire quanto formato oggetto di rilievo sia con riguardo all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 che con riguardo all'art. 6, comma 4, ultimo periodo, dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 1° febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»
1. L'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione). - 1. Le professionalita' esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis del medesimo art. 7, all'interno degli elenchi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021 ovvero degli elenchi disponibili presso altri enti o soggetti pubblici. I relativi incarichi possono essere conferiti entro l'importo massimo annuo di euro 75.000 pro-capite. 2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.». |
| Art. 2 Modifiche all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»
1. L'ultimo periodo, del comma 4, dell'art. 6, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, il quale prevede che «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potra' eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro 50.000.000,00», e' sostituito dal seguente: «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potra' eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo degli interventi da realizzare superiore a euro 50.000.000,00». |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dalla attuazione della presente ordinanza speciale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. |
| Art. 4
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 1° febbraio 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 193 |
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