IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 431 a 433, della citata legge n. 190 del 2014 i quali prevedono la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e le relative modalita' operative e procedure attuative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, con il quale sono stati inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate i progetti in graduatoria allegata al decreto ed e' stato previsto che entro il 31 luglio 2017 gli Enti beneficiari e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulano le convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti; Vista la delibera di questo Comitato del 7 agosto 2017 n. 73, con la quale e' stata disposta l'assegnazione di 90 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 e inseriti utilmente in graduatoria dal n. 47 in avanti, fino alla copertura di tutti i progetti presentati dai comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno; Vista la delibera di questo Comitato del 28 febbraio 2018 n. 26, con la quale e' stato stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati con risorse del FSC 2014-2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2020, con il quale, in modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, e' stato previsto che il Capo del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Enti beneficiari sottoscrivono le convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti presentati dai Comuni in graduatoria dal numero 1 al numero 46 compreso, nonche' quelli dal numero 47 in poi, in presenza di disponibilita' di risorse finanziarie, entro il 31 dicembre 2022; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici e in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, il quale prevede che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera di questo Comitato 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 2183-P del 10 dicembre 2021 e l'allegata nota informativa per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di prorogare il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, relativo agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 73 del 2017, al 31 dicembre 2022 in coerenza con l'analoga scadenza prevista, per gli interventi confluiti nei Piani sviluppo e coesione, dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalle successive modifiche ed integrazioni; Tenuto conto che, come indicato nella nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, la proposta di proroga risulta motivata dallo stato di emergenza sopravvenuto derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che ha, tra l'altro, determinato rilevanti ritardi procedurali nell'affidamento dei lavori e nella realizzazione delle opere pubbliche e che il Dipartimento per le pari opportunita' ha dato disponibilita' ad anticipare al 31 marzo 2022 il termine per la sottoscrizione delle convenzioni con i comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno per gli interventi a valere su risorse FSC e a richiedere ai comuni il CUP degli interventi precedentemente alla sottoscrizione delle convenzioni; Tenuto conto della necessita' di tutelare le rilevanti finalita' del Piano in ambito sociale e ambientale, volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale mediante riqualificazione, potenziamento ed adeguamento di beni pubblici e privati, anche attraverso attivazione di servizi di protezione e accoglienza di adulti e minori vittime di violenza; Vista la delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Delibera:
1. Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). 1.1 E' prorogato alla data del 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 73 del 2017. 1.2 Il termine per la sottoscrizione delle convenzioni tra il Capo del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno, per gli interventi a valere su risorse FSC, e' fissato al 31 marzo 2022. 1.3 I comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno sono tenuti, per gli interventi a valere sulle risorse FSC, a fornire il CUP degli interventi, laddove previsto dalla normativa vigente, antecedentemente alla sottoscrizione delle convenzioni, che dovranno necessariamente riportare tale elemento informativo. 2. Monitoraggio degli interventi 2.1 Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sara' svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC. Resta ferma la facolta' del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento. 2.2 Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC, con particolare riguardo alle modalita' di revoca dei finanziamenti. Roma, 22 dicembre 2021
Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 324 |