Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 dicembre 2021 |
Disciplina delle modalita' di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 8, comma 2-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, costituente limite massimo di spesa, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario; Visto il comma 2-ter del citato art. 8, che prevede che le risorse del predetto fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti gia' beneficiari del contributo di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 8, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, la definizione delle modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, delle spese ammissibili nonche' delle modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa; Visti i successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del piu' volte citato art. 8, che prevedono, rispettivamente, che le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020 e che all'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal medesimo decreto; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 157 e 158, che prevede l'attribuzione all'Unione industriale biellese di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, rimettendone l'attuazione a un decreto del Ministro dello sviluppo economico; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» che, all'art. 36, ha definito i distretti industriali e demandato alle regioni l'individuazione degli stessi, sentite le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli indirizzi e parametri definiti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1993, recante «Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali»; Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita' produttive» e, in particolare l'art. 6, commi 8 e 9, recanti modifiche alla precitata disciplina di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 366 a 371 in materia di distretti, e successive modifiche e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2-quater dell'art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «industria conciaria»: l'attivita' manifatturiera consistente nella trasformazione di materie prime costituite da pelli grezze o semilavorate e nella produzione di pelli conciate e lavorate per diverse destinazioni d'uso, quali, a titolo esemplificativo, la calzatura, la pelletteria, gli interni d'automobile, l'arredamento, l'abbigliamento, la tipografia; d) «distretto conciario»: l'insieme di soggetti facenti parte di un distretto riconosciuto a livello regionale ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche e integrazioni e in conformita' con la vigente disciplina di riferimento, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese operanti nell'industria conciaria nonche' dalla specializzazione produttiva nella lavorazione della pelle; a) «progetto integrato di distretto»: due o piu' progetti, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo tra loro coordinato, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa, anche secondo una logica di filiera; e) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; i) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento di esenzione; j) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; k) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. |
| Art. 2
Finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 2-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce le modalita' di erogazione delle risorse del fondo istituito dal comma 2-bis del medesimo articolo per il sostegno all'industria conciaria e la tutela della filiera del settore conciario, individuando i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili, nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa. |
| Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'anno 2021, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4. |
| Art. 4
Gestione dell'intervento
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) delle medesime risorse. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto gestore. |
| Art. 5
Individuazione dei distretti conciari
1. In conformita' con il requisito del riconoscimento regionale dei distretti conciari di cui all'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, al fine di consentire l'attuazione del presente decreto, le regioni, entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero, comunicano la delimitazione dei distretti conciari presenti sul territorio di propria competenza, come riconosciuta da norme regionali. La trasmissione dei predetti elementi costituisce condizione per l'efficacia del presente decreto nel territorio della regione interpellata. |
| Art. 6
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono: a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese; b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto; c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; e) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; f) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che: a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. |
| Art. 7
Progetti ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto progetti in grado di accrescere la competitivita' delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilita', che possono anche includere lo svolgimento di attivita' di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purche' queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalita' del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma 2. I predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalita': a) introduzione, nell'attivita' dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi: a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo; a.2) introduzione di contenuti e processi digitali; b) minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilita' ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per il recupero dei rifiuti; c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita', conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario. 2. I progetti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati di distretto, qualora l'integrazione progettuale consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una logica di filiera. Il progetto integrato di distretto deve prevedere piu' progetti coordinati proposti da imprese operanti nell'industria conciaria. 3. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di cui al presente articolo devono, in ogni caso: a) essere realizzati dalle imprese di cui all'art. 6 presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto; b) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila). Nel caso di presentazione di progetti integrati di distretto diretti alla realizzazione della finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 e che prevedono l'integrazione di almeno cinque progetti, la soglia massima delle spese ammissibili, limitatamente a uno dei progetti inclusi nel progetto integrato di distretto, e' innalzata a euro 500.000,00 (cinquecentomila); c) garantire la sostenibilita' ambientale degli investimenti; d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 10 e essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 10, comma 2. |
| Art. 8
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 7, relative ai seguenti investimenti: a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; b) programmi informatici e licenze software; c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui e' incentrato il progetto a fronte del quale e' richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del progetto; d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessive. 2. In relazione alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto di cui all'art. 7, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo delle spese ammissibili del progetto: a) personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; c) contratti di ricerca «extra muros» aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attivita' ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. 3. E', altresi', ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese per gli investimenti di cui al comma 1 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, qualora non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi; d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento. 4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui ai commi 1 e 2 devono: a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 10, comma 2; b) essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.). 5. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a beni usati e a mezzi targati; b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d); c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e' previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto; d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento) al netto di IVA; f) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 9
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma del contributo a fondo perduto e sono concesse, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, nella misura del 50 % (cinquanta per cento) delle spese ammissibili di cui all'art. 8, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. |
| Art. 10
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del soggetto gestore, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 3. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore. 4. Le domande di agevolazione, redatte secondo gli schemi definiti nel provvedimento di cui al comma 2 e complete delle dichiarazioni e della documentazione atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, devono essere accompagnate da una proposta progettuale, da compilare secondo le modalita' e gli schemi definiti nel provvedimento di cui al comma 2, che deve contenere tra l'altro: a) profilo dell'impresa richiedente; b) descrizione dell'iniziativa proposta e delle finalita' previste, rispetto alla declinazione di cui all'art. 7, attraverso l'individuazione delle linee di attivita' funzionali al raggiungimento delle predette finalita' e, in caso di progetto integrato di distretto, delle caratteristiche dell'integrazione; c) descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalita' e la coerenza delle spese del progetto. 5. Ciascun soggetto di cui all'art. 6 puo' presentare una sola domanda di agevolazione di cui al presente decreto, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e del soggetto gestore, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni possono essere concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'. |
| Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarita' della stessa nonche' il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e, in caso di esito positivo, procede all'istruttoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2. Le attivita' istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 2. Le domande di agevolazione sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; b) chiarezza della proposta progettuale. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 15; c) qualita' dell'idea progettuale. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; d) sostenibilita' economica-finanziaria del progetto. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; e) ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 15; f) replicabilita' delle soluzioni presso imprese del medesimo distretto conciario ovvero in altri distretti conciari. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 10. 3. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 10, comma 2, possono essere indicati sotto-criteri di valutazione rispetto a quelli di cui al comma 2. Ai fini dell'ammissione al contributo, i progetti valutati devono, comunque, totalizzare un punteggio complessivo, riferito all'applicazione dei criteri di cui al comma 2, non inferiore a 50 e un punteggio specifico riferito a ciascuno dei criteri c) e d) del medesimo comma 2 non inferiore a 10. 4. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il medesimo provvedimento riporta il costo del progetto ammesso alle agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso l'obbligo di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del soggetto gestore, nonche' le cause di revoca dei benefici. 5. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 3 o ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il soggetto gestore comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 8, comma 1 e 2, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) di quelle ammesse alle agevolazioni. 2. Contestualmente alla richiesta di erogazione di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria richiede, altresi', la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'art. 8, comma 3, riconosciute come ammissibili. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette al soggetto gestore, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto. 4. Il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1 e 3, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la documentazione da produrre ai fini dell'erogazione e sono fornite le necessarie specificazioni per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili. |
| Art. 13
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. |
| Art. 14
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore; b) ultimare il progetto entro il termine di cui all'art. 7, comma 3, lettera d); c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina. |
| Art. 15
Variazioni
1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. 1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e sono valutate in fase di erogazione finale del contributo. |
| Art. 16
Controlli
1. Il soggetto gestore puo' effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, all'erogazione e al mantenimento delle agevolazioni. Nel caso di esito negativo dei controlli, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. Il soggetto gestore puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento. |
| Art. 17
Revoca delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 13; d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 14; e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; f) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di cui all'art. 7 ammesso all'agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; g) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; i) variazioni ai sensi dell'art. 15 valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni; j) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 11, comma 4, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. 2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati. |
| Art. 18
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 166 |
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