Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 14 marzo 2022 |
Modalita' di stoccaggio per il periodo 2022-2023. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione; Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016; Visto il comunicato del Ministero della transizione ecologica in data 10 gennaio 2022 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2022-2023, come per il precedente anno contrattuale, pari a circa 50.400.982 MWh, in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 10,91949 kWh/Sm³ per la quota di STOGIT (4.480 milioni di metri cubi standard) e 10,57275 kWh/Sm³ per la quota di Edison Stoccaggio (circa 140 milioni di metri cubi standard); Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; Considerato che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023 lo spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e reso disponibile da STOGIT e' stato di 1.136.571 MWh pari a circa 104.1 milioni di metri cubi standard (in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 10,91949 kWh/Sm³); Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata, che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio, e' da destinare ad altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilita', fermi restando i vincoli di riempimento delle capacita' conferite; Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta con caratteristiche preordinate ai fini del servizio di modulazione per i clienti finali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilita', anche in considerazione della attuale situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale; Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' secondo logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali contenute nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione, anche per i servizi di capacita' pluriennale nonche' i servizi che amplino l'offerta di flessibilita'; Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2021 concernente le modalita' di allocazione della capacita' di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, risultano gia' allocati 776.269 MWh pari a circa 71,1 milioni di metri cubi standard presso STOGIT; Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di iniezione ed erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; Viste le comunicazioni ricevute dal Ministero della transizione ecologica dalle societa' di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023; Considerato che la quota di volume di stoccaggio offerta agli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio e' stabilita in circa 545.975 MWh, pari a circa 50 milioni di metri cubi standard e allocata presso STOGIT; Considerato che, relativamente all'impianto di stoccaggio localizzato presso il Comune di Cornegliano Laudense, in Provincia di Lodi, operato dalla Societa' Ital Gas Storage S.p.a., entrato in esercizio commerciale il 29 dicembre 2018, sono state previste alcune annualita' transitorie finalizzate a portare a regime l'impianto e che il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2021 ha previsto che tale fase transitoria si sarebbe conclusa nell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022; Visto l'atto di indirizzo del 24 febbraio 2022 con cui, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, il Ministro della transizione ecologica ha dato indicazione ai principali importatori di gas affinche' si approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di gas naturale nonche' ha chiesto a STOGIT di ottimizzare il riempimento delle capacita' di stoccaggio anticipando la campagna di iniezione in stoccaggio, senza pregiudicare la fase di erogazione in corso; Considerato che il citato atto di indirizzo del 24 febbraio 2022 segnala all'autorita' la necessita' di agevolare il processo di iniezione, anche con la sospensione temporanea delle tariffe di stoccaggio; Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 hanno l'obbligo di fornire agli stessi clienti il servizio di modulazione, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi, e che ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, tale obbligo va assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione ai sensi del presente decreto; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art. 21, tra l'altro, di ottimizzare il prossimo ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacita' di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonche' mediante le relative modalita' di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione; Considerato che il citato art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede la possibilita' di ricorrere ad iniezioni di gas in controflusso nonche' di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi con la rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione, al fine di favorire il livello di riempimento degli stoccaggi, nonche' allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza; Ritenuto opportuno prevedere, per ottimizzare il ciclo di iniezione di gas naturale negli stoccaggi ai sensi del citato decreto-legge, la sperimentazione di profili tecnici di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti, nonche', relativamente alle modalita' di allocazione, l'offerta di capacita' di stoccaggio ove possibile anche giornaliera; Ritenuto opportuno, al fine di rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale, ottimizzare sia l'utilizzo dei terminali di rigassificazione, prevedendo servizi di rigassificazione integrati con l'iniezione del gas negli stoccaggi, nonche' servizi di collegamento con altri terminali operanti in area mediterranea, sia l'utilizzo della capacita' disponibile ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti non interconnessi direttamente con reti di Stati membri dell'Unione europea, prevedendo corrispettivi che incentivino l'importazione dall'estero;
Decreta:
Art. 1
Stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'autorita' determina le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parita' di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto. 2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto dalle imprese STOGIT e Edison Stoccaggio, da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 82.705.752 MWh, pari a circa 7.601 milioni di standard metri cubi, tenuto conto dei rispettivi poteri calorifici superiori di riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori: a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi dieci anni; b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni. 3. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, lo spazio di stoccaggio complessivamente offerto dalla societa' Ital Gas Storage, e' stabilito corrispondente a circa 2.484.000 MWh pari a circa 230 milioni di standard metri cubi tenuto conto del potere calorifico superiore di riferimento. Tale spazio sara' alternativamente offerto per: a) un servizio di modulazione di punta, in misura di circa 2.484.000 MWh pari a circa 230 milioni di standard metri cubi; ovvero b) un c.d. «basket» composto da un servizio di modulazione di tipo uniforme, in misura di circa 540.000 MWh pari a circa 50 milioni di standard metri cubi, in combinazione con un servizio di modulazione di punta ad alta flessibilita', in misura di circa 1.944.000 MWh pari a circa 180 milioni di standard metri cubi. 4. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e' conclusa dalla societa' Ital Gas Storage, mentre la seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nelle loro disponibilita'. 5. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari a circa 55.394.314 MWh, corrispondenti a circa 5.075 milioni di standard metri cubi, al netto dei volumi in giacenza in stoccaggio di cui all'art. 6, piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2022-2023 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l'offerta di flessibilita'. 6. La capacita' di stoccaggio, di cui ai commi 2, 3 e 5, e' assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' secondo i seguenti prodotti: a) un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; b) un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile. 7. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023 la prima procedura di allocazione della capacita' di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 31 marzo 2022 secondo il calendario allegato al presente decreto. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero della transizione ecologica - DG IS i risultati delle aste e lo stesso Ministero, sulla base del livello di allocazione conseguito, indica alle societa' di stoccaggio ulteriori modalita' temporali per la allocazione di capacita' di stoccaggio non assegnata, tenendo presente l'obiettivo di riempimento di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da assicurare in via prioritaria mediante l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente decreto. 9. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato e della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero. 10. Edison Stoccaggio destina una quota dello spazio di cui al comma 5 a servizi che consentano un uso piu' flessibile della punta, da offrire mediante un'asta la cui procedura e' definita dall'autorita'. In particolare, Edison Stoccaggio rende disponibile una quota pari a 635.000 MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard metri cubi. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Servizi di stoccaggio pluriennali
1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, una quota delle capacita' di cui all'art. 1, comma 5, corrispondente a 10.919.490 MWh pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi ai 776.269 MWh, pari a circa 71,1 milioni di metri cubi standard, gia' conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022. 2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni. 3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 1, comma 5. 4. Per l'asta di cui al comma 3 e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'autorita', un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato e della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero. 5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 5. |
| Art. 3
Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi
1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2022 - 31 marzo 2023 i profili indicativi di tutte le imprese di stoccaggio sono riportati nell'allegato al presente decreto. 2. STOGIT e' altresi' tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 1.523.726 MWh corrispondenti a circa 140 milioni di metri cubi standard per una durata di tre giorni all'inizio del mese di febbraio 2023 il cui valore viene successivamente adeguato e comunicato al Ministero della transizione ecologica - DG IS fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione. 3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 5, dedotte quelle di cui al comma 10 dello stesso articolo, ivi comprese le capacita' di cui all'art. 2, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per centocinquanta giorni, come definito nei codici di stoccaggio. 4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio. |
| Art. 4
Modalita' d'asta
1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'autorita', sentito il Ministero della transizione ecologica - DG IS per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall'art. 1, comma 7, ed in tempo utile per consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, prevedendo l'offerta di capacita' di stoccaggio, ove possibile, anche giornaliera, nonche' agevolando servizi di rigassificazione integrati con il servizio di iniezione negli stoccaggi, finalizzati a giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero. |
| Art. 5
Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall'autorita' modalita' che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi. 2. Nel corso del ciclo di erogazione invernale, le imprese di stoccaggio consentono l'effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali l'autorita' stabilisce specifici corrispettivi incentivanti. 3. Per massimizzare l'ottimale riempimento degli stoccaggi nonche' abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti profili tecnici di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti. 4. Il Ministero della transizione ecologica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio, monitora l'andamento settimanale del ciclo di riempimento degli stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacita' di stoccaggio allocate, ai fini dell'eventuale diversificazione dei prodotti di stoccaggio e dei servizi offerti, tenuto conto delle caratteristiche tecniche specifiche del sistema nazionale dello stoccaggio. 5. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'autorita'. |
| Art. 6
Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2021-2022
1. Gli spazi di stoccaggio relativi a eventuali giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2022 rimangono assegnati ai rispettivi titolari, secondo condizioni economiche stabilite dall'autorita' che favoriscano il mantenimento di tali giacenze negli stoccaggi. 2. I volumi di cui al comma 1 sono comunicati, secondo tempistiche adeguate allo svolgimento delle aste, secondo modalita' e termini definiti dalle societa' di stoccaggio interessate. |
| Art. 7
Promozione di volumi di gas aggiuntivi
1. L'autorita' stabilisce corrispettivi, anche di tipo giornaliero, che favoriscano l'importazione di volumi di gas aggiuntivi dai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti non direttamente interconnessi con reti di Stati membri dell'Unione europea, nonche' corrispettivi che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico 2022 - 2023. 2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione di gas naturale, il gestore della rete di trasporto nazionale predispone un servizio di collegamento tramite navi spola di adeguata capacita' e dimensione finalizzato al collegamento del terminale di rigassificazione di Panigaglia con terminali di rigassificazione ubicati nel Mar Mediterraneo, che effettuino il servizio di reloading, in particolare con quelli della penisola iberica. 3. L'autorita' stabilisce corrispettivi per il servizio di cui al comma 2 che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico 2022 - 2023. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di stoccaggio, di rigassificazione e di trasporto di gas naturale. 2. Il presente decreto e' comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2022
Il Ministro: Cingolani |
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