Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 dicembre 2021
Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;
Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e, in particolare, il considerando 26 e l'art. 19 recante «Liberazione e reinserimento degli animali»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 19 concernente «Liberazione e reinserimento degli animali»;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione», integrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 2001, recante «Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi»;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
Visto il regolamento (UE) 2021/520 del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento (CE) 9 dicembre 1996, n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
Sentito il Ministero della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di reinserimento e reintroduzione esclusivamente per gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, d'ora innanzi denominato «decreto legislativo».
 
Allegato I
Certificato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n.26/2014 del veterinario designato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
ELENCO DEGLI STABILIMENTI AFFIDATARI E DELLE ASSOCIAZIONI CON ESSI
CONVENZIONATE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

REQUISITI MINIMI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V
Elenco delle associazioni di protezione riconosciute a livello regionale o nazionale aventi tra le proprie finalita' la tutela degli animali a cui possono essere affidati gli animali da compagnia nel rispetto della normativa vigente.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale da compagnia: un animale delle specie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita';
b) collezione faunistica: attivita' in cui gli animali sono detenuti con finalita' espositiva o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni e da usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Le collezioni faunistiche si dividono in:
1) giardini zoologici;
2) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici;
3) rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti;
c) fauna selvatica nazionale: animali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, appartenenti a specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale;
d) stabilimenti: strutture che possono ospitare gli animali oggetto del presente decreto distinguibili in:
1) stabilimenti per l'accoglienza di animali da compagnia, in possesso dei requisiti di legge per la detenzione di tali specie;
2) collezioni faunistiche indicate come «rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti» autorizzati a detenere fauna selvatica nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6, e 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' i Centri di recupero tartarughe marine (C.R.M.T.), di cui alle «Linee guida del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici»;
3) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che possono detenere determinate specie nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) giardini zoologici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che possono essere qualificati anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni;
5) stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429, che sono registrati anche come stabilimenti di cui ai precedenti numeri 3 o 4;
e) programmi di reinserimento: insieme di protocolli e procedure volti a garantire il benessere degli animali, messi in atto, sotto la supervisione di un medico veterinario, dagli operatori degli stabilimenti di cui alla lettera d) o, nel caso previsto dall'art. 3, comma 3, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore;
f) programmi di riabilitazione: insieme di protocolli e procedure volti alla reintroduzione della fauna selvatica nazionale nel proprio habitat o degli animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento adeguato, messi in atto, sotto la supervisione di un medico veterinario, dall'operatore dello stabilimento di cui alla lettera d) o, nei casi previsti dall'art. 3, comma 4, lettera a), punto 2, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore;
g) associazioni di protezione animale: associazioni riconosciute a livello regionale o nazionale, aventi tra le proprie finalita' la tutela degli animali, che richiedono l'inserimento nell'allegato V del presente decreto. A tali associazioni possono essere affidati gli animali da compagnia nel rispetto della normativa vigente e possono essere inserite nell'allegato III del presente decreto se convenzionate con gli stabilimenti di cui alla lettera d) del presente articolo. In caso di affido di animali agli stabilimenti convenzionati con le associazioni di protezione animale ai sensi dell'allegato III del presente decreto, le associazioni possono diventare nuovi proprietari degli animali.
Sono altresi' richiamate le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo, in quanto compatibili.
 
Art. 3

Reinserimento e reintroduzione

1. Il reinserimento consiste nell'affidamento di animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati, per fini scientifici agli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1, 3, 4 e 5, conformemente ai requisiti normativi e autorizzativi posseduti dagli stabilimenti stessi o agli altri soggetti aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Possono essere reinseriti una volta adempiuti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e nel rispetto del programma di reinserimento:
a) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1, 3 e 4, gli animali da compagnia;
b) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 3 e 4, gli animali non destinati ad usi' zootecnici ed alla produzione di alimenti;
c) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numero 5, tutti gli animali, ivi compresi i primati non umani.
3. L'utilizzatore, il fornitore e l'allevatore possono collocare direttamente in ambito familiare gli animali da compagnia anche per il tramite delle associazioni indicate nell'allegato V del presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e nel rispetto del programma di reinserimento.
4. La reintroduzione consiste:
a) nella liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche di cui all'art. 2, lettera c):
1) da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numero 2, autorizzate a tale scopo;
2) da parte dell'utilizzatore o del fornitore nell'habitat naturale di provenienza, in assenza della manifestazione di interesse da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), n. 2;
b) nella collocazione da parte dell'utilizzatore o del fornitore di animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente decreto.
5. Tutti gli animali da reinserire o reintrodurre devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto. I primati non umani devono essere movimentati solo verso stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numero 5; nel caso provengano da uno stabilimento non confinato devono essere sottoposti altresi' alle analisi di cui all'allegato II del presente decreto.
 
Art. 4

Requisiti gestionali per lo svolgimento
delle attivita' di reinserimento e reintroduzione

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), possono svolgere le attivita' per il reinserimento o la reintroduzione previa iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III al presente decreto.
 
Art. 5

Requisiti strutturali per lo svolgimento
delle attivita' di reinserimento e reintroduzione

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), e l'utilizzatore, fornitore e allevatore che svolgono le attivita' di reinserimento o di reintroduzione devono disporre di locali e di spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche, all'eta', al sesso, alla specie, idonei a garantire l'attuazione delle attivita' descritte nei programmi di reinserimento e riabilitazione.
2. In assenza di disposizioni specifiche per la specie ospitata devono essere osservati i requisiti minimi di cui all'allegato IV al presente decreto.
 
Art. 6

Programmi di reinserimento e riabilitazione

1. Il reinserimento e' valutato dal veterinario designato dello stabilimento il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al presente decreto stabilisce, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale, l'eventuale necessita' di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2, lettera e), finalizzato alla rieducazione fisica e comportamentale e alla socializzazione intraspecifica in caso di animali sociali.
2. La reintroduzione e' valutata dal veterinario designato il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al presente decreto, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale, a seconda della specie, stabilisce l'eventuale necessita' di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2, lettera f).
3. Utilizzatori, allevatori e fornitori inviano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo, un programma di reinserimento e di riabilitazione per ciascuna specie autorizzata al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - Tutela del benessere animale.
4. Il programma di riabilitazione in un sistema di allevamento degli animali destinati a usi zootecnici e' attuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.
 
Art. 7

Procedure per il reinserimento e la reintroduzione

1. L'utilizzatore o il fornitore o l'allevatore che dispone di animali da reinserire o reintrodurre, trasmette la proposta di affidamento agli stabilimenti o alle associazioni con essi convenzionate iscritti nell'elenco di cui all'allegato III al presente decreto.
2. Lo stabilimento affidatario dell'animale, anche tramite l'associazione convenzionata presente nell'elenco di cui al citato allegato III, viene individuato dall'utilizzatore, allevatore o fornitore fra quelli che manifestano interesse entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e assume gli obblighi sanitari nonche' quelli relativi all'alloggiamento, al mantenimento, alla cura e alla custodia degli animali. Utilizzatori, allevatori e fornitori possono contribuire alle spese di mantenimento e cura degli animali ceduti.
3. In caso di affidamento di primati non umani, l'affidatario di cui al comma 2, richiede al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 - Tutela del benessere animale il nulla osta preventivo relativo al mantenimento del riconoscimento di stabilimento confinato che prescrive eventuali esami per gli animali comunicando anche informazioni relative allo spostamento, ai tempi e alle modalita' di spostamento degli stessi verso lo stabilimento confinato.
4. Lo stabilimento affidatario espletato, ove necessario, il programma di reinserimento puo' collocare l'animale da compagnia in ambito familiare, esclusivamente a titolo gratuito.
5. In caso di liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche di cui all'art. 2, lettera c), l'utilizzatore, il fornitore e lo stabilimento di cui all'art. 2, lettera d), n. 2, opera secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ed entro il termine di quindici giorni antecedenti la data stabilita per la liberazione, deve trasmettere alla regione territorialmente competente la comunicazione contenente il luogo, la data di liberazione, la specie ed il numero di animali da liberare, nonche' il certificato di idoneita' di cui all'allegato I al presente decreto.
6. L'utilizzatore, per ciascun progetto di ricerca, inserisce nell'apposita sezione della Banca dati nazionale sulla sperimentazione animale (BDNS) il numero di animali reinseriti e reintrodotti e i certificati di idoneita' di cui all'allegato I al presente decreto.
 
Art. 8

Reintroduzione di animali destinati a usi zootecnici

1. Gli animali appartenenti a specie zootecniche possono essere reintrodotti in un sistema di allevamento.
2. Il programma di riabilitazione ricade in capo all'allevamento e consiste nell'applicazione, con la supervisione del veterinario dell'allevamento, delle ordinarie pratiche zootecniche, cautele e accorgimenti ai quali l'allevatore fa ricorso quando introduce nell'allevamento nuovi soggetti.
3. Gli utilizzatori e i fornitori individuano l'allevamento zootecnico presso il quale reintrodurre l'animale.
4. Gli animali prima della reintroduzione devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto.
 
Art. 9

Modalita' di identificazione, registrazione
e trasporto degli animali

1. L'identificazione, la registrazione e il trasporto degli animali devono avvenire nel rispetto delle normative di settore.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto ministeriale si applica per il reinserimento e la reintroduzione degli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, a partire dal 1° luglio 2022.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 250