Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Misure di sostegno per le attivita' chiuse

1. Il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attivita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221((, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)). Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,)) sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione ((entro il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 2 (Fondo per il sostegno delle attivita'
economiche chiuse). - 1. Al fine di favorire la continuita'
delle attivita' economiche per le quali, per effetto delle
misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel
periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno
cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato "Fondo
per il sostegno delle attivita' economiche chiuse", con una
dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto
sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di
cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo
conto delle misure di ristoro gia' adottate per specifici
settori economici nonche' dei contributi a fondo perduto
concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente
decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto si provvede altresi' ad individuare modalita' di
erogazione della misura tali da garantire il pagamento
entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno
2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato
ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo
di spesa, al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in
seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle
fiere nonche' al ristoro dei soggetti erogatori di servizi
di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una
quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da
attivita' riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma
4-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19):
«Art. 6 (Disposizioni in materia di eventi di massa o
di feste all'aperto, nonche' in materia di sale da ballo,
discoteche e locali assimilati). - 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022,
sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a
queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti
in spazi aperti.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono
sospese le attivita' che si svolgono in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.»
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.»
 
Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO I-bis
(di cui all'articolo 15-bis, comma 3)
TABELLA 1 prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Fondo per il rilancio delle attivita' economiche
di commercio al dettaglio

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i ((soggetti maggiormente danneggiati)), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento ((in materia di aiuti di Stato)) di cui al comma 3;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. I contributi, quantificati con le modalita' di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea ((del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,)) e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei ((requisiti di cui ai commi 1 e 2)), comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata ((entro i termini e con le modalita' definiti)) con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresi', le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalita' automatizzate, ((relativi)) ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei contributi nei ((casi di revoca)), disposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie.
5. ((Successivamente alla scadenza)) del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ((ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, determinata come segue)):
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 5 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra l'altro, anche le modalita' per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.
8. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, recante categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno
2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.»
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, recante l'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In
caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10,
comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (271), ovvero che
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi
dell'articolo 19 del presente decreto nonche' ai
risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio
ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede
legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
 
Art. 3
Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente
colpite dall'emergenza epidemiologica

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi ((in favore di parchi)) tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficolta'»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 ((e' stanziata la somma di 40 milioni di euro)), che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica ((26 ottobre 1972)), n. 633, una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle ((attivita' economiche ATECO 2007)): 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei ((corrispettivi del 2021»));
c) al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1».
((2-bis. In considerazione della necessita' di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attivita' connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.))
3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «150 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «250 milioni di euro per l'anno 2022».
((3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente:
«624-bis. I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca».))

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
((4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalita' di valorizzazione e promozione di tali attivita', l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 26 (Fondo per il sostegno delle attivita'
economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica
artistica e di qualita'). - 1. Per l'anno 2021 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire
tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
da destinare al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi
incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di
ristorazione operanti nei centri storici, le imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le
imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province
autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata
dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Una quota del fondo di
cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro,
e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto
turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari
a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto
a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto.
1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Contributi per i settori del wedding,
dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in
difficolta'). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle
imprese operanti nei settori del wedding,
dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e
cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA),
sono erogati contributi a fondo perduto per un importo
complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo
stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021 e' destinato alle imprese
operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10
milioni di euro e' destinato alle imprese operanti nel
settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e
dell'organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresi'
conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e
il fatturato annuale del 2019.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in
considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica,
per l'anno 2022 e' stanziata la somma di 40 milioni di
euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare
ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita'
prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
una di quelle attivita' identificate dai seguenti codici
della classificazione delle attivita' economiche ATECO
2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno
2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per
le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo
dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far
riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di
apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art.48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di
magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti
da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in
corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo,
nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta
considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con
bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di
magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nel periodo d'imposta successivo a quello di
maturazione.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i
termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il
quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
agosto 2005, n. 173(Disciplina della vendita diretta a
domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita
piramidali):
«Art. 1 (Definizioni e ambito di applicazione della
legge). - 1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per «vendita diretta a domicilio», la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e
servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore
finale o nei locali nei quali il consumatore si trova,
anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di
studio, di intrattenimento o di svago;
b) per «incaricato alla vendita diretta a
domicilio», colui che, con o senza vincolo di
subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la
raccolta di ordinativi di acquisto presso privati
consumatori per conto di imprese esercenti la vendita
diretta a domicilio;
c) per «impresa» o «imprese», l'impresa o le
imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui
alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione
di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si
applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla
propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la
locazione di beni immobili.»
 
((Art. 4

Fondo unico nazionale per il turismo

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuita' aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalita' di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.))

2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto, con le medesime modalita', limitatamente ((al periodo di durata dei contratti)) stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.
((2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.
2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter e' concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, e' riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 366 e 368,
della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.»
«368. Per la realizzazione di investimenti
finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del
Paese, anche in relazione all'organizzazione di
manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi,
connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui
territori e per le categorie interessate, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il
turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.»
- Il decreto del Ministro del turismo del 24 agosto
2021, prot. n. SG/243 e' pubblicato sul sito Ufficiale del
Ministero del Turismo.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 7 (Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel
settore turistico e degli stabilimenti termali). - 1.
L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto e'
riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco
temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati
e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le
assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro
stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali. In caso di conversione dei detti contratti in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si
applica il comma 3 del predetto articolo 6.
2. Il beneficio di cui al presente articolo e'
concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione
della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2,
pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8
milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro
per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai
commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per
l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo
114.»
- Per i riferimenti al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
 
((Art. 4 bis

Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del citato decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con le modalita' ivi previste, quali unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di
conversione 29 dicembre 2021, n. 233 concernente le
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose:
«Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito
d'imposta per le imprese turistiche). - 1. Al fine di
migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione
della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture
di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit»
Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei
soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di
credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto
altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50
per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024,
comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro
per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e'
riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che
puo' essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora
l'intervento preveda una quota di spese per la
digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave
tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento
dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o
le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria
femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le societa'
cooperative e le societa' di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa'
di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute
in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due
terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da
giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
presente lettera, per giovani si intendono le persone con
eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti
alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o
le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui
al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo
perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione
dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a
domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di
idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, o cauzione
costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad
esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria
statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che
esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive
all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto
turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i
porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti
altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta'
delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle
attivita' imprenditoriali di cui al presente comma.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute
secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a
fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in
relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di
progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza
energetica delle strutture e di riqualificazione
antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)
del presente comma;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione
di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle
attivita' termali, relativamente alle strutture di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento
alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (6).
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare
conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo
progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso
agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per
l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno
il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi
di riqualificazione energetica, nel rispetto delle
disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del
credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve
eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena
lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del
turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari,
trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo
e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso,
unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello
Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero,
senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti,
fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese
di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a
fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei
casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il
Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi
importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero del turismo
pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per
l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2,
compresa l'individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti
incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del
comma 7, gli interessati presentano, in via telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei
requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel
limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40
milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per
cento dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato
nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1°(gradi)
febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che le relative
spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, le
disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di
cui al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle
seguenti: «per i due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non
sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863,
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli
adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e
del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del
turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad
aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la
continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel
settore della ristorazione, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle
medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate.
17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei
commi da 17-bis a 17-quater e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20%(percento) del volume dell'edificio
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.»
- Si riporta la Tabella A, Sezione II - Edilizia
-Attivita' 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222 (Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di
attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attivita' e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277, S.O.
Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 5

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche
per canoni di locazione di immobili

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico((, nonche' a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine)), con le modalita' e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. ((L'efficacia della misura di cui al presente articolo)) e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
((5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n 17.
5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutati al valore di mercato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «in uso,» sono inserite le seguenti: «a permutare e»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
4) al quinto periodo, le parole: «E' in ogni caso vietata l'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono in ogni caso vietate l'alienazione e la permuta»;
b) al comma 2, le parole: «la vendita fa» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita e la permuta fanno»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di alienazione» sono inserite le seguenti: «e di permuta».
5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralita' per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al comma 5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di
lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio
al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta,
rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione al canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1°(gradi) gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio
2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo
stesso mese dell'anno 2019.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo'
cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua
accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del
presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
- La comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, C (2020) 1863 final e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'unione europea C 91 I del
20.3.2020.
- Per i riferimenti del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano », con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
1° marzo 2022, n 17 (Misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali):
«Art. 7 (Incremento del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano). - 1. Per
far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti
distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano di cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite
dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del 2017, e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al
comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248(Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11-quinquies (Dismissione di immobili). - 1.
Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa
relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e
di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso la dismissione di beni immobili pubblici,
l'alienazione e la permuta di tali immobili sono
considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il
cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di
mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione
di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi
e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, valutati al valore di mercato.
L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a
permutare e a vendere con le modalita' di cui all'articolo
7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i
beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo
appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli
individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter
dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni. Le operazioni di
permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza
conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche
immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente articolo, gli enti territoriali
interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono
dismettere e le altre pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della
legge 12 novembre 2011, n. 183. La delibera conferisce
mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo
periodo del presente comma. Sono in ogni caso vietate
l'alienazione e la permuta di immobili di cui al presente
comma a societa' la cui struttura non consente
l'identificazione delle persone fisiche o delle societa'
che ne detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo
di societa' anonime, aventi sede all'estero, nelle
operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato
e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento.
Fermi restando i controlli gia' previsti dalla vigente
normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata
i soggetti che siano stati condannati, con sentenza
irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la
dismissione dei beni gia' individuati ai sensi dei commi
13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita e
la permuta fanno venir meno l'uso governativo, le
concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione
spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono
applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche
nonche' agli attestati inerenti la destinazione
urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, nonche' al primo ed al secondo
periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3.
Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e
57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
procedure di dismissione successive a quelle di cui al
primo periodo.
3. Agli atti di alienazione e di permuta di cui al
comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla
dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i
maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse
all'attuazione del presente articolo, a valere sulle
conseguenti maggiori entrate.
5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e'
soppresso.
6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve
interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici
nonche' le societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3
del decreto-legge n. 351 del 2001 sono esonerati anche
dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche
richieste dalla legge per la validita' degli atti nonche'
dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68
e via Monte Oppio n. 12, gia' inseriti nelle procedure di
vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.»
 
((Art. 5 bis
Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022»;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.))


Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "100 milioni di euro per
l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni
di euro per l'anno 2020";
b) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 5"
sono inserite le seguenti: ", ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi
della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.";
d) al comma 5, le parole "Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono
sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali".
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e
dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di
950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774
milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, possono, anche in
deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del
codice civile, non effettuare fino al 100 per cento
dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di
iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile
utili di ammontare corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della suddetta
quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza,
accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della
corrispondente riserva indisponibile, indicandone
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere
dall'imputazione al conto economico. Ai fini della
determinazione del valore della produzione netta di cui
agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati
articoli, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani,
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero
ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa
dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle
istruzioni per la compilazione dell'istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate
dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono
presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di
riavvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa, come definita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita'
attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che
costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 6

Buoni per servizi termali

1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, Atti Parlamentari - 70 - Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3522 sono utilizzabili entro la data del ((30 giugno)) 2022.
((1-bis. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, anche utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale e' dedicata alla promozione del turismo nei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.))

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema
termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
CO-VID-19, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione
di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro
per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di
servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono
cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'ente termale, previa emissione della relativa fattura,
puo' chiedere il rimborso del valore del buono fruito
dall'utente non oltre 120 giorni dal termine
dell'erogazione dei servizi termali.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative del
beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di
societa' in house mediante stipula di apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a
carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente
articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse
stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno
2021, ai sensi dell'articolo 114.»
 
((Art. 6 bis
Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «sedici» e dopo le parole: «della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «, uno del Ministero del turismo»;
b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: «in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, sentito il Ministro del turismo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3-bis del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in
materia di divieto di attivita' parassitarie), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Consiglio Olimpico Congiunto). - 1. E'
istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina
2026» composto da sedici membri, dei quali un
rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO),
uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato
Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui
all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3,
uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo
Sport , uno del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale , uno del Ministero del
turismo, uno della Regione Lombardia, uno della Regione
Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della
Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e
uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al
proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento
dei lavori.
2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di
indirizzo generale sull'attuazione del programma di
realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le
istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni
organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone
annualmente una relazione sulle attivita' svolte, che e'
trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorita' di
Governo competente in materia di sport.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport,
sono definite, d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate, le regole di funzionamento del
Consiglio Olimpico Congiunto.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio
Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del
Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi,
indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di
eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono
invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.»
«Art. 3-bis (Forum per la sostenibilita'
dell'eredita' olimpica e paralimpica). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
per lo Sport, un comitato denominato "Forum per la
sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica", quale
organismo volto a tutelare l'eredita' olimpica e a
promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo
termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi,
nonche' il perdurare dei benefici sociali, economici e
ambientali sui territori, anche con riferimento alle
esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei
soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa
esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i
principi fissati dalla Carta Olimpica e con le
raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum
promuove altresi' la diffusione di buone pratiche in
materia di protezione dei bambini e degli adolescenti
avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato in materia di sport,
sentito il Ministro del turismo, d'intesa con gli enti
territoriali interessati, sono definite la composizione e
le regole di funzionamento del Forum.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento
del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese.»
 
((Art. 6 ter

Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917(Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi delle persone fisiche titolari di redditi da
pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che
trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al
territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna,
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno
dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in
uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore
a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero,
individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165,
comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via
forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei
periodi di imposta di validita' dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle
persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti
in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque
periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione
diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in
vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto
l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di
validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette
tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di
cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza
fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi
cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene
efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo
d'imposta.
6. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il
termine previsto per il versamento del saldo delle imposte
sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui
redditi. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra
imposta o contributo.
7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso
di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli
effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata
l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di
omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di
cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal
regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 23.
8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui
al presente articolo.»
 
((Art. 6 quater
Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
1. I dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono resi disponibili al Ministero del turismo secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100.
- Si riporta il testo dell'articolo 13-quater del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma
5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso
il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
la banca dati e' accessibile all'amministrazione
finanziaria degli enti creditori per le finalita'
istituzionali.
5.
6.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma
7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
1 marzo 2021, n, 22, convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55(Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri):
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo sono
trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La
dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del
1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in
numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del
Ministero del turismo, ferma l'operativita' del
Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non
generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento
e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del
bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto
tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla
normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b)
attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e
le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo
delle politiche turistiche nazionali; gestione delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali;
coordinamento e integrazione dei programmi operativi
nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche
competitive; c) promozione turistica; attuazione delle
misure di sostegno agli operatori del settore;
programmazione e gestione degli interventi finanziati
mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di
competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e
vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; raccordo con
altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli
stessi esercitate in materie di interesse per il settore
turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni
statistiche di interesse per il settore turistico.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero
del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A,
prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alla dotazione organica del personale
non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
trasferimento riguarda il personale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio,
stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle
qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero
della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura
corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle
competenti strutture e delle relative dotazioni organiche
del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia
del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di
missioni e programmi. Il Ministero del turismo puo'
avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per
assicurare la funzionalita' del Ministero, delle risorse
strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del
turismo.
10. In fase di prima applicazione, per
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al
Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del
turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo
indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai
ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare
per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021,
per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano
i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e
al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di
livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in
servizio, nei ruoli del personale del Ministero del
turismo, dei vincitori delle predette procedure
concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la
spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100
annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del
Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato
coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di
esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021,
e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di personale non dirigenziale di
alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del
tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del
suddetto contingente di personale e' effettuato senza il
previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e
mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione
e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di
cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287,
paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La Corte dei conti riferisce, almeno
semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici
protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.»
 
((Art. 6 quinquies
Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da
remoto

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea»;
b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:
«1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in Italia, non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286(Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4). - 1. Al di fuori degli
ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalita' e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g)
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta
di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis,
sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attivita'
lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di
strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto
in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente
nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
caso in cui svolgano l'attivita' in Italia, non e'
richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di
soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, e'
rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a
condizione che il titolare abbia la disponibilita' di
un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' e i requisiti per il rilascio del permesso di
soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di
lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare
del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente
nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e'
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.»
 
Art. 7
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
((nonche' in materia di accesso al lavoro delle persone con
disturbi specifici di apprendimento))

1. I datori di lavoro dei settori di cui ai ((codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007)) indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
((1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32;
c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunita' di sviluppo delle proprie capacita' e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attivita' di selezione, e' garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunita' mediante modalita' di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessita' individuali.
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente piu' adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attivita' e professioni, nonche' in ambito sociale.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 29 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
presente comma cessa di avere applicazione per i
trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi all'ultimo periodo utilizzato e' stabilita una
contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:
a) 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.»
«Art. 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali
costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e
dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa
di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1°
gennaio 2022.
3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali
ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e per le durate di
seguito indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata
massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la
disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati
dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque
unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la
sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della
posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari
al 4 per cento della retribuzione persa.
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori
di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del
presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,
l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2022.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005» e «30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8
ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n.
244:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La presente legge persegue,
per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche
attraverso misure didattiche di supporto, garantire una
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione
adeguate alle necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i
genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi
didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la
collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari
durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle
capacita' in ambito sociale e professionale.»
 
Art. 8

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
((4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 89, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE
si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e
turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione
delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021 dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID 19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a
nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli
organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del
reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non
superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di
ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale
italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di
Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31
gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le
seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione"
sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali,
delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I
soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell'impossibilita'
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per
il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo
utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla
emissione di un voucher di importo pari al prezzo del
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.»
- Si riporta il testo dell'articolo 65, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Misure urgenti per la cultura). - 1. I
fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di
previsione del Ministero della cultura, sono incrementati
per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte
corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in
conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di
parte corrente e' destinata a riconoscere un contributo a
fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi
dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello
spettacolo.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero della cultura, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125
milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per
cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative"
sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di
fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche
tramite le imprese che svolgono attivita' di
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";
b) il comma 2 e' abrogato;
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i
seguenti:
"3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette
al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle
spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle
attivita' di cui ai medesimi commi nonche' l'elenco dei
soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i
relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i
soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui
all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della
cultura e alla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei
beneficiari nonche' delle spese sostenute in quanto
strettamente connesse all'attivita' di ripartizione. Al
fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza
delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo
e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e
procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi
alle attivita' di ripartizione, che consentono altresi'
alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della
congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme
accantonate o comunque non distribuite. La Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per
accertare la regolarita' dei dati rendicontati e puo'
disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di
spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine
della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato
rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al
presente comma determina per i soggetti inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive
ripartizioni nonche' l'obbligo di restituzione degli
importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura
sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma".
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi'
stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere
depositate presso la Cineteca nazionale possono essere
considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure
opere di pubblico interesse depositate in via permanente
con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di
cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri
Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche
congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalita' con le quali la Cineteca
nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a)
a e), puo' svolgere proiezioni in sala delle opere
depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di
opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee
limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti
di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle
iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto
dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere
utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca
nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle
opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela
del patrimonio culturale";
a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quota parte dei contributi
automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I,
Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
destinata agli autori del soggetto, agli autori della
sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi,
secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25,
comma 1.";
b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine,
la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1,
secondo periodo.".
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo
viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che
esercitano le attivita' di cui all'articolo 1 della legge
18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30
giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo
1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.
Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "e il
finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non
puo' essere superiore alla quota di 20 milioni di euro"
sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "220 milioni".
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,
quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e,
quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 352, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un
sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo, denominato « Fondo per il
sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di
40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo
limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento previsto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182(Attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS):
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino a tempo determinato, attivita'
artistica o tecnica, direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito
dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere
del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con
riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1.
2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale
e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti
alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attivita' retribuite di insegnamento o di
formazione svolte in enti accreditati presso le
amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attivita' remunerate di carattere promozionale
di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del
settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o
promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come
scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la
diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate
allo spettacolo.
2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui
all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
3. Per la determinazione del numero complessivo di
giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle
prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi,
quelle relative al gruppo di provenienza sono
riproporzionate in base al rapporto esistente tra i
rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione
previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e
dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati
sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle
indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , come
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno
acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo
criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui
al comma 1.
5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' abrogato.»
 
((Art. 8 bis

Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico

1. All'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «gia' in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 364, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«364. Al fine di assicurare la conservazione e la
fruizione del patrimonio archivistico, e' autorizzata la
spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di
euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e
10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di
interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli
istituti archivistici nonche' per l'acquisto di immobili
destinati agli Archivi di Stato.»
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il ((decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)), le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il ((decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022)), la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorita' governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle societa' sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e societa' ((sportive)) dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il ((decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022)), le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((sono individuati)) le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
((4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle attivita' nazionali dell'associazione «Special Olympics Italia».))
5. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede)) ai sensi dell'articolo 32.
((5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresi' le modalita' di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalita' del sistema complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305.
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive
professionistiche e di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse
le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline
olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive
professionistiche e societa' ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che
svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50
per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo
complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce
tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede
alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale
al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del
presente articolo, con un limite individuale per soggetto
pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono
esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le
sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono
al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
istanza diretta al Dipartimento dello sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a
condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne
pubblicitarie deve essere di importo complessivo non
inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa'
sportive professionistiche e societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo
d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari
a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le societa' sportive professionistiche e societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della
presente disposizione, devono certificare di svolgere
attivita' sportiva giovanile.
5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al
comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei
prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una
specifica attivita' della controparte.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un
importo complessivo pari a 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
7. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per
le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021,
relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa, per
un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti le modalita' ed i termini
di presentazione delle richieste di erogazione del
contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di verifica, di controllo
e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando
il limite di spesa di cui al comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del
"Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e
societa' sportive dilettantistiche", istituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e' incrementata di 190 milioni di euro per
l'anno 2021.
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di contributi a fondo
perduto per le associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che hanno sospeso l'attivita' sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione
del comma 6, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario, per le esigenze di liquidita' previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, delle leghe che organizzano campionati
nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche,
e delle societa' sportive professionistiche impegnate in
tali competizioni, con fatturato derivante da diritti
audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato
complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, e'
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con
una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito
Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021,
sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito
Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' di cui al comma 8, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile
2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno
2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a
titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre
2021, in favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal
beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento
garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo
massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila
e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento
garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo
massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad
euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di
cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse
nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle
nuove operazioni finanziarie e' innalzato a 120 mesi. Per
le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera
b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e gia'
garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata
dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, puo'
essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo
restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata
dell'operazione finanziaria.";
d) la garanzia non puo' essere concessa a imprese
che si trovavano gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019,
ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in
difficolta' al 31 dicembre 2019, purche' non siano soggette
a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle
garanzie di cui al presente comma non puo' superare,
alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal
beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti
sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di
garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento
per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma
4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non
superano l'importo complessivo massimo di euro
225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione
3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi
previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti
beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi
della medesima sezione 3.1.
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10
e 11 e' subordinata all'approvazione della Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito
sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40.
13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e
salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche
in considerazione dello svolgimento delle attivita'
preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate a interventi di
riqualificazione degli impianti natatori situati
all'interno del complesso del Parco del Foro italico e
delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del
presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del
titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2022";
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a
decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Alla domanda e' allegata la documentazione
attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura
giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA
dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione
dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e
formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione
della composizione e della durata dell'organo
amministrativo e delle generalita' del legale
rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva
dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31
gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai
sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori".
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai
sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.»
- Si riporta il testo del comma 369, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano », con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 740, della
legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi
anche internazionali di integrazione dei disabili
attraverso lo sport, e' destinato un contributo pari a 0,3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»
- Si riporta il testo del comma 177, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-20239):
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
 
((Art. 9 bis

Incremento delle risorse per impianti ippici

1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente
legge:
«870. Al fine di garantire il funzionamento degli
impianti ippici di recente apertura, e' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
 
Art. 10

Piano transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1057-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti
in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota
di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro
e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi
nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione ecologica individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro..»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.»
 
((Art. 10 bis
Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle
PMI

1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso zero. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente comma, nonche' specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.
2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, da assegnare entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse.
3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: "confidi", i consorzi con attivita' esterna
nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi,
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata
o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva
dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto
o in parte dalle imprese consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e
degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
"confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra
liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o
collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le societa' cooperative,
le societa' consortili per azioni, a responsabilita'
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed
eventualmente da imprese consorziate o socie di questi
ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese",
le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti
del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali; per "testo unico
bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco
speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per "riforma delle societa'", il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«54. Il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione
da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure
volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di
rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che
realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione
nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla
Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete
finalizzati al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel
loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al
primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225
milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza
di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione
prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31
dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
concessione di tali risorse ai confidi che realizzino
operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o
percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per
la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese. Le
disponibilita' di cui al secondo periodo possono essere
incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da
regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di
convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' da risorse derivanti dalla programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.»
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385(Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano
in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro
dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita'
previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo
possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui
all'articolo 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di
cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di
iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto
all'articolo 112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita'
finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione
nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa'
consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente
dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo
possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1°(gradi)
gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima
amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4
settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29
marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
esistenti alla data del 1°(gradi) gennaio 1996 e le cui
azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma
esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione
che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste
dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014) come modificato dalla
presente legge:
«54. Il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione
da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure
volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di
rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che
realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione
nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla
Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete
finalizzati al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel
loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al
primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225
milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza
di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione
prevista al secondo periodo. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di concessione di tali risorse ai confidi che
realizzino operazioni di aggregazione, processi di
digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale,
da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e
medie imprese. Le disponibilita' di cui al secondo periodo
possono essere incrementate da eventuali risorse messe a
disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' da risorse derivanti dalla programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
 
((Art. 10 ter

Disposizioni in materia di perizie tecniche

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quarto periodo e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «laureato».
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 195, della legge 27
dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge:
«195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti
che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli
investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono
inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato
di conformita' rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi
di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.
232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui
al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un
dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o
da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario
di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere
documentale di cui al periodo precedente puo' essere
adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1062,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
«1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti
che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. In relazione
agli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058-ter, le
imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia
asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Relativamente al settore agricolo la perizia
tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico
laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di
costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000
euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli
riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a
1058-ter si rendano necessarie valutazioni di ordine
tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione
dei beni, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio
parere. I termini e le modalita' di svolgimento di tali
attivita' collaborative sono fissati con apposita
convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero
dello sviluppo economico, nella quale puo' essere prevista
un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27
luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta
applicazione del credito d'imposta per i suddetti
investimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'
anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche.»
 
((Art. 10 quater
Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del
credito o sconto in fattura e del termine per la messa a
disposizione della dichiarazione precompilata 2022
1. Per le spese sostenute nel 2021, nonche' per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unita' immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.
2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 23 maggio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 121. - 1. I soggetti che sostengono, negli anni
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi
elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a
un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a
un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1°(gradi) maggio
2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°(gradi)
gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata):
«Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). -
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia
delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile (4) di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o
modificata.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita
unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
informativi utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con
l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui
al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata e' resa disponibile
direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega,
tramite il proprio sostituto d'imposta che presta
assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed
f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un
iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per
quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo
51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per
consentire al contribuente o agli altri soggetti
autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata
resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi
alternativi per rendere disponibile al contribuente la
propria dichiarazione precompilata.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
un professionista di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6
del presente decreto.»
 
((Art. 10 quinquies

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter
e saldo e stralcio

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022».
2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo
dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche'
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1°(gradi) marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate,
anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli
anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate
di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.
119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle
rate in scadenza nell'anno 2022.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225,
e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute. (273)
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. (275)
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). - 1. I debiti, diversi da
quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1°(gradi)
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti,
senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi,
gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo
di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla
lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1°(gradi) agosto 2019, gli
interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 5, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della
dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui
all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
1°(gradi) giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la
definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi
definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni
sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono
automaticamente revocate e non possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo
di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla
definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di
procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di
composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli
111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai
commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225,
le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°(gradi)
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti
creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
societa' del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1°(gradi) agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3
per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della
prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1°(gradi) gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di
cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225, effettuano il
pagamento delle residue somme dovute ai fini delle
definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del
decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31
luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2019, sulle quali sono dovuti, dal 1°(gradi) agosto 2019,
gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal
fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a
carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione
invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai
bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute
alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 12, lettera c); si applicano altresi', a seguito del
pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni
di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facolta',
per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in
unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225, per le quali il
debitore non ha perfezionato la definizione con
l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal
fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero
1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del
2017.»
«Art. 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea). - 1. I debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1°(gradi)
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti
con le modalita', alle condizioni e nei termini di cui
all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1°(gradi) maggio 2016 e fino
al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti
dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e
4 dello stesso articolo 114;
2) dal 1°(gradi) agosto 2019, gli interessi al
tasso del 2 per cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco
dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di
adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di
mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al
medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse
modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre
2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le
restanti rate il 28 febbraio , il 31 maggio, il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c),
relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine
di poter correttamente valutare lo stato dei crediti
inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE,
trasmette, anche in via telematica, alle scadenze
determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE,
Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014,
specifica richiesta all'agente della riscossione, che,
entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in
caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i
quali e' stato effettuato il versamento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 16-bis (Riapertura dei termini per gli istituti
agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione). - 1. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alla definizione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il
debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato
articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018,
ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa
data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1°(gradi) dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere
definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro
il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1°(gradi) dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30
aprile 2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione
prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di
adesione alle definizioni ivi indicate presentate
successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136.»
- Si riporta il testo dei commi 190 e 193,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021):
«190. Il versamento delle somme di cui al comma 187,
lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica soluzione
entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per
cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
scadenza il 31 marzo 2020 (131), il 15 per cento con
scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il
31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31
luglio 2021.»
«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma
192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i
debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione
presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella
definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica
l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine,
ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per
cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il
restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive,
ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo
periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui
all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119
del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e'
ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari
al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le
restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.»
 
Art. 11
Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID
-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili):
«Art. 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese
nell'anno corrente, nonche' per la finanza regionale e il
riparto del Fondo di solidarieta' comunale). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di
1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto
di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
3. Per il potenziamento della componente aeronavale
del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2021.
3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare
la capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi
previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali,
possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di
concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari,
banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante
scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni
effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente;
4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi
e' attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, da destinare alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza
pubblica per gli anni 2022 e successivi, e' attribuito alla
regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo
puo' essere compensato con il contributo alla finanza
pubblica per l'anno 2021.
6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi
per l'anno 2021 e' attribuito alla regione l'importo di
66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi,
la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna
provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali
derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro
di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'an-no
2022 e' pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno
2021.
8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4
a 7 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione degli
Accordi ivi richiamati.
8-bis. Al fine di accompagnare il processo di
efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai
comuni della Regione siciliana e' destinato un contributo
di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati
in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni
definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilita' di
parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio
finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente
misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a)
10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b)
20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c)
65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla
fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione
di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla
procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano
nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e
individuando, all'in-terno di ogni singola fascia, il
contributo spettante a ciascun comune in proporzione al
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto
dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da
destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti
2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non
puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di
euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'
del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati
nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e
all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del
disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di
amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o
dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di
dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al
periodo precedente assegnati per l'annualita' 2021. Il
contributo di cui al primo periodo, da destinare alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e
8-quinquies e' iscritto in bilancio anche nel corso
dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative
variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo
175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno 2021
un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale
contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese
sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle
regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base
di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle
relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e
dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo
periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio
finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi
sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si
interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono
al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli
anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative
vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento
della spesa sanitaria corrente, nonche' alle condizioni di
erogabilita' delle somme ivi previste. Il finanziamento e'
erogato per stati di avanzamento delle attivita' secondo il
cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento
delle attivita' di cui al medesimo articolo 29 nel termine
perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia
autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento
per la quota non maturata che, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province
autonome che abbiano completato le attivita' di cui allo
stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno
sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al
Ministero della salute una relazione dettagliata,
attestante le prestazioni assistenziali destinate a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate
nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il
31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la
coerenza delle informazioni contenute nella predetta
relazione con le attivita' assistenziali previste dalla
normativa citata, con particolare riferimento al previsto
recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo
attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto
rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal
Ministero della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i
rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere
sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa
citata, per tutte le attivita' assistenziali rese dai
rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021,
prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a
ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la
relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine
previsto dal primo periodo, la verifica si intende
effettuata con esito negativo. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso
l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni
2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
9. Al fine di accelerare il completamento dei
programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla
difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 e'
autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero
della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e
dei relativi cronoprogrammi.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di
Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, e'
riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del
complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo
gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente
decreto.
10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386,
per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione
finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della
grave crisi economica causata dalla pandemia e dal
perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in
parte corrente nel limite massimo del 50 per cento
dell'importo annualmente attribuito per le citate
annualita'.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7,
limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10
si provvede ai sensi dell'articolo 17.
11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7,
limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis,
8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.»
 
((Art. 11 bis
Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario,
di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale
non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero
dell'economia e delle finanze
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80 e' inserito il seguente:
«80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma puo' essere effettuata anche nelle annualita' successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario».
2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, puo' essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso e il riscatto non e' soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1».
4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonche' per le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonche' presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, e' corrisposta una maggiorazione dell'indennita' di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))


Riferimenti normativi

- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli
articoli 12, 57, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di
cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»
«Art. 57 (Cessione di beni culturali in favore dello
Stato). - 1. Gli atti che comportano alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione.»
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3,
la regione o gli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o
conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.»
«Art. 61 (Condizioni della prelazione). - 1. La
prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la
prelazione e' esercitata nel termine di centottanta giorni
dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia
tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il
provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed
all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data
dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente
all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato
effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la
prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha
facolta' di recedere dal contratto.»
«Art 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si
trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne
da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a
livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il
termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i
termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni.
Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto
la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo
59, comma 4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 dell'allegato 2
al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo) come modificato dalla presente legge:
«art. 16 (Misure straordinarie per la riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita').
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del presidente del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa previa delibera dello stesso
Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili
nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati,
misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'.
1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1,
nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento
dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza tali misure straordinarie, nei confronti del
personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia
amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale
della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno
concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R.,
secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del
Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le
misure di cui al presente comma trovano copertura mediante
utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio
della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto
previsto al comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il
punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai
sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione,
comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il
PNRR e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di
Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli
investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto
tecnico alle amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il
Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di
livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei
propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con
l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della
Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono
al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio
anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti
di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000
per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.»
- Il riferimento all'articolo 7, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108(Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 6-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 8 (Reclutamento di personale per le attivita'
di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. In
considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con
le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR
assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e
del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di
monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette
posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale destinata
alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello
Stato con funzioni dirigenziali di livello generale
assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito
nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento
unitario delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito
all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del
Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi
compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma
nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che
provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea
per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali
partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione
del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le
eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato
dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono
istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 941.000
per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -
2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
 
((Art. 11 ter

Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi:
a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e' prorogato al 31 maggio 2022;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono cosi' modificati per l'anno 2022:
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4».
3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che e' corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per le medesime finalita' e secondo le modalita' e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022, ciascuna secondo gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19, 31 e 32 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente titolo, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a
disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale
che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo
servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di
contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi
del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
«Art. 31 (Adozione del bilancio d'esercizio). - 1. Il
bilancio di esercizio e' adottato entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore
generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui
alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed
e' corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli
enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19
provvedono, altresi', a trasmettere al responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio
di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini
della predisposizione delle necessarie operazioni di
consolidamento, di cui all'articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere
al Ministero della Salute il bilancio di esercizio
corredato dalla relazione del collegio dei revisori.
«Art. 32 (Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale). - 1. La gestione sanitaria accentrata presso la
regione predispone e sottopone all'approvazione della
giunta regionale sia il bilancio preventivo economico
annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di
cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del
Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto
dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di
cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente
partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto
consolidato e' determinato dalla somma dei valori di
patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
36, comma 2, sono definite le modalita' di sperimentazione
riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio
consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti
di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e
c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato
si compone ed e' corredato dagli stessi documenti che
compongono e corredano il bilancio preventivo economico
annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La
relazione del direttore generale e' sostituita da una
relazione del responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti
necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che
compongono e corredano il bilancio preventivo economico
annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio
preventivo economico annuale dei singoli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del
presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi
economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto
i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio
preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i
bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta
giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto
sono pubblicati integralmente sul sito internet della
regione.
6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed e'
corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano
il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui
all'articolo 26. La relazione del direttore generale e'
sostituita da una relazione del responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli
adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei
documenti che compongono e corredano il bilancio
d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il
bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo
19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE
di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella
nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed
il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004
e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire
nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al
codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato
deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri
l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio
d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di
contabilita' finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni
eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri
soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale
dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita
dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda
del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla
regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e
criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per
ogni altra societa' partecipata o ente dipendente della
regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle
risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al
finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi
denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo
del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo
esercizio, quota posseduta dalla regione.
7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio
degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio
consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo
a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati
integralmente sul sito internet della regione.
8. Per favorire la compatibilita' e l'uniformita' dei
bilanci da consolidare, il responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione puo' stabilire
specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere
trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto
stabilito dagli articoli 28 e 29.»
- Si riporta il testo del comma 286 dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2021 n. 234(Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente
legge:
«286. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in
corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019
oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate
dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio
del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la
compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno
sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento
con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per
il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui
al presente comma si applicano nei limiti di quanto
effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 111, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34(Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - 1. Al fine di
garantire alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una
dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto
ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al
comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle
Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti
della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui
uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile
perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non
compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai
componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con
le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo
sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti
negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al
presente articolo e' attuato mediante riduzione del
contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020
di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo
Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al
comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e'
confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica
previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo
delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei
rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori
spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui
all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli
ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della
perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario
connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza
COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo
gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto
delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

Parte di provvedimento in formato grafico

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla
Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e
Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci
regionali alla voce del piano dei conti finanziario
E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al
fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 settembre 2021 e' determinato
l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a
statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori
spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551
euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies,
sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo
complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino
alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere
dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna
regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota
annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza
delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella
1. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30
giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere
sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti
aperti presso la tesoreria statale.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano
i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in
attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come
trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, previa condivisione
del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico,
per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al
comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province
autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
- Si riporta la tabella 1 allegata alla legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Tabella 1:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dei commi da 134 a 138,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di
cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di
524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di
euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al
periodo precedente tengono conto della riduzione apportata
ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli
importi spettanti a ciascuna regione a valere sui
contributi di cui al primo periodo sono indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere
modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al comma
134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun
anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del
proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente
al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a
ciascun comune e' finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
nonche' per interventi sulla viabilita' e sui trasporti
anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento
ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
di proprieta' dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi
di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e
alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana,
riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti
inquinati;
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili a utilizzo pluriennale.
135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono
finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento
delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili
e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al
decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile
2021, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del
contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai
comuni del proprio territorio, individuano gli interventi
oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari,
entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di
riferimento, classifichino i medesimi interventi nel
sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la
voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma
134, legge di bilancio 2019».
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di
affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma
136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo
provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I
comuni beneficiari del contributo di cui al periodo
precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15
dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di
monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato
rispetto del termine di cui al periodo precedente,
verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le
somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato.
137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere
le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli
investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed
effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o
forniture oggetto dei medesimi contributi.
138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture
di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e'
effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel
caso di investimenti diretti, attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»
 
Art. 12
((Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di
soggiorno))


1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ((per il ristoro ai comuni per i mancati incassi)) relativi al primo trimestre del 2022, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 25 (Fondo per il ristoro ai comuni per la
mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi
contributi). - 1. E' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di
350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro
parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della
provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonche'
del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati
si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31
ottobre 2021.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: «La dichiarazione di cui al
periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve
essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa
all'anno d'imposta 2021»."
 
((Art. 12 bis
Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e
provinciali

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;
c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma;
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:
a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o piu' comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di segretari
comunali). - 1. Al fine di sopperire con urgenza
all'attuale carenza di segretari comunali iscritti
all'Albo, considerata anche la necessita' di rafforzare la
capacita' funzionale degli enti locali connessa agli
interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali
sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di
quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' abrogato.»
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 52, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni
del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province
autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - (Art. 56 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del
D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
15 del D.Lgs n. 387 del 1998).
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente.
1-ter.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e'
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
(Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo
17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti
all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della
legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
termine del corso-concorso di formazione della durata di
diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi
presso uno o piu' comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per
esami bandito per un numero di posti preventivamente
determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in
relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite
dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una
selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui
valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono
espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove
scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di
amministrazione determina le materie oggetto delle prove
che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti:
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o
diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto
finanziario, ragioneria applicata agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica
normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a
quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di
una percentuale del 30%(percento). Durante il corso sono
previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad
accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli
organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della
legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica
finale dell'apprendimento ed alla conseguente
predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai
corsi, approvata dal consiglio nazionale di
amministrazione. L'inclusione nella graduatoria da' diritto
all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione
disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per
mancato superamento della verifica semestrale di
apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di
studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento
economico corrispondente alla prima fascia professionale in
relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo
17, comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna
alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria
approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli
interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione,
tenendo conto delle esigenze di personale delle singole
sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal consiglio nazionale di
amministrazione secondo le modalita' dallo stesso
stabilite.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art 16-ter (Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e
provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio
pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il
corso e' effettuata una verifica volta ad accertare
l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima
nomina, il segretario reclutato a seguito del
corso-concorso di formazione di cui al presente comma e'
tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi
formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore
annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati,
anche con modalita' telematiche, nell'ambito della
programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo
10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle
procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
le quali non sia stato avviato il relativo corso di
formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del
presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario di ruolo
in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti
vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste
dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata
dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente articolo, compresa la disciplina
della relativa fase transitoria, sono definite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila.»
 
Art. 13
Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali
negli anni 2020 e 2021

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 ((sia trasmessa)) nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo ((e' applicata)) in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
((5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente gia' approvato, in occasione della prima variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».))

6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».
((6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito»;
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito».
6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio 2022.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 822 e 827,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli
enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato
dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e' ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di
euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in
favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle
citta' metropolitane e delle province. L'incremento del
fondo di cui al primo periodo e' ripartito, per 200 milioni
di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in
favore delle citta' metropolitane e delle province, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e
modalita' che tengano conto dei lavori del tavolo di cui
all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e, per 1.150 milioni di euro in favore
dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto
dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106,
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle
risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
2020.»
«827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.»
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle
minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di
euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore
di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo
di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20
novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che
tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui
comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e
di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34
del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle
entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei
conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti
da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori
entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in
1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi
di trasporto scolastico in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le
risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni,
nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico
aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' nel 2019.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al
comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di
gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro
il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene
conto delle certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di
cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2020.»
- Si riporta il testo dell'articolo 109, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese di urgenza a
fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. In considerazione
della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,
in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
ferme restando le priorita' relative alla copertura dei
debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e
2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente
del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del
giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del
rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato
di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del
virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con
riferimento al rendiconto 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando
le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio,
gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari
2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo
di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota
libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e'
autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio,
per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia
approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e
l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai
sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio
di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente
agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare,
anche integralmente, per il finanziamento delle spese
correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo
testo unico.
2-bis. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in
deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei
successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.»
- Si riporta il testo dei commi 897 e 898,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021):
«897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.»
- Si riporta il testo del comma 823, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-20239) come modificato
dalla presente legge:
«823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del
presente articolo e del fondo per l'esercizio delle
funzioni delle regioni e delle province autonome di cui
all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di
ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le
risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di
ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate,
nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione e non possono essere
svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non
sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali
risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 e 45 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale
deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le Linee guida (257), la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.»
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.»
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013):
«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a
debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al
Ministero dell'interno sono recuperate a valere su
qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero
stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001
per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli
casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi
relativi alla mobilita' del personale, ai minori gettiti
ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i maggiori
gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38,
nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su
richiesta dell'ente locale a firma del suo legale
rappresentante, del Segretario e del responsabile
finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare
l'importo dovuto per non compromettere la stabilita' degli
equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini
della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo
di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della
determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con
gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi
fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della
tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.
Tale rateizzazione puo' essere concessa anche su somme
dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente
al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.»
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di
euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo
sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle
minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da
effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante
apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al
presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola:
"contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021".
- Si riporta il testo dell'articolo 151, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 114(Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn
over). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazione, possono procedere, per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017,
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle universita' si applica la
normativa di settore.
2.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile.
3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di
Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via
straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli
iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per
l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello
stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle
assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al
comma 3-bis del presente articolo sono disposte con
decorrenza dal 1º settembre 2014, nell'ambito delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di
Stato.
3-quater I vincitori del concorso per allievo agente
della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi
dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
assunti con decorrenza dal 1º gennaio 2015, nell'ambito
delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia'
previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
3-quinquies Per il Corpo di polizia penitenziaria, le
assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia
penitenziaria.
3-sexies Le assunzioni di personale nel Corpo di
polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la
graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies All'attuazione di quanto previsto dai commi
3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3-octies Per garantire gli standard operativi e i
livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di
1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del
ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies Per la copertura dei posti portati in aumento
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma
3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita'
mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, per le finalita' ivi previste.
3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite
massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di
euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a
decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere
dall'anno 2016.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato operano annualmente un
monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal
monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato
economico del personale cessato nel calcolo delle economie
da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la
funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva
industriale e, in particolare, degli arsenali e degli
stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11,
alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero
della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di
posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i
ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico
del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª Serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007,
risultanti dalle graduatorie di merito approvate con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a
decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000
euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere
dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facolta'
assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo
76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di
cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente
articolo.
5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione».
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del
presente articolo si applicano i principi di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello
stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e'
pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º
gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: "fermo restando il
contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono
soppresse.
5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile, le regioni e gli enti locali possono computare,
ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali
per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del
personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia
quelle programmate nella medesima annualita', fermo
restando che le assunzioni possono essere effettuate
soltanto a seguito delle cessazioni che producono il
relativo turn-over. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano, per il triennio 2022-2024,
limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla
disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle
regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di
articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
6. I limiti di cui al presente articolo non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo.
6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle
province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi'
come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono
sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo
non si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
sola quota finanziata da altri soggetti».
10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici.»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle
procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle
relative assunzioni».
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli
enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato
adempimento, il prefetto presenta una relazione al
Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene
altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 109, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese di urgenza a
fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. In considerazione
della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,
in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
ferme restando le priorita' relative alla copertura dei
debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e
2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente
del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del
giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del
rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato
di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del
virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con
riferimento al rendiconto 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando
le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio,
gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari
2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera
dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo
precedente e' autorizzato, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per
cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo
esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di
gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato
la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera
d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto
del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali,
limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022,
possono utilizzare, anche integralmente, per il
finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza
in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo
31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
2-bis. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in
deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei
successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 30
dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021) come modificato dalla presente legge:
«897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le quota di
avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo
di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei
mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del
debito.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente
comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da
entrate con vincolo di destinazione finalizzato
all'estinzione anticipata dei mutui riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 29, 29-bis
e 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono
assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni
di euro annui, contributi per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi
interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonche' all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi
interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche'
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021
ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di
euro. L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni
beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro
il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita' di
utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di
cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui ai commi 31-ter, 32 e 35
nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del
sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione
attuativa del PNRR.»
«32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo e, per i contributi relativi al triennio
2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun
anno del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al
primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021.»
 
((Art. 13 bis
Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione
per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane piu'
disagiate
1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma d'interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le finalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse gia' trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilita' rispetto alle finalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.))


Riferimenti normativi

- La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti
per l'economia) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
1997, n. 186.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
S.O.
 
((Art. 13 ter
Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di
livello regionale e locale

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validita' fino alla loro scadenza naturale.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del D.lgs. 08
aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190):
«Art. 7 (Inconferibilita' di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale). - 1. A
coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti
della giunta o del consiglio della regione che conferisce
l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati
componenti della giunta o del consiglio di una provincia o
di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
della medesima regione o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione, oppure siano stati presidente o amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno
degli enti locali di cui al presente comma non possono
essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della
regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione
regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico
di livello regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di
diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati
componenti della giunta o del consiglio della provincia,
del comune o della forma associativa tra comuni che
conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno
precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, nella stessa regione
dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico,
nonche' a coloro che siano stati presidente o
amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro
forme associative della stessa regione, non possono essere
conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime
amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico
di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte di una
provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione.
3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo
non si applicano ai dipendenti della stessa
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in
controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica
politica, erano titolari di incarichi.».
 
((Art. 13 quater
Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n.
147

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «idoneo piano di risanamento aziendale» sono aggiunte le seguenti: «che puo' prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano puo' essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 555, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014) come modificato dalla
presente legge:
«555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in
liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del
bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In
caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro
il predetto termine, i successivi atti di gestione sono
nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale
dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano
applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico
delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di
risanamento aziendale che puo' prevedere da parte
dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche
socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti
straordinari di risorse. L'adozione del piano puo' essere
accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga
alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera b), del decreto 18 agosto 2000, n. 267. Il piano
costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo
114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267.».
 
((Art. 13 quinquies

Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica

1. Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica, e' istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))

 
((Art. 13 sexies
Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la
rigenerazione urbana nei comuni

1. All'articolo 1, comma 536, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 536, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le
richieste di contributo per singole opere pubbliche o
insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero
dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile
2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell'opera, che puo' essere
relativa a:
1) manutenzione per il riuso e
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse
pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal
permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti
aree;
2) miglioramento della qualita' del decoro urbano
e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili
pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero
alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
3) mobilita' sostenibile;
b) il quadro economico dell'opera, il
cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite
al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di
finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale e'
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco
dei comuni che fanno parte della forma associativa.».
 
((Art. 13 septies

Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli enti locali nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, di garantire la continuita' di erogazione dei servizi essenziali, nonche' di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al PNRR, all'articolo 268-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese passivita' sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorche' conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di societa' controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 268-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 268-bis (Procedura straordinaria per
fronteggiare ulteriori passivita'). - 1. Nel caso in cui
l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere
entro i termini di legge la procedura del dissesto per
l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta
determinazione della massa attiva e passiva dei debiti
pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il
sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio
decreto una chiusura anticipata e semplificata della
procedura del dissesto con riferimento a quanto gia'
definito entro il trentesimo giorno precedente il
provvedimento. Il provvedimento fissa le modalita' della
chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali.
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di
liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente
possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il
parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del
dissesto.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie
prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa
attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse,
ivi comprese passivita' sopraggiunte derivanti da
soccombenza in conteziosi civili giudiziari per fatti
riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di
dissesto finanziario ancorche' conseguenti ad azioni
intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a
carico di societa' controllate, in data successiva alla
conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario
di liquidazione di cui al precedente articolo 252.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in
carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi
eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere
consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili con documentata esperienza nel campo degli enti
locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo
previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui
al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai
commissari e' definito con decreto del Ministro
dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale
dissestato accantona apposita somma, considerata spesa
eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma
e' resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente
con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno
annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel
caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i
debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito
decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la
chiusura del dissesto.».
 
((Art. 13 octies
Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per
la qualita' dell'abitare

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano puo' presentare fino a due proposte per ciascuna provincia da valutare da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il finanziamento e' effettuato, previa valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle disponibilita' di competenza e cassa a legislazione vigente, eccedenti quelle gia' oggetto di assegnazione.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021 e'
pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili.
- Si riporta il testo dei commi da 437 a 444 dell'art.
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«437. Al fine di concorrere alla riduzione del
disagio abitativo con particolare riferimento alle
periferie e di favorire lo scambio tra le varie realta'
regionali, e' promosso il Programma innovativo nazionale
per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato
"Programma". Il Programma e' finalizzato a riqualificare e
incrementare il patrimonio destinato all'edilizia
residenziale sociale, a rigenerare il tessuto
socio-economico, a incrementare l'accessibilita', la
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e
immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale
e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di
sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo
suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati
dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta'
intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti:
a) i termini, i contenuti e le modalita' di
presentazione delle proposte, corredate dal relativo
cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le citta'
metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la citta'
di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
finalita' di cui al comma 437, ferma restando, per gli
interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza
con la programmazione regionale;
b) l'entita' massima del contributo riconoscibile a
valere sulle risorse di cui al comma 443, nonche' i tempi e
le relative modalita' di erogazione, assicurando il
finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione
di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza
dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui
alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile
2018;
c) i criteri per la valutazione delle proposte da
parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439,
individuati in coerenza con le finalita' del Programma,
privilegiando in particolare: l'entita' degli interventi
riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica,
il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,
l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante
interventi di recupero, riqualificazione e densificazione
funzionale di aree gia' urbanizzate ovvero, qualora non
edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente
consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici
che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche
del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di
gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui
al comma 438, e' istituita presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione
composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero
dell'interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per
la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento
della propria attivita', l'Alta Commissione si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, del supporto tecnico delle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non
spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle
proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e,
all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le
priorita' indicati dal decreto di cui al medesimo comma
439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili
a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al
primo periodo sono, altresi', definiti i termini per la
stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma
per l'attuazione delle proposte.
442. In relazione agli interventi inseriti nel
Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma
441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, l'esclusione del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
443. Per l'attuazione del Programma e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
"Programma innovativo nazionale per la qualita'
dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di
competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui
12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di
euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno
2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni
di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno
2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni
di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno
2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni
di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno
2033.
444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma,
lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' all'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno
2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese
indisponibili per le finalita' originarie e versate
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il
30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.».
 
Art. 14
Riduzione ((degli)) oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per
le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal ((1° gennaio 2022)), le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, ((il Ministero dell'economia e delle finanze puo')) autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE ((a favore della CSEA)), siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento ((da parte della CSEA)) dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 504, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a
quanto disposto dal comma 503, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare,
per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche
e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri
usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50%(percento) dei proventi
delle aste e' assegnato complessivamente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico, nella misura del
70%(percento) al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del 30%(percento) al Ministero
dello sviluppo economico.
5. Il 50%(percento) delle risorse di cui al comma 3
e' riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102";
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
 
((Art. 14 bis
Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per
apparecchiature necessarie al mantenimento in vita
1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 9-bis.
 
Art. 15
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ((pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale)) n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito ((un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo)) dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle ((misure agevolative indicate)) all'articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al ((comma 1 risulti)) inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1. - 52. (Omissis).
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 14.
- Il riferimento al testo del citato articolo 17, comma
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' riportato nelle note
all'articolo 10.
 
((Art. 15 bis
Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti
rinnovabili

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.))


Riferimenti normativi

- Il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'):
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di
utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA
alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella
prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili
di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico
secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole
di dispacciamento definite dal Gestore della rete in
attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). - 1. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale, di seguito "gestore", esercita le attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi
compresa la gestione unificata della rete di trasmissione
nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete
di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio
e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili
della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
della societa' proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze,
diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite
nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
che le informazioni concernenti la propria attivita'
commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo
discriminatorio. Le informazioni necessarie per una
concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del
mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di
trasmissione nazionale non possono abusare delle
informazioni riservate nelle proprie operazioni di
compravendita di energia elettrica o servizi connessi.
2-bis. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi
interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a
garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema
interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni
tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore
delle proprie societa' e imprese collegate, fornisce a
tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni
necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote
le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito
del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di
trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del
regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari
volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle
valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale
ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi
di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla
cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la
vigilanza e il controllo dell'ARERA.
2-ter. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale acquisisce i servizi di bilanciamento nel
rispetto delle seguenti condizioni: a) stabilisce procedure
trasparenti, non discriminatorie e fondate su criteri di
mercato; b) assicura la partecipazione di tutte le imprese
elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i
partecipanti al mercato che offrono energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato
attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti
di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al
mercato coinvolti in un'aggregazione; c) definisce,
d'intesa con l'ARERA e previa approvazione di quest'ultima,
nonche' in stretta collaborazione con tutti i partecipanti
al mercato dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per
la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
2-quater. Il gestore della rete di trasmissione,
previa approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con
una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli
utenti e i gestori del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i
servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard
cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e
discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al
comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
2-quinquies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina
con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di
assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento
sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato
dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente
remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di
recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura
ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i
costi dell'infrastruttura.
2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi
ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
non si applica alle componenti di rete pienamente
integrate.
2-septies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in
un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti
per la connessione di nuovi impianti di generazione e di
nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza
discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate,
devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
2-octies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di
un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di
energia elettrica in ragione di eventuali future
limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La connessione
di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo'
essere rifiutata neppure per i costi supplementari
derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli
elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del
punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni
soggette a limitazioni operative, onde assicurare
l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o
di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma
devono essere trasmesse all'ARERA, prima della
pubblicazione, e devono essere da questa approvate.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte
dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il
personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la
societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli
indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e'
responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento
nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione
e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale
adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non
discriminatorio, in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di
distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,
dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al
fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro
novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne
abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e di dispacciamento, diritti di
esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione
della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8
della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione
uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo
criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,
sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono
promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero
delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in
conformita' ad una convenzione tipo definita, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le
decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo
della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e
degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed
inadempimenti e la determinazione delle conseguenti
sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni
interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi
giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della
rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle
convenzioni con le societa' che dispongono delle reti di
trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro
i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore
di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti
restano responsabili della corretta manutenzione e
funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro
proprieta'; i costi relativi possono essere riconosciuti
dal gestore della rete di trasmissione nazionale
nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali
inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti
oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le
sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le
violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a
condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri
connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da
incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita'
da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti
e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a
prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del
provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando
garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema dovuti dall'insieme degli
utenti finali e raccolti dai soggetti a cio' abilitati ai
sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas la differenza tra i costi
di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti
dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con
opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore.».
 
Art. 16

(Soppresso).

 
Art. 17

Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «cinquanta»;))
a) al comma 2-bis:
((01) al secondo periodo, le parole: «di cui al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo periodo»;))
1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, ((su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione,)) fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»;
((1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato»;))
2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai ((compiti istruttori)) svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori((, sino al 31 dicembre 2023)).»;
b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente:
«2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unita' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.».
((1-bis. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilita' sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' fissato al 30 giugno 2022.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui al
settimo periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per
evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti
nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, su proposta del
presidente, i componenti della predetta Commissione, fino a
un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti
della Commissione di cui al presente comma. Nella nomina
dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di
genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
sono nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo,
i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di
cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di
operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis,
le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di
quattro unita' di personale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che
il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare
entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della
transizione ecologica.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
salute, sono stabilite per i profili di rispettiva
competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo
restando che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
carico all'amministrazione di appartenenza. Per i
componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si
applicano i compensi previsti per i membri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del
presente comma.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta
alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime
assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate
competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si
avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita',
competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di
cui ai Titoli II e III della presente parte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1 marzo 2021, n, 22, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22
aprile 2021, n. 55(Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri):
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
 
Art. 18

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

1. ((Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo)) 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.
2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale».

Riferimenti normativi

- Si riporta la tabella A del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative) come
modificata dalla presente legge:
«Tab. A Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme
prescritte

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Misure per l'aumento della produttivita'
nei porti). - 1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nei siti
oggetto di interventi" sono sostituite dalle seguenti:
"Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti" e il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto di
approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni
dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di
infrastrutture di contenimento non comprese nei
provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto
ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o
comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del
progetto alla valutazione di impatto ambientale.";
b) al comma 2, lettera a), le parole: "analoghe al
fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e" sono
soppresse;
c) al comma 2, lettera c), le parole "con le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 6" sono
soppresse;
d) al comma 6, le parole: "sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce con proprio decreto le modalita' e
le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al
fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e
marino costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "adotta con
proprio decreto le norme tecniche applicabili alle
operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino
costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale
al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed
al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo".
2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria,
alle autorita' portuali e' consentito di stabilire
variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle
tasse di ancoraggio e portuale, cosi' come adeguate ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche' variazioni
in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della
misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate
rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e
tariffaria delle autorita' portuali, nonche' la
compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono
adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di
previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le
autorita' portuali si avvalgano della predetta facolta' di
riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al
settanta per cento, e' esclusa la possibilita' di pagare il
tributo con la modalita' dell'abbonamento annuale. Il
collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilita'
finanziaria delle operazioni poste in essere.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2-bis.
2-ter. (Abrogato).
3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, al comma 1, dopo le parole: "nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti" sono aggiunte le seguenti:
"e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla
manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli
ambiti portuali" e le parole: "di 70 milioni di euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro
annui."».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la
crescita del Paese) come modificato dalla presente legge:
«Art 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale
delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate
dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2, con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1°(gradi)
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge
3 agosto 2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non
utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle
imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi'
come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati
ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
((Art. 18 bis
Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del
raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 settembre 2007, n. 185
1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR, nonche' di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' consentito l'aumento della capacita' annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantita' massime fissate dall'allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'Allegato 1 del decreto ministeriale 25
settembre 2007, n. 185 (Istituzione e modalita' di
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento
per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei
sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo
sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma
8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151):
«Allegato 1 (Raggruppamenti di RAEE che devono essere
effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il
disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione
dei rifiuti pericolosi). - Raggruppamento 1 - Freddo e
clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti
categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in
tale raggruppamento le seguenti categorie di cui
all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n.
151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics,
apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti
luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le
seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle
rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie
non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al
presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in
tale raggruppamento le seguenti categorie di cui
all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151: da 5.2 a 5.5.»
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori). - 1. I distributori assicurano, al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno,
dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I
distributori, compresi coloro che effettuano le televendite
e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i
consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare
e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei
locali commerciali con caratteri facilmente leggibili
oppure mediante indicazione nel sito internet.
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita
all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i
locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro
trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti
sulla base delle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di
raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso
impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito
preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere
avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla
base delle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli
articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo,
secondo una delle seguenti modalita' alternative a scelta
del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo
ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500
chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati
raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non
deve superare un anno. Tale quantitativo e' elevato a 3.500
chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3
dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e
a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5
di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE
siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri
di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato
da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali
ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) il deposito preliminare alla raccolta e'
effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi,
pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque
meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi
sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo
cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto
della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando
tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento
delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. I distributori possono effettuare all'interno dei
locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata
di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE
di tipo equivalente. Tale attivita' e' obbligatoria per i
distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono
subordinati ai requisiti in materia di registrazione o
autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere
garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione
dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori,
idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo
scopo di preservarne l'integrita' anche in fase di
trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di
trattamento.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita'
semplificate per l'attivita' di ritiro gratuito da parte
dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno
contro zero, nonche' i requisiti tecnici per lo svolgimento
del deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori e per il trasporto.»
«Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
- 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
mediante il raggiungimento di un elevato livello di
raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti
al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono
essere attivate le seguenti misure ed azioni:
a) i Comuni assicurano la funzionalita' e
l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri
di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai
distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i
RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi
di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri
Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
convenzione con il Comune di destinazione. Detta
convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano
allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.
b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e
ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori,
individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui
aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di
raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal
presente decreto legislativo.
2. La realizzazione e la gestione di centri di
raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le
modalita' previste dalle disposizioni adottate in
attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in
alternativa, con le modalita' previste agli articoli 208,
213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. La raccolta differenziata deve riguardare in via
prioritaria le apparecchiature per lo scambio di
temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di
ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade
fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e
apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie
5 e 6 dell'Allegato III.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del
presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale
incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti
evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i
suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai
RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali
RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale
ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli
stessi sulla base delle modalita' concordate ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, lettera c).»
- Si riporta la rubrica del titolo III-bis della parte
II e il testo dell'articolo 208, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE»
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente
integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma
11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di
tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte
dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
o il coincenerimento con recupero di energia sono
subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un
livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n.
132 del 1º dicembre 2018(Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata):
«Art. 26-bis (Piano di emergenza interna per gli
impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). - 1. I
gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei
rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo
di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in
modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze
di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi
di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato,
sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore,
previa consultazione del personale che lavora
nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene
conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi
di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza
interna di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per
territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione
del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al
fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli
enti locali interessati, predispone il piano di emergenza
esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo
scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in
modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze
di incidenti rilevanti, in particolare mediante la
cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione
civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i
servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti
al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna
entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni
necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato,
sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici
e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare
in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli
aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo
accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite le linee guida per la predisposizione del piano
di emergenza esterna e per la relativa informazione alla
popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.»
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo degli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate) - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli
215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del
regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti
di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai
sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,
ferme restando le disposizioni delle direttive e dei
regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di
compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti
da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di
trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono
destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti
nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei
comuni confinanti che stipulano una convenzione di
associazione per la gestione congiunta del servizio,
acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di
un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche
la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale,
possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto
delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme
antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e
igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di
cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.»
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.»
Il decreto 12 giugno 2002, n. 161 (Regolamento
attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti
pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure
semplificate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
luglio 2002, n. 177.
Il decreto 17 novembre 2005 n. 269 (Regolamento
attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti
pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile
ammettere alle procedure semplificate) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302.
 
Art. 19

Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia

1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui ((all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18,)) sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi ((dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)), forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al ((riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali)) per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al ((comma 1 si provvede)) ai sensi dell'articolo 32.
((3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validita' che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze».
3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime».
3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica».
3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio e' svolto all'interno del corso di studio.
3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo personale puo' presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.».))

4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».
((6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-sexies del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore):
«Art. 3-sexies (Gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo) - 1. Ferma restando per il
personale scolastico l'applicazione del regime
dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella
gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema
educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole
paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le
seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di
educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo
classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per
tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto
confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto
comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un
test antigenico autosomministrato per la rilevazione
dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e,
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test
antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato
tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita'
accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica
alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la
sospensione delle relative attivita' per la durata di
cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati
tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica
prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano
superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo
soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e'
fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati a cio'
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di
utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito
negativo e' attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita'
accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale
primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o
dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di
avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,
l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore
a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea
certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore
a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano
la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si
applica la didattica digitale integrata per la durata di
cinque giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di
secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione
professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' accertato tra gli
alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue
per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato
positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati
tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario
o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo
aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di
avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato
positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea
certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19,
su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente
interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si
applica la didattica digitale integrata per la durata di
cinque giorni.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo
il principio di inclusione degli studenti con disabilita' e
con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di
sospensione o di riorganizzazione delle attivita' previste
dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al
dirigente scolastico, e' comunque garantita ai predetti
studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica in
presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni,
sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive
famiglie.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),
lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero
2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione,
gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di
autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con
esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di eta'.
Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime
sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena
precauzionale della durata di cinque giorni, la cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i
successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei
anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di
quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.
4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al
presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di
accedere o permanere nei locali scolastici con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°(gradi).
5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a),
la sospensione delle attivita' di cui al numero 2) della
medesima lettera a) avviene se l'accertamento del quinto
caso di positivita' si verifica entro cinque giorni
dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole
primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il
sistema di istruzione e formazione professionale, si
ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma
1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c),
numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente
del quinto e del secondo caso di positivita' si verifica
entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al
COVID-19 non e' considerato il personale educativo e
scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica
in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo
periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, puo'
essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante
l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9,
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo e'
tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalita' del
presente comma e puo' essere impiegata anche nelle more
dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
7. Le misure gia' disposte ai sensi delle
disposizioni in materia di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di
quanto disposto dal presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del
decreto-legge dell'articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.):
«Art. 4-ter (Contenimento dei prezzi dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e istituzione del
tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione
individuali). - 1. Il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, consultate le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi
di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente
praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce,
d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo
d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative delle stesse farmacie e degli altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31
marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il
Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi
dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e
riferisce al Governo.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di
protezione della popolazione e di ridurre il rischio di
contagio, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' istituito presso il
medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di
procedere all'adozione e alla pianificazione degli
interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai
dispositivi medici e di protezione individuale, anche in
considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo
tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico
ed e' composto da rappresentanti del Ministero della
salute, dell'Istituto superiore di sanita', delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
produttori e dei distributori di dispositivi medici e di
protezione individuale, da un rappresentante del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, nonche' da un
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. All'attuazione delle attivita' di cui al comma 2
le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' del
tavolo tecnico di cui al comma 2 non da' diritto a
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese di qualunque natura o comunque denominati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 58. (Misure urgenti per la scuola) - 1. Con una
o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto
dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1°(gradi) settembre
o, se successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1°(gradi)
settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano
attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale
integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti
con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni
ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,
nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive
del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato»;
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del
personale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni
ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e le parole
da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo»;
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con
funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo le
parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti:
«vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento» sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso
sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente»;
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione»;
2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con
funzioni ispettive»;
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con
funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio
centrale» sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) tre membri scelti tra i dirigenti del
Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica»;
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione»;
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) un dirigente amministrativo di livello non
generale del Ministero dell'istruzione»;
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I concorsi per titoli ed esami a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due
prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200
punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»;
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con
funzioni ispettive»;
5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con
la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono
soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i
titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti
messi a concorso»;
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio
dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a
17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,
commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
c)
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento
del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso
formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva
comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei
livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle
attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni
scolastici» sono sostituite dalle parole: «tre anni
scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro
anni» sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di
tutelare l'interesse degli studenti alla continuita'
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria
di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente,
qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita'
in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a
decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno
scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo
periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, le parole «1°(gradi) marzo 2021» sono sostituite
dalle seguenti «1°(gradi) settembre 2021»;
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.
115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere
dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti».
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo le parole: «esigenze didattiche» sono
aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse gia'
assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
al fine di garantire la continuita' didattica anche
nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali
beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
2021».
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione
e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e
delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita'
didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi
di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e
sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di
sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di
calore.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31
luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di
incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il
curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui»;
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
«624. Il beneficio di cui al comma 623 e'
concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021»;
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e
5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41(Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021). - 01. La prova scritta
relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui
all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto
dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai
sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno
scolastico 2020/2021.
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare
con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da
svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di
esame previsto dal bando, e' distinta per classe di
concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la
distinzione di cui al precedente periodo, e' articolata in
quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la
proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono
inerenti:
a) per i posti comuni, alla valutazione delle
conoscenze e delle competenze disciplinari e
didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di
comprensione del testo in lingua inglese;
b) per i posti di sostegno, alle metodologie
didattiche da applicare alle diverse tipologie di
disabilita', nonche' finalizzati a valutare le conoscenze
dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese.
03. La prova scritta per le classi di concorso di
lingua inglese e' svolta interamente in inglese ed e'
composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla
valutazione delle relative conoscenze e competenze
disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al
comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti
lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma
restando la valutazione della capacita' di comprensione del
testo in lingua inglese.
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020 mantiene i propri effetti ed e' integrato e adeguato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in attuazione di
quanto previsto ai commi 02 e 03 nonche' per consentire,
qualora le condizioni generali epidemiologiche lo
suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una
regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto
per il quale il candidato ha presentato la propria domanda.
L'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui
all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159.
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le
parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare,
da adottare».
06. Ai vincitori della procedura concorsuale
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno
scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti
destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge,
e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di
lavoro dal 1°(gradi) settembre 2020.
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro
1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107, relativa al Fondo «La Buona Scuola» per il
miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica.
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento
dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo
i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno
svolto almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo
specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la
procedura, accedono direttamente alle prove scritte.
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro
dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto
dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti
quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da
concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020,
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili;
b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e con
i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del
presente decreto, che a partire dal 1°(gradi) settembre
2020 siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria,
l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata
prosecuzione dell'attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive
modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le
corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero
degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre
2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti
l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di
accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree
linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in
applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni
temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della
condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno
scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il
corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli
articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d-bis) a tenere conto delle necessita' degli
studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso
di certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della
formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro
dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la
sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai
rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle
misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di
prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione
del COVID-19.
3. In corrispondenza della sospensione delle
attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di
servizi di connettivita' delle risorse di cui alla Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti
connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale
scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e
normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo
periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro
agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni
diffusione del contagio.
3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle
aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze
socioculturali e territoriali, nonche' di prevenire e
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in
corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le
modalita' e i criteri sulla base dei quali erogare le
prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal
personale docente del comparto «Istruzione e ricerca»,
nella modalita' a distanza, sono regolati mediante un
apposito accordo contrattuale collettivo integrativo
stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca»,
fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente
articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di
lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi
incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) b) dopo il comma 6-bis e' inserito il
seguente:
«6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo».
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
abrogati.
4-ter. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e
6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato
dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di
conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto
relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da
conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima
applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga
all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il
primo biennio di validita' che per il successivo
aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze
del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine
dell'individuazione nonche' della graduazione degli
aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e'
adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore
della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti
dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero
dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari,
che procede alla verifica entro il medesimo termine. I
termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla
predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La
valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi
delle istituzioni scolastiche della provincia di
riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di
istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso,
ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte
dell'ufficio scolastico provinciale territoriale
competente. La presentazione delle istanze, la loro
valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono
con procedura informatizzata che prevede la creazione di
una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe
nazionale dei docenti.
5. In relazione al periodo di formazione e prova
del personale docente ed educativo, esclusivamente per
l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da
parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di
reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non
effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un
parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di
comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117,
della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono
sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143(Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di Universita') come
modificato dalla presente legge:
«Art 1 (Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005
le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «testo
unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base
alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili,
dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente
i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza
dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda
dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato
per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi
entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento
nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato
all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e'
abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)
costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui
al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il
diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti
applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a
conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da
apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame
finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza
possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti,
l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento
in forza dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza
triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica
provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della
fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie
di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza
triennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con
periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno»
sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.
Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma
sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del
diploma abilitante di didattica della musica, purche' in
possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e
che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004,
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24,
l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo
del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali procedure
svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per
l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad
essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza
biennale delle graduatorie medesime.»

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213(Riordino degli enti di
ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le
competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli
attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica
per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e di formazione (INVALSI), e' da intendersi che,
qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo
dipendente, il trattamento economico fondamentale del
dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla
indennita' di carica.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema
nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti
compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti che interessano le
istituzioni scolastiche e istruzione e formazione
professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle
istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la
messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione
degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere
nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della
normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su
propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e
privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a
progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e
assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali
per la realizzazione di autonome iniziative di
monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8
novembre 2021, n. 163(Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti):
«Art. 4 (Ulteriori titoli universitari abilitanti). -
1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il
superamento di corsi di studio che consentono l'accesso
all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni per il quale non e' richiesto lo svolgimento di
un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti,
con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine
o sul collegio professionale competente, previa richiesta
delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi
professionali di riferimento, oppure su iniziativa del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio
professionale competente, sentito il medesimo ordine o
collegio professionale.
2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono
disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una
prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree
abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi
dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio
della professione, previo superamento di un tirocinio
pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti
prevedono altresi' le modalita' di svolgimento e di
valutazione della prova pratica valutativa nonche' la
composizione della commissione giudicatrice, che e'
integrata da professionisti di comprovata esperienza
designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle
relative federazioni nazionali.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati
sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della
materia:
a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14
gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle
disposizioni di cui alla presente legge;
b) semplificazione delle modalita' di svolgimento
del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica
valutativa;
c) determinazione dell'ambito dell'attivita'
professionale in relazione alle rispettive classi di
laurea;
d) eventuale istituzione o soppressione di apposite
sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli
ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari
raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti
albi, ordini o collegi;
e) uniformita' dei criteri di valutazione del
tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
f) composizione paritetica delle commissioni
giudicatrici dell'esame finale.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni
vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la
cui ricognizione e' rimessa ai regolamenti medesimi.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine
o sul collegio professionale competente, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi dei
titoli universitari individuati ai sensi del presente
articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le universita' adeguano i regolamenti
didattici di ateneo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328(Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina
dei relativi ordinamenti):
«Art. 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito
agrario, perito industriale) - 1. Agli esami di Stato per
le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini
previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le
attivita' professionali riservate o consentite e le prove
attualmente previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso
sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7,
8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1,
7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale,
relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti
nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe
9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10
(sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni
aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie
cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;
materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con
specializzazione confezione industriale; termotecnica); la
classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni:
chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria
tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la
classe 42 (sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato
per le predette professioni coloro i quali, in possesso
dello specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con
esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del
Ministro della pubblica istruzione, recante norme di
attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi
formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle
linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, comprensivi di
tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita'
libero professionali previste dall'albo cui si chiede di
accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al
comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di
agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario
laureato, perito industriale laureato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59(Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107) come
modificato dalla presente legge:
«Art 13 (Accesso al ruolo) - 1. Il percorso annuale
di formazione iniziale e prova e' finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli standard
professionali da parte dei docenti e si conclude con una
valutazione finale. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le procedure e i
criteri di verifica degli standard professionali, le
modalita' di verifica in itinere e finale incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso
annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo
438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel
rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2.
3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non
siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova. In caso di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il
periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che
in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione
dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente
al termine di presentazione delle istanze per il relativo
concorso. Il medesimo personale puo' presentare domanda di
assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della
provincia di appartenenza; ugualmente puo' accettare il
conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per
altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia
titolo.
4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 33 (Misure a sostegno delle Universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Il Fondo per le
esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, e' incrementato, per l'anno 2021, di 78,5
milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma e'
destinato, in considerazione dell'emergenza in atto,
all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di
piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a
distanza, nonche' agli interventi di ammodernamento
strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo
svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed
efficace riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di
garantire la giusta qualita' e maturita' ai relativi
progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse
di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del
corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per
il periodo corrispondente.
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono
altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di
studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la
frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso
spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza
prolungare il congedo per un periodo pari a quello della
proroga del corso di dottorato.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il
fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 61,6 milioni di
euro per l'anno 2021.
2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a
2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e,
quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexies. In considerazione dei gravi effetti
economici in atto e delle criticita' derivanti
dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione
del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: «Per le medesime finalita' di
cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un
importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento
di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera
a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli
nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o
affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non
spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
concernente Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Borse di studio per l'accesso
all'universita'). - 1. In attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo
7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
gli importi delle borse di studio e i requisiti di
eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per
il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle
disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al
primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al
riparto di cui al periodo precedente, le Province autonome
di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota
di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e provvedono alle finalita' del presente
articolo secondo il rispettivo ordinamento.»
 
((Art. 19 bis
Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni):
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - 1. Al Ministero per i
beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni
esercitate in materia di turismo dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al
medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le
modalita' di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui,
destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla
Direzione generale per la valorizzazione dei territori e
delle foreste non riferite ad attivita' di sviluppo,
promozione e valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento
del turismo del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e' soppresso e i posti
funzione di un dirigente di livello generale e di due
dirigenti di livello non generale sono trasferiti al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi'
istituiti i posti funzione di un dirigente di livello
generale e di due dirigenti di livello non generale nonche'
ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di
livello non generale per soprintendenze, biblioteche e
archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati
in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la
dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo
di ventisette posizioni di livello generale e di
centonovantadue posizioni di livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo determina il ripristino presso la medesima
Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di
livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale.
3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i
beni e le attivita' culturali delle funzioni inerenti al
turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle
relative attivita', la dotazione finanziaria destinata alle
esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere
dall'anno 2020.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a
692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre
2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale
per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai
fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per
i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle
competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite
dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali le risorse umane, strumentali e
finanziarie individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con
riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per
il personale del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato,
ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere,
individuato con il provvedimento adottato in attuazione del
decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea
presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia'
in posizione di comando, rientra nella competenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con
riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento
opera con riferimento alle risorse finanziarie non
impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle
relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di
conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo
decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche in materia di turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e'
esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione
interessati.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti
giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in
materia di turismo transitano in capo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' incrementata in misura
corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal
Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del
comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere
corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia'
previsti dalla normativa vigente.
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
provvede alla corresponsione del trattamento economico,
spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio
2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento
economico del personale, compresa la quota del Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli
iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al
personale trasferito e tiene conto delle voci retributive
fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della
remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento
economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo
risorse decentrate.
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e'
sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;" e il numero 12) e'
sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;";
b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e'
abrogata;
c) all'articolo 34, comma 1, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "tre";
d) all'articolo 52, comma 1, le parole: "e
ambientali, spettacolo e sport" sono sostituite dalle
seguenti: ", beni paesaggistici, spettacolo, cinema,
audiovisivo e turismo";
e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministero cura altresi' la
programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni
con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i
rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.";
f) all'articolo 54, comma 1, la parola: "venticinque"
e' sostituita dalla seguente: "ventisette".
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo";
b) le parole: "Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo".
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: "Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo";
b) le parole: "Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo".
16. La denominazione: "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e
regolamentari, la denominazione: "Ministero per i beni e le
attivita' culturali". La denominazione: "Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti
legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo".
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-165. (Omissis).
166. Al fine di garantire l'attuazione delle
prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti
nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei
compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di
miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle
politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di
garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di
livello generale presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono incrementati di una
unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e
ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non
generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
 
((Art. 19 ter
Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia
1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalita' di predisposizione delle prove scritte, alle specificita' delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 59, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.
Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di
tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle
immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione
vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e'
incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo
stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la
quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b)
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da
destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del
medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno
conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4
e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i
candidati svolgono altresi' il percorso annuale di
formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'
valutata da una commissione esterna all'istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova
disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa
valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio
negativo relativo alla prova disciplinare comporta la
decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e
l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con
riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono
disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei
posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova disciplinare di
cui al comma 7, le modalita' di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei
componenti e le modalita' di espletamento della suddetta
prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita',
gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita'
comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n.
498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 34 del 28 aprile 2020,
e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per
regione e classe di concorso riservata ai docenti non
compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine
di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di
mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a
tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le universita', che
ne integra le competenze professionali. Nel corso della
durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il
docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la
relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.
9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle
procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le
relative operazioni sono destinati sino al 15 marzo 2022
alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed
economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto
2021 ed entro il 31 gennaio 2022.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte
previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento
di una unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulla disciplina della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione
del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario,
la non contestualita' delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10,
emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, prevedono una
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei
dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di
cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti
riservati si procede con arrotondamento per difetto. La
riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o
tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono
apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di
concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
i programmi concorsuali, senza che cio' comporti la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le
modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta
anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
di redigere i quadri di riferimento per la valutazione
della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio.
11-bis. I concorsi per il personale docente nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli
Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di
un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai
commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalita' di
predisposizione delle prove scritte, alle specificita'
delle scuole con lingua di insegnamento slovena'. Resta
ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva
autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da
ricoprire.
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da
adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati,
nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui
all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n.
107, le attivita' formative, le procedure e i criteri di
verifica degli standard professionali, le modalita' di
verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul
campo, la struttura del bilancio delle competenze e del
portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione,
classe di concorso o tipologia di posto, in caso di
incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
possono essere disposte anche negli anni scolastici
successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente per i
concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le
immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022
in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano
Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento
delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella
seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto,
si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
modalita' di cui al comma 15.

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di
cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola
classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20
quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in
modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una
durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La valutazione della prova e'
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta,
zero punti alle risposte non date o errate. La prova e'
valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei
posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta
la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla
procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con
decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le
eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso
necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi
14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta,
anche a titolo oneroso, e' assegnata con affidamento
diretto ad una o piu' universita'. Parimenti i servizi
logistici e informatici necessari per lo svolgimento di
detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a
soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura che provvede entro cinque
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E'
possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento
contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita'
del presidente, per gruppi comprendenti un numero di
candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai
componenti e al segretario delle commissioni che concludono
le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo
rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a
due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma
1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche' dall'articolo 5,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono
disciplinati la commissione nazionale incaricata di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della
prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono
utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita'
rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In
ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi, sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo
58, comma 1 lettera b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della
procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla
procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti
classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo
precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione
si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione limitatamente alle procedure di cui al
periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro
7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei
concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre
2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono
soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.».
 
((Art. 19 quater
Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti
scolastici

1. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, e' reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilita', oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, e' necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo.))

 
((Art. 19 quinquies
Misure urgenti per il rafforzamento della qualita' della formazione
universitaria specialistica del settore sanitario
1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualita' della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' di garantire l'effettiva funzionalita' della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «e' istituita un'apposita tecnostruttura di supporto» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero».
2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori istituzioni in tale ambito coinvolte, nonche' in relazione all'effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresi' le attivita' collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unita' di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unita' appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unita' di personale ivi previste, e' altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 6-ter (Fabbisogno di personale sanitario). - 1.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della
sanita', sentiti la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e
Collegi professionali interessati, determina con uno o piu'
decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale,
anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi,
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli
fini della programmazione da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di
formazione specialistica e ai corsi di diploma
universitario. Con la stessa procedura e' determinato,
altresi', il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e
del restante personale sanitario e socio-sanitario che
opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono
conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza
indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli
regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in
corso di formazione e il personale gia' formato, non ancora
immesso nell'attivita' lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi
professionali sono tenuti a fornire al Ministero della
sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari per
la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse
categorie professionali; in caso di inadempimento entro il
termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione
dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico
degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze di sanita' e formazione specialistica della
Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia
di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e'
effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il
personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
di finanza si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e
965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 470, 471 e
472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«1.-469. (Omissis).
470. Al fine di supportare le attivita'
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e' istituita un'apposita
tecnostruttura di supporto presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca, sotto forma di struttura
tecnica di missione di livello dirigenziale generale,
articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di
livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale
dotazione organica del medesimo Ministero. Le competenze
dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese
anche alle scuole di specializzazione destinate alla
formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.
Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' modificata
in "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria
specialistica" e la sua composizione e' integrata per
garantire una rappresentanza degli specializzandi dei
profili professionali sanitari diversi da quello di medico,
in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in
formazione specialistica.
471. Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere
dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per
l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di
cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con
le istituzioni universitarie.
472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e
strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e
professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una
distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi
di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed
alle scuole di specializzazione di area sanitaria
rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario
nazionale, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso
alle attivita' del Ministero della salute e delle regioni,
di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale ed
agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine di
consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) di supportare le attivita' dei
commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro
dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas
e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e
conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio
2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito
l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e
ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonche'
definire i criteri e le modalita' per assicurare la
qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure
pratiche sufficienti per un addestramento completo alla
professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di
servizi che permettono un approccio formativo
multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e
chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei
rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.».
«Art. 44. - 1. Presso le regioni nelle quali sono
istituite le scuole di specializzazione di cui al presente
decreto legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale
per la formazione medico-specialistica, composto, in forma
paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari
delle strutture presso le quali si svolge la formazione
nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside
di facolta' designato dai presidi delle facolta' di
medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori
delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo'
articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce
i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei
medici in formazione specialistica nel rispetto
dell'ordinamento didattico della scuola di
specializzazione, del piano formativo individuale dello
specializzando e dell'organizzazione delle aziende e
strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono all'istituzione degli
osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al
Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
decorso del termine i ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede
presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita'
dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa
fra universita' e regione e negli accordi fra le
universita' e le aziende, attuativi delle predette intese,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione
all'Osservatorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 937, 938, 939, 940 e
941 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-936. (Omissis).
937. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire
una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente massimo di
personale pari a 56 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono
rivolte a soggetti in possesso di qualificata
professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche
e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la
laurea magistrale o specialistica nonche' uno dei seguenti
titoli: dottorato di ricerca; master universitario di
secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post
universitaria. Le procedure, da svolgere in forma
telematica e decentrata, anche in deroga al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e anche con l'avvalimento delle universita' e del
consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle
seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) prova orale;
c) attivita' di lavoro e formazione;
d) prova scritta.
939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera
a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di
abilitazioni professionali e lo svolgimento di attivita'
lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati.
Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma
938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze
informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione
delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
938, sulla base dei punteggi conseguiti e' formata una
graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo
periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che
risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite
massimo di 56 unita', nell'Area III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di centoventi
giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro
e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la
data di conclusione del contratto, si svolge la prova
scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste
nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con
predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria
definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in
ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive
proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate
in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa di
724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.
941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a
1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021,
quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a
decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Omissis.».
 
Art. 20
Disposizioni in materia di vaccini anti ((SARS-CoV-2)) e misure per
assicurare la continuita' delle prestazioni connesse alla
diagnostica molecolare
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana».
((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.))
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuita' operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente.
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita' di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonche' per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da
parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge.
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche
a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti
SARS-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai
soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a
seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati,
nonche' gli operatori sanitari che, in occasione e durante
il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla
integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a
seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti
da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano
altresi' a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano
alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito
ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i
danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di
lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere
accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino
necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture
sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a
vaccinazioni anche non obbligatorie.».
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto
termine, non si applicano le sanzioni previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.».
Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per
la biologia la chimica e la fisica presso le strutture
sanitarie militari).- 1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di
assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le
altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
carico del Dipartimento scientifico del Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
e dalla connessa necessita' di sviluppo di test per
patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici
unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti
previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
comparative e hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei
medesimi profili professionali presso il Ministero della
difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di
euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si
provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui
all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni
connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
con la finalita' di assicurare il mantenimento in
efficienza dello strumento militare e di sostenere le
capacita' operative, di cui all'articolo 619 del citato
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione
delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio
infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei
sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle
Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per
il riequilibrio dei principali settori di spesa del
Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619
del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.».
 
((Art. 20 bis
Misure per assicurare la continuita' delle attivita' di
sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche
1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanita' si avvale altresi' dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio alla data di entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 34-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza
epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti
genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al
COVID-19 e ai vaccini). - 1. Al fine di assicurare la
sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus
SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto
superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di
microbiologia e di centri di sequenziamento genomico
individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere
il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione
da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione
del medesimo virus, nonche' attivita' di formazione e
ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui
meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e
sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche,
preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanita'
coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione con
laboratori e centri appositamente identificati nel
territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e
provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di
microbiologia e di centri di sequenziamento genomico,
individuati da un laboratorio pubblico diriferimento
regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di
sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso
dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute.
Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di
microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti
alla Sanita' militare che operano in diretto coordinamento
con l'Istituto superiore di sanita'.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza
epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al
comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai
casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione
dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi
ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di
sanita', nel rispetto delle indicazioni dallo stesso
fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza
integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo
Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio
2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente
comma sono adottate adeguate misure tecniche e
organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati
stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attivita' di
sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARSCoV-2,
i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui
al comma 2, nel rispetto delle modalita' indicate
dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito
sistema informativo predisposto presso il medesimo
Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi
alla sequenza genica di una determinata percentuale di
campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte
immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per
la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto
superiore di sanita' si avvale dei dati individuali
acquisiti con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7,
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le
province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai
commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento
delle attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche
del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte
immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati,
nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica
nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e'
autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.
Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario
straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.».
 
((Art. 20 ter

Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e gli operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e del ruolo sociosanitario».
2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi' prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 268, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«1. 267. (Omissis) - 268. Al fine di rafforzare
strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il
recupero delle liste d'attesa e di consentire la
valorizzazione della professionalita' acquisita dal
personale che ha prestato servizio anche durante
l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale
degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come
modificato dal comma 269 del presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure
previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici
specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31
dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle
medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo socio-sanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a
parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure
selettive per il reclutamento del personale da impiegare
per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate,
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli
disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie
e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei
servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai
pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di
servizio.».
Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Assunzioni di personale) - 1. Per l'anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti
locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto
di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
i singoli enti locali in caso di assunzione del personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo'
ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti
locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione delle unita' di
personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle
relative alle categorie protette e quelle relative ai
vincitori del secondo corso-concorso di formazione
dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il
divieto non si applica al personale della carriera
diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al
divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con
riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce
per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle
figure professionali strettamente necessarie ad assicurare
la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero
della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno
2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di
validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il
Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi
con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu'
razionale impiego delle risorse umane, con particolare
riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente
in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni
che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di
incremento di organico per le quali sia indicata apposita
copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze
armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.
331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni
procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria
delle Forze armate non si applicano le disposizioni del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21
aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con
almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono,
a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti, essere
inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati,
anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica fatte salve le disposizioni del d.lgs. 17 agosto
1999 n. 368, essi possono altresi' prestare, al di fuori
dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo
restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la
propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed
occasionale, al di fuori dell'orario dedicato alle
attivita' formative agli enti e alle associazioni che,
senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di
sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate
con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Le modalita' e i limiti per la prestazione
dell'attivita' di cui al precedente periodo sono stabiliti
mediante regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare ai concorsi per le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il
medico che si iscrive alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea puo' partecipare ai concorsi per i
corsi di formazione specifica in medicina generale. E'
esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di
formazione specifica in medicina generale e alle scuole di
specializzazione universitaria di area sanitaria.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si
applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono
iniziative di alta formazione del proprio personale, anche
ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la
partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche
triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse
alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni
interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie
risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla
formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le
relative Scuole o strutture di formazione, sentite le
organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di
studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai
suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15.».
 
((Art. 20 quater

Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attivita' di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonche' di proseguire le attivita' di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL puo' continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170 unita' di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
«Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL). -
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli
interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e'
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici
specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita'
di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.»
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi:
«Art. 9. (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) - 1.
All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in
materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo
settore, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente
religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le
seguenti: «o della fabbriceria».
1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese
sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente
religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le
seguenti: «o della fabbriceria».
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operativita' del
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole
«sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«sino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
riguardante i termini di prescrizione riferiti agli
obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente:
«10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e
10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31
dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione
ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti
salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati
in giudicato.»
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del
medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto
dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' versato.
5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «,
in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente
fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111,
hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a
quello di operativita' del registro unico nazionale del
terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre
2021, le quali continuano ad essere destinatarie della
quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del
volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera
a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al
31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano
gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla
ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021,
possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del
cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre
2022.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5
milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo
alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la
graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e
2022».
8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: «500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce
limite massimo di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa».
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno
2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8-ter. Al fine di sostenere la transizione
occupazionale del personale impiegato nel settore del
trasporto aereo e' costituito, per gli anni 2022, 2023 e
2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, un apposito bacino finalizzato a
garantire ai lavoratori l'erogazione delle attivita'
formative relative alle singole qualifiche professionali
necessarie al mantenimento in corso di validita' delle
licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione
professionale del personale per la sua ricollocazione. Il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le
regioni territorialmente interessate possono destinare a
tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli
strumenti e delle risorse gia' disponibili a legislazione
vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma
8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
regioni interessate, con le organizzazioni sindacali
stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del
trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore,
i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a
seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate
dalle imprese del settore aereo.
8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le
imprese del settore aereo stabilmente operanti nel
territorio nazionale individuano prioritariamente il
personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel
bacino di cui al comma 8-ter.».
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 recante disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali:
Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico) - 1.-27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
 
Art. 21
Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della
sanita' digitale

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita' digitale»;
((a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita' alle disposizioni del presente articolo»;))
b) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» e' soppressa;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma 15-ter» sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;
d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono soppresse;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.
4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.»;
f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;
g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da «secondo modalita'» fino alla fine del comma sono soppresse;
h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;
2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «e la transizione digitale»;
3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e» sono soppresse;
4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;
5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;
6) dopo le parole «di cui ai commi 4,» sono inserite le seguenti: «4-bis, 4-ter,»;
7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilita'» fino alla fine del comma sono soppresse;
i) il comma 9 e' abrogato;
l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del ((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
m) al comma 15, dopo le parole «((dai decreti)) di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di cui al comma 15-bis»;
n) il comma 15-bis e' sostituito dal seguente: «15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali ((e provinciali)) di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il ((piano di adeguamento)) nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un ((piano di adeguamento)) non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e' tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ((ai sensi del comma 15-ter)), numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del ((piano di adeguamento)) di cui al presente comma in conformita' a quanto disposto ((dai decreti di cui al comma 7)) e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 .»;
o) al comma 15-ter:
1) all'alinea, ((le parole: «Ferme restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando»;)) dopo le parole «le funzioni» sono inserite le seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica ((e la transizione digitale,))»;
2) al numero 1), la parola «regionali» e' soppressa;
3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonche' per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai ((decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis)), ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, ((ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;»;
4) il numero 4) e' soppresso;
p) dopo il comma 15-ter e' inserito il seguente:
«15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma 15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
q) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: «15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS e' alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa e' affidata all'AGENAS, che la effettua in qualita' di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti ((dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE,))
b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria ((e socio-sanitaria)) verso l'EDS e, se previsto ((dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE)) di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) ((del comma 2»));
r) il comma 15-sexies e' abrogato;
s) al comma 15-septies, la parola «regionali» e' soppressa;
t) il comma 15-octies e' sostituito dal seguente: «15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione ((a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri)) competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.»
u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:
15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle ((Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID))) per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanita'.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle ((soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT))) che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ((l'AGENAS)) esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15- undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 2-quater e' abrogato.
3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, ((n. 157, dopo la lettera f-ter) sono aggiunte le seguenti)):
f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle
qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza
sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi
clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera
continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi,
nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna
contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e
alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma
15-quater.
3-bis.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2
sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti
gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita'
di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel
rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del
comma 7.
4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli
esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici
delle Regioni e delle Province autonome competenti in
materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della
salute.
4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del
comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere
a), a-bis) e a-ter) del comma 2, puo' essere realizzata
soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel
rispetto del segreto professionale, salvo i casi di
emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a
riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto
all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma
2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto
dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli
diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di
cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la definizione e le
relative modalita' di attribuzione di un codice
identificativo univoco dell'assistito che non consenta
l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. (Abrogato).
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le
professioni sanitarie, in ragione delle rispettive
competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di
sorveglianza e i registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi
di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di
sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che
possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le
operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida
di cui al comma 15-bis.
15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa
approvazione del Ministro della salute, del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di
prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo
sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per
l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese
quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle
necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a
livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e
di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento
ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani
regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della
salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La
regione o provincia autonoma che non abbia presentato il
piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee
guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e'
tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi
del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo
nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto
dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale
di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta
fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di
adeguamento di cui al presente comma in conformita' a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee
guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute
le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale da verificare da parte del Comitato di cui
all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-ter. Fermi restando le funzioni e i poteri del
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, l'AGE-NAS, sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze e con le regioni e le
province autonome, la progettazione dell'infrastruttura
nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei
FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria
realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre
2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
nonche' per quelle che si avvalgono della predetta
infrastruttura ai sensi del comma 15-bis,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica, la codifica e la firma
remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e alle
linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei dati
di cui al comma 15-septies, per la successiva
alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi
dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
4) (Soppresso).
4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei
consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti
risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni
relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito
secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto
delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei
documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti
nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le
funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di
sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale
FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza
stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del
presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i
corrispondenti portali delle regioni e province autonome,
per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,
l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalita'
determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito
in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre
2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale
necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui
al comma 15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze.
15-quater. Al fine di garantire il coordinamento
informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio
nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture
tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito
EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS e'
alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema
Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare
del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la
cui gestione operativa e' affidata all'AGENAS, che la
effettua in qualita' di responsabile del trattamento per
conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale,
mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i
pareri dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno
accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di
sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al
fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende
disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi
delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e
dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE;
b) di conversione delle informazioni secondo i
formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura
sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal
piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al
comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente
competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. (Abrogato).
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato
in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile
2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico
del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle
prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati
relativi alla prestazione erogata e al relativo referto,
secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire la
sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli
interessati.
15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del
FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti
attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al
comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di
monitoraggio e informazione a cura della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione del FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del
comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le
quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero
della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono
disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione
vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna
regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i
dati relativi alle prenotazioni.
15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a
livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle
politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi
sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS,
sulla base delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale (ASD), assicurando il
potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei
processi in sanita'.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti
dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,
previa approvazione del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole,
guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard
necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti
pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle
linee guida di cui alla lettera a) e controllo della
qualita' dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente
agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS
omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia
dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari
digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per
favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la
valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di
consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di
ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6
dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del
22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di
telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,
da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una
relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il
31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai
commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies
avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di
apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana).
- 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituita la cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato
e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale,
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da un Presidente di
regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza
Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri
interessati alla trattazione di specifiche questioni. La
cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita',
presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di
missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'istituzione della cabina di regia di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo
47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le
parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono
inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonche'".
2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le
parole da "del Ministro dell'economia e delle finanze,"
sino alla fine del periodo;
b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le
parole da ", altresi', fatte salve" sino a "istituzioni
scolastiche,";
c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o
il Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di
innovazione.";
d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e
il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto
prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un
rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai membri del
Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale
italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non
spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita'
comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro
partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo
statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina,
le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato
di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei
revisori dei conti";
d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente: "Sono fatti salvi le
risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in
essere, nonche' le risorse finanziarie a valere sul
Progetto operativo di assistenza tecnica 'Societa'
dell'informazione' che permangono nella disponibilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo'
avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di
missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni";
e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4
e' soppresso;
f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.".
2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma
5, 3, comma 4, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli
2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei
Ministri interessati.
2-quater (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di
favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti
ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in
coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme
relative all'istituzione di un "sistema comunitario di
monitoraggio e di informazione sul traffico navale", ivi
incluso il sistema denominato Port Management and
Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi afferenti alle attivita'
portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione
marittima, nonche' di sviluppare, mediante utilizzo degli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a
supporto delle attivita' della stessa amministrazione
marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale;
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.;
f-quater) il Ministero della salute, al fine della
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e
sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie
ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis. (120)
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.».
 
((Art. 21 bis
Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e
per il Ministero dell'economia e delle finanze

1. Al fine di garantire sostegno per le attivita' di sanita' pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parita' di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennita',» sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusivita' del rapporto di lavoro, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' di esclusivita' di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale cosi' composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unita' da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unita' a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita' per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unita' da inquadrare nell'area III - posizione economica F1; c) 60 unita' da inquadrare nell'area II - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. E' altresi' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge del
11 gennaio 2018, n. 3 (delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Dirigenza sanitaria del Ministero della
salute). - 1. Al fine di assicurare un efficace
assolvimento dei compiti primari di tutela della salute
affidati al Ministero della salute, i dirigenti del
Ministero della salute con professionalita' sanitaria di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico
livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute. La contrattazione collettiva nazionale
successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009
estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute
gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio
sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione
di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando
quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del
Ministero della salute continua a spettare il trattamento
giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli
di servizio maturati presso il Ministero della salute nei
profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro
a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio
del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche
vigenti, sono individuati il contingente dei posti
destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute e i principi generali in materia di incarichi
conferibili e modalita' di attribuzione degli stessi. I
posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono
individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al
comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata
in vigore della presente legge, anche ai fini del
conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del
Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di
accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, e nell'ambito delle facolta'
assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi
corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono
attribuiti in conformita' con le disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si
applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
e finanziario, ai dirigenti delle professionalita'
sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
destinatari della disciplina contrattuale di cui agli
articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21
aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118
alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato
ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai
requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai
sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di
conferimento e' attivata in relazione alle posizioni che si
rendono disponibili e il differenziale retributivo da
corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima
volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute
come previste dalla normativa vigente in materia di
assunzioni.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute
che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende
sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per
almeno cinque anni, anche non continuativi, possono
partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
hanno durata pari a tre anni, nonche' partecipare al
concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 407, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 406. Omissis
407. Al fine di valorizzare il servizio della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal
1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della
tredicesima mensilita', dell'indennita' di cui all'articolo
15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici,
veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita'
2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al
comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, sono incrementati del 27 per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 35, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D. Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D. Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D. Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni (255), ad eccezione dei direttori
dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
 
Art. 22
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di
imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della
sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni urgenti
a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale):
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a trentasei mesi ed a condizione
che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla
legge 16 settembre 2021, n. 125 (Misure urgenti per la
tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la
salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per
la tutela del lavoro):
«Art. 3 (Trattamento di integrazione salariale in
favore di imprese di rilevante interesse strategico
nazionale e misure in favore delle medesime imprese). - 1.
In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori
dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di
ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre
2021.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del
trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31
dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo
resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa
oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di
impresa conseguente alla messa in liquidazione della
societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso
di beni o attivita' che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per
uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel
limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis sono inseriti i
seguenti:
«1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo
di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del
funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato
stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -
Invitalia e' autorizzata alla costituzione di una societa',
allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilita',
sotto il profilo industriale, ambientale, economico e
finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo».».
- Il testo dell'articolo 1, comma 120, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. Al comma 492 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente
lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 (52) la
sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al
pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse
quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi
dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2022.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle
attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli
eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive
per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al
31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive
di cui al comma 6 del presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri
si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del
predetto articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il
19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del
10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1.-21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2022, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis.».
 
((Art. 22 bis
Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili
inagibili

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».
«Art. 8 (Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali). - 1. In
aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi
dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
successive modificazioni, e fermo che la mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle
ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al
predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino
all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30
novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e
della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici,
ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012,
le domande di iscrizione alle camere di commercio, le
denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di
iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento
delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti
sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni
danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, l'autorita' di
regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi'
le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed
introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli
eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, individuando anche le modalita' per la copertura
delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente
sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il
30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o
parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di
verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente.
3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano
anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici
del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta
la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di
proprieta' dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11,
secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4, comma
5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le
occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.
3-bis Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili
ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati
operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012,
senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data
del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal
sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio
tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli
adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al
lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai
sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini
dell'applicazione della normativa bancaria e delle
segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre
2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole
connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di
benessere animale, identificazione e registrazione degli
animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in
stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M. 31 gennaio 2002 e succ.
modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n.
193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti
a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti
al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi
acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi
fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano
dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli
stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle
disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del
Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del
18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
in materia di spandimenti dei liquami.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti
degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle
domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento
(CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo
Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75
del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto
all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli
obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n.
1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni
interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto
rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le
Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o
parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12
la comunicazione all'autorita' competente, prevista dai
sopracitati articoli, e' sostituita dal riconoscimento in
via amministrativa da parte dell'autorita' preposta della
sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
inadempienze l'Amministrazione competente attivera'
d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita' tra
l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino
al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e
bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
regionali.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari
relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti
comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di
Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire
l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31
dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di
acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione
sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in
scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati
che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di
residenza in detti territori per effetto degli eventi
sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e
le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal
pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate
alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai
titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi
sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa
dell'attivita' in immobili situati nel territorio della
provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle
confinanti, sono regolate dal codice civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante
misure urgenti per la crescita del Paese:
«Art. 67 (Fondazione di Studi Universitari e di
Perfezionamento sul Turismo). - 1. E' istituita la
Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul
Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui
all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto.
2. La Fondazione provvede alla progettazione,
predisposizione e attuazione di corsi di formazione
superiore e di formazione continua, anche tramite terzi,
volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali,
manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in
collaborazione con le Universita' degli Studi individuate
dallo Statuto.
3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca
applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'
avviare attivita' di promozione e sviluppo
dell'imprenditorialita' nel settore turistico.
4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione
e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli
Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono
realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli
anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito delle risorse
effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del
turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo
per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo
del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta,
come residui di stanziamento, nel conto residui del
capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' destinata, per
l'esercizio finanziario 2012, al Comitato olimpico
nazionale italiano, al fine della successiva riassegnazione
alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento
nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di
rilevanza mondiale.
5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo
svolgimento di iniziative per la celebrazione e la
commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario
dalla sua nascita, e' assegnato, per l'anno 2013, un
contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al
relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si
provvede mediante corrispondente riduzione della
proiezione, per l'anno 2013, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
"10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli
dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche
sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a
carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a
100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100
chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500
chilometri";
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e'
sostituito dal seguente:
"7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;".».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1.-42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'
ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,
Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San
Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono
procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo
avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato
di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
((Art. 22 ter
Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati
delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'
1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonche' la disponibilita' delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo e' comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7, 25 e 27 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, (Codice della
protezione civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)). - 1. Ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, gli eventi emergenziali di protezione civile si
distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.».
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
«Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge
225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge
290/2006)). - 1. Per l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di
apposite contabilita' speciali, le quali possono essere
mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla
data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24,
comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della
nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste
dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito
dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione
degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e
dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque
dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali emessi a seguito delle controversie
relative all'esecuzione di interventi ed attivita'
derivanti dal presente decreto, il termine previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.».
 
Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» e' sostituita dalle seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato;
g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: ((«straordinarie di cui al presente capo e al titolo II))»;
i) all'articolo 29, comma 3-bis, ((alinea,)) la parola «ordinarie» e' soppressa;
l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» e' inserita la seguente: «almeno»;
m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa;
n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 8, 14, 16,
22-ter, 24, 25-ter, 29, 30, 36, 40 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu'
interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.»
«Art. 7 (Modalita' di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni). - 1. Il pagamento delle
integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di
paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS
all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per
il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti
antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di
cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la
sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare
il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, in presenza di serie e
documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, su
espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione
salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il
connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in
presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in
cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta'
di ordine finanziario della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni
di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto,
a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati
necessari per il pagamento dell'integrazione salariale
entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui
e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero,
se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.»
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
lavorativa). - 1.
2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro
subordinato di durata superiore a sei mesi nonche' di
lavoro autonomo durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di
lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attivita'
di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore
a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del
rapporto di lavoro.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale
dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma
2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli
obblighi di comunicazione di cui al presente comma.»
«Art. 14 (Informazione e consultazione sindacale). - 1.
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita'
produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti,
nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, le cause di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile,
il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una
delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica,
della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi
dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni
dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che
rendano non differibile la sospensione o la riduzione
dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della
sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori
interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si
procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al
comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto
in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e
ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La
procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato
edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane
continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di
concessione di integrazione salariale deve essere data
comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al
presente articolo.»
«Art. 16 (Concessione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse
dall'INPS.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di esame delle domande di concessione.»
«Art. 22-ter (Accordo di transizione occupazionale). -
1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali
all'esito dell'intervento straordinario di integrazione
salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1,
lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano piu' di
quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli
articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria finalizzato al recupero
occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a
un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente
prorogabili.
2. Ai fini del riconoscimento del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1,
in sede di procedura di consultazione sindacale di cui
all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le
azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego,
quali formazione e riqualificazione professionale, anche
ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata
partecipazione alle predette azioni, per esclusiva
responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla
prestazione di integrazione salariale.
3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al
comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni
nell'ambito delle rispettive misure di formazione e
politica attiva del lavoro.
4. I lavoratori interessati dal trattamento di
integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1
accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita'
dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i
nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni
interessate.
5 (Abrogato).»
«Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa che
intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare,
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da
tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di
orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme
alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure
previste per la gestione delle eventuali eccedenze di
personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della
rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le parti devono espressamente
dichiarare la non percorribilita' della causale di
contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla
richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.»
«Art. 25-ter (Condizionalita' e formazione). - 1. I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo
scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista
della conclusione della procedura di sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la
domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione,
anche mediante fondi interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere
cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive
misure di formazione e politica attiva del lavoro.
3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo
alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di
sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di
trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza
dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1
sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»
«Art. 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali
costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei
lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali, ad
esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie,
limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi
aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione
per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022.
3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali, e'
riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito
indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata
massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la
disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal
fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS
competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di
aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica
ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede
legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di
lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione
contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari
al 4 per cento della retribuzione persa.
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro
che, nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque
dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno
di integrazione salariale ai sensi del presente articolo
per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del
periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al
comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2022.»
«Art. 30 (Assegno di integrazione salariale). - 1. I
fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un
assegno di integrazione salariale di importo almeno pari
all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata
massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e
22, e comunque nel rispetto della durata massima
complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno
di integrazione salariale si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di
importo almeno pari a quello definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata
della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di
integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel
rispetto delle durate massime complessive previste
dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i
fondi gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di cui
al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli
fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. La domanda di accesso all'assegno di integrazione
salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28
deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.»
«Art. 36 (Comitato amministratore). - 1. Alla gestione
di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del
fondo di cui all'articolo 28, provvede un comitato
amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal
decreto istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi
e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine
alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di
cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il
contratto collettivo e, per il fondo di cui all'articolo
29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a
dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la
rappresentanza di tutte le parti sociali del fondo, nonche'
da due rappresentanti, con qualifica di dirigente,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze in
possesso dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta
alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui
all'articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non
risulti ancora costituito il comitato amministratore, i
compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente
assolti da un commissario straordinario del fondo nominato
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo
gratuito e resta in carica sino alla costituzione del
comitato amministratore.»
«Art. 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta'). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto
legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un
fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui,
salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina
prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
di cui all'articolo 35.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina dei fondi di solidarieta' territoriale
intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano
almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma
entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale
sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione
dei trattamenti di integrazione salariale.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e'
adottato d'intesa con i Presidenti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono
trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del
fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori
di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito
fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1
i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita'
produttive ubicate nel territorio delle province di Trento
e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori
di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale
fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente
gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo
periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al
comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma
1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica di
dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso
dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e'
riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il
rimborso delle spese di missione nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel
caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato
d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dal presente decreto con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nel settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale.».
 
((Art. 23 bis

Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri» sono soppresse;
b) le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».
2. All'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il numero 17 e' soppresso.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 100, del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la
tutela del Lavoro). - 1. In via eccezionale, al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19,
per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di
assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio
delle attivita' produttive e comunque non oltre il 31
dicembre 2022, in base a quanto stabilito dalla Convenzione
concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25
novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali si avvale in via diretta, oltre che
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando
dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle
articolazioni dipendenti, limitatamente al personale gia'
in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del
Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta l'Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, (Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) come modificato dalla presente
legge:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 23 ter
Indennita' supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle
stazioni dei carabinieri

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 919 e' sostituito dal seguente:
«919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui».
 
((Art. 23 quater

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 31 dicembre 2022.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
 
((Art. 23 quinquies

Inabilita' di ormeggiatori e barcaioli

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attivita' di cui al primo periodo l'INPS provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 208 e 216 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione:
«Art. 208 (Attribuzioni delle autorita' marittime e
consolari). - Quando si tratti di nave non provvista del
ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che
danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e
dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve
fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante
del porto o all'autorita' consolare.
Le autorita' predette raccolgono con processo verbale
la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni,
inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte
per la compilazione degli atti di stato civile ovvero
indicando le circostanze della scomparizione a norma
dell'articolo 206.
Analogamente procedono le autorita' marittime e
consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa
compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal
caso nel processo verbale i motivi della omissione.»
«Art. 216 (Personale di camera e di famiglia). - Sulle
navi da diporto di stazza lorda non superiore alle
cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a
motore possono essere imbarcate, in qualita' di personale
di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla
gente di mare o al personale navigante della navigazione
interna, purche' gia' al servizio del proprietario della
nave.
Il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante l'approvazione
del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 12
giugno 1984, n. 222:
«Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita'). - 1. Si
considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a
pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di
invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge il quale, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto
riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione
dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a
carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
o la cancellazione avvengano successivamente alla
presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della rinuncia o della cancellazione.
3. La pensione di inabilita', reversibile ai
superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di
invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del
precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
da una maggiorazione determinata in base ai seguenti
criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione
pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno
medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita' e la data di compimento
dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere
computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e'
costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di
compimento di detta eta' coperto da contribuzione di
importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della
categoria alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio
di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi
secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i
compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in
Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
della pensione. E', altresi', incompatibile con
l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei
lavoratori autonomi o in albi professionali e con i
trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo
o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si
verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il
pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione
all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita'
sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con
l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi della
incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto
il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione
delle somme indebitamente percepite da parte
dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
l'importo della pensione di inabilita' e quello
dell'assegno di invalidita'.
6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul
lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto
alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere
a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la
parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita
stessa.».
 
Art. 24
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di
trasporto di persone su strada

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche' per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
((5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche' al fine di sostenere gli investimenti, le autorita' competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilita' ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non puo' in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformita' al predetto regolamento.))
6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
7. Per le medesime finalita' del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il ((1° gennaio 2021)) e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli ((interventi di cui al comma 6)), tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
((10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 816, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 815. (Omissis).
816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee
guida per il trasporto scolastico dedicato e non
finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i
predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione
del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto
della programmazione e conseguente erogazione di servizi
aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per
l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma, le
regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilita' del
fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'
prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori
economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un
indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi
determinata da circostanze sopravvenute e consistenti
nell'attuazione delle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19. Al fine di evitare
sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato avendo
riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione
dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo,
ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Eventuali risorse residue possono essere utilizzate,
nell'anno 2021, per le finalita' previste dall'articolo
200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 51 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporto pubblico locale). - 1. In considerazione del
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di
ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse
sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi
programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti
dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei
mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei
limiti delle disponibilita' del fondo di cui al medesimo
comma possono anche ricorrere a operatori economici
esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai
titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, mediante apposita convenzione ovvero
imponendo obblighi di servizio. Al personale degli
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,
impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di
sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai
sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio
1999, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite
di idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento,
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1, per la definizione del piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessita' di erogare servizi
aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della
scuola secondaria di primo o di secondo grado, le
convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate,
previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei
limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici
dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere
utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per
il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di
traporto pubblico regionale o locale, nonche' degli
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente, impiegati
nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi
sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione
delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per
ogni altra modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i
rischi di contagi da COVID-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da
destinare per le finalita' di cui al comma 4 nonche' le
modalita' di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento
complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate,
nell'anno 2021, per il potenziamento delle attivita' di
controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita'
alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'
per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace
distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea,
nonche' di realizzare un piu' idoneo raccordo tra gli orari
di inizio e termine delle attivita' economiche, lavorative
e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di
contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato
all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina
del mobility manager di cui al citato articolo 229, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa
contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al
presente comma; tali contributi sono destinati al
finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di
iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31
agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
che provvedano, previa nomina del mobility manager
scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto
2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del
personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei
limiti delle risorse disponibili, di iniziative di
mobilita' sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il termine
del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il
tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto,
nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo
quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste
dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di
trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario
dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del
decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa
all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica
soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione di
penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis,
dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.
148, e successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui
al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione,
dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di
verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza
semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie
delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base
delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi
titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze gia'
presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio
2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese
di trasporto pubblico di passeggeri, le autorita'
competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese,
entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80
per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31
agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di
mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga
all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di
persone anche le autovetture a uso di terzi di cui
all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 nonche' i
natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di
linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15
gennaio 1992, n. 21.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di autobus tramite
la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali
previste per il rinnovo del materiale rotabile
automobilistico e ferroviario destinato al trasporto
pubblico locale e regionale possono essere utilizzate,
entro il limite massimo del 5 per cento, per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi,
finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i
passeggeri ed il personale viaggiante, nonche' per il
finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche
mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di
biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per
la mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per
l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilita'
condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le
finalita' di cui al precedente periodo ed a valere sulle
medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte
con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari,
promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati
ad incrementare, compatibilmente con le misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonche'
dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di
riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza
dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma
5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
- Il regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007
(REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
(Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei
servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica
il regolamento (CE) n. 561/2006 (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L 300 del 14.11.2009.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri). - 1. Al fine di sostenere il settore dei
servizi di trasporto di linea di persone effettuati su
strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di
servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i
servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
ricavi registrati, in conseguenza delle misure di
contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del
precedente biennio;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di
dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e
concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1°
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e
M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui
all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente
agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali
criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali
applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza
della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso,
arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e
2 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
5. In considerazione del protrarsi dello stato di
emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di
assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del
trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un
pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, dell'indennizzo previsto
dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello
sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7
del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al
comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto
ovvero ne facciano richiesta. L'importo di ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo
richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi
interpretativi adottati dalla Commissione europea in
riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19. Tale
anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'
restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva
erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di
perfezionamento della procedura con esito positivo, non si
da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al
pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito
definitivamente dai beneficiari.
6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma
5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198
del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sul fondo di cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato
ad erogare, a titolo di anticipazione un importo
complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese
aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne
facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di
interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla data
di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si da' luogo alla restituzione
dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e
l'importo resta acquisito definitivamente dai
beneficiari.».
- Per i riferimenti all'articolo 108, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, si rimanda nei
riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. All'articolo 47, comma
11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio
quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per
l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita'
comprese nel nuovo periodo regolatorio e' differito sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento dei
piani economici finanziari predisposti in conformita' alle
delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro
il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente
le proposte di aggiornamento dei piani economico
finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa,
che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di
aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici
finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e'
perfezionato entro e non oltre il 31 ottobre 2022.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018
e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal
2017 al 2022";
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: "al
comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e
7-ter";
c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti
previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni
giudiziali e stragiudiziali le controversie con i
contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento
laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui
all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, previa valutazione della convenienza economica di
ciascuna operazione da parte della societa' stessa.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle
finalita' di cui al comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter".
5.
5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31
dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2021".
5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre
2020". ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
5-quater. Il termine per l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo
della patente nautica per la conduzione di unita' aventi
motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1,
della legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1°
gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1,
lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o
iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a
750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a
iniezione a due tempi".
5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non
utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere
altresi' utilizzate per promuovere la predisposizione di
programmi diretti al completamento delle infrastrutture e
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei
piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei
comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie
per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle
obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti
d'obbligo da parte degli operatori".
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti
secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a
partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla
convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del
procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte
della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio
in un procedimento penale, puo' essere disposta la
sospensione del procedimento di sfratto mediante
provvedimento assunto da parte dell'autorita' giudiziaria
competente.
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo
12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2022".
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a
scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale,
che assicurano un diretto collegamento con le citta'
metropolitane e per le quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la regione interessata, assumono la
qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e
sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in
natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli
effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000.
Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale
potenziamento della linea si provvede secondo le modalita'
e con le risorse previste nei contratti di programma di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in
materia di divieto di attivita' parassitarie) come
modificato dalla presente legge:
Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonche'
delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al
primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e
sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa
copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano
le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei
poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come "Olimpiadi Milano Cortina 2026".
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 25
Misure urgenti per il settore ferroviario ((e per il settore
autostradale))


1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
((2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualita' dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attivita' ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.
2-ter. E' autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.
2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal contratto di programma tra ANAS S.p.A. e lo Stato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))

3. Agli oneri di cui ((ai commi 1 e 2-bis)) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente
l'Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione):
«Art. 17. (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi). - 1. Fermo restando il generale
potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e
non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da
parte delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione
dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva
l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
dello stesso, i criteri per la determinazione del canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del
gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi
di cui all'articolo 13.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
base di quanto disposto al comma 1, determina il canone
dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo
dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura e'
pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo nel
caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 18,
il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di
imposizione dei canoni in vigore si basi sugli stessi
principi per tutta la rete.
3. Il gestore dell'infrastruttura provvede affinche'
l'applicazione del sistema di imposizione comporti canoni
equivalenti e non discriminatori per le diverse imprese
ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su
una parte simile del mercato o di rete, e i canoni
effettivamente applicati siano conformi a quanto disposto
al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve essere data
dimostrazione nel prospetto informativo della rete, senza
rivelare informazioni commerciali riservate.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del
presente articolo o all'articolo 18, i canoni per il
pacchetto minimo di accesso e per l'accesso
all'infrastruttura di collegamento agli impianti di
servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto
disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalita' di
calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui
all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il gestore
dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente
a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro
anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione.
5. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
possono includere un costo che rispecchi la scarsita' di
capacita' della sezione identificabile dell'infrastruttura
nei periodi di congestione.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo' modificare i
canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, per tener conto
del costo degli effetti ambientali causati dalla
circolazione del treno, sulla base delle modalita' di
calcolo definite dal regolamento di esecuzione (UE) n.
429/2015 della Commissione europea del 13 marzo 2015,
emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31,
paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio. Ogni modifica dei canoni per
l'utilizzo dell'infrastruttura, onde tenere in conto il
costo degli effetti acustici, favorisce l'ammodernamento
dei veicoli ferroviari con la tecnologia di sistema
frenante a bassa rumorosita' piu' vantaggioso
economicamente disponibile.
7. L'imputazione di costi ambientali che determini un
aumento del totale delle entrate per il gestore e' tuttavia
ammessa solo se essa e' applicata anche al trasporto
stradale di merci conformemente al diritto dell'Unione.
Qualora l'imputazione dei costi ambientali determini un
aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, decide in merito all'uso degli introiti
supplementari. Il gestore conserva le informazioni
necessarie in modo da poter risalire sia all'origine dei
proventi derivanti dall'imputazione dei costi ambientali
che all'applicazione degli stessi, e, su richiesta le
fornisce alla Commissione europea.
8. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e
indesiderate, i canoni di cui ai commi 4, 5 e 6 possono
essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero
di servizi ferroviari e periodi. L'entita' relativa dei
canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e' comunque
correlata ai costi imputabili ai servizi.
9. Il gestore dell'infrastruttura puo' applicare un
canone adeguato per la capacita' assegnata ma non
utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare
un utilizzo efficiente della capacita'. L'applicazione del
canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una
traccia ferroviaria e' obbligatoria in caso di regolare
mancato uso delle tracce assegnate o di parte di esse. Ai
fini dell'imposizione di questo canone, il gestore
dell'infrastruttura pubblica nel proprio prospetto
informativo della rete i criteri per determinare tale
mancato uso. L'organismo di regolazione controlla tali
criteri. I pagamenti di tale canone sono effettuati dal
richiedente o dall'impresa ferroviaria designata. Il
gestore dell'infrastruttura deve essere permanentemente in
grado di indicare a qualsiasi interessato la capacita'
d'infrastruttura gia' assegnata alle imprese ferroviarie
utilizzatrici.
10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti
di servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e per la
prestazione dei servizi in tali impianti non puo' superare
il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto
ragionevole.
11. Se i servizi complementari e ausiliari di cui
all'articolo 13, commi 9 e 11, sono offerti da un unico
fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo
totale di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole.
Se gli stessi servizi sono offerti in regime di
concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti)
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 294, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-293. (Omissis). - 294. Ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e
di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le
risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel
settore del trasporto di merci su ferro non possono essere
superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che provvede a destinarle alla compensazione
degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci,
dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta
compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte
servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con le risorse
stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537(Interventi correttivi di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Prezzi e tariffe). - 1. La determinazione
dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle
vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20 per
cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e
servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di
pubblica utilita' vengono fissate e aggiornate, ove le
condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di
riferimento idonei a determinare le modalita' di recupero
dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei
prezzi e delle tariffe di riferimento e' effettuata sulla
base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e
dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni
ed attivita' sottoposti a riserva originaria sono aumentati
annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato
nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale
ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di
autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla
domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attivita'
concesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti
concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere
allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per
cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni
successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di
competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in
materia di canone di concessione o di devoluzione allo
Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al
periodo precedente sono convenzionalmente definiti
dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche
in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le
modalita' di versamento del canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 7 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'art. 1
della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera i)
del primo comma e il secondo comma dell'art. 5 della legge
28 marzo 1968, n. 385.
6. Per favorire il processo di dismissioni della
Societa' Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16,
primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente
alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione
industriale di detenere la maggioranza delle azioni della
concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6, L. 28
marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, L. 12
agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle
autostrade e' l'oggetto sociale principale della Societa'
Autostrade S.p.A.
7. All'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 28 aprile
1971, n. 287, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il venir meno della prevalenza pubblica nel
capitale delle societa' concessionarie o della maggioranza
delle societa' facenti parte dei consorzi di cui al
precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato
prevista ai commi terzo e settimo».
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in
applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, si definisce la natura privata dell'attivita'
svolta dalle societa' concessionarie di autostrade nonche'
la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione
di mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in
voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli
aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un
periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali. La variazione e' determinata
prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al
gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale
investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti
realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di recupero della produttivita' assegnato vengono
determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture
aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di
tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del
margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione
allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di
attivita' non regolamentate.
10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per
cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di
approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei
diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico
inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si
applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i
servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di
quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al
finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture
e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o
societa' di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi
aeroportuali di assistenza a terra e' determinato sulla
base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla
tutela dell'economicita' delle gestioni e dei livelli
occupazionali.
13. Entro l'anno 1994 (94), sono costituite apposite
societa' di capitali per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti
anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono
partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per l'attuazione del presente
comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
e' ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994.
Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono
soppressi a decorrere dall'anno 1995.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1020,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«1.-1019. (Omissis). - 1020. A decorrere dal 1°
gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari. Il 21 per cento del predetto
canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede
a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario
di cui al comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle
sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti
concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi
compresa la corresponsione di contributi alle
concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della
loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle
infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni
di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa
nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari
autostradali, anche attraverso misure organizzative
analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le
parole: «, ove non vi siano specifiche professionalita'
interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle
concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari
sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 19. (Societa' pubbliche). - 1. All'articolo 18
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b).
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9
aprile 2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla
seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei
piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari
ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente
al 70,97% del valore nominale;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole
«quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti
titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole
«titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente
comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma:
«9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, si
considerano valide le richieste presentate dai titolari di
obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno
2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,
si interpreta nel senso che per enti si intendono i
soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di
natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione,
fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri
entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione
dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo
statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine,
alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per
la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12 recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 15 (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e
canoni di concessione). - 1. Entro quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione entro
il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui
raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a.,
in relazione ai costi di investimento e di manutenzione
straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione,
nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data di applicazione dei
pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31
dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad applicare una
maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle
autostrade a pedaggio assentite in concessione che si
interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali
in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente
periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi
IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente
comma non potranno comunque comportare un incremento
superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e
2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato
per investimenti relativi a opere e interventi di
manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del
comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla
percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi
di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per
le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi
di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per
le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio
2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di
corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del comma 4.
6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi
montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di
calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di
grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono
fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo
restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del
1980 alle date dalla stessa previste.
6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, le parole: «, e fino alla
concorrenza di esso,» sono soppresse.
6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di
aumento dell'energia prodotta o della potenza installata»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' di idonee misure di
compensazione territoriale»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il rispetto del
termine per l'indizione delle gare e garantire un equo
indennizzo agli operatori economici per gli investimenti
effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1
sono prorogate di cinque anni»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento
ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto
previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse
strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura
della domanda e dei picchi di consumo.»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto
dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo
scopo di consentire la sperimentazione di forme di
compartecipazione territoriale nella gestione, le
concessioni di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del
presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010,
ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province
individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma
153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano
conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione
del relativo bando di indizione della gara di cui al comma
1 del presente articolo, a societa' per azioni a
composizione mista pubblico-privata partecipate nella
misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40
per cento del capitale sociale dalle province individuate
nel presente comma e/o da societa' controllate dalle
medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli
eventuali soci delle societa' a controllo provinciale
mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni
immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal
termine della concessione quale risultante
dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La
partecipazione delle predette province nelle societa' a
composizione mista previste dal presente comma non puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di una
concessione non sia ancora concluso il procedimento per
l'individuazione del nuovo concessionario, il
concessionario uscente proseguira' la gestione della
derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della
gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e
dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti
l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.»;
f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad
uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono
disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono
soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato,
anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo
internazionale integrativo o modificativo del regime di
tali concessioni».
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter
del presente articolo si applicano fino all'adozione di
diverse disposizioni legislative da parte delle regioni,
per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni, versate
dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente
trattenute dagli stessi comuni.
6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente:
«289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa
continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di
soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente
all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie
Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1º aprile 2017, le
medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra
in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni
e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che
viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente
partecipati».».
- Si riporta il testo dell'articolo 214 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione
dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A seguito della
riduzione della circolazione autostradale conseguente alle
misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo
massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della
riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti
dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1
del presente articolo e' determinata, nei limiti degli
stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15
marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della
riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in
relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in
relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo
15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma
tra Anas S.p.A. e lo Stato.
2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi
olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10
milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione
dell'inter-vento denominato «SS 42 - variante
Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi
olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra
la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano -
variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
- tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 -
tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante
dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034
al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a
obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici
subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
luglio 2020.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a
rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al
comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a
compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi
del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma
3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono
destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre
2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente
procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli
effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di
cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 15 giugno 2021.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei
commi 5 e 5-bis e' subordinata alla dichiarazione di
compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105
milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
 
((Art. 25 bis

Misure a sostegno del settore della navigazione marittima

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:
«1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non e' requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui e' iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualita' dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi
restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III,
per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono
possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha
ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita'
competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la
conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere
effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei
casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito
alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua
italiana con riguardo all'attivita' che il professionista
intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo
dopo il rilascio di una tessera professionale europea a
norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di
una qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato
all'attivita' da eseguire. Il professionista puo'
presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti
regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni
di propria competenza, il livello linguistico necessario
per il corretto svolgimento della professione e le
modalita' di verifica.
1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo
99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della
provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua
italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di
conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle
professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti
dalla legge sono svolti in conformita' a quanto stabilito
dalle disposizioni richiamate dal presente comma.
1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma
1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della
provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato a istituire,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale
dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a
domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che
sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione
alla sezione speciale autorizza all'esercizio della
professione medica esclusivamente nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse
l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia
garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in
conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza
della lingua italiana non e' requisito necessario per
l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a
bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite
alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di
gestione assicuri la presenza a bordo di personale
sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee
ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff
sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies
che non hanno la conoscenza della lingua italiana si
iscrivono presso la sezione speciale dell'albo
appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella
cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui
e' iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale
adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale
esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla
sezione speciale autorizza all'esercizio della professione
esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle
navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello
specifico monitoraggio effettuato sulla qualita'
dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui
al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto
da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza
biennale, puo' disporre la cessazione dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».
 
((Art. 25 ter

Misure urgenti in materia di mobilita' sostenibile

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1.-391. Omissis
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato
"Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile", con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 26

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ((e vitivinicolo))

1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal ((blocco della movimentazione)) degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola((, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie)) e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1((, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,)) e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di ((blocco della movimentazione)) degli animali.
3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entita' del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
((4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare».))

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

Il regolamento delegato (UE) 2020/687della Commissione,
del 17 dicembre 2019 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno
2020, n. L 174.
Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2016 n. 238, (Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino) come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e tagli).
- 1. E' consentita la coesistenza, in una stessa area di
produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli
stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto
venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei
relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale.
Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari o
inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di
produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano
rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG o DOC
o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa
di trasformazione in vino non puo' comunque superare il
limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i
differenti disciplinari di produzione.
2. E' consentito per i mosti e per i vini atti a
divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di
classificazione piu' elevato a quelli inferiori. E' inoltre
consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG,
sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purche':
a) le DO e le IG insistano sulla medesima area
viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei
vini di cui al presente comma non siano completamente
coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a
produrre il vino della denominazione prescelta;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per
la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima
sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in
relazione alla resa effettiva rivendicata.
3. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di
cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che
fino alla realizzazione della specifica funzionalita'
nell'ambito dei servizi del SIAN e', per ciascuna partita,
annotata nei registri e comunicata all'organismo di
controllo autorizzato.
4. Il prodotto gia' certificato con la DO o
classificato con l'IG deve essere declassato in caso di
perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici
ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali
fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota
l'operazione nei registri e invia comunicazione
all'organismo di controllo autorizzato, indicando la
quantita' di prodotto da declassare e la sua ubicazione,
con individuazione degli estremi dell'attestato di
idoneita' per le DO, e, nel caso di prodotti gia'
imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal
declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o
IG o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo
qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le
relative disposizioni applicabili.
5. Il taglio tra due o piu' mosti o vini a DOCG o
DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso
del riferimento geografico originario per il prodotto
ottenuto, che puo' tuttavia essere classificato come vino
IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di
assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di
"vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per
la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve
raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini
derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per
cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla
produzione, nell'ambito della zona di elaborazione
delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo
conto delle eventuali deroghe previste nello stesso
disciplinare.
6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di
una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione
acquisita, fatta salva la possibilita' di richiedere una
nuova certificazione per la nuova partita secondo le
procedure di cui all'articolo 65.
7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici
disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di
mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della
zona di produzione delimitata comporta la perdita del
diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le
partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti
adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione.
7-bis. In caso di dichiarazione di calamita'
naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o
fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore,
riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un
vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica
delimitata.
8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente
normativa, su istanza motivata dell'interessato puo' essere
consentito il trasferimento delle partite di mosti e di
vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione
delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal
Ministero.».
 
((Art. 26 bis
Disciplina dell'attivita' di turismo lattiero-caseario o vie del
formaggio

1. Le regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero-caseario o vie del formaggio.))

 
((Art. 26 ter

Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purche' le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.))


Riferimenti normativi

Il regolamento (CE) n. 853/2004 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L
139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il presente
regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L
226.
Il regolamento (CE) n. 852/2004 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti
alimentari) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il presente
regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L
226.
Il regolamento (CE) n. 1169/2011/UE (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
 
((Art. 26 quater

Misure urgenti a sostegno del settore avicolo

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 528, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1.-527. Omissis
528. Una quota non inferiore a 40 milioni di euro
dello stanziamento previsto, per l'anno 2022,
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' destinata a
misure in favore della filiera delle carni derivanti da
polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali
vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova
di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima
legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma
sono impiegate prioritariamente per interventi in favore
degli operatori della filiera avicola danneggiati dal
blocco alla movimentazione degli animali e delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito
dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.
Omissis.».
 
((Art. 26 quinquies
Gestione del fondo per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio
dell'insetto nocivo Coreabus undatus

1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualita' del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 893, legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente
legge:
«1.-892. Omissis
893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero
nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus
undatus, il sughero estratto e' obbligatoriamente
sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di
bollitura prima di essere movimentato al di fuori del
territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di contenimento della diffusione del Coraebus
undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.
Omissis.».
 
Art. 27

Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;
2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;
4) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' stato superato.»;
b) all'articolo 60-bis:
1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro»((, ovunque ricorrono,)) sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato».
((1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto il seguente:
«7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea».))

2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 54 e 60-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali). - 1. Le
Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le
Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione
ed al presente articolo, fino a un importo complessivo che
in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per
impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al
comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 2,3 milioni di euro per impresa; tutti i
valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi
momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa
operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di
290.000 euro per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo'
essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni,
a condizione che il valore nominale totale di tali misure
non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per
impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo
di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati
sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti
immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della
pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle
categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi
settori a cui si applicano importi massimi diversi,
conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere
assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione
contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia
superato l'importo massimo ammesso.
7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati
ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della
concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione
quando si verifica che il massimale applicabile non e'
stato superato.
7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di
agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione
alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta
entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data
fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
7-quater. Le misure concesse ai sensi della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di
aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga
entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di
cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»
«Art. 60-bis (Aiuti sotto forma di sostegno a costi
fissi non coperti). - 1. Le regioni, le province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede
di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli
altri enti territoriali e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono adottare
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi
della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo
2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non
coperti di cui al presente articolo sono concessi purche'
risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno 2022 e
copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) marzo 2020 e il 30 giugno 2022;
b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un regime a
favore di imprese che subiscono, durante il periodo
ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato
di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del
2019. Il periodo di riferimento e' un periodo del 2019,
indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile
ricada nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022.
3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si
intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di
produzione; per costi variabili si intendono quelli
sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi
fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti
dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al
comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello
stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e
che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni,
eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto
economico durante il periodo ammissibile sono considerate
costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal
calcolo delle perdite ai sensi del presente comma.
L'intensita' di aiuto non puo' superare il 70 per cento dei
costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole
imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
l'intensita' di aiuto non puo' superare il 90 per cento dei
costi fissi non coperti.
4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente
articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla
base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo
dell'aiuto e' determinato dopo che le perdite sono state
realizzate, sulla base di conti certificati o, con
un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla
Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto
che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo
definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.
5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non
puo' superare i 12 milioni di euro per impresa. L'aiuto
puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale
totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di
12 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati
sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati
ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della
concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione
quando si verifica che il massimale applicabile non e'
superato.
6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi
non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente
articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili,
garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono
essere convertite in altre forme di aiuto come le
sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30
giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al
presente articolo.
7. La concessione degli aiuti di cui al presente
articolo e' subordinata all'adozione della decisione di
compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, (Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali) come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
comma 1039 e' sostituito dal seguente: "1039. Le risorse
giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma
1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno
finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo
titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel
rispetto del sistema di gestione e controllo delle
componenti del Next Generation EU.".
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze con cui sono state individuate le risorse
finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione
del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto
dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano
sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma
finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
3. La notifica della citata decisione di esecuzione
del consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per
l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili,
delle procedure di attuazione dei singoli interventi
previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione
dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.
4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai
fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese,
le amministrazioni ed i soggetti responsabili
dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo
semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalita'
semplificata di cui al primo periodo e' altresi' estesa
alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese
sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di
cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58.
5. In sede di definizione dei provvedimenti che
recano le procedure di attuazione degli interventi del
PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le
amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari
criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono
ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse
idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita',
degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei
cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonche' i relativi
obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo
previsti dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche sulla
base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al
recupero di somme nei confronti delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei
servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a
decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le
identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica
e la carta Nazionale dei servizi ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line".
7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture
energetiche lineari). - 1. Per gli interventi
infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni
di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro
funzionalita' necessitano di connessione alle
infrastrutture lineari energetiche, le procedure
autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono
applicarsi anche alla progettazione degli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste
siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge
mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi
all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
La determinazione conclusiva della conferenza dispone
l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione
elettriche in favore del soggetto gestore
dell'infra-struttura lineare energetica, ai sensi degli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo
52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e
la loro localizzazione, in caso di difformita' dallo
strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con
contestuale imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere
espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura
lineare energetica".
7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "finalizzati a
garantire" sono inserite le seguenti: ", limitatamente alle
sole infrastrutture gia' in esercizio".
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis
dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, dopo le parole: "da parte dei gestori e delle
imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: ", nonche'
a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da
parte dei gestori e delle imprese ferroviarie".
7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e
tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi direttamente della societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e di societa' da essa direttamente o
indirettamente controllate per attivita' di assistenza e
supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per
attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie. I
rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite
convenzioni, anche in relazione alla remunerazione
dell'attivita' svolta, concluse sulla base e in conformita'
all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia
e delle finanze e la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette
convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei
rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici
degli investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del
venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un
ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina
dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi
per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi
per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in
fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che
gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che
altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa in qualita' di istituto nazionale
di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse
aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il
rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro
delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma
209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di
attuazione recante le modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di
sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del
patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura,
anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione.
7-septies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi
in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della societa'
Mediocredito centrale S.p.a.
7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per evitare
qualsiasi effetto decadenziale.
7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si
applicano anche agli interventi pubblici previsti dal
programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE)
2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027
di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge i luglio 2021, n. 101, o
comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di
programmazione europea».
 
((Art. 27 bis
Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti
di acquacoltura

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attivita'.))

 
Art. 28
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
ed economiche

1. (((Soppresso))).
((1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»;
2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»;
3) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono aggiunte le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».))

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato ((dal comma 1-bis, lettera a))), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato ((dal comma 1-bis, lettera b))), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
((3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8:
1) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122- bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
«Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta
riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta
elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche
parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il
locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari
ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima;
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di
cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo
125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e'
usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La
quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere
utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere
richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri
delle competenti Amministrazioni relativi al controllo
della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via
telematica.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
Si riporta il testo degli articoli 1 e 4, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito
d'imposta per le imprese turistiche). - 1. Al fine di
migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione
della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture
di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit"
Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei
soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di
credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto
altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50
per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024,
comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro
per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e'
riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che
puo' essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora
l'intervento preveda una quota di spese per la
digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave
tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento
dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o
le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria
femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le societa'
cooperative e le societa' di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa'
di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute
in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due
terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da
giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
presente lettera, per giovani si intendono le persone con
eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti
alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o
le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui
al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo
perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione
dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a
domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di
idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione
costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad
esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria
statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che
esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive
all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto
turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i
porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti
altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta'
delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle
attivita' imprenditoriali di cui al presente comma.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute
secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a
fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in
relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di
progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza
energetica delle strutture e di riqualificazione
antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)
del presente comma;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione
di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle
attivita' termali, relativamente alle strutture di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento
alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare
conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo
progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso
agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
"Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per
l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno
il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi
di riqualificazione energetica, nel rispetto delle
disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del
credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve
eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena
lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del
turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari,
trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo
e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso,
unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite
sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello
Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero,
senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti,
fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a
fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei
casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il
Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi
importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero del turismo
pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per
l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2,
compresa l'individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti
incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del
comma 7, gli interessati presentano, in via telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei
requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel
limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40
milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per
cento dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato
nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1°
febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che le relative
spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, le
disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di
cui al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: "per i tre periodi d'imposta" sono sostituite dalle
seguenti: "per i due periodi d'imposta".
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non
sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" e alla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863,
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19". Il Ministero del turismo provvede agli
adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e
del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del
turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad
aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la
continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel
settore della ristorazione, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle
medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate.
17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei
commi da 17-bis a 17-quater e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.»
«Art. 4. Art. 4 (Credito d'imposta per la
digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator). -
1. Per l'attuazione della linea progettuale
"Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", Misura M1C3,
investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour
operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito
d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi
sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per
investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo
complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa
complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,
l'intervento rispetta il principio di "non arrecare danno
significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al
sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili
indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono
stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta
e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva
cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di
due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono
nulli. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' del credito d' imposta,
da effettuarsi in via telematica, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le
stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel
rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e
delle deroghe previste per il periodo di applicazione del
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di
cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione
europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo
provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita' applicative
del presente articolo, anche ai fini del rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
 
((Art. 28 bis
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni
pubbliche

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;
b) all'articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
2) le parole da: «o finanziamenti» fino a: «finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste»;
c) all'articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;
2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
«13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata»;
b) al comma 14, le parole: «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 240-bis, 316-bis,
316-ter e 640-bis del codice penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione
dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 640,
secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui
il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare, 640-bis,644, 648, esclusa la
fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per
taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro,
dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria
sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di
legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano
tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».
«Art. 316-bis (Malversazione di erogazioni
pubbliche). - Chiunque, estraneo alla pubblica
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro
ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non
li destina alle finalita' previste, e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.».
«Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni
pubbliche). - Salvo che il fatto costituisca il reato
previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
per se' o per altri, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e'
della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi
poteri. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro
anni se il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.».
«Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da
due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunita' europee.».
- Si riporta il testo dell'articolo 119 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione e' ripartita
in quattro quote annuali di pari importo. Per gli
interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),
compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle
singole unita' immobiliari all'interno dello stesso
edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro trenta mesi".
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
 
((Art. 28 ter
Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro
penale

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria, puo' avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))


Riferimenti normativi

- Per il testo degli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) si rimanda nei riferimenti
normativi all'art. 28.
- Per il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo
10.
 
((Art. 28 quater
Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e
applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonche' di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente:
«43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.))

 
((Art. 28 quinquies
Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di
informazioni tra autorita' nazionali

1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «procedimento penale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni
tra autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e
gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli
organi delle indagini collaborano per agevolare
l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti
e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque
utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,
le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a),
collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in
deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa
la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di
controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al
presente decreto, accertano e contestano la violazione con
le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure
per la contestazione della violazione e il successivo
inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi
organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia
di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di
operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito
di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
di antiriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di
attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta
lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi
altra informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente per le informazioni coperte da
segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e'
in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata
trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai
sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura
penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,
gli organi delle indagini forniscono le informazioni
investigative necessarie a consentire alla UIF lo
svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso
modalita' concordate che garantiscano la tempestiva
disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e
delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione
investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di
sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
cui provvede alla disseminazione delle informazioni,
relative alle analisi strategiche volte a individuare
tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in favore di autorita'
preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali
alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza
finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione
sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in
ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro
utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo
di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o
l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza
illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di
uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del
terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da'
comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla
UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva
spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto
d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando
puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di
vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano
all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i
provvedimenti adottati.
7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e, per quanto attiene alla criminalita'
organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia,
i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai
casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte
le informazioni, in possesso delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per
l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto,
sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze
di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni
siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento
penale nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo 12
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi
in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di
informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF
per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il
perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro
la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270
a 270-septies del codice penale.».
 
Art. 29

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure ((di contenimento dell'emergenza)) sanitaria globale derivante dalla diffusione ((del virus SARS-CoV-2)), in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo ((della medesima lettera a)));
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi relative a ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi' che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 1° luglio 2021)), n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b)del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al fondo per le finalita' di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 1° luglio 2021)), n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
((11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.))
12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'((articolo)) 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa intesa in sede di ((Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».
((13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 133. (Termini di adempimento, penali,
adeguamenti dei prezzi (art. 26, legge n. 109/1994). - 1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare
quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma
restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento (516),
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per
cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta
alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del
prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto
di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la meta' della percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui
al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
meta' della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31
marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta
alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai
sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
- Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 10 febbraio 2021 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 57 del 18 febbraio
2021.
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 57 del 18
febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
«Art. 1. (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo all'articolo 7, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche). - 1. Al fine di garantire la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori
fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze
motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per
temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie
annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e
l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione
del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui
al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni
successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul Fondo
un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori
risorse stanziate nella prima delle annualita' del
bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il
rifinanziamento di quelle gia' previste a legislazione
vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in
conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non
piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali
anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per
residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di
quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con la legge di bilancio successiva alla
eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui
passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di
accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del
cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per
l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo
non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la
regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso
e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle
risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su
richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da
parte delle amministrazioni finanziatrici
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi
di flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa
contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida
prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilita'
annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di
cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto
a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per
l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un
fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale del responsabile unico del
procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia (REACT-EU) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
dicembre 2020, n. L 437.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - 1.
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel
rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal
comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta'
della stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 54 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 23. (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel
rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal
comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta'
della stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.»
«Art. 54. (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto
delle procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare
l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli
operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un
termine sufficiente per presentare le offerte relative a
ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali
la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il
loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza
del termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
- Per l'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si rimanda nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies. (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con
riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
per cento complessivo se riferite a piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui
al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura
e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino al
30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 nonche' di rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia
gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a
scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di
eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi
ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e
alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano
in grado di dimostrare un'esperienza pratica e
professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti
possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'
designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo
tecnico si intende costituito al momento della designazione
del terzo o del quinto componente. All'atto della
costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
ad audizioni informali delle parti per favorire, nella
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il
collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo
tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in
forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione
di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono
assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione del collegio consultivo, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1
le parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro
responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e
dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso
due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
terzo componente e' nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di
interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di
sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di
componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle
di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data
anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne
e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere
sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo
tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato
al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla
tempestivita' delle determinazioni assunte. In caso di
ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista
una decurtazione del compenso stabilito in base al primo
periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il
compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di
quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter
(32). Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici
d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono
computati all'interno del quadro economico dell'opera alla
voce spese impreviste.
7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma
7, non possono complessivamente superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto
da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per
cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore
non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e'
ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50
milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15
per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto
da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per
cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore
non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e'
ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50
milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25
per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico
non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di
dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore
a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del collegio non possono
essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di
decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante puo' assumere le determinazioni di propria
competenza prescindendo dal parere del collegio.
8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte
a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente
articolo, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio
consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta, i parametri per la determinazione dei compensi
rapportati al valore e alla complessita' dell'opera,
nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le
modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi
e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e'
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro
cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti
dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a
legislazione vigente.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
 
((Art. 29 bis

Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attivita' criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, e' autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facolta' assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unita', e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unita', previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalita' telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalita' ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti gia' convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneita' ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui
al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno
di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle parole "per l'anno 2008» e le parole "per
ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo
anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A
decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di
cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella
condizione di cui al periodo precedente, e' consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14.».
- Si riporta il testo all'articolo 11, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale dipendente
della pubblica amministrazione). - 1. In ordine
all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non
opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a
valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli
analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni
normative a copertura degli oneri del trattamento economico
accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle
facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata
in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano
anche con riferimento alle assunzioni effettuate
utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento
accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo n. 75 del 2017.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la
copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo
703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della
Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui al citato
articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di
1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della
prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale -
n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica
sicurezza procede alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facolta' assunzionali previste
per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute
entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del
relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi
dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla
relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine
decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le
riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa
vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in
possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.
145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049
del citato codice dell'ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla
lettera b), mediante convocazione degli interessati,
individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero
dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine
determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla
citata lettera b);
d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui
all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza
giuridica ed economica, secondo le disponibilita'
organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 151:
1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni di
euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e
a 20,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del
biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;
2) alla lettera a), le parole: "quanto a 5
milioni di euro a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle
annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a
decorrere dal 2021".
2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del predetto decreto continuano
ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28
dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1°
luglio 2019».
2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
«Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di
concertazione,» sono soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 260-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
«Art. 260-bis (Assunzione di allievi agenti della
Polizia di Stato). - 1. Al fine di definire i contenziosi
insorti con riguardo al possesso dei requisiti di
partecipazione e semplificare le procedure per la copertura
dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma
1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata
l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato,
nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle
riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1,
lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della
prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede
alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a
valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno
2020, entro un massimo di 1.650 unita', e per l'anno 2021,
entro un massimo di 550 unita', quale quota parte delle
relative facolta' assunzionali, previa individuazione delle
cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e
2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si
provvede ai sensi del primo periodo del presente comma
limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta
d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa
conseguito, purche' abbiano ottenuto alla predetta prova
scritta una votazione pari o superiore a quella minima
conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e
le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla
data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al
comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase
successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in
forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero
che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non
ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli
accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e
attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non
gia' espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica
sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo
35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco
allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura
assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel
rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2,
primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere,
secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova
scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, e' determinata
in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito
del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di
formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo
le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti
di istruzione dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, puo' essere
rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della
Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15 maggio
2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
- 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di
formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al
comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal
piano di studio e non possono essere impiegati in servizi
di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli
allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica,
gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di
polizia tenuto conto della relazione favorevole del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso
cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per
una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del corso.».
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, si rimanda nei riferimenti
normativi all'articolo 21-bis.
 
Art. 30

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei
contagi da SARS-CoV-2 a scuola

1. ...
2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge e' incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
e negli istituti della formazione superiore) si rimanda nei
riferimenti normativi all'articolo 19.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19):
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di
avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali
misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche
aree del territorio medesimo interessate da particolare
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli
spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in
una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci
si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti
interregionali possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche
aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli
spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto
pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere
dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo
principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi
internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del
Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con
essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino
all'accertamento della guarigione o al ricovero in una
struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri
soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con
provvedimento dell'autorita' sanitaria e' applicata la
quarantena precauzionale o altra misura ad effetto
equivalente, preventivamente approvata dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020.
7-bis. La misura della quarantena precauzionale di
cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni
dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla
guarigione o successivamente alla somministrazione della
dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti
confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al
primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle persone
sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base
dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione
della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o
dell'autosorveglianza di cui al comma 7-bis consegue
all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2,
effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche
elettroniche, al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente del referto con esito negativo
determina la cessazione del regime di quarantena o di
auto-sorveglianza.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita'
convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita'
stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia
impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di
persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di
contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11
sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che
possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite
con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli
o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali,
di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio
2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, puo' introdurre misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto
dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative.
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito, ove ritenuto necessario, il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione
delle regioni in una delle zone individuate dal comma
16-septies. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono
efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo
che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
16-ter. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che
ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi
del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia,
comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia
ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli
atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal
presente comma.
16-quater. Il Ministro della salute, con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma
16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive
rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio
nazionale.
16-quinquies.
16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le
regioni che si collocano nella zona bianca di cui alla
lettera a) del comma 16-septies, all'interno delle quali
cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate dai
protocolli individuati con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono
essere adottate, in relazione a determinate attivita'
particolarmente rilevanti dal punto di vista
epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020.
16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e'
inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o
inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati
alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione
puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di
posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita';
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella
lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o
superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nella lettera a):
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o
inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati
alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile
sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su
quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le
seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore
al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla
predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione
puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di
posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87(Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19):
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o a seguito della
somministrazione della relativa dose di richiamo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di sei mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una
validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui
al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione
fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale, la quale deve essere indicata nella
certificazione all'atto del rilascio. La certificazione
verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata
altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di
una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione
da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute, e ha validita' dalla medesima
somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta
struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi
informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
nonche' a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, e'
rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di
cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del
test molecolare ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche, da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici
di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai
sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il
rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i
dati personali riportati nella certificazione non sono, o
non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la
certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953
e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono
essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli
articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto,
nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore):
«Art. 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei
contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica). - 1. Al
fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'
di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della
popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui
all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2,
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla
base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso
le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie
aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, e' autorizzata a favore del Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di
92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse
disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle
confluite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi
dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture
sanitarie per i mancati introiti derivanti
dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario
provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei
dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le
medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126.
3. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
 
Art. 31
Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma
1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «del Governo» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 421 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 420. Omissis
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma, e' nominato, con decreto del
Presidente della Repubblica, un Commissario straordinario.
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Commissario, puo' nominare uno o piu' subcommissari. Per
gli oneri correlati alla gestione commissariale e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026.
Omissis.».
 
Art. 32

Disposizioni finanziarie

((01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bise 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, ((comma 1-bis)) e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, ((127,86 milioni di euro per l'anno 2023)), 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, ((dalla legge n. 106)) del 2021, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, ((79,36 milioni di euro)) annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
h) quanto a ((89,1 milioni di euro per l'anno 2023)) e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dei commi da 16 a 30-quater,
dell'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali):
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto). - 1.-15.
Omissis
16. Al fine di sostenere gli operatori economici
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore di tutti i soggetti che svolgono attivita'
d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato.
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA
risulti non attiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui
all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui all'articolo
162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta
esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di
cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte
sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore
del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16
spetta a condizione che vi sia un peggioramento del
risultato economico d'esercizio relativo al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello
relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
in misura pari o superiore alla percentuale definita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui
al comma 16 e' determinato applicando la percentuale che
verra' definita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze alla differenza del risultato economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei
contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1,
1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e
del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di
cui al comma 16 non puo' essere superiore a
centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre
alla formazione della base imponibile delle imposte sui
redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta
irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di
credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello
F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al
periodo precedente, non si applicano i limiti di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto
di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano,
esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia
delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza puo'
essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale
dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di avvio della procedura telematica per la
presentazione della stessa. Le modalita' di effettuazione
dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo
sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati
gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai
commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di
cui al comma 16 puo' essere trasmessa solo se la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 e' presentata entro il 10
settembre 2021.
25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e'
destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai
predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150
milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma
12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850
milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.
25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24
e' destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25,
un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno
2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16
a 26 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le imprese presentano un'apposita
autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle
condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo
precedente.".
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in
9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
30.
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito
agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ai soggetti
che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma
1, lettere o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma
1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro,
ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo
d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in possesso
degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei
contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del
presente articolo, e' riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando
la percentuale del 20 per cento alla differenza tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, e'
riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3
del presente articolo, alle condizioni e con le modalita'
ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del
presente articolo, determinato, nel caso in cui gli
interessati beneficino del contributo di cui alla lettera
a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto
applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo
2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020; in tale caso, non e' riconosciuto il contributo di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del
presente articolo, determinato, nel caso in cui gli
interessati non beneficino del contributo di cui alla
lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo
ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla
differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31
marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di
cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e
15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 486, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-485. Omissis
486. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al
sostegno degli operatori economici dei settori del turismo,
dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-duodecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). -
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure
di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies,
13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle
eventuali successive ordinanze del Ministro della salute,
adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei
limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e
190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono
utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili
mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778,
intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo
di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis,
8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.».
- Per l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015) si rimanda nei riferimenti normativi
all'articolo 9-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 627, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-626. Omissis
627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro
11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno
2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro
125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per l'anno
2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro
244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno
2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro
361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per l'anno
2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro
390.097.575 per l'anno 2034, di euro 390.097.575 per l'anno
2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.
Omissis.».
 
((Art. 32 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.))

 
Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.