Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 9 febbraio 2022 |
Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'. |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'» e, in particolare, l'art. 3 recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'istituzione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la sen. avv. Erika Stefani e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per le disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. avv. Erika Stefani, e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita'; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia approvato con decisione di esecuzione dei Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 recante l'istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri delle unita' di missione e delle unita' organizzative cui sono assegnate le attivita' di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 4-bis che stabilisce che al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021 concernente la Struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), secondo cui la Segreteria tecnica assicura un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', anche con riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta; Considerato che in occasione della relazione presentata al Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 concernente il «monitoraggio e lo stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021» e' stato rappresentato che nell'ambito della Cabina di regia per il PNRR sarebbe stato dedicato un approfondimento particolare ad alcune tematiche trasversali tra le quali quella attinente alle modalita' di attuazione del Piano per garantire il rispetto dei principi guida in materia di disabilita' da assumere a base delle scelte nell'esecuzione di progetti, riforme e misure; Considerata l'opportunita' di predisporre un atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, possano consentire alle predette amministrazioni competenti di verificare il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento; Considerato che il testo di direttiva, nell'ottica di una sinergica collaborazione volta a valorizzare la particolare attenzione che il PNRR riserva al mondo della disabilita' e il grado di inclusivita' delle riforme in attuazione del PNRR stesso, e' stato predisposto all'esito di un percorso di confronto con tutti i Ministeri e con gli altri enti a vario titolo coinvolti; Considerato che il testo di direttiva e' stato illustrato e discusso nell'ambito della riunione del 3 novembre 2021 dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', che svolge un ruolo essenziale nella fase attuativa delle riforme quale organo di impulso affinche' le riforme siano adeguatamente inclusive; Dato atto che il testo definitivo di direttiva ha recepito le osservazioni pervenute dai Ministeri e altri enti a vario titolo coinvolti con i quali e' stato condiviso, anche all'esito della predetta riunione del 3 novembre 2021 dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Vista l'informativa concernente la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'» resa nell'ambito della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza unificata; Considerato che la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'» e' stata illustrata nell'ambito della riunione del Consiglio dei ministri tenutasi in data 2 febbraio 2022; Ritenuto opportuno adottare la predetta «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'»;
Decreta:
Art. 1
1. In considerazione di quanto specificato nelle premesse, e' adottata la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'» ivi allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita' sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2022
Il Ministro: Stefani
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 662 |
| Allegato
PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'.
1. Premessa 2. Quadro normativo 3. Principi 4. Specificita' da contemperare nell'applicazione della direttiva 5. Consultazione pubblica delle associazioni delle persone con disabilita' 6. Monitoraggio 1. Premessa
La disabilita' costituisce una condizione della persona che non ne assorbe ed esaurisce l'individualita' e la progettualita' di vita. Essa richiede pertanto un approccio globale teso a riconoscerne implicazioni e rilevanza nel quadro di ogni politica, sia dedicata che di ordine generale, affinche' le esigenze delle persone con disabilita' siano sempre e debitamente considerate. Non a caso, l'attenzione per le persone con disabilita' caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito: Piano), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di piu' amministrazioni competenti. Con l'approvazione del Piano, il Governo italiano ha inoltre attribuito all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' un ruolo essenziale nella fase attuativa del piano. Il ruolo di organo di monitoraggio attribuito all'Osservatorio risponde infatti all'esigenza di dare impulso, attraverso un approccio massimamente orientato al mainstreaming della disabilita', all'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' (ratificata dall'Italia con legge 18/2009), promuovendo, proteggendo ed assicurando alle persone con disabilita' il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le liberta' fondamentali. Quanto premesso, si rende opportuno adottare - su proposta del Ministro per le disabilita' - il presente atto di indirizzo, al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, consentiranno alle amministrazioni competenti di verificare ex ante, in fieri ed ex post il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento. Scopo della presente direttiva e' fornire, in particolare, alle amministrazioni destinatarie, e a tutti i soggetti da queste delegati per l'attuazione del Piano, il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle misure del Piano; i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e di cui verificare il rispetto nel corso dell'esecuzione di progetti, riforme e misure; l'indicazione delle procedure di cui tenere conto per l'assessment del grado di inclusivita' che progetti e misure contribuiranno a incrementare. Secondo l'ISTAT il numero di persone con disabilita' in Italia sono 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione. 2. Quadro normativo
La presente direttiva, adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fonda la sua base giuridica sia nella normativa nazionale che in numerose normative europee ed internazionali. a) Nazionale La posizione delle persone con disabilita' trova una protezione costituzionale nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire - attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensi' di sostegno ed emancipatoria - l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva della persona con disabilita', a diversi livelli. La normativa-quadro, principalmente finalizzata a sistematizzare il contesto regolatorio e accrescere il grado e le forme di tutela per le persone con disabilita' e' la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». Specifici settori di intervento su cui interviene la suddetta normativa, coinvolgono: il rispetto della dignita' e dei diritti di liberta' e di autonomia delle persone con disabilita', promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'; la prevenzione e rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona, al raggiungimento della massima autonomia ed alla partecipazione delle persone con disabilita'; il perseguimento del percorso riabilitativo e l'assicurazione di servizi e prestazioni; infine, la predisposizione di piani di intervento per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilita'. Altra fonte di riferimento e' la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» la quale invece disciplina un ambito piu' settoriale, coincidente con l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilita'. Finalita' della legge n. 68 del 1999 e' la «promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» e si applica nei confronti delle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo. Sono altresi' rilevanti, per i servizi sociali territoriali la legge 328/2000, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del Piano, sono quello di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorire la piena integrazione delle persone con disabilita' attraverso i progetti individuali, promuovere interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; per l'accessibilita', per gli edifici privati la legge 13/89 e il relativo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e per gli edifici pubblici il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del Piano, concernono il progressivo intervento statale finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti negli edifici pubblici e in quelli privati; nel campo dell'accessibilita' agli strumenti informatici delle persone con disabilita', le normative di riferimento sono la legge 4/2004, il decreto legislativo 106/2018 e il decreto-legge 76/2020, i quali riconoscono e tutelano il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici; nel campo delle discriminazioni in materia di disabilita' la legge di riferimento e' la legge 67/2006, di cui dovra' essere garantita la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali; nel campo dell'istruzione il riferimento al decreto legislativo 66/2017 recante «norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riguardo all'art. 6, relativo al «Progetto individuale», e all'art. 7 il quale prevede che debbano essere indicate le modalita' di interazione tra il «Piano educativo individualizzato - PEI» e il «Progetto individuale» stesso; per la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita' la legge 112/2016, la quale disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Con specifico riguardo alla attuazione del PNRR (e del Piano Complementare - PNC), rileva anche la disposizione (art. 47) adottata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 77/2021, la quale, per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita', in relazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai due Piani, prevede che successive Linee guida del Presidente del Consiglio (ovvero delle Autorita' politiche delegate nelle materie interessate, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita'), individuino specifiche clausole modelli di clausole da inserire nei bandi di gara nonche' misure premiali per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita'. Infine, fonte centrale per la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e' la legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'». Tale atto legislativo rende vincolante per lo Stato il rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione durante la fase di elaborazione e di attuazione di tutte le politiche statali impattanti sui diritti dei cittadini con disabilita'. b) Internazionale ed europeo L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (di seguito: Convenzione ONU)ed il relativo Protocollo opzionale con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'». La Convenzione non prevede target misurabili o obiettivi specifici, ma ha il grande pregio di spostare l'asse di tutela della disabilita' dalla mera assistenza medica ad una comprensiva azione volta ad eliminare ogni forma di discriminazione. Altro elemento guida e' l'eguaglianza di opportunita', anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli. La Convenzione non riconosce «nuovi diritti» per le persone con disabilita', ma costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. I principi rilevanti della Convenzione Onu, di cui tener conto nell'attuazione del Piano sono: a) il rispetto per la dignita' intrinseca, l'autonomia individuale - compresa la liberta' di compiere le proprie scelte - e l'indipendenza delle persone; b) la non-discriminazione; c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della societa'; d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilita' come parte della diversita' umana e dell'umanita' stessa; e) la parita' di opportunita'; f) l'accessibilita'; g) la parita' tra uomini e donne; h) il rispetto per lo sviluppo delle capacita' dei bambini con disabilita' e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilita' a preservare la propria identita'. Altro strumento internazionale di riferimento per il monitoraggio, recepito dall'Italia, sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la conseguente Agenda 2030. Gli SDG, basandosi sull'approccio di rispetto dei diritti umani e di intreccio di tematiche essenziali nel dibattito internazionale (eradicare la poverta'; intervenire sui disastri umani e naturali; combattere i cambiamenti climatici; realizzare politiche di sviluppo inclusive, contrastare le ineguaglianze, ...), hanno indicato 17 obiettivi su cui concentrare le scelte dei paesi aderenti all'ONU. In questi obiettivi sono incluse le persone con disabilita' sia come titolari degli stessi diritti di tutti gli altri abitanti della terra, sia come beneficiari delle politiche definite in forma di mainstreaming. Citati direttamente in alcuni obiettivi (4, 8, 10, 11, 17) le persone con disabilita' sono incluse in tutte le azioni indicate. Con riferimento all'ordinamento della UE, i documenti contenenti indirizzi e orientamenti da considerare vincolanti anche ai fini dell'attuazione del Piano sono: I. Il Pilastro europeo dei diritti sociali si incentra su una migliore realizzazione dei diritti dei cittadini sulla base di venti principi fondamentali, dei quali vanno tenuti in particolare considerazione: pari opportunita' e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Attuare i principi e i diritti del Pilastro e' una responsabilita' comune delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle parti sociali. II. la Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 presentata dalla Commissione europea per garantire la loro piena partecipazione alla societa', in linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questi ultimi infatti stabiliscono l'uguaglianza e la non discriminazione come pietre miliari delle politiche dell'UE. La nuova strategia definisce le iniziative chiave attorno a tre ambiti principali: a) le persone con disabilita' hanno lo stesso diritto degli altri cittadini dell'UE di trasferirsi in un altro paese o di partecipare alla vita politica. Inoltre, entro la fine del 2023, la Commissione europea proporra' una carta europea per la disabilita' per tutti i paesi dell'UE che facilitera' il riconoscimento reciproco dello status di disabilita' tra gli Stati membri, aiutando le persone con disabilita' a godere del loro diritto alla libera circolazione; b) le persone con disabilita' hanno il diritto di vivere in modo indipendente e scegliere dove e con chi vogliono vivere. Per sostenere la vita indipendente e l'inclusione nella comunita', la Commissione sviluppera' orientamenti e lancera' un'iniziativa per migliorare i servizi sociali per le persone con disabilita'; c) protezione delle persone con disabilita' da qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Essa mira a garantire pari opportunita' e accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo. La parita' di accesso deve essere garantita anche a tutti i servizi sanitari e all'occupazione. Va inoltre tenuto conto che il rispetto dei principi fissati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e' una condizione abilitante per la programmazione dei fondi strutturali 2021-2026, dunque assume ruolo rilevante al fine di poter spendere i Fondi SIE assegnati. Sul punto, e' necessario che ogni Stato membro assicuri che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione e non solo nella fase genetica. 3. Principi
Alla luce di quanto sopra premesso, le amministrazioni che saranno chiamate a definire in modo specifico i progetti, le riforme e le misure da attuare ovvero a regolare l'attuazione da parte degli Enti territoriali, dovranno necessariamente tenere in adeguata considerazione una serie di principi imprescindibili volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilita', valorizzandone l'attuazione nella misura piu' puntuale e compiuta possibile, compatibilmente con le specificita' definite al successivo paragrafo 4. Tali principi, che considerano tra i destinatari delle risorse le persone con disabilita' e le loro specifiche istanze ed esigenze, sono: a) Accessibilita': Secondo quanto prevede l'art. 9 della Convenzione ONU, deve essere garantito, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'accesso all'ambiente fisico e ai trasporti, mediante l'abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche, tenendo in particolare considerazione il divario che caratterizza il nostro Paese (Nord/Sud e aree interne) anche con specifico riguardo all'erogazione di servizi in favore delle persone con disabilita'. Le misure adottate devono mirare alla creazione di ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Devono inoltre favorire l'accesso all'informazione e alla comunicazione, abbattendo le barriere alla comunicazione che limitano in tutto o in parte il libero sviluppo cognitivo e la capacita' di autodeterminarsi di tutti i cittadini, anche attraverso l'attivazione di interventi che favoriscano l'accesso agli strumenti informatici e digitali da parte delle persone con disabilita'.
Parte di provvedimento in formato grafico
b) Progettazione universale («Design for All»): La progettazione degli interventi non puo' ignorare l'uso di metodi e tecniche che agevolino la fruibilita', l'autonomia e la sicurezza degli spazi privati e pubblici da parte delle persone con disabilita', a prescindere dalla condizione invalidante e in linea con quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'. Pertanto, tutti gli investimenti in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, trasporto locale sostenibile e mobilita' sostenibile, servizi di istruzione e assistenza sanitaria territoriale, devono rispettare le sette declinazioni del principio, ovvero: 1. Equita', consistente nella progettazione per tutti, a prescindere dalla condizione disabilitante; 2. Flessibilita', consistente nella capacita' di adattarsi alle diverse condizioni disabilitanti; 3. Semplicita' e intuitivita', consistente nella facilita' di comprensione, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalla sua conoscenza, dalle sue capacita' linguistiche o dal suo livello di concentrazione; 4. Percettibilita' delle informazioni, consistente nell'efficace comunicazione delle informazioni necessarie all'utente, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacita' sensoriali; 5. Tolleranza all'errore, consistente nella minimizzazione dei pericoli e delle conseguenze avverse di azioni accidentali o non volute; 6. Contenimento dello sforzo fisico, consistente nell'utilizzo in modo efficiente, confortevole e con minima fatica; 7. Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso, consistente nel rendere lo spazio facilmente fruibile indipendentemente dalle dimensioni del corpo dell'utente, della postura e dalla mobilita'. c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione: in linea con le Missioni n. 5 e n. 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la ratio ispiratrice della legge 22 giugno 2016, n. 112, le riforme e gli investimenti, con specifico riguardo alle persone con disabilita', devono tendere alla promozione della vita indipendente e al sostegno all'autodeterminazione nel contesto sociale, economico e politico del Paese. Gli interventi devono promuovere il pieno diritto di scelta delle persone con disabilita' in ordine ai luoghi dove svolgere la propria esistenza, coerentemente altresi' con l'obiettivo di contrastare l'isolamento, la segregazione e l'istituzionalizzazione delle persone con disabilita', intendendosi quest'ultima come l'imposizione a trascorrere parte della propria vita in strutture segreganti e lontane dal proprio contesto familiare.
Parte di provvedimento in formato grafico
d) Principio di non discriminazione: conformemente anche al dettato della nostra Carta costituzionale, non puo' prescindersi per ogni riforma e progettazione dalla tutela del cogente principio di pari dignita' sociale e di non discriminazione delle persone con disabilita', che consente la piena espansione dello sviluppo della persona. Tale principio di non discriminazione deve declinarsi nella previsione di progettualita' che non sacrifichino in alcun modo i doveri inderogabili di solidarieta' e pari opportunita'.
Parte di provvedimento in formato grafico 4. Specificita' da contemperare nell'applicazione della direttiva Fatta salva l'assoluta centralita' di valorizzare nella maniera piu' puntuale, compiuta e trasversale possibile la tematica oggetto della presente direttiva e gli associati vincoli stabiliti dai criteri e dalle linee di indirizzo ivi contenute per incrementare il grado di inclusivita' e di non-discriminazione a favore dei soggetti con disabilita', sul piano dell'applicabilita' devono, altresi', essere opportunamente salvaguardate e contemperate le specificita' che connotano particolari ambiti, quali il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, per cio' che afferisce ai correlati e necessari requisiti relativi a personale, mezzi e strumenti che ne estrinsecano la funzione 'operativa'. 5. Consultazione pubblica delle associazioni delle persone con disabilita' E' principio dell'ordinamento giuridico della UE (art. 11 Trattato sull'Unione europea) che le istituzioni diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilita' di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione e che le istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la societa' civile. In attuazione di tale principio la direttiva del Ministro della funzione pubblica n. 2 del 31 maggio 2017 detta le Linee guida cui le Pubbliche amministrazioni devono conformarsi al fine di garantire che i processi di coinvolgimento diretti ad assicurare la maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche siano inclusivi, trasparenti ed efficaci. Nella attuazione del PNRR, le amministrazioni titolari dovranno quindi garantire forme adeguate di consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilita'. 6. Monitoraggio Al fine di garantire alle persone con disabilita' il godimento di tutti i diritti e di tutte le liberta' fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunita', l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' (OND), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinati i principi richiamati dalla presente direttiva in ordine alle riforme previste nel PNRR nonche' alle relative misure. Nella predisposizione degli atti di regolazione o gestione delle azioni di propria competenza, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione del Piano avra' cura di illustrare all'Osservatorio, ed in relazione a ciascuna riforma o categoria di investimenti, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilita', nonche' le modalita' attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare il rispetto, l'attuazione e la verifica dei criteri e dei requisiti indicati nella presente direttiva. Il monitoraggio si rende necessario anche in presenza di fattori che impediscono la piena ed effettiva applicazione della direttiva. Qualora il rispetto dei criteri e dei requisiti da questa previsti risulti impossibile o solo parziale, le amministrazioni avranno cura di fornire comunque all'Osservatorio ogni elemento utile a motivare la mancata o parziale applicazione della direttiva. Nel merito, il monitoraggio sara' svolto con modalita' agili e funzionali all'adozione di eventuali correttivi, che comunque non ritardino l'avvio dei bandi/avvisi di competenza delle amministrazioni titolari degli interventi, basato su un set di specifici indicatori-obiettivo, che sara' successivamente definito nell'ambito della piu' generale costruzione del sistema di monitoraggio del PNRR. Ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione di una riforma o di una categoria di investimenti avra' cura di fornire, attraverso la compilazione di un Report previsionale da predisporre sulla base di un apposito format, elementi, informazioni o chiarimenti utili e funzionali a rendere noto all'Osservatorio i contenuti e le finalita' delle riforme in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, con particolare riferimento all'impatto e alle ricadute sulle persone con disabilita'; le modalita' previste per il rispetto e l'attuazione dei requisiti e dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente direttiva, e una previsione dei risultati attesi in materia di inclusione e disabilita'. In ogni caso tali elementi informativi non sono pregiudiziali alla assunzione delle decisioni e dei provvedimenti attuativi le misure del PNRR. Inoltre, l'Amministrazione avra' cura di sottoporre ex post all'Osservatorio un report conclusivo, da predisporre sulla base di un apposito format riportante: un bilancio complessivo sull'attuazione delle riforme realizzate in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, anche riguardo alla attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunita' e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilita' nel PNRR e nel PNC; i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilita', precisando gli eventuali fattori che hanno favorito od impedito il loro pieno conseguimento. Il Ministro per le disabilita' o l'Autorita' politica delegata a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' potra', infine, fornire alle amministrazioni responsabili dell'attuazione di una Riforma o di una categoria di investimenti, eventuali e specifiche osservazioni volte a consolidarne in fieri il grado di inclusivita' ed assicurare il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilita'. |
| LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI REPORT DI MONITORAGGIO DEL PNRR IN MATERIA DI DISABILITA' (a cura della Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita') 1.Premessa Al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel rispetto dei diritti delle persone con disabilita' di cui alla legge 18/2009, la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'» (di seguito direttiva) ha individuato alcuni principi chiave a cui le amministrazioni responsabili delle riforme e delle misure contenute nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione che in quella di attuazione delle stesse. La direttiva ha altresi' previsto che le amministrazioni responsabili delle riforme e delle misure connesse e/o finanziate dal PNRR elaborino due distinti report, entrambi da inviarsi all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita': 1) un primo Report previsionale (Allegato A), che, all'inizio delle attivita', descriva la riforma/la misura di cui l'Amministrazione e' responsabile, prefigurandone l'impatto sulle persone con disabilita' e fornendo elementi utili a comprendere le azioni e le modalita' previste per assicurare il rispetto dei principi individuati dalla direttiva sopra citata; 2) un successivo Report conclusivo (Allegato B), che, al termine delle attivita', fornisca una descrizione dei risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione delle persone con disabilita', rendendo altresi' conto delle corrispondenze/difformita' registrate a seguito dell'attuazione della riforma/della misura rispetto alle previsioni contenute nel Report previsionale. Entrambi i Report dovranno essere inviati all'indirizzo osservatorionazionale.disabilita@governo.it . Per facilitarne la redazione, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' ha predisposto e pubblichera' sul proprio sito web (osservatoriodisabilita.gov.it) le presenti Linee guida. 2.Obiettivi delle Linee guida Le presenti Linee guida hanno lo scopo di facilitare la redazione dei due Report previsti dalla direttiva. Essi si prefiggono di orientare in modo sintetico e schematico la raccolta delle informazioni rilevanti in materia di inclusione delle persone con disabilita', favorendone pertanto l'elaborazione da parte delle amministrazioni e l'analisi da parte dell'Osservatorio. Allo scopo, sono di seguito riportate due distinte sezioni: la prima, contenente un riepilogo dei principi chiave a cui le amministrazioni sono invitate ad attenersi (cfr. punto 3); la seconda, contenente due format dedicati (Allegati A e B) che dovranno essere rispettivamente utilizzati per la redazione del Report previsionale e del successivo Report conclusivo (cfr. punto 4). 3.Principi e metodo da rispettare nell'esecuzione di riforme e misure Ai sensi della direttiva, sono quattro i principi chiave da rispettare nella progettazione ed attuazione di tutte le riforme e misure contenute nel PNRR: a) Accessibilita'; b) Progettazione universale («Design for All»); c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione; d) Principio di non discriminazione. La direttiva prevede inoltre che il metodo di lavoro dovra' basarsi sul principio della consultazione pubblica. |
| ALLEGATO A SCHEDA DEL REPORT PREVISIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO B SCHEDA DEL REPORT CONCLUSIVO
Parte di provvedimento in formato grafico |
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