Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2022, n. 26
Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;
Visti gli articoli 98-vicies quinquies e 98-vicies sexies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo 1, comma 15;
Visto l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»
- Si riportano i commi commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto
articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta
cartacea per le finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e'
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche
in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione
del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si
avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi
costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina
tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di
funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso,
prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano
trattamenti di dati per le finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di
garantire la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in
particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di
iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del
Regolamento.»
- Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee», convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
«Art. 20-bis. (Adeguamento alla normativa comunitaria
in materia di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva
2002/58/CE). - 1. Al fine di superare a regime la
disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonche' ai sensi di quanto
previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti
i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma
1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita' semplificate e anche in via
telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della
quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione
del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di
funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso,
prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano
trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera b), di garantire la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e di fornire
all'utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante»;
c) all'articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal
relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo».
2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
adottati dal Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive
modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo
codice.
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al
termine di sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135».
4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. L'impiego da parte di un professionista del
telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax
richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta
salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma
3-bis, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di
abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178, concernente «Regolamento recante
istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti
che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e
del proprio numero telefonico per vendite o promozioni
commerciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 2010, n. 256.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del
decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante
modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,
e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori:
«12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
la parola: "abbonato", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: "contraente".»
- Si riporta il testo degli articoli 98-vicies
quinquies e 98-vicies sexies del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207, recante modifiche al Codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259:
«Art. 98-vicies quinquies. (Servizi di consultazione
degli elenchi (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003). - 1.
L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi
di comunicazione interpersonale basati sul numero che
assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino
qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le
informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in
una forma concordata e a condizioni eque, oggettive,
orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorita'
provvede affinche' sia rispettato il diritto degli utenti
di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere
inseriti o esclusi dagli elenchi.
2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni alle
imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla
fornitura di servizi di consultazione elenchi in
conformita' dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni
sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e
favoriscano modalita' digitali di erogazione e fruizione
del servizio.
3. L'Autorita' non mantiene in essere alcuna
limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di
uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di
consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite
chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire
tale accesso a norma dell'articolo 98-decies.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le
prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di
protezione dei dati personali e della vita privata e, in
particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
«Art. 98-vicies sexies (Interoperabilita' dei
ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e
delle apparecchiature di televisione digitale di consumo
(ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003). - 1.
Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di
televisione digitale di consumo devono essere
interoperabili in conformita' ai commi 3 e 4.
2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo,
non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno
un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i
servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di
radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il
ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria,
quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le
apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.
3. I ricevitori autoradio di consumo messi a
disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un
veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione
sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un
ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i
servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale
terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse,
soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato,
coperto da tali norme o parti di esse.
4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a
schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm
messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una
presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di
normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da
esso adottata, ovvero conforme a una specifica
dell'industria) che consenta un agevole collegamento di
periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i
componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale,
incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato
e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori
destinate alla ricezione dei segnali di televisione
digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o
via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a
disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di
ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo
di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di
normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);
di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a
condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura,
il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di
locazione.
5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute
nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2
con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In
caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorita' sentiti gli
operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche
approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main
10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da
integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire
l'innovazione tecnologica indicando altresi' i relativi
tempi congrui di adeguamento.
6. L'Autorita' vigila sull'interoperabilita' delle
apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui
al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce
le misure necessarie per garantirla.
7. I fornitori di servizi di televisione digitale
garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di
televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali
siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente
fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di
servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine
del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilita'
di restituire le apparecchiature di televisione digitale in
modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri
che sono pienamente interoperabili con i servizi di
televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a
cui e' passato l'utente finale. Le apparecchiature di
televisione digitale che sono conformi alle norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse,
sono considerate conformi alle prescrizioni di
interoperabilita' di cui sopra contemplate da tali norme o
parti di esse. Con regolamento dell'Autorita' sono indicate
le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente
superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi
previsti dal presente comma.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza):
«54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e'
modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130,
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le
finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
2018, n. 149, concernente «Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni,
con riguardo all'impiego della posta cartacea», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2019, n. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, della
legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in materia
di iscrizione e funzionamento del registro delle
opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le
chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di
ricerche di mercato):
«15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono apportate le opportune
modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che
disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta
l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari
incompatibili con le norme della presente legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 8, del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti
per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e
ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati
personali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205:
«8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole:
"mediante operatore con l'impiego del telefono" sono
inserite le seguenti: "nonche', ai fini della revoca di cui
al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di
chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";
b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante
operatore con l'impiego del telefono" sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che
compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali
telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza
l'intervento di un operatore umano";
d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: "attivita' di call center" sono inserite le
seguenti: ", per chiamate con o senza operatore,".»

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il regolamento del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 129, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«1. Il Garante individua con proprio provvedimento,
in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, le
modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati
personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 130 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - 1. Fermo
restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi
automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata
senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e'
consentito con il consenso del contraente o utente. Resta
in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento
nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto
articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta
cartacea per le finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e'
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche
in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione
del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si
avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi
costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina
tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di
funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso,
prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano
trattamenti di dati per le finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di
garantire la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in
particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di
iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il
titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e
in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalita' di cui al presente comma, e' informato
della possibilita' di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita'
del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento,
oppure esortando i destinatari a visitare siti web che
violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n.
70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai
sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresi'
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 11 gennaio 2018, n. 5:
«Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si applicano le
definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica
richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze
telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via
telematica o telefonica, al registro pubblico delle
opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che
vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni
telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del
telefono nonche', ai fini della revoca di cui al comma 5,
anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate
senza l'intervento di un operatore, per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque
inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli
elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a
fornire al gestore del registro con la stessa periodicita'
di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al
comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli
elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per
periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei
confronti di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque
momento, anche per via telematica o telefonica.
5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si
intendono revocati tutti i consensi precedentemente
espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi
soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie
numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini
di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed e'
altresi' precluso, per le medesime finalita', l'uso delle
numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del
trattamento sulla base dei consensi precedentemente
rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati
nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere,
ovvero cessati da non piu' di trenta giorni, aventi ad
oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e'
comunque assicurata, con procedure semplificate, la
facolta' di revoca.
6. E' valido il consenso al trattamento dei dati
personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo
indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di
cui al comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo,
la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione
di dati personali degli interessati iscritti al registro di
cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non
riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti
dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle
numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento e'
tenuto a comunicare agli interessati gli estremi
identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono
trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7,
si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo
166, comma 2, del medesimo codice. In caso di reiterazione
delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per
la protezione dei dati personali, le autorita' competenti
possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi
piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del
diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente
legge, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 166, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle
suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la
protezione dei dati personali, le autorita' competenti
possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi
piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'
responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni
della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi
di attivita' di call center per l'effettuazione delle
chiamate telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di
pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che
compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali
telefoniche con o senza l'intervento di un operatore umano
hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque
precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale,
il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere
all'aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la
consultazione periodica del registro da parte degli
operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal
Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge detta criteri
generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le
modalita' previste dall'articolo 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti
criteri:
a) promuovere l'adozione da parte del gestore del
registro e degli operatori di forme tecniche, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di
contenere il costo delle tariffe di consultazione
preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con
forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non
siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le
sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle
tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del
registro.
14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici
per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti
negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale
divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono apportate le opportune
modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che
disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta
l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari
incompatibili con le norme della presente legge.»
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalita' statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
2018, n. 5, si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti del regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGPD), si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
 
Art. 3

Istituzione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.
2. Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, puo' essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per i riferimenti del regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGPD), si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4

Realizzazione e gestione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuita' del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;
e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:
a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base dell'esito delle consultazioni di cui alla lettera a), alla predisposizione ed attivazione delle modalita' tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonche' alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante: «Codice dei contratti pubblici», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 136 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 136. (Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, di seguito denominato: "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dello sviluppo economico, e' composto dai rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante
designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto
dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle
pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui
problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento
tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato
della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita'
normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
delle procedure.»
 
Art. 5

Soggetti obbligati all'accesso
e modalita' di adesione al servizio

1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:
a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identita' in corso di validita' del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita' del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; attestazione dell'identita' dell'operatore puo' avvenire anche attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono con o senza o senza l'intervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale puo' essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera' materialmente i contatti con i contraenti;
c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validita' dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 5 del 2018:
«1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di
call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte a
numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la
piena attuazione dell'obbligo di presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di
quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal
fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del
codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e
distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche
finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate
al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di
pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli
operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono
ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per
i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo
richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure
presentano l'identita' della linea a cui possono essere
contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso
di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»
 
Art. 6

Costi di accesso al registro

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. L'aggiornamento periodico delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice, e' determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'all'articolo 1 della legge 11
gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 7

Modalita' e tempi di iscrizione dei contraenti al registro

1. Ciascun contraente puo' chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale e' intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonche', ai fini della revoca di cui al comma 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalita':
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente e' tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilita' e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b); l'attestazione dell'identita' del contraente puo' avvenire anche attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilita' per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta' o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione;
c) mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente e' tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilita'.
2. Le modalita' tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.
3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di piu' numerazioni, e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalita' di cui al comma 1, lettere a) o c). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.
4. I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.
5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o piu' operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale:
a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di annotazione della revoca dell'opposizione;
b) delle numerazioni nazionali, se e' stato raccolto apposito consenso successivamente alla data piu' recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purche' cio' sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.
6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
7. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali e' parte il contraente si applica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.
8. Ogni contraente puo' iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.
9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro e' riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.
10. Il gestore del registro aderisce alle regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 98-vicies quinquies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di propria competenza, sono definiti:
a) le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018;
b) le modalita' attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera a) devono essere fornite al gestore del registro al fine dell'iscrizione di default, qualora non gia' iscritte.
11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, gia' iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facolta' del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.
12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita' automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonche' delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua
idonee modalita' per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche'
per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del
Regolamento, in base al principio della massima
semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza
oneri.»
- Per il testo dell'all'articolo 1 della legge 11
gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 98-vicies quinquies del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 8

Modalita' tecniche di funzionamento
e di accesso al registro da parte degli operatori

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.
2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonche' mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea.
3. Le modalita' di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da' corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.
4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico e' possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 9

Obbligo di presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali

1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita' di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge n. 5 del 2018:
«1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di
call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte a
numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la
piena attuazione dell'obbligo di presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di
quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal
fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del
codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e
distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche
finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate
al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di
pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli
operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono
ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per
i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo
richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure
presentano l'identita' della linea a cui possono essere
contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso
di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»
 
Art. 10

Obbligo di informativa

1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresi', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalita' indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformita' a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 11

Campagne informative per il consumatore

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalita', gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 4 (Educazione del consumatore). - 1.
L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a
favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo
sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai
procedimenti amministrativi, nonche' la rappresentanza
negli organismi esponenziali.
2. Le attivita' destinate all'educazione dei
consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non
hanno finalita' promozionale, sono dirette ad esplicitare
le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente
vulnerabili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
 
Art. 12

Controllo da parte del Garante
per la protezione dei dati personali

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.
 
Art. 13

Tutela del contraente

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al regolamento del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
si veda nelle note all'art. 1.
La Parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, reca: «Tutela dell'interessato e sanzioni».
 
Art. 14

Abrogazione e disciplina transitoria

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' abrogato a decorrere dalla data di operativita' del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022.
2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione e' presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178, concernente: «Regolamento recante
istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti
che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e
del proprio numero telefonico per vendite o promozioni
commerciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 2010, n. 256.
 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2022 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 193