Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2022 (vai al sommario)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DECRETO RETTORALE 9 marzo 2022
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 3;
Richiamatolo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia, emanato con decreto rettorale n. 9 del 25 gennaio 2018, in particolare gli articoli 23, comma 1 lettera e), 25, comma 2 lettera b) e 58, comma 6;
Richiamate le deliberazioni del senato accademico del 19 maggio 2021 e del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2021 con le quali e' stato approvato il documento «Ricognizione e nuove prospettive per la Federazione di scuole universitarie superiori»;
Richiamato il decreto rettorale n. 127/2021 con il quale e' stata nominata la Commissione per la revisione dello statuto della Scuola;
Richiamate le deliberazioni del 14 dicembre 2021 del Consiglio di classe scienze, tecnologie e societa' e del 15 dicembre 2021 del Consiglio di classe scienze umane e della vita con le quali i Consigli hanno espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;
Richiamata la deliberazione del 16 dicembre 2021 del Consiglio dei collegi, con la quale il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;
Richiamate le deliberazioni del 17 dicembre 2021 del senato accademico di approvazione della revisione dello statuto della Scuola e del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione con cui il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;
Considerata la comunicazione del Ministero del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1012/2022) con oggetto «Modifiche dello statuto della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia - controllo MUR ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168»;
Richiamata la deliberazione del 22 febbraio 2022 del senato accademico di approvazione dello statuto con le modifiche apportate sulla base delle osservazioni del MUR, con mandato al rettore di predisporre la versione definitiva per la trasmissione del testo statutario al consiglio di amministrazione per il parere di competenza e la successiva trasmissione per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Richiamata la deliberazione del 28 febbraio u.s. del consiglio di amministrazione con cui il Consiglio ha confermato parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;
Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione del nuovo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS;

Decreta:

e' emanato il nuovo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Pavia, 9 marzo 2022

Il rettore: Pietrabissa
 
Allegato

SOMMARIO
I. Preambolo
II. Parte Generale
Articolo 1 (Natura giuridica e sede)
Articolo 2 (Finalita' istituzionali)
Articolo 3 (Principi, valori e qualita')
Articolo 4 (Sinergie, federazioni, consorzi e associazioni)
Articolo 5 (Amministrazione, contabilita' e finanza)
Articolo 6 (Patrimonio)
Articolo 7 (Strumenti di programmazione) III. Architettura Istituzionale
Articolo 8 (Organi)
Articolo 9 (Rettore)
Articolo 10 (Senato accademico)
Articolo 11 (Consiglio direttivo e di sorveglianza)
Articolo 12 (Collegio dei Revisori dei conti)
Articolo 13 (Nucleo di valutazione)
Articolo 14 (Direttore generale)
Articolo 15 (Consiglio dei Collegi)
Articolo 16 (Advisory Board) IV. Organizzazione interna
Articolo 17 (Strutture accademiche)
Articolo 18 (Preside di classe)
Articolo 19 (Consiglio di classe)
Articolo 20 (Presidio della qualita')
Articolo 21 (Commissione paritetica allievi e docenti)
Articolo 22 (Comitato unico di garanzia)
Articolo 23 (Collegio di disciplina) V. Attivita' didattiche e formative
Articolo 24 (Offerta didattica e formativa)
Articolo 25 (Corsi ordinari)
Articolo 26 (Titoli)
Articolo 27 (Allievi) VI. Disposizioni generali e finali
Articolo 28 (Funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle Strutture accademiche)
Articolo 29 (Norma di chiusura)

I. PREAMBOLO

L'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (la «Scuola IUSS») riconosce il contributo dato alla sua costituzione e allo sviluppo delle sue attivita' dal sistema accademico pavese e, in particolare, dall'Universita' di Pavia, dai collegi di merito pavesi fondatori - rappresentati dal Collegio Borromeo, dal Collegio Ghislieri, dal Collegio Nuovo fondazione Sandra ed Enea Mattei e dal Collegio Santa Caterina da Siena (i «Collegi Fondatori») - nonche' dall'Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia («EDiSU Pavia»). Questo contributo ha consentito alla Scuola IUSS di acquisire autonomia, crescere e affermarsi quale punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l'alta formazione e la ricerca di eccellenza negli ambiti di propria specializzazione.
Negli anni recenti la Scuola IUSS ha contribuito al progetto di costituzione della federazione delle Scuole Superiori insieme alla Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa; il progetto, che per la prima volta in Italia ha implementato un sistema federativo in ambito universitario, ha consentito di promuovere la progettazione di sistema di alleanze con tutte le scuole superiori a ordinamento speciale.
La Scuola IUSS persegue la propria autonomia formulando e attuando le proprie scelte programmatiche con particolare riferimento alla attivita' di formazione e di ricerca e attua la propria responsabilita' nel contribuire attivamente al progresso della societa' con le sue competenze e con i risultati delle sue attivita'.

 
Art. 1.

Natura giuridica e sede

(i) L'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia e' un istituto statale di istruzione superiore universitaria, di ricerca e di alta formazione a ordinamento speciale e puo' utilizzare nei suoi rapporti esterni e interni la denominazione Scuola universitaria superiore IUSS (in breve, «Scuola IUSS»).
(ii) La Scuola IUSS:
a. e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
b. realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le fonti interne;
c. si articola in una o piu' strutture accademiche denominate classi;
d. ha sede legale in Pavia e puo' istituire altri poli didattici, di ricerca e di terza missione nonche' rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

 
Art. 2.

Finalita' istituzionali

(i) Riconoscendo nelle conoscenze, competenze e abilita' delle persone la principale risorsa per lo sviluppo di un Paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento e merito, offrendo loro, nel periodo degli studi universitari curriculari e in aggiunta ad essi, percorsi formativi innovativi e originali che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, senza limitazioni e vincoli rispetto a i metodi, agli oggetti e alle discipline di volta in volta coinvolte.
(ii) La Scuola IUSS si propone di contribuire al progresso della conoscenza in tutti i campi, inclusi quelli tradizionalmente definiti scientifici e umanistici, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca secondo modelli propri.
(iii) La Scuola IUSS riconosce la propria responsabilita' sociale nel promuovere e favorire azioni e iniziative per la valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca e per consentirne la piu' ampia ricaduta culturale, sociale, etica, ambientale ed economica.
(iv) Per le finalita' di cui sopra, la Scuola IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire qualita' ed efficacia alla prima.

 
Art. 3.

Principi, valori e qualita'

(i) In accordo con la propria funzione pubblica statale, la Scuola IUSS ha carattere laico e pluralistico e assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' e dei pari diritti nel lavoro e nello studio, promuovendo il rispetto della dignita' umana e rifiutando ogni forma di discriminazione.
(ii) La Scuola IUSS, nel perseguire i valori che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attivita' universitarie, individua come principi cardine la liberta' di espressione, di insegnamento e di ricerca, l'onesta', l'integrita', la trasparenza, la solidarieta', il reciproco rispetto e la tolleranza della diversita'.
(iii) Il Codice etico e di comportamento della Scuola IUSS traduce questi principi e valori in regole di condotta destinate a tutte le persone della comunita' accademica.
(iv) La Scuola IUSS promuove altresi':
a. la dimensione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' di personale e di allieve e allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali nonche' l'appropriazione e l'uso della lingua inglese come veicolo d'elezione nella formazione, nella ricerca e nella diffusione della cultura;
b. la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualita', l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo;
c. la consapevolezza dell'impatto della conoscenza sulla societa' e sul suo progresso riconoscendo particolare valore alla sostenibilita' per la tutela dell'ambiente e delle future generazioni.

 
Art. 4.

Sinergie, federazioni, consorzi e associazioni

(i) Nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali la Scuola IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti sia del sistema accademico pavese, che di quello nazionale e internazionale.
(ii) In particolare, la Scuola IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari di merito e realizza, quale proprio elemento fondativo, caratterizzante e distintivo, una forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi ai propri processi formativi.
(iii) E' facolta' della Scuola IUSS partecipare a federazioni di atenei, fondazioni, consorzi, enti e associazioni nonche' stipulare convenzioni con altre istituzioni accademiche o enti operanti nei settori della ricerca e della formazione in Italia e all'estero.
(iv) La Scuola IUSS promuove la collaborazione istituzionale con le altre scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e coordinamento.
(v) La Scuola IUSS valorizza le relazioni tra e con i propri ex allievi e riconosce e sostiene la loro associazione.

 
Art. 5.

Amministrazione, contabilita' e finanza

(i) La Scuola IUSS adotta un proprio sistema di amministrazione, finanza e contabilita', improntato ad un modello di contabilita' economico-patrimoniale e analitica in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e in ossequio ai principi di trasparenza, economicita', efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicita'.
(ii) Le fonti di finanziamento della Scuola IUSS sono costituite da: trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.
(iii) L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
(iv) Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio direttivo e di sorveglianza approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo puo' avvenire entro il 30 giugno.

 
Art. 6.

Patrimonio

(i) La Scuola IUSS, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprieta' nonche' delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o di cui abbia la disponibilita'.

 
Art. 7

Strumenti di programmazione

(i) La Scuola IUSS adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce:
a. le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale;
b. i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione;
c. le principali collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati;
d. le esigenze di strutture edilizie e di attrezzature;
e. l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico e amministrativo;
f. quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita'.
(ii) In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS fonda la sua gestione sulla programmazione triennale ai sensi della legislazione vigente.

 
Art. 8.

Organi

(i) Sono organi della Scuola IUSS:
a. il rettore;
b. il senato accademico;
c. il Consiglio direttivo e di sorveglianza;
d. il Collegio dei Revisori dei conti;
e. il nucleo di valutazione;
f. il direttore generale;
g. il Consiglio dei collegi;
h. l'Advisory Board.

 
Art. 9.

Rettore

(i) Il rettore rappresenta la Scuola IUSS ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale, programmatica e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola IUSS e del perseguimento delle relative finalita'.
(ii) Il rettore:
a. ha la rappresentanza legale della Scuola IUSS;
b. svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' formative, di ricerca e di terza missione;
c. assicura il perseguimento delle finalita' della Scuola IUSS secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di promozione del merito e di pari opportunita';
d. convoca e presiede il senato accademico;
e. convoca e presiede il Consiglio direttivo e di sorveglianza;
f. cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal senato accademico e dal Consiglio direttivo e di sorveglianza;
g. propone al Consiglio direttivo e di sorveglianza la nomina del direttore generale;
h. assicura il collegamento con il Consiglio dei collegi;
i. propone il bilancio di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio di previsione triennale e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
j. approva le variazioni di bilancio di carattere non discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio direttivo e di sorveglianza;
k. conferisce i titoli di studio e gli attestati rilasciati dalla Scuola IUSS;
l. stipula convenzioni, accordi e contratti riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS;
m. procede alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal senato accademico;
n. svolge ogni altra attribuzione demandata al rettore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IUSS;
o. assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
p. emana lo statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi della Scuola IUSS;
q. propone il Piano di orientamento strategico della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri dei Consigli di classe;
r. propone il documento di programmazione triennale della Scuola IUSS, tenuto conto delle indicazioni dei Consigli di classe e previo parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio direttivo e di sorveglianza;
s. propone il documento di programmazione del personale, previo parere obbligatorio e non vincolante del direttore generale e del Consiglio direttivo e di sorveglianza;
t. cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano di orientamento strategico e del programma annuale di attivita';
u. promuove l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Scuola IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
v. esercita la funzione di avvio dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori per cui e' competente il Collegio di disciplina di cui all'art. 23 ed esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti a norma del Codice etico e di comportamento della Scuola;
w. vigila sull'osservanza del Codice etico della Scuola IUSS e segnala le violazioni al senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dei regolamenti della Scuola IUSS;
x. esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, per quanto applicabili;
y. propone al senato accademico i componenti di sua competenza dell'Advisory Board;
z. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
(iii) Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Universita' italiane e le Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede. Il rettore e' eletto per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
(iv) L'elettorato attivo spetta:
a. ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b. ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo. Il voto di ciascuno e' pesato con un coefficiente pari al venti per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale;
c. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e agli assegnisti di ricerca. Il voto di ciascuno e' pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli assegnisti;
d. alle allieve e gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato. Il voto di ciascuno e' pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli allievi;
e. al rappresentante del Consiglio dei Collegi nel senato accademico.
(v) Il rettore nomina, tra i professori ordinari della Scuola IUSS, un prorettore vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o dimissioni anticipate. Il prorettore vicario dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
(vi) In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che, eventualmente, comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore puo' designare uno o piu' prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo della Scuola IUSS, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le proprie responsabilita' di iniziativa e di coordinamento.

 
Art. 10.

Senato accademico

(i) Il senato accademico e' organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica, della ricerca e della terza missione della Scuola IUSS ed in tale veste approva il Piano di orientamento strategico.
(ii) Il senato accademico:
a. e' responsabile dell'indirizzo strategico della Scuola IUSS;
b. delibera in merito alla costituzione, modifica ed estinzione delle strutture accademiche;
c. approva la programmazione triennale e la programmazione del personale proposte dal rettore;
d. ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IUSS;
e. delibera in merito alla partecipazione della Scuola IUSS a federazioni di atenei, fondazioni, consorzi, enti e associazioni;
f. delibera in merito alle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
g. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento generale e i regolamenti per la didattica e la ricerca e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del Consiglio direttivo e di sorveglianza, nonche' le relative modifiche;
h. puo' richiedere pareri non vincolanti alle classi in vista dell'approvazione o della modifica dei regolamenti di cui al punto precedente;
i. nomina i membri del Consiglio direttivo e di sorveglianza;
j. nomina i componenti dell'Advisory Board;
k. nomina i componenti del nucleo di valutazione;
l. nomina i componenti del collegio di disciplina;
m. delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori;
n. nomina i responsabili delle unita' organizzative della didattica, della ricerca e della terza missione;
o. esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IUSS, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle universita' fatte salve le competenze del Consiglio direttivo e di sorveglianza;
p. determina il numero dei posti di allieva e di allievo e approva i relativi bandi dei corsi ordinari, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master da mettere a concorso;
q. esprime un parere obbligatorio e vincolante sullo schema della programmazione didattica dei corsi ordinari predisposto dai Consigli di classe.
(iii) Il senato accademico e' composto da:
a. il rettore;
b. i presidi delle classi;
c. quattro membri eletti dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Scuola IUSS tra gli stessi;
d. un membro eletto dal personale tecnico e amministrativo tra il personale stesso;
e. un membro eletto dal Consiglio dei collegi all'interno del Consiglio stesso;
f. un membro eletto degli allievi iscritti ai corsi ordinari tra gli stessi;
g. un membro eletto dagli allievi iscritti ai corsi di dottorato tra gli stessi.
(iv) Il mandato dei componenti del senato ha durata pari a quattro anni accademici ed e' rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

 
Art. 11.

Consiglio direttivo e di sorveglianza

(i) Il Consiglio direttivo e di sorveglianza sovraintende all'esecuzione della politica di indirizzo e governo della Scuola IUSS con specifico riguardo alla sostenibilita' e all'equilibrio della gestione economico-patrimoniale e finanziaria.
(ii) Il consiglio direttivo e di sorveglianza:
a. delibera in merito al bilancio di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio di previsione triennale sulla base della programmazione triennale deliberata dal senato accademico;
b. delibera in merito al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
c. vigila sulla sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita';
d. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, economica e finanziaria alle direttive generali impartite;
e. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento sulla amministrazione e la contabilita' e gli altri regolamenti inerenti alle materie di propria competenza;
f. nomina il direttore generale, sulla base di una proposta del rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso;
g. delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IUSS;
h. determina, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, le indennita' da attribuire ai componenti degli organi della Scuola IUSS o agli incaricati di funzioni istituzionali;
i. delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo.
(iii) Il Consiglio direttivo e di sorveglianza e' composto da:
a. il rettore;
b. un consigliere appartenente ai ruoli della Scuola IUSS, scelto tra i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia, nominato dal senato accademico su proposta del rettore;
c. tre consiglieri non appartenenti ai ruoli della Scuola IUSS nominati dal senato accademico su proposta motivata del rettore e scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; tali consiglieri non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS, a decorrere dal terzo anno accademico precedente alla nomina e per tutta la durata dell'incarico.
(iv) La durata in carica del Consiglio direttivo e di sorveglianza e' di tre anni accademici, rinnovabile per un solo mandato.

 
Art. 12.

Collegio dei Revisori dei conti

(i) Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione.
(ii) Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da cinque membri, di cui:
a. un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b. un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c. un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
(iii) La composizione del Consiglio dei Revisori dei conti deve rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di legge.
(iv) I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

 
Art. 13.

Nucleo di valutazione

(i) Il Nucleo di valutazione:
a. provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione;
b. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca, della didattica e della terza missione, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c. svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IUSS.
(ii) Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri, di cui:
a. quattro membri, tra cui il presidente, designati, su proposta del rettore, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;
b. un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalita' previste dai regolamenti.
(iii) I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS ne' rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione.
(iv) Il Nucleo e' nominato dal senato accademico e resta in carica quattro anni accademici dalla data della nomina e l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. Il rappresentante degli allievi dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo della Scuola IUSS, ai sensi della normativa per tempo vigente.
(v) La Scuola IUSS garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

 
Art. 14.

Direttore generale

(i) Il direttore generale opera sulla base degli indirizzi forniti dal senato accademico e dal Consiglio direttivo e di sorveglianza. In particolare:
a. esercita la funzione di gestione e organizzazione complessiva dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo della Scuola IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
b. coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale autorizzatorio, del bilancio di previsione triennale e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
c. approva i contratti e le convenzioni riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS.
(ii) L'incarico di direttore generale e' assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
(iii) L'incarico di direttore generale e':
a. attribuito dal Consiglio direttivo e di sorveglianza, su proposta motivata del rettore;
b. regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile.

 
Art. 15.

Consiglio dei Collegi

(i) Il Consiglio dei Collegi puo' esprimere pareri non vincolanti sui seguenti argomenti:
a. bando e criteri di ammissione ai corsi ordinari;
b. provvedimenti di espulsione dai corsi ordinari dei singoli allievi;
c. modifiche dello statuto;
d. modifiche del regolamento generale.
(ii) Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS proposte in merito a:
a. attivita' didattica;
b. attivita' internazionale.
(iii) Il Consiglio dei Collegi puo' essere consultato dal rettore su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi.
(iv) Il Consiglio dei Collegi e' composto da:
c. il presidente o il rettore di ciascuno dei Collegi fondatori e dei collegi universitari di merito convenzionati nonche' il presidente dell'EDiSU Pavia;
d. il rettore della Scuola IUSS o un suo delegato.
(iv) Il Consiglio dei Collegi e' presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi fondatori. Il presidente dura in carica tre anni accademici e non puo' essere immediatamente rieletto.
(v) Il Consiglio dei Collegi elegge tra i propri componenti un membro del senato accademico della Scuola IUSS e propone la nomina di un componente dell'Advisory Board.

 
Art. 16.

Advisory Board

(i) L'Advisory Board e' un organismo di consulenza del senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.
(ii) L'Advisory Board svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilita' di docenti e studenti.
(iii) L'Advisory Board e' composto da almeno cinque personalita' di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso la Scuola IUSS, la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne della Scuola IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione.
(iv) Un componente e' proposto dal Consiglio dei Collegi e gli altri componenti sono proposti dal rettore o da almeno tre membri del senato accademico.
(v) I componenti dell'Advisory Board svolgono la propria attivita' a titolo gratuito, sono nominati dal senato accademico e rimangono in carica quattro anni accademici dalla nomina.

 
Art. 17.

Strutture accademiche

(i) Al fine di programmare, organizzare e gestire attivita' didattiche e di ricerca della Scuola IUSS all'interno di specifiche aree o ambiti disciplinari o tematici, la Scuola IUSS puo' costituire classi. I requisiti minimi per la costituzione di una classe sono specificati nel regolamento generale.
(ii) Sono organi di ciascuna classe:
a. il preside di classe;
b. il consiglio di classe.
(iii) La Scuola IUSS puo' inoltre istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
(iv) Ogni professore o ricercatore della Scuola IUSS afferisce ad una classe.

 
Art. 18.

Preside di classe

(i) Il preside di classe:
a. coordina le attivita' della classe;
b. convoca e presiede il consiglio di classe;
c. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di classe.
(ii) Ciascun preside e' eletto dal rispettivo consiglio di classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.
(iii) I presidi sono nominati con decreto del rettore, durano in carica per un triennio accademico.
(iv) Ciascun preside, sentito il parere del consiglio di classe, puo' nominare un vicepreside.

 
Art. 19.

Consiglio di classe

(i) Il Consiglio di classe:
a. organizza le attivita' di ricerca, didattiche e di verifica dell'apprendimento;
b. approva la programmazione didattica tenendo conto, per i corsi ordinari, del parere reso dal senato ai sensi dell'art. 10, comma (ii), lettera q);
c. delibera in merito ai contratti di insegnamento nonche' ai contratti e alle convenzioni riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS, nei limiti di quanto stabilito dal bilancio di previsione annuale autorizzatorio;
d. affida ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli allievi e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della Scuola IUSS, secondo le modalita' definite dai regolamenti e le direttive del senato accademico;
e. propone al senato accademico la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
f. propone i bandi dei corsi ordinari, dei corsi di dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master.
(ii) Il Consiglio di classe delibera altresi' in merito:
a. ai piani di studio;
b. al coordinamento operativo e gestionale dei corsi;
c. alle richieste degli allievi di iscriversi presso un'Universita' diversa da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;
d. alle richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola IUSS;
e. all'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS presso l'Universita'.
(iii) Il Consiglio di classe e' composto da:
a. il preside;
b. i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla classe;
c. i professori, aggregati e su convenzione con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla classe;
d. tre membri eletti tra i ricercatori afferenti alla classe;
e. un membro eletto tra gli assegnisti di ricerca della casse;
f. un membro eletto tra gli allievi dei Corsi ordinari afferenti alla classe;
g. un membro eletto tra gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca della classe.
(iv) Le modalita' di elezione sono disciplinate dai regolamenti.
(v) Il mandato dei membri di cui alle lettere d), e), f) e g) ha durata di due anni accademici ed e' rinnovabile per una sola volta.
(vi) Il preside della classe ha facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attivita' didattiche e di ricerca della Scuola IUSS.

 
Art. 20.

Presidio della qualita'

(i) Il Presidio della Qualita' («PQA») esercita in seno alla Scuola IUSS le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano, coordina il sistema di assicurazione della qualita' della Scuola IUSS e promuove la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualita', l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo nella gestione di tutti i processi che contribuiscono al miglioramento della qualita'.
(ii) La composizione e il funzionamento del PQA sono definiti nei regolamenti.

 
Art. 21.

Commissione paritetica allievi e docenti

(i) La Commissione paritetica allievi e docenti:
a. svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b. formula pareri non vincolanti sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
(ii) La Commissione paritetica allievi e docenti e' composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta dal rettore o da un suo delegato.
(iii) Il funzionamento della Commissione e' definito dai regolamenti.

 
Art. 22.

Comitato unico di garanzia

(i) Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
(ii) Il Comitato formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.
(iii) Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi.
(iv) Il presidente del Comitato e' designato dal senato accademico della Scuola IUSS ed i componenti rimangono in carica quattro anni accademici, l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
(v) Le modalita' di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono definite dai regolamenti.

 
Art. 23.

Collegio di disciplina

(i) Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito.
(ii) Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.
(iii) Il Collegio di disciplina si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno.
(iv) La nomina dei componenti del Collegio di disciplina e' effettuata come segue: due componenti, di cui almeno uno esterno ai ruoli della Scuola, sono nominati dal senato accademico su proposta del rettore e un componente e' eletto secondo il principio della rappresentanza tra pari e nel rispetto delle procedure previste dall'apposito regolamento della Scuola, dai professori ordinari di ruolo in servizio presso la Scuola.
(v) I suoi componenti restano in carica quattro anni accademici e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
(vi) Qualora il procedimento disciplinare si svolga nei confronti del rettore della Scuola, la titolarita' del potere di avvio del procedimento disciplinare spetta al Decano.

 
Art. 24.

Offerta didattica e formativa

(i) Per il raggiungimento delle proprie finalita', la Scuola IUSS attiva:
a. corsi ordinari per allieve e allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell'Universita' di Pavia e delle istituzioni universitarie convenzionate;
b. corsi di dottorato di ricerca.
(ii) La Scuola IUSS puo' inoltre attivare:
a. corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica in collaborazione con una o piu' istituzioni universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b. master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con una o piu' istituzioni universitarie;
c. altri corsi tra i quali corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con una o piu' istituzioni universitarie o altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.
(iii) La Scuola IUSS puo' altresi':
a. conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati;
b. istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale.
(iv) L'ammissione ai corsi attivati dalla Scuola IUSS avviene mediante selezione pubblica sulla base del merito.

 
Art. 25.

Corsi ordinari

(i) I corsi ordinari hanno la finalita' di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi nei corsi di studio dell'universita'. Gli insegnamenti dei corsi ordinari possono svilupparsi in tutti gli ambiti disciplinari, inclusi a titolo di esempio quelli delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie, favorendo la visione non limitata ad un unico ambito.
(ii) I corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritti gli allievi.
(iii) L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola IUSS avviene per concorso, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
(iv) Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Universita' cui sono iscritti ed alle attivita' formative interne della Scuola IUSS.
(v) I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello offerti dalla Scuola IUSS.
(vi) Gli allievi dei corsi ordinari sono di norma alunni dei Collegi fondatori, dei Collegi EDiSU Pavia o dei collegi universitari di merito convenzionati. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico della Scuola IUSS.
(vii) La Scuola IUSS ha come obiettivo, previa disponibilita' di fondi a bilancio, il raggiungimento della completa gratuita' degli studi degli allievi dei Corsi ordinari e collabora sinergicamente con i Collegi e le Universita' di riferimento per ottenere tale risultato.
(viii) La Scuola IUSS, per favorire «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», puo' predisporre strumenti di sostegno finanziario per agevolare gli allievi dei corsi ordinari che ne avessero bisogno.

 
Art. 26.

Titoli

(i) La Scuola IUSS rilascia i seguenti titoli:
a) diploma di licenza;
b) diploma di licenza triennale di primo livello;
c) diploma di licenza biennale di secondo livello;
agli allievi che abbiano seguito con profitto i corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico;
d) laurea magistrale congiunta con almeno un'Universita' italiana o straniera agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi;
e) dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, duecentodieci agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca;
f) master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
(ii) Il rilascio degli attestati previsti nell'ambito dell'offerta didattica e formativa del precedente art. 24, comma (ii), lettera c), e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.

 
Art. 27.

Allievi

(i) Sono allievi della Scuola IUSS gli studenti dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato.

 
Art. 28.

Funzionamento degli organi collegiali,
delle Commissioni e delle strutture accademiche

(i) Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle strutture accademiche della Scuola IUSS si conforma ai seguenti principi:
a. la mancata designazione, nomina o elezione di componenti non impedisce la costituzione del collegio; il collegio non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati nominati, eletti o designati;
b. qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti;
c. il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
d. le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del collegio;
e. in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la Presidenza, il collegio e' presieduto dal vicario, se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il componente anagraficamente piu' anziano;
f. qualora a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al collegio piu' di un terzo dei propri componenti, il collegio decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo collegio; in tale ipotesi il mandato del nuovo collegio decorre dalla costituzione dello stesso;
g. la convocazione della seduta e' inviata, nel rispetto delle previsioni dei singoli regolamenti di funzionamento degli organi, dal presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
h. l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente del collegio ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta in seduta se approvata da almeno la meta' dei componenti del collegio presenti;
i. le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente;
j. le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.
(ii) Tutte le riunioni di organi collegiali, di Commissioni, di Comitati e di strutture accademiche della Scuola IUSS possono avere luogo in modalita' telematica. In tal caso, il presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, o chi lo sostituisce.
(iii) In caso di necessita' e urgenza il presidente dell'organo collegiale, della Commissione o della struttura accademica puo' adottare sotto la sua responsabilita' i provvedimenti provvisori necessari. Gli effetti di tali provvedimenti provvisori decadono qualora non siano ratificati dall'organo collegiale, dalla Commissione o dalla struttura accademica alla prima seduta utile.

 
Art. 29.

Norma di chiusura

(i) Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(ii) Il consiglio di amministrazione federato, il senato accademico, il Collegio dei revisori dei conti federato e il Nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, alla quale si procedera' entro il 30 giugno 2022.
(iii) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, non sono considerati anche i periodi gia' espletati nella Scuola IUSS alla data di entrata in vigore dello statuto.
(iv) Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
(v) Gli organi provvedono alla modifica, ove necessario, dei regolamenti della Scuola IUSS; fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.