Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 marzo 2022 |
Proroga al 31 gennaio 2025 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 19 e aventi come principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide. |
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IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Considerato che il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide (Numero CE: 205-149-7, Numero CAS: 134-62-3) e' stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 e, a norma dell'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, e' pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva; Considerato che la scadenza dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 era originariamente prevista per il 31 luglio 2022; Considerato che, conformemente all'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 e' stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione del 3 dicembre 2021, che posticipa al 31 gennaio 2025 la data di scadenza dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi ricadenti nel tipo di prodotto 19; Rilevato che, in virtu' del posticipo della data di scadenza, rimane confermata negli attuali termini l'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE; Ritenuto necessario, consequenzialmente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 19 ed aventi come principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide;
Decreta:
Art. 1
E' posticipata al 31 gennaio 2025 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 19 e aventi come principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2022
Il direttore generale: Iachino |
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