IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», i quali, al fine di ridurre la pressione fiscale, apportano modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2022, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale; Visto il comma 4 del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021, il quale, in relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dispone, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3 del citato art. 1; Visto, in particolare, il secondo periodo del richiamato comma 4, il quale prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024 sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale; Preso atto degli effetti sul gettito Irpef di ciascuna autonomia speciale derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della precitata legge n. 234 del 2021, stimati dal Dipartimento delle finanze; Visti, altresi', i commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che hanno abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico con esclusione di quelle per i figli di eta' maggiore di ventuno anni; Preso atto degli effetti sul gettito Irpef di ciascuna autonomia speciale derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 10 del precitato decreto legislativo n. 230 del 2021, stimati dal Dipartimento delle finanze; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le relative norme di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana» e le relative norme di attuazione; Visto l'accordo tra il Governo e i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 1° marzo 2022, con il quale sono stati definiti, sulla base dell'istruttoria operata dal tavolo tecnico appositamente previsto, gli importi da trasferire a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021; Ravvisata la necessita' di procedere alla definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale in attuazione del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021;
Decreta:
Articolo unico
1. In relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli importi da riconoscere a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono indicati nella seguente tabella: ===================================================================== | | Importi a compensazione perdita | |Regioni a | compartecipazione Irpef | |Statuto Speciale/ |-----------------------------------------------| |Provincie autonome| 2022 | 2023 | 2024 | |==================+==============+===============+================+ |Valle d'Aosta | 26,7 | 24,5 | 24,5 | +------------------+--------------+---------------+----------------+ |Friuli-Venezia | 165,7 | 152,6 | 152,6 | |Giulia | | | | +------------------+--------------+---------------+----------------+ |Trento | 106,5 | 95,7 | 95,7 | +------------------+--------------+---------------+----------------+ |Bolzano | 113,5 | 103,1 | 103,1 | +------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sicilia | 352,9 | 299,8 | 299,8 | +------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sardegna | 180,9 | 164,6 | 164,6 | +------------------+--------------+---------------+----------------+ |TOTALE RSS | | | | |e Provincie aut. | 946,1 | 840,3 | 840,3 | +------------------+--------------+---------------+----------------+
2. Con proprio decreto possono essere apportate le occorrenti variazioni compensative di bilancio nell'ambito degli stanziamenti iscritti nella Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», Programma «Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2022-2024. 3. Le risorse erogate alle autonomie speciali ai sensi del comma 1 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2022
Il Ministro: Franco |