Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 marzo 2022
Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini dell'accisa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare:
l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia effettuata in regime di deposito fiscale;
l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei depositi fiscali di birra;
l'art. 35, comma 3-bis che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento e, limitatamente all'anno 2022, del 50 per cento;
l'art. 35, comma 3-quater, che stabilisce, limitatamente all'anno 2022, un'aliquota di accisa ridotta sulla birra realizzata nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n. 1354 del 1962, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, in misura differenziata in relazione alla produzione di birra annua dei medesimi birrifici;
Visto l'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n. 1354 del 1962, e successive modificazioni, in cui, si precisa che per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019 con il quale si stabiliscono le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del TUA relativamente all'assetto del deposito fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma 3-bis;
Visto l'art. 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, si provveda a modificare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019 al fine di prevedere le disposizioni attuative delle norme previste dall'art. 1, comma 985, della medesima legge n. 234 del 2021 che ha inserito il predetto comma 3-quater nell'art. 35 del TUA;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della fabbricazione della birra;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 4 giugno 2019

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, nella lettera c), dopo le parole: «40 per cento», e' inserito il seguente periodo: «e, per il solo anno 2022, del 50 per cento.»;
b) dopo l'art. 10, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell'anno 2022). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b), si applica, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla predetta fabbrica, un'aliquota di accisa ridotta ai sensi dell'art. 35, comma 3-quater, del TUA.
2. Sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30 per cento; sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 20 per cento.
3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1 comunica, mediante PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli estremi della licenza fiscale di cui al comma 1 e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell'anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri. Alla comunicazione e' allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l'anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonche' la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b); il depositario autorizzato si impegna altresi' a comunicare mediante PEC al predetto ufficio delle dogane ogni successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.
4. Il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC, all'ufficio delle dogane di cui al comma 3, una dichiarazione riepilogativa riportante il volume della birra, realizzata e condizionata nell'anno 2022, complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della birra immesso in consumo nel medesimo anno 2022, con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata.
5. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, a condizione che la medesima fabbrica abbia prodotto, nell'anno 2021, un volume di birra superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri e che la stessa abbia i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b). Il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, con riguardo all'anno 2022 e con riferimento a ciascuna fabbrica di cui al presente comma da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa, i volumi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale per ciascuna di esse con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata. Alla medesima dichiarazione sono allegate le certificazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 dalle quali deve risultare la produzione di birra relativa all'anno 2021 e la produzione di birra relativa all'anno 2022, ognuna delle quali deve essere superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.
6. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dai commi 4 e 5 risulta che sulla birra immessa in consumo nell'anno 2022 e' dovuta un'accisa maggiore di quella versata, l'ufficio competente di cui ai commi 3 e 5 notifica al depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1 e al soggetto obbligato nazionale un avviso di pagamento per il recupero della maggiore accisa. I predetti uffici, previa diffida all'interessato, provvedono a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa al depositario autorizzato e al soggetto obbligato nazionale che non presentino, nel termine previsto, le dichiarazioni di cui, rispettivamente, al comma 4 e al comma 5 o le presentino senza i previsti allegati.
7. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 e' stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di birra, superiore a 10.000 ettolitri ed e' stata versata, sulla birra immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella dovuta ai sensi del comma 2, il depositario autorizzato della medesima fabbrica presenta, entro il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza di rimborso della maggiore accisa mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, d'ora in avanti indicato come decreto n. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza e' allegata la dichiarazione prevista dal comma 4 e, ove non gia' presentata ai sensi del comma 3, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b).
8. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 e' stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di birra non superiore a 10.000 ettolitri ed e' stata versata, sulla birra immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella ridotta di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il depositario autorizzato della fabbrica di birra di cui al comma 1 presenta, entro il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza di rimborso della predetta maggiore accisa mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto n. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza e' allegata la dichiarazione prevista dal comma 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione anche per le fabbriche di birra di cui al comma 5 qualora ricorrano le condizioni previste dai medesimi commi; in tali casi l'istanza di rimborso e' presentata negli stessi termini indicati dai predetti commi, dal soggetto obbligato nazionale di cui al comma 5.
10. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica, con le modalita' di cui al comma 11 anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da fabbriche di birra, munite della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che iniziano la loro attivita' nel corso del medesimo anno 2022 e hanno una produzione, relativa allo stesso anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra.
11. I depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10, tenuti alla comunicazione di cui al comma 3, allegano alla medesima una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b). I predetti depositari autorizzati, entro il 31 gennaio 2023, presentano, tramite PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 4 riportante il volume della birra, realizzata e condizionata nell'anno 2022, complessivamente presa in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della medesima birra immessa in consumo nello stesso anno 2022 con l'indicazione dell'accisa versata applicando l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I al TUA. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 presentano, entro il 28 febbraio 2023, al predetto ufficio competente, un'istanza di rimborso della maggiore accisa versata nella misura corrispondente alla differenza tra l'imposta versata e quella calcolata, con l'applicazione dell'aliquota ridotta, sulla base dei dati contenuti nella predetta dichiarazione riepilogativa, mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto n. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
12. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra, avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, che inizia la sua attivita' nel corso dell'anno 2022 e ha una produzione relativa al medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra. In tal caso, il medesimo soggetto obbligato nazionale, tenuto a presentare la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 5 nel termine ivi previsto, allega alla medesima la certificazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 dalla quale risulta la produzione di birra relativa all'anno 2022. Il predetto soggetto presenta, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, l'istanza di rimborso di cui al comma 11 entro il medesimo termine e secondo le stesse modalita' ivi previsti.
13. Nel caso in cui dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 2, risulta che, nell'anno 2022, la piccola birreria nazionale ha complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino un volume di birra superiore al limite produttivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) e comunque non superiore a 60.000 ettolitri, e' applicata, sull'intero volume di birra immesso in consumo nel medesimo anno, l'aliquota di accisa ridotta nella misura prevista dal comma 2. La predetta aliquota si applica altresi' alla birra immessa in consumo, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che l'ha ricevuta dalla piccola birreria unionale la cui produzione, nel medesimo anno 2022, risulta, dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 3, superiore al limite produttivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera f) e comunque non superiore a 60.000 ettolitri. Ai fini del recupero della maggiore accisa dovuta, l'ufficio competente notifica, un avviso di pagamento all'esercente la predetta piccola birreria nazionale ovvero al suddetto soggetto obbligato nazionale. In tali casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 5, primo periodo.
14. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da microbirrifici che superano il limite di produzione dei 10.000 ettolitri e che nel corso del medesimo anno adeguano l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, previa comunicazione effettuata dall'esercente all'ufficio competente ed adempimento delle necessarie prescrizioni impartite a tal fine. In questi casi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 5, primo periodo. L'ufficio competente provvede a notificare al depositario autorizzato un avviso di pagamento per il recupero della maggiore accisa dovuta sui quantitativi complessivamente immessi in consumo nel 2022, quali risultanti dalla dichiarazione riepilogativa prevista dal comma 4, per un importo pari alla differenza tra l'imposta calcolata ad aliquota ridotta di cui al comma 2 e quella versata ad aliquota ridotta nella misura prevista per il solo anno 2022 dall'art. 1, comma 1, lettera c).».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Per il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 10-bis, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019 come modificato dall'art. 1 del presente decreto, il depositario autorizzato della fabbrica di cui all'art. 10-bis, comma 1, del predetto decreto presenta all'ufficio di cui al predetto art. 10-bis, comma 3, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per il rimborso della maggiore accisa eventualmente versata dal soggetto obbligato nazionale di cui all'art. 10-bis, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, in relazione alla birra ricevuta dalla fabbrica di birra di cui al medesimo art. 10-bis, comma 5 e immessa in consumo nel territorio nazionale nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2022

Il Ministro: Franco