Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2022
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 881).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», in particolare l'art. 56;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», in particolare l'art. 13-ter;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 e' stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 dell'11 marzo 2022 con cui e' istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attivita' di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attivita' volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31 del citato decreto-legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1
Accoglienza diffusa

1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, provvede alla pubblicazione di uno o piu' avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attivita' di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in tempi stretti e congruenti con l'urgenza in atto, prevedono forme e modalita' per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attivabili nel limite massimo di 15.000 unita'. Spetta ai Commissari delegati coordinare l'attivazione, nell'ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall'avviso nazionale, dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. Gli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma prevedono il coinvolgimento dei comuni alle attivita' di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno, sostanzialmente omogenei a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza di cui al periodo precedente, come ridefiniti dal Ministero dell'interno per la gestione della presente situazione emergenziale in attuazione dei decreti-legge richiamati in premessa.
2. La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei comuni previa stipula di un accordo di partenariato.
3. All'esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalita' organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nel medesimo art. 56. In relazione alle modalita' di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l'urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonche' la sostanziale omogeneita' rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell'interno ai sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai soggetti gestori individuati dall'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei limiti di quanto disposto dagli avvisi di cui al comma 1.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all'immediata attivazione della capacita' operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione della richiesta garanzia fideiussoria puo' essere rendicontato, a conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso.
 
Art. 2
Contributo di sostentamento

1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, e' riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a 18 anni.
2. In ragione della necessita' di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l'affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 allo scopo di:
a. avvalersi di un soggetto finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d'Italia, dell'Autorita' garante delle comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle societa' e la borsa - CONSOB;
b. consentire l'erogazione del contributo di sostentamento, in tempi rapidi e congruenti con la temporalita' prevista dal richiamato art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022, mediante l'erogazione di contanti nei riguardi di soggetti beneficiari non titolari di conto corrente presso un istituto di credito operante sul territorio nazionale;
c. assicurare la possibilita' di percepire il contributo di sostentamento presso la piu' ampia pluralita' di sportelli sull'intero territorio nazionale e in regime di circolarita', attesa la mancanza di una residenza stabile, e la possibilita' che i soggetti beneficiari modifichino la propria localita' di permanenza durante il periodo considerato;
d. prevedere che l'erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell'esibizione del proprio documento di identita' e della presentazione della ricevuta della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla questura competente;
e. prevedere che l'erogazione del contributo avvenga per ogni mese, o porzione di mese superiore a giorni dieci, durante il quale il beneficiario non abbia fruito di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici nel limite massimo di tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale, come risultante dalla domanda di permesso di protezione temporanea;
f. possibilita' che il contributo venga erogato, in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilita', ove spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di novanta giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata;
g. garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica.
3. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all'art. 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.
4. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile.
5. Il Dipartimento della protezione civile adotta le indicazioni operative necessarie per la disciplina delle modalita' di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerita' del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte, nonche' per lo svolgimento dei relativi controlli.
 
Art. 3

Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e
sostentamento

1. Al solo fine di consentire le attivita' di gestione delle misure previste dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 21/2022, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022:
a. i soggetti gestori dei servizi di accoglienza diffusa di cui all'art. 1 sono autorizzati a comunicare i dati personali comuni dei soggetti presi in carico al Dipartimento della protezione civile;
b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sue articolazioni territoriali, e' autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli unicamente al soggetto affidatario dell'implementazione della misura di cui all'art. 2.
2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 e' effettuato per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'.
3. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dell'avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalita', anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.
 
Art. 4
Disposizioni connesse con l'acquisizione della progressiva autonomia
dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento

1. Allo scopo di accompagnare progressivamente l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunita' che li accolgono, per coniugare le misure di accoglienza e sostentamento di cui agli articoli 1 e 2 con l'esigenza di progressiva autonomia delle persone, fermo restando quanto ivi previsto, il beneficiario puo' continuare a fruire della misura in godimento, a fronte dell'esercizio di attivita' lavorativa, per un periodo massimo di sessanta giorni. Il mancato esercizio dell'attivita' lavorativa e' autocertificato dal beneficiario, anche per il tramite del soggetto gestore, per coloro che fruiscono dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 1, ovvero al momento della presentazione della relativa domanda, per coloro che fanno richiesta del contributo di sostentamento di cui all'art. 2, fermi restando i relativi limiti massimi temporali.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

1. In conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi sono equiparate, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.
2. Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, e' rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura gia' prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia dell'entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici e' trasmessa all'Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il codice fiscale e l'informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonche' - attraverso le procedure informatiche gia' attive tra i due enti - i relativi dati anagrafici.
4. Per ciascun soggetto individuato ai sensi del comma 2, viene riconosciuto alla rispettiva regione o provincia autonoma fino al 31 dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo anche delle prestazioni erogate in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un massimo di 100.000 unita'.
5. I rimborsi di cui al comma 4 sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 a valere sulle contabilita' speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla base della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al comma 2 resa disponibile dal Sistema tessera sanitaria, in forma aggregata per singola regione e provincia autonoma dove sono presentate le istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione e' effettuata dai presidenti delle province e le risorse sono trasferite ai bilanci provinciali.
6. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano e impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2022, all'apertura di un centro di costo dedicato, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione di cui al presente articolo che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019.
7. Al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dal presenta articolo si provvede mediante un comitato tecnico coordinato dal Ministero della salute e del quale fanno parte il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e i rappresentanti di tutti i Commissari delegati e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini delle opportune compensazioni tra regioni, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5, nonche' dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al Sistema tessera sanitaria e al nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a favore di un massimo di 100.000 persone, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 31, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.
 
Art. 6
Gestione dei dati personali
per le misure di assistenza sanitaria

1. Al solo fine di consentire le attivita' di gestione delle misure previste dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 2-decies del decreto legislativo 10 agosto 2018, n 101, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022:
a. il Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell'implementazione delle misure di cui trattasi;
b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sue articolazioni territoriali, e' autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell'implementazione delle misure di cui trattasi.
2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 e' effettuato per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'.
3. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata e dell'avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalita', anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.
 
Art. 7
Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento
dei dati personali nel contesto emergenziale

1. Per la realizzazione delle attivita' volte ad assicurare l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonche' per garantire una efficace gestione dei flussi e dell'interscambio dei dati personali ed ottenere dati aggregati funzionali per una efficiente gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento manterranno l'autonoma titolarita' rispetto al trattamento dati effettuato.
2. I dati personali dei soggetti di cui al comma 1 forniti dai Ministeri confluiranno all'interno di una piattaforma informatica gestita dal Dipartimento della protezione civile che genera' dati aggregati ed anonimi. I dati personali ricevuti dai ministeri saranno distrutti all'esito del processo di anonimizzazione e aggregazione operato dalla piattaforma.
3. La sicurezza dei dati personali ricevuti dal Dipartimento della protezione civile sara' garantita da sistemi di cifratura e pseudonimizzazione.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede a fornire le opportune informazioni di cui all'art. 14 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e relative al trattamento dei dati di sua competenza ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Dipartimento medesimo. Il Dipartimento si impegna a garantire, altresi', l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 12-24 del citato regolamento n. 2016/679/UE.
5. I titolari garantiscono che i dati personali dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto saranno trattati soltanto da soggetti autorizzati ed opportunamente istruiti.
6. I dati aggregati e anonimi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, su richiesta degli stessi.
 
Art. 8

Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori
provenienti dall'Ucraina

1. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall'Ucraina, le comunita' per minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
 
Art. 9
Modifiche all'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022
1. All'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici» sono sostituite dalle parole: «articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. I posti in accoglienza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dai prefetti con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al primo comma».
 
Art. 10
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022
1. In coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 24 del 2022, richiamato in premessa, le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 31 marzo 2022, sono prorogate al 30 aprile 2022.
 
Art. 11
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'art. 1, nel limite massimo di 142 milioni di euro, all'art. 2, nel limite massimo di 54 milioni di euro, all'art. 5, nel limite massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.
 
Art. 12

Clausola di salvaguardia delle regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio