Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2022
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 879).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19», ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui lo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7 settembre 2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Considerato che, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale di protezione civile, le regioni e province autonome interessate hanno rappresentato l'esigenza di prorogare gli incarichi gia' conferiti al personale dotato di specifiche professionalita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, gia' prorogati con le citate ordinanze;
Considerato che le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, hanno, altresi', rappresentato l'esigenza di prorogare anche gli incarichi conferiti al personale medico di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020, gia' prorogati con le citate ordinanze;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Incarichi delle figure professionali necessarie per il contact
tracing

1. Al fine di garantire l'operativita' del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), gli incarichi gia' conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, prorogati da ultimo con l'ordinanza n. 805 del 5 novembre 2021 e in essere alla data del 31 dicembre 2021, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 5.809.050,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilita' speciali o sul conto di tesoreria unica intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
 
Art. 2

Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale
ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020

1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attivita' delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre la proroga, nel limite di una unita', fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
 
Art. 3
Proroga degli incarichi dei medici assegnati alla Regione Campania

1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attivita' delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021, possono essere prorogati, nel limite di una unita', fino al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
 
Art. 4
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio