Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 16 marzo 2022
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sull'isola di Procida.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 3 febbraio 2022, n. 21 e la successiva in data 25 febbraio 2022, n. 61, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 64101 del 28 febbraio 2022;
Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n. 1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, con la quale alla citta' di Procida veniva conferito il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022;
Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1
Divieti

1. Dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.
 
Art. 2
Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare e che inoltre, dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza;
b) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il 2° grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli e' consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovra' rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno;
c) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;
d) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
e) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, nonche' autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale;
f) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari per gli esercizi commerciali e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;
g) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi', con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;
h) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida;
i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Citta' Metropolitana;
j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, citta' metropolitana, servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL.
2. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g) e h) dovranno compilare apposita autodichiarazione, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Procida, che dovra' essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.
 
Art. 3
Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi puo', con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 
Art. 4
Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
 
Art. 5
Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.
2. Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.
Roma, 16 marzo 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 622