Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 marzo 2022
Proroga delle modalita' semplificate previste dal decreto 2 aprile 2020, da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50, 51, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Visto l'art. 31 della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412;
Visto l'art. 12 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Visto il decreto 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 7, recante modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero;
Visto il decreto 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2001, n. 124, recante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialita' medicinali nel mercato nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, recante «Nuove modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, recante «Modalita' semplificate da osservare per ottenere i permessi di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope», le cui disposizioni trovano applicazione sino al termine dello stato di emergenza, indicato nella delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 gennaio 2020, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19;
Considerato che l'adozione delle modalita' semplificate, di cui al citato decreto, ha garantito il regolare approvvigionamento e le movimentazioni di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope tra l'Italia e gli altri paesi assicurando adeguate misure di controllo;
Tenuto conto delle raccomandazioni dell'International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite che, per rendere piu' efficace il sistema di controllo delle movimentazioni di sostanze stupefacenti e psicotrope, mette a disposizione delle autorita' dei singoli paesi, una piattaforma on-line denominata International Import and Export Authorization System (I2ES) sviluppata dall'INCB che consente il rilascio di permessi import ed export in modalita' elettronica con possibilita' di comunicazioni rapide tra i paesi e l'eliminazione delle spedizioni postali dei permessi in formato cartaceo;
Visto il sistema informativo in uso presso il Ministero della salute per l'inserimento dei dati on-line da parte delle aziende nazionali autorizzate, nelle more dell'adozione del sistema denominato National Drug Control System (NDS), sviluppato dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC);
Atteso che, con il supporto dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della salute, e' in corso la transizione della gestione dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope verso i sistemi informatici descritti e messi a disposizione dall'International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite e dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC);
Ritenuto di mantenere in vigore le procedure semplificate per il rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate nel periodo pandemico, anche in previsione dell'adozione dei nuovi sistemi informatici sopra indicati;

Decreta:

Art. 1

1. Fino all'adozione dei sistemi elettronici messi a disposizione dall'International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite e dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) per il rilascio di permessi di importazione ed esportazione in modalita' elettronica di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativa rendicontazione, sono prorogate le semplificazioni previste dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, recante «Modalita' semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020.
2. Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione e transito di cui al comma 1, possono essere presentate dai soggetti previamente autorizzati ai sensi degli articoli 17, 19, 32, 36, 37 e 49 del testo unico e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di medicinali carenti o non autorizzati all'immissione in commercio in Italia per singoli pazienti o cumulative, utilizzando i modelli per le richieste di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope in forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: Speranza