Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 30 marzo 2022
Inserimento dei medicinali Pembrolizumab (Keytruda) e Lenvatinib (lenvima) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo trattamento con terapia contenente platino. (Determina n. 37873/2022).


IL DIRIGENTE
dell'area pre-autorizzazione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, drigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera a) del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtu' della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerati i dati di efficacia e sicurezza a supporto dell'impiego dell'associazione dei medicinali «Pembrolizumab e Lenvatinib» per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e non candidabili all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi, in assenza di instabilita' microsatellitare-alta o deficit della riparazione del mismatch;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti da carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e che non siano candidabili all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi, in assenza di instabilita' microsatellitare-alta o deficit della riparazione del mismatch;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione dell'8, 9, 10 e 11 febbraio 2022 - stralcio verbale n. 63;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 17 marzo 2022 n. 16 - punto n. 1;
Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali «Pembrolizumab» (Keytruda) e «Lenvatinib» (lenvima) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo trattamento con terapia contenente platino;

Determina:

Art. 1

I medicinali PEMBROLIZUMAB (Keytruda) e LENVATINIB (lenvima) sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.
 
Allegato 1

Denominazione: pembrolizumab + lenvatinib.
Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con carcinoma dell'endometrio (Endometrial carcinoma, EC) avanzato o ricorrente, che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e che non siano candidabili all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi, in assenza di instabilita' microsatellitare-alta o deficit della riparazione del mismatch.
Criteri di inclusione:
diagnosi confermata istologicamente confermata di carcinoma endometriale avanzato, metastatico e/o ricorrente;
evidenza radiologica di progressione di malattia durante o dopo una prima linea di trattamento chemioterapico contenente platino. Le pazienti possono aver ricevuto una ulteriore linea di trattamento contenente platino nel setting adiuvante o neoadiuvante (nessuna restrizione per eventuale precedente terapia ormonale);
pazienti giudicate non idonee al trattamento chirurgico o alla radioterapia.
Criteri di esclusione
malattia caratterizzata dalla presenza di instabilita' microsatellitare-alta o deficit della riparazione del mismatch (microsatellite instability-high/mismatch repair deficient, MSI-H/dMMR);
diagnosi di carcinosarcoma, leiomiosarcoma endometriale e sarcoma endometriale stromale;
fistola preesistente >= Grade 3 gastrointestinale o non-gastrointestinale;
evidenza radiologica di infiltrazione/invasione di vasi maggiori;
evidenza di emottisi o sanguinamento del tumore clinicamente significativi nelle due settimane precedenti la somministrazione;
anamnesi di insufficienza cardiaca > Class II secondo New York Heart Association (NYHA), angina instabile, infarto del miocardio, ictus, ipertensione arteriosa incontrollata o aritmia cardiaca associata a instabilita' emodinamica nei dodici mesi precedenti la prima somministrazione;
anamnesi di polmonite non-infettiva che abbia richiesto trattamento con steroidi, o diagnosi di polmoniti ricorrenti;
trattamento cronico con alte dosi di steroidi sistemici o con altro trattamento immunosoppressivo;
gravidanza e allattamento;
prolungamento dell'intervallo QT corretto (QTc) >480 milliseconds (ms).
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico:
20 mg di lenvatinib per via orale, una volta al giorno, con 200 mg di pembrolizumab, ogni tre settimane oppure 400 mg di pembrolizumab, ogni sei settimane.
Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico
EGC, ecocardiogramma e visita cardiologica al basale e ogni 4-6 settimane;
proteinuria al basale e ogni 4-6 settimane;
controllo funzionalita' epatica al basale e ogni 4 settimane;
controllo funzionalita' renale al basale e ogni 4 settimane;
controllo funzionalita' tiroidea al basale e ogni 4-6 settimane;
esami ematochimici con controllo glicemia (e altri parametri di diabete), al basale e ogni 4-6 settimane.
 
Art. 2

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo trattamento con terapia contenente platino, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it
 
Art. 3

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 marzo 2022

Il dirigente: Petraglia