Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 aprile 2022
Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-quater, concernente l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto;
Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, rubricato «Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19», ai sensi del quale: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; (...)»;
Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 agosto 2021, recante «Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2021, n. 209;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 novembre 2021, recante «Adozione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 novembre 2021, n. 272;
Visto il documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Preso atto del parere reso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, nel quale, in merito al predetto documento, si esprime «un complessivo apprezzamento per il documento, che declina, in maniera rigorosa e chiara, misure che appaiono proporzionate all'obiettivo del contenimento dei rischi»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto pubblico, al fine di contrastare il diffondersi del contagio da Sars-Cov-2 e di garantire una graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
 
Allegato
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.
In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene di adottare le presenti linee guida che stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti, nonche' le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento nel superato contesto emergenziale da pandemia COVID-19 del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attivita' economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19. Misure «di sistema».
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la tenuta di comportamenti corretti; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) la prevenzione di comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli a informazione mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
In particolare, ai sensi dell'art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dal 1° aprile al 30 aprile 2022 e' consentito, sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come inserito dall'art. 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso:
a) ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico non di linea quali taxi, ncc e natanti;
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
In aggiunta, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e' opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi individuali di protezione di tipo FFP2;
vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul corretto utilizzo negli spazi chiusi di dispositivi individuali di protezione di tipo FFP2;
la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro devono riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, compresi i servizi igienici, ed essere effettuate con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', tra le quali i biocidi ed i presidi medici/chirurgici comunemente accettati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonche' il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonche' ai comportamenti che la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti;
va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:
non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 negli spazi al chiuso;
seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate evitando assembramenti;
nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.

Allegato tecnico - Singole modalita' di trasporto

Settore trasporto aereo

Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.
In aggiunta alle misure «di sistema», e' necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
adottare interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di:
prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le operazioni aeroportuali;
prevedere percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
assicurare, anche tramite segnaletica, le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna;
consentire l'accesso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del personale che presta la propria attivita' lavorativa nella predetta area, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
svolgere attivita' di igienizzazione e sanificazione in ogni area dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.
Misure da adottare a bordo degli aeromobili.
In aggiunta alle misure «di sistema»:
le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando ogni assembramento;
sia acquisita dal vettore al momento dell'imbarco, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dallo sbarco dall'aeromobile.

Settore marittimo e portuale

Misure da adottare per il trasporto marittimo di passeggeri.
In aggiunta alle misure «di sistema», nel settore del trasporto marittimo specifiche previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo e di sanificazione degli ambienti della nave. In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure:
consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
assicurare i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, servizi igienici, biglietterie e magazzini;
eseguire l'attivita' di disinfezione in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
adottare da parte delle imprese misure organizzative per evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i traghetti con trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al momento dello sbarco;
fornire a cura delle imprese indicazioni e opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display delle misure organizzative adottate.
Misure da adottare per la gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.
In aggiunta alle misure «di sistema», al fine di evitare la concentrazione di persone nei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri, sono indicate le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle necessarie misure di prevenzione, come l'igiene periodica delle mani;
evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi;
installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
programmare un'appropriata sanificazione e igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai servizi igienici. Settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e
ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome
In aggiunta alle misure «di sistema», e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure:
il ricambio dell'aria nei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale;
l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo. Si raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di utilizzo e capacita' di trasporto;
negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la porta in prossimita' del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana e' necessario:
prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita;
installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)

In aggiunta alle misure «di sistema», per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalita' turistico commerciale, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:
a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le seguenti disposizioni:
il dispositivo di protezione individuale di tipo FFP2 potra' anche essere inserito in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne facilitano l'utilizzabilita';
disinfezione sistematica dei mezzi;
l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i finestrini aperti;
nelle stazioni:
deve essere organizzata la disposizione di tutti i percorsi, nonche' delle file d'attesa, in modo tale da evitare assembramenti;
va eseguita la disinfezione sistematica dei locali;
vanno installati dispenser di facile accessibilita' per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

In aggiunta alle misure «di sistema», in relazione alla fruizione dei servizi di trasporto ferroviario di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita' ed al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla conclusione del viaggio.
Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:
garanzia della massima accessibilita' alle stazioni e alle banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni, ivi compresi i servizi igienici;
installazione di dispenser di facile accessibilita' per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
annunci di richiamo alle regole di evitare assembramenti sulle piattaforme.
Nelle attivita' commerciali vanno previsti:
la separazione dei flussi di entrata/uscita;
la regolamentazione delle code di attesa.
A bordo treno e' necessario:
posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove cio' sia possibile;
assicurare una adeguata dotazione di mascherine FFP2 da mettere a disposizione dei passeggeri in caso di necessita';
eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
sanificare in modo sistematico i treni;
mantenere un adeguato livello del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa.
Sui treni a lunga percorrenza:
al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, i viaggiatori assumono l'impegno di comunicare, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla conclusione del viaggio;
e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita' semplificate che prevedano misure organizzative atte ad evitare assembramenti di passeggeri nei vagoni attraversati al fine di recarsi nel vagone bar e nel vagone bar medesimo;
rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura alle fermate delle porte esterne e delle porte degli scompartimenti, ove esistenti, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni;
i vettori ferroviari, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, e' effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita zona riservata, con adeguato ricircolo dell'aria, ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvedera' il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19.

Settore dei servizi di trasporto commerciali e non di linea

Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' per i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
Per i viaggi di lunga percorrenza, al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, e' obbligatoria l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla fine del viaggio.
I gestori terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, e' effettuato prima della salita a bordo.

Appendice
Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.
Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
l'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attivita' che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore»;
si definisce igienizzazione, equivalente di detersione, la rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione e' un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco e' ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e' in grado di ridurre l'attivita' dei disinfettanti;
si definisce disinfezione l'attivita' che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unita' di quello iniziale. Per le attivita' di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) efficaci nei confronti dei diversi microrganismi.
Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n. 12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera», essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza piu' alta non dovrebbe interferire con le attivita' di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della salute.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2022

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 751