Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 25 marzo 2022
Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana. (Ordinanza n. 1/2022).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla Peste suina africana;
Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022 concernente «Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di Peste suina africana nei selvatici» ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU»;
Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva dell'11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;
Visti i resoconti trasmessi con nota DGSAF prot. n. 4355 del 21 febbraio 2022 della riunione del 16 febbraio 2022 e prot. n. 6964 del 16 marzo 2022 della riunione dell'11 marzo 2022 dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del DPR n. 44 del 28 marzo 2013, in cui si e' preso atto e sono state condivise le valutazioni e le indicazioni presentate dall'EUVET team durante la riunione conclusiva dell' 11 febbraio 2022;
Visti i resoconti DGSAF prot. n. 4819 del 24 febbraio 2022 della riunione del 22 febbraio 2022 e prot. n. 7081 del 17 marzo 2022 della riunione del 9 marzo 2022 del gruppo operativo degli esperti, di cui all'articolo 43, par 2, lettera d, iii) del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021);
Tenuto conto che la Peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;
Ritenuto di conseguenza di dover procedere immediatamente con l'installazione di barriere fisiche per contenere la diffusione della popolazione di suini selvatici dalla zona infetta al fine di rallentare l'avanzare della malattia e l'ondata epidemica determinata dalle movimentazioni dei nuovi nati nei prossimi mesi nonche' con l'attuazione di tutte le ulteriori misure di proposte dagli esperti;
Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;
Vista la proposta inviata con nota DGSAF prot. n. 7732 DGSAF-MDS-P del 24 marzo 2022;

Dispone:

Art. 1
Misure di controllo nella zona infetta o zona soggetta a restrizione
II

1. Nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022 e successive modifiche, corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, e in conformita' agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste per la zona soggetta a restrizioni II di cui al suddetto regolamento, le regioni, in maniera coordinata, attuano quanto segue:
a) suini selvatici:
i. Affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso della zona infetta. I segnali devono essere posti su ogni strada all'ingresso della zona infetta, intorno ai centri abitati, paesi, citta' e all'inizio di ogni carrabile che conduca all'interno della zona infetta. I segnali dovranno essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia e sui comportamenti corretti da adottare;
ii. Allestimento di dispositivi di cattura calcolando il posizionamento di un dispositivo ogni 2000/2500 ettari, anche considerando la densita' stimata della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
iii. Rafforzamento delle barriere fisiche gia' esistenti a ridosso e nell'ambito delle autostrade A26 e A7;
iv. Costruzione di una seconda barriera artificiale, esterna e parallela alle due autostrade sopramenzionate, per delimitare una zona cuscinetto (detta anche «zona bianca») sulla base della proposta illustrata nel corso della riunione dell'UCC del 16 febbraio 2022 e rivista alla luce dei recenti casi. Questa seconda barriera dovra' essere possibilmente installata entro la fine del prossimo mese di giugno e dovra' considerare la localizzazione dei casi positivi e l'orografia del territorio. I punti di inizio della costruzione di tali barriere devono tenere conto prioritariamente delle aree in cui sono stati riscontrati casi positivi a ovest dell'autostrada A26 e a est dell'autostrada A7. Il progetto esecutivo puo' essere suscettibile di modifiche, tenendo conto dell'andamento della situazione epidemiologica e di altre eventuali valutazioni del rischio;
v. Verifica del rispetto del divieto di attivita' venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attivita' all'aperto cosi' come previsto nell'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022. L'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione al cinghiale di cui all'art. 1, comma 1, secondo capoverso dell'OM citata, e' subordinata all'installazione della barriera artificiale di cui al punto iv salvo diversa indicazione del gruppo operativo degli esperti, ed al rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza, condiviso con le regioni e province autonome, fermo restando l'obbligo di procedere alla distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti;
vi. Le modalita' per lo svolgimento delle attivita' all'aperto di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022, saranno definite ed autorizzate nel Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina africana sentiti il CEREP e il Gruppo operativo degli esperti.
vii. Organizzazione delle attivita' di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici almeno su base settimanale, dando priorita' alle zone piu' esterne della zona infetta ed in particolare dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. Considerata l'orografia di alcuni territori della zona infetta, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 5, della presente ordinanza;
viii. Messa a punto di una procedura di gestione, campionamento, e smaltimento di tutte le carcasse rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza, cosi' come previsto nel manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate, e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di esse smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusa la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia;
ix. Verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento;
x. Adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo, sia rifiuti sia alimenti somministrati da parte dei cittadini;
xi. Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta;
xii. Informazione ai Centri di recupero animali selvatici (CRAS), in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta', dell'obbligo di contattare immediatamente i servizi veterinari territorialmente competenti. I suini selvatici con sintomi riferibili alla PSA non devono essere introdotti nei CRAS, ma abbattuti, testati e le relative carcasse smaltite.
b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti;
ii. Completare entro quindici giorni a far data dall'emanazione della presente ordinanza la macellazione dei suini detenuti all'interno di tutti gli allevamenti che detengono suini, cinghiali o loro meticci, esclusi i suini non destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data di emanazione del presente dispositivo;
iii. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto ii, le regioni e province autonome possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429;
iv. Procedere all'esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
v. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;
vi. Allo scadere dei sei mesi dal divieto di ripopolamento di cui al punto ii, valutata la situazione epidemiologica, sara' possibile consentire il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari territorialmente competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it
vii. Divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione nell'ambito della zona infetta che dovra' avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei servizi veterinari territorialmente competenti;
viii. Divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni;
ix. Divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni;
x. Divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni;
xi. Divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da viii a xi, le regioni territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, previo parere favorevole del CEREP e sentito il commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di non concedere una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.
 
Allegato 1
LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI
CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA
AFRICANA.

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione e' quello di contribuire alla riduzione della popolazione e sostituisce l'attivita' ludico-ricreativa che si svolge in territori indenni non soggetti a restrizione. Nelle zone di restrizione l'attivita' di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I del dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della Peste suina africana.
Ogni Istituto faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attivita' di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorita' competente regionale del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, trasmesso ai servizi veterinari territoriali per una prima valutazione e, dopo parere favorevole di quest'ultimi, inviato all'Autorita' sanitaria regionale per l'approvazione. L'elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e delle strutture designate per il conferimento delle carcasse devono essere riportati nel piano di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovra' adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Formazione
Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata dal servizio veterinario territoriale in collaborazione con l'Autorita' sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione. Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata
E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno.
Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (25g/m²). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura designata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Campionamento
Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dei servizi veterinari, per ottemperare ai flussi informativi preposti. Abbigliamento e attrezzature
Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione e gestione delle carcasse deve:
indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel manuale operativo delle pesti suine). A) Zona di restrizione di cui alla parte II del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di
controllo della Peste suina africana e successive modifiche e
integrazioni
Le carcasse di cinghiali abbattuti devono essere inviate esclusivamente ai punti di raccolta appositamente designati. L'autorita' competente provvede a verificare l'elenco dei veicoli autorizzati al recupero e al trasporto delle carcasse fornito dall'Istituto faunistico. Tali veicoli devono essere utilizzati esclusivamente a tale scopo. Nel caso in cui non siano disponibili veicoli dedicati, possono essere utilizzati appositi rimorchi dedicati. Veicoli e rimorchi comunque non devono mai lasciare l'area di abbattimento se non dopo accurata disinfezione. In ogni caso non devono mai lasciare la zona infetta. Il ricorso all'utilizzo di mezzi privati e' consentito esclusivamente per raggiungere la zona di abbattimento e in ogni caso, devono anch'essi essere attentamente disinfettati alla fine dell'attivita'.
Una volta prelevato il campione per i test di laboratorio, la carcassa deve essere smaltita direttamente o opportunamente conservata (identificata, refrigerata e/o congelata a seconda dei tempi e le modalita' di smaltimento previsti) fino allo smaltimento, che deve avvenire nel piu' rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza, indipendentemente dal risultato dei test. Ogni attivita' deve essere svolta sotto la supervisione e/o il coordinamento del servizio veterinario localmente competente. La struttura designata come punto di raccolta delle carcasse deve essere inaccessibile a personale non autorizzato e ad animali selvatici. B) Zona di restrizione di cui alla parte I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di
controllo della Peste suina africana e successive modifiche e
integrazioni Requisiti della struttura designata e delle attrezzature
Nella zona di restrizione di cui al presente punto B deve essere presente almeno una struttura dedicata esclusivamente alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dai servizi veterinari e disporre dei seguenti requisiti:
disinfettanti per ambienti e attrezzature;
acqua corrente ed elettricita';
cella frigo/frigorifero o congelatore;
pavimenti e pareti lavabili;
un'area dedicata per le attivita' di eviscerazione e scuoiamento;
barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante). Corretto smaltimento dei visceri
I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA
Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero.
Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne. Indipendentemente dall'esito del test, la carne e i prodotti ottenuti non possono uscire dalla zona di cui all'articolo 2. La carne e i relativi prodotti ottenuti adibiti al libero consumo deve pertanto essere consumata solo in detta zona. Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA
In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del servizio veterinario. Pulizia e disinfezione della struttura
Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione debitamente documentata. La soluzione disinfettate deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel manuale operativo delle pesti suine. I servizi veterinari verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.
Una piu' dettagliata descrizione fotografica delle possibili soluzioni e' presente in: Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2019. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity. FAO Animai Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC. https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5987EN/
 
Art. 2

Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I

1. Nei territori dei comuni corrispondenti alla zona soggetta a restrizione I di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni, in maniera coordinata, attuano quanto segue:
a) suini selvatici:
i. Rafforzamento della sorveglianza passiva attraverso la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici che deve avvenire almeno con cadenza bisettimanale. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 5 comma 5 della presente ordinanza;
ii. Regolamentare l'attivita' venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del gruppo operativo degli esperti. I capi cacciati possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
iii. Per raggiungere l'obiettivo della riduzione della popolazione possono essere utilizzate le trappole. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
iv. Verifica del rispetto del divieto di foraggiamento suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento;
v. Divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo.
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF del 18 gennaio 2022. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti;
ii. Esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689; disporre inoltre il monitoraggio di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica;
iii. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;
iv. Adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti cosi' come previsto dall'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. e verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2021;
v. Laddove i servizi veterinari territorialmente competenti verifichino l'assenza di strutture che garantiscono, in ogni forma di recinzione, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
vi. Rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte del servizio veterinario territorialmente competente;
vii. Completare entro quindici giorni a far data dall'emanazione della presente ordinanza la macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
viii. I movimenti di partite di suini al di fuori dei territori di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dei servizi veterinari territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni:
1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. oltre che i requisiti minimi elencati nell'Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste Suina Africana per il 2021;
2) prenotifica al servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilita' alla ricezione della partita;
3) esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati effettuato in accordo a quanto previsto dal manuale delle emergenze da Peste suina africana e Peste suina classica in popolazioni di suini domestici del 20 gennaio 2020;
4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. Fatte salve le misure di cui all'art. 3 della presente ordinanza, le regioni interessate dalla zona soggetta e restrizione II e le regioni confinanti, limitatamente ai territori delle province con comuni che rientrano nella zona soggetta a restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni., dispongono almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti v e vii. Relativamente al punto iv, le regioni, oltre a garantire l'attivita' di verifica dei livelli di biosicurezza negli allevamenti su tutto il territorio regionale, possono individuare zone a maggior rischio che richiedono l'adozione di misure di biosicurezza rafforzate, cosi' come previsto dall'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'unita' centrale di crisi, al fine di garantirne uniforme e immediata adozione.
 
Art. 3

Misure di controllo sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori ricadenti nelle zone soggette a restrizione I e di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure:
a) Adozione di piani di gestione della popolazione di suini selvatici, cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9;
b) Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di stabilimenti non registrati in BDN comprese le realta' allevatoriali a conduzione familiare che detengono a qualsiasi titolo anche in modo temporaneo suini inclusi cinghiali;
c) Divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi incluse le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all'abbattimento immediato. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali deroghe su richiesta e previo parere del CEREP ed ISPRA;
d) Verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2021. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sara' concordata la programmazione di detta attivita' di verifica, ferme restando le percentuali di controllo gia' stabilite nel medesimo Piano;
e) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia «semibrado» tramite strutture che garantiscono l'effettiva separazione con la fauna selvatica a vita libera ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti. L'obbligo di recinzione decorre immediatamente per gli allevamenti di nuova autorizzazione mentre per gli allevamenti gia' in essere le tempistiche e modalita' di adeguamento saranno definite nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 9/2022.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della Peste suina africana, e il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.
 
Art. 4

Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari territorialmente competenti assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, i Servizi veterinari territorialmente competenti, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari.
3. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti ii e vii, ed art. 2, comma 1, lettera a), punti i) e iii), i Servizi veterinari territorialmente competenti, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari territorialmente competenti, nei casi di cui ai commi 3 e 4, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.
 
Art. 5

Flussi informativi

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari territorialmente competenti, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. Nella zona infetta i servizi veterinari territorialmente competenti identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le carcasse di suino domestico in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.
3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, non e' necessario l'invio dei campioni al Centro di referenza CEREP e i servizi veterinari territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.
4. Fuori dalla zona infetta, i servizi veterinari territorialmente competenti identificano come sospetto, e lo registrano come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita', i servizi veterinari territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positivita' in prima istanza viene comunicata alla ASL ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, relazionano rispettivamente settimanalmente o bisettimanalmente sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), punto ii e art. 2 comma 1, lettera a), inviando agli indirizzi mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e segr.cspsa@sanita.it trasmettendo tutte le informazioni necessarie e, in particolare, le seguenti:
a) Programmazione settimanale delle battute di ricerca;
b) Rendicontazione settimanale delle battute effettivamente realizzate, evidenziando il livello di conformita' rispetto alla programmazione (stato di avanzamento delle attivita') comprendente le modalita' operative e personale coinvolto ed il numero e caratteristiche delle carcasse ritrovate.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.
 
Art. 7

Durata delle misure e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle di cui al dispositivo DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 e sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologiche che ne ha reso necessaria l'adozione.
3. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2022

Il Commissario straordinario: Ferrari