Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 23 febbraio 2022 |
Incremento delle borse di dottorato. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4; Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'art. 2; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233, recante «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, concernente il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'art. 2, comma 1 e comma 5; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2, comma 2, lettere f) e h), l'art. 5, comma 5, l'art. 18, comma 5, e l'art. 19; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, comma 1; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, relativa agli interventi finanziari per le universita' e la ricerca, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 giugno 2008, con il quale, a decorrere dall'anno 2008 l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e' stato determinato in euro 13.638,47; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4 come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il regolamento in materia di Dottorato di ricerca, adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, con particolare riguardo all'art. 9, comma 2; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 gennaio 2018, n. 40 relativo alla modifica del citato decreto ministeriale 18 giugno 2008, e in particolare all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato a decorrere dal 1° gennaio 2018, determinato in euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»; Visto il regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, con particolare riguardo all'art. 9, comma 3, che in materia di borse di studio dispone che l'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con decreto del Ministro e che l'incremento della borsa di studio e' stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti e che tale periodo puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi della disciplina regolamentare sull'accreditamento di corsi da parte delle universita'; Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e in particolare la lettera c) del comma 297 dell'art. 1, che prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di «15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», disponendo altresi' che «L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e' definito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Considerato che la relazione tecnica al disegno di legge n. 2048 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», relativamente alla citata previsione di cui alla lettera e) del comma 297, prevede: «con tale disposizione si intende adeguare l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo Inps. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo Inps; Vista la circolare della Direzione centrale entrate dell'Inps, n. 25 in data 11 febbraio 2022, avente ad oggetto: «Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2022. Nuove aliquote contributive» e, in particolare il paragrafo 7 laddove indica: «Per l'anno 2022 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' pari a euro 16.243,00»; Ritenuto, pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, di dover rideterminare l'importo della borsa di dottorato annuale nel suddetto importo di euro 16.243,00, come da indicazione dell'Inps, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere dal 1° luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in euro 15.343,28 e' rideterminato in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. |
| Art. 2
1. Ai fini del presente decreto, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, che, al fine di valorizzare l'attivita' di ricerca all'estero dei dottorandi, prevede l'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti e dispone che tale periodo puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi della disciplina regolamentare sull'accreditamento di corsi da parte delle universita'. |
| Art. 3
1. Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all'assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo Inps a gestione separata. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2022
Il Ministro: Messa
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 654 |
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