Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 28 marzo 2022 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica; Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; Considerato che le difficolta' legate all'imposizione, da parte delle autorita' pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore; Considerato che uno dei principali cambiamenti registrati nelle modalita' di acquisto di Prosciutto di Parma e' stato il passaggio dal prodotto fresco affettato al banco taglio, al prodotto preaffettato e preconfezionato nella zona tipica; Considerato, inoltre, che anche l'HoReCa, si e' parzialmente riconvertita con le vendite da asporto, utilizzando il prodotto preaffettato in vaschetta, risultando di piu' facile gestione rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti; Considerato che nei mercati esteri piu' lontani, il prosciutto preconfezionato viene generalmente spedito via aerea, per consentire al prodotto di giungere sugli scaffali dei supermercati con una vita utile residua sufficiente per poter essere venduto al consumatore finale; Considerato che l'emergenza coronavirus ha determinato la cancellazione di numerose tratte aeree, anche commerciali, con i costi che sono lievitati in modo esponenziale, tanto da porre il Prosciutto di Parma fuori mercato perche' troppo caro e che l'unica possibile soluzione, allo stato attuale, e' di affidarsi al trasporto via mare, che comporta pero' tempi di trasporto piu' lunghi rispetto all'aereo e non consentono al Prosciutto di Parma in vaschetta di essere poi distribuito in tempo utile ai rivenditori finali; Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0132066 del 22 marzo 2022, di modifica temporanea dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di trenta giorni, in modo da rendere possibili le spedizioni via mare anche per il Prosciutto di Parma preconfezionato, mantenendo una vita commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali; Considerate le prove scientifiche sperimentali effettuate, nel corso del 2019, dal Consorzio in collaborazione con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) di Parma, che ha avuto l'obiettivo di monitorare nel tempo le caratteristiche del Prosciutto di Parma preaffettato, confezionato con diverse modalita' (atmosfera protettiva o sottovuoto) e ottenuto da prosciutti di differenti stagionature (sedici, diciotto e ventiquattro mesi), al fine di valutare la possibilita' di modifiche alle attuali prescrizioni relative al termine minimo di conservazione; Considerati i risultati delle prove scientifiche sperimentali che hanno permesso di concludere che e' possibile prolungare il termine minimo di conservazione del preaffettato conservato refrigerato (≤10°C) quando il prodotto e' ottenuto da prosciutti adeguatamente stagionati, con specifiche caratteristiche di peso e stagionatura minima; Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0138826 del 25 marzo 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede: alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto di Parma» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per mesi dodici. Roma, 28 marzo 2022
Il dirigente: Cafiero |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 64 del 18 marzo 2014, e' cosi' modificato: La seguente tabella prevista al comma dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 - caratteristiche merceologiche -
===================================================================== | | | TMC | TMC | | | | | atmosfera | atmosfera | | | | | protettiva | protettiva | | | | | con | senza | TMC | | Peso prodotto |Stagionatura |interfoglio |interfoglio |sottovuoto | +===============+=============+============+============+===========+ | Fino a 9,5 kg | 13 mesi | 90 giorni | 60 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Fino a 9,5 kg | 15 mesi | 120 giorni | 90 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 kg | 16 mesi | 90 giorni | 60 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 kg | 18 mesi | 120 giorni | 90 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ e' sostituita dalla tabella seguente:
===================================================================== | | | TMC | TMC | | | | | atmosfera | atmosfera | | | | | protettiva | protettiva | | | | | con | senza | TMC | | Peso prodotto |Stagionatura |interfoglio |interfoglio |sottovuoto | +===============+=============+============+============+===========+ | Fino a 9,5 kg | 13 mesi | 90 giorni | 60 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Fino a 9,5 kg | 15 mesi | 120 giorni | 90 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Fino a 9,5 kg | 18 mesi | 150 giorni | 120 giorni |180 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 kg | 16 mesi | 90 giorni | 60 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 kg | 18 mesi | 120 giorni | 90 giorni |150 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 kg | 24 mesi | 150 giorni | 120 giorni |180 giorni | +---------------+-------------+------------+------------+-----------+
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per mesi dodici. |
|
|
|