Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 28 marzo 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bresaola della Valtellina» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;
Considerato che le difficolta' legate all'imposizione, da parte delle autorita' pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;
Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando il calo degli approvvigionamenti della carne bovina necessaria per la produzione della «Bresaola della Valtellina»;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0111775 del 9 marzo 2022, integrato con nota acquisita con protocollo n. 0138824 del 25 marzo 2022, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede di ampliare l'approvvigionamento della materia prima, attraverso la riduzione della soglia minima di eta' alla macellazione degli animali;
Considerato che la carne bovina utilizzata dai produttori iscritti al sistema di controllo dell'IGP Bresaola della Valtellina e' soggetta alle dinamiche del mercato ed alle oggettive difficolta' dovute sia alla riduzione della macellazione sia ad un rallentamento complessivo delle operazioni di logistica delle carni;
Considerato che in base ad uno studio prodotto dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma l'utilizzo di carni di animali piu' giovani non determina modifiche alle caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione;
Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi forniti, tali cause proseguiranno ad influenzeranno le attivita' dei soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP Bresaola della Valtellina, incidendo sensibilmente nella fase di approvvigionamento della materia prima della stessa IGP;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alla riduzione della soglia minima di eta' alla macellazione degli animali;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Lombardia, acquisita al protocollo n. 0134864 del 23 marzo 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996, come modificato dal regolamento (UE) n. 893/2011 della Commissione del 22 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - Serie L 231 del 8 settembre 2011 e dalla modifica minore del disciplinare di produzione dell'8 giugno 2016.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.
Roma, 28 marzo 2022

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi dell'art.
53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016
e' cosi' modificato:
Art. 3 comma 1:
«La "Bresaola della Valtellina" e' prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'eta' compresa fra i 18 mesi e i quattro anni»
e' sostituita dalla frase seguente:
«La "Bresaola della Valtellina" e' prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'eta' superiore a 12 mesi e fino a quattro anni».
La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.