Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 23 marzo 2022 |
Limitazione all'afflusso dei veicoli a motore per l'anno 2022 sull'isola di Ischia. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Ischia in data 31 gennaio 2022, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 31 gennaio 2022, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 9 marzo 2022, n. 34, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in data 3 febbraio 2022, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 25 gennaio 2022, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 27 gennaio 2022, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 64101 del 28 febbraio 2022; Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n. 1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania; Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 15 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola. 2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania. |
| Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti; d) veicoli al servizio delle persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita'; f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza; g) autoveicoli di proprieta' della Citta' metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia; h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare; k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera; l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia municipale del suddetto comune; m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale del suddetto comune, limitatamente al periodo dal 15 aprile al 30 giugno 2022 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2022; n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia municipale del suddetto comune; o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale del suddetto comune; p) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC; q) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera; r) veicoli di proprieta' di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attivita' produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola. |
| Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione. |
| Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. |
| Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19. 2. Il Prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19. Roma, 23 marzo 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 621 |
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