Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 marzo 2022
Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attivita' economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e, in particolare, l'art. 2, con epigrafe «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche di commercio al dettaglio»;
Visto il comma 1 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
Visto il comma 2 del medesimo art. 2, che dispone che, per poter beneficiare degli aiuti previsti, «le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;
Visto il comma 3 del medesimo art. 2, che dispone che i contributi «sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione»;
Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo art. 2, che fornisce indicazioni circa le modalita' di accesso al contributo e che dispone, nello specifico, che «l'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalita' definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresi', le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalita' automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie»;
Visti i successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalita' di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonche' delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile;
Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 2, che dispone che, «per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;
Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente la disciplina in merito alla contabilita' semplificata per le imprese minori;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 4/2022»: il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Quadro temporaneo»: il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento e' stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
e) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Allegato 1

MODULO DI ISTANZA
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

ONERI INFORMATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022, i termini e le modalita' per la presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 2 e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione della stessa.
2. Il presente decreto definisce, altresi', le modalita' per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'agevolazione, nonche' al recupero della medesima nei casi di revoca.
 
Art. 3

Modalita' di accesso all'agevolazione

1. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall'art. 2 del decreto-legge n. 4/2022 presentano al Ministero un'apposita istanza, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto puo' presentare una sola istanza.
2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS) ed e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.
3. Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente e' tenuto a:
a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalita' telematica dal registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge n. 4/2022, la procedura informatica non consentira' il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente e' tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.
5. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante e' richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della Pec nel registro delle imprese e' condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica.
6. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
b) l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021;
c) l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l'importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d'imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA e' stata attiva nei medesimi periodi;
d) l'importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
e) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.
7. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso all'agevolazione, unitamente all'istanza di cui al comma 1, e' tenuto altresi' a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
8. A pena di improcedibilita', l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.
9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12,00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come quelle presentate incomplete, ovvero con modalita' difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.
 
Art. 4

Procedura di concessione

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3, comma 1, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e la regolarita' e completezza dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
3. Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui al comma 2.
4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
5. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
6. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.
7. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
8. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
 
Art. 5

Erogazione dell'agevolazione

1. Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 4, fatta salva la necessita' di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.
2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
 
Art. 6

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
 
Art. 7

Controlli

2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.
 
Art. 8

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6;
c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 7.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. All'allegato n. 2 del presente decreto, e' riportato l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
3. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui all'art. 3, comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto (allegato n. 3) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto restano subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Roma, 24 marzo 2022

Il direttore generale: Bronzino