Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 gennaio 2022
Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 39-quinquies che, al comma 1, ha introdotto nel codice dell'amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'art. 62-quinquies che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca e, al comma 5, prevede: «Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, da legge in corso di pubblicazione, e in particolare l'art. 31-ter, comma 2, laddove individua la societa' di cui il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale per la progettazione e la gestione dell'ANIS sulla base di specifica convenzione, anche di durata pluriennale, con la quale e' altresi' disciplinato l'avvalimento della citata societa' anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonche' per la gestione giuridica ed economica del personale;
Visto il citato codice dell'amministrazione digitale di cui al menzionato decreto legislativo n. 82, del 2005, e in particolare gli articoli 50-ter - introdotto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati - e 62 - come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221 - che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e, al comma 3, dispone che a ciascun cittadino e' attribuito un codice identificativo univoco (ID ANPR) al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali» e in particolare l'art. 1-bis, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, e che ne stabilisce gli obiettivi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati in attuazione, con riferimento alle sole istituzioni universitarie, del citato art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali», a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697», in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509, recante «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, recante «Norme generali per gli ITS»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 7 febbraio 2013 recante «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)»;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 finale del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nomina Ministro dell'universita' e della ricerca;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con provvedimento n. 428, in data 2 dicembre 2021;
Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ANIS: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore di cui all'art. 62-quinquies del CAD;
b) ANIST: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-quater del CAD;
c) ANPR: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;
d) ANS: l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni;
e) CAD: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) ID ANPR: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
g) istituzione della formazione superiore: ogni istituto che eroga corsi di istruzione superiore atto a rilasciare diplomi di laurea e post lauream o titoli equipollenti;
h) Ministero: il Ministero dell'universita' e della ricerca;
i) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD;
j) portale ANIS: sito web dedicato all'ANIS che rende fruibili servizi erogati da ANIS.
 
Allegato A

«Principali garanzie e misure di sicurezza»
1. Introduzione
Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIS, in conformita' all'art. 62-quinquies, comma 5, del CAD.
Per le predette finalita', l'ANIS e' dotata di:
un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;
sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero tramite funzionalita' di alert;
una Certification Authority;
sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
sistemi e servizi di Disaster Recovery.
Il piano di continuita' operativa esplicitera' le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery. 2. Infrastruttura fisica
L'infrastruttura di ANIS e' installata nei locali individuati dal Ministero aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuita' di servizio tramite soluzioni di alta affidabilita' (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua.
Qualsiasi altra operazione manuale e' consentita solo a personale autorizzato dal Ministero. 3. Protezione da attacchi informatici
Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilita', si utilizzano:
a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l'operativita' alle sole funzionalita' necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;
c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione;
d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema. 4. Accesso
L'accesso all'ANIS avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusivita', in conformita' ai principi di esattezza, disponibilita', accessibilita', integrita' e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'art. 51 del CAD.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero si avvalga ai sensi dell'art. 8, comma 2, e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita.
L'ANIS invia e riceve le comunicazioni in modalita' sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite internet, mediante protocollo Transport Layer Security (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche. 4.1. Accesso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 7
L'accesso degli aventi diritto ai sensi dell'articolo avviene esclusivamente mediante uno degli strumenti di autenticazione indicati nell'art. 7. 4.2. Accesso delle istituzioni della formazione superiore, delle
pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici
servizi per alimentazione e consultazione
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, l'accesso delle istituzioni della formazione superiore, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, rivolto all'alimentazione dell'ANIS, avverra' nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali e della normativa in materia di protezione dei dati personali nonche' delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Il conseguente allineamento dell'ANIS con le altre banche di dati di interesse nazionale, regionale, provinciale e locale avverra' in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'. L'accesso dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente rivolto alla consultazione dell'ANIS avverra' nel rispetto di quanto previsto all'art. 50-ter del CAD e, in particolare, nei limiti di garanzia e di sicurezza previsti al comma 2 del citato articolo.
 
Art. 2

Oggetto

1. Con il presente decreto, in via di prima attuazione dell'art. 62-quinquies, comma 5, del CAD, e fermo restando quanto previsto nell'art. 10, relativamente alla realizzazione dell'ANIS sono stabiliti:
a) le finalita';
b) i dati contenuti;
c) le banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati dell'ANIS si allineano o con le quali ANIS interagisce;
d) le modalita' di alimentazione;
e) i soggetti che possono accedervi, le modalita' di fruizione dei dati contenuti e i servizi per i cittadini;
f) la titolarita' del trattamento dei dati;
g) le principali garanzie e misure di sicurezza.
 
Art. 3

Finalita' dell'ANIS

1. L'ANIS, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare:
a) la disponibilita' dei dati e degli strumenti alla singola istituzione della formazione superiore per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalita' di certificazione; in particolare al fine di consentire la consultazione dei dati da parte dei cittadini, anche per le richiamate finalita' di certificazione;
b) l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali; e da parte dei soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti;
c) la disponibilita' dei dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on-line alle istituzioni della formazione superiore;
d) l'interoperabilita' con le altre banche dati, indicate nell'art. 5 e fermo restando il rinvio di cui all'art. 10, anche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del CAD, che sono d'interesse del Ministero per le relative finalita' istituzionali;
e) il riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticita' dei titoli medesimi;
f) all'automazione delle procedure di iscrizione on-line ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni;
g) alla disponibilita', per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
h) alle specifiche finalita' istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati.
2. L'ANIS e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono l'univocita' dei dati stessi nell'ambito delle altre banche dati del Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 4

Dati contenuti nell'ANIS

1. Nell'ANIS sono contenuti:
a) i dati relativi alle iscrizioni in corso degli studenti;
b) i dati relativi all'istituzione di appartenenza degli studenti;
c) i dati relativi al corso di studi;
d) i dati relativi ai titoli conseguiti, ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9;
e) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.
2. I dati di cui alle lettere a), b) e d) sono analiticamente indicati nel decreto di cui all'art. 10.
3. I dati indicati nel comma 1, lettere a), b) e c) sono conservati per il periodo di validita' dell'iscrizione dello studente e, in ogni caso, per il periodo di dieci anni dal conseguimento del piu' elevato titolo di studio conseguito dallo studente stesso, ferma restando, per gli altri dati indicati nel comma 1, la distinta disciplina dei tempi di conservazione dei dati contenuti nell'ANS.
 
Art. 5

Banche dati di interesse nazionale contenenti dati
cui i dati dell'ANIS si allineano

1. Al fine di assicurare la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati contenuti, come indicati nell'art. 4, questi sono costantemente allineati, in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita', con i dati contenuti nell'ANS e, relativamente ai dati indicati nella lettera e), nell'ANPR. Tale allineamento non determina in alcun caso duplicazione del dato. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti registrati nell'ANPR, quali nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza, l'ANIS accede, esclusivamente in consultazione, alla medesima ANPR, ai sensi del comma 5 dell'art. 62 del CAD, mediante servizi resi fruibili dalla PDND.
2. Per gli studenti registrati nell'ANPR, l'ID ANPR e il codice fiscale sono resi disponibili all'ANIS dall'ANPR.
 
Art. 6

Modalita' di alimentazione dell'ANIS

1. Le istituzioni della formazione superiore alimentano l'ANIS attraverso la comunicazione al Ministero dei dati ivi previsti ai sensi dell'art. 4, necessari per la costituzione della stessa e i successivi aggiornamenti.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate utilizzando i servizi resi fruibili dalla PDND.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al presente decreto le istituzioni della formazione superiore mantengono la titolarita' del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento attraverso l'ANS, in conformita' alle linee guida di Agid in materia di interoperabilita'. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 relativamente ai contenuti del successivo decreto e, in particolare, alla possibilita' che le attivita' dell'ANS e delle istituzioni della formazione superiore, descritte nel presente comma, siano svolte attraverso la PDND.
 
Art. 7

Soggetti che possono accedervi

1. L'ANIS, attraverso l'apposita interfaccia on-line resa disponibile dal portale ANIS, consente agli studenti i cui dati sono ivi contenuti l'accesso e la consultazione dei predetti dati, con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'art. 64 del CAD ovvero tramite il punto di accesso di cui al successivo art. 64-bis, anche a fini certificativi, nonche' la presentazione della istanza di rettifica degli stessi.
2. Nell'ambito dei servizi di accesso e consultazione di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), i soggetti ivi indicati possono altresi' fruire dei servizi di certificazione che restano di competenza esclusiva delle istituzioni della formazione superiore ai sensi della normativa vigente.
3. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dei servizi dell'ANIS alle modifiche normative, i relativi aggiornamenti tecnologici sono descritti anche nella documentazione tecnica pubblicata nella interfaccia on-line di cui al comma 1, e fermo restando che le modalita' operative di alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nell'ANS, come saranno definite nel decreto previsto nell'art. 10 anche per quanto attiene alla possibilita' che l'ANIS metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni, per le relative finalita' istituzionali, nonche' ai soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili dal PDND.
 
Art. 8

Titolarita' del trattamento dei dati

1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANIS.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'ANIS, il Ministero puo' fare ricorso a soggetti terzi, preventivamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016.
3. Per le attivita' delle istituzioni della formazione superiore previste nell'art. 6 resta fermo quanto ivi previsto in ordine al mantenimento della titolarita' del trattamento dei dati di loro competenza.
 
Art. 9

Principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIS

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 10, il Ministero implementa le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attivita' di trattamento previste nel presente decreto. I relativi requisiti di sicurezza cosi' implementati garantiscono, in ogni caso:
a) l'integrita' e la riservatezza dei dati;
b) la sicurezza del sistema e degli accessi;
c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
2. Le misure di cui al comma 1 sono descritte nell'allegato A «Principali garanzie e misure di sicurezza», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il Ministero, prima dell'inizio dell'attivita' di trattamento, effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del successivo art. 36. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
 
Art. 10

Ulteriori elementi di disciplina

1. Con successivo decreto, emanato ai sensi dell'art. 62-quinques di cui in premessa entro novanta giorni dal presente decreto, sono individuati, ai fini dell'operativita' dell'ANIS, i seguenti elementi della disciplina:
a) la data di avvio dell'operativita' che dovra', in ogni caso, essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di milestone e target del PNRR di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate dal funzionamento dell'ANIS;
b) i dati contenuti, ivi compresi quelli di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 4, e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il set di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle specifiche finalita' di ciascuna attivita' di trattamento, e previa valutazione della necessita' di tale trattamento in proporzione con la finalita' perseguita;
c) le altre banche dati, anche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del CAD, tra cui l'ANIST, i cui dati siano necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nell'ANIS, anche per il tramite dei servizi resi fruibili dalla PDND, e nel rispetto dei principi dell'art. 50-ter del CAD e delle relative linee guida;
d) i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 7 che possono accedervi, anche per quanto attiene, tra l'altro, alla possibilita' che l'ANIS metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, nonche' ai soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili dal PDND;
e) le specifiche tecniche e le modalita' operative di alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nell'ANIS, anche attraverso la PDND;
f) la descrizione dettagliata delle modalita' di funzionamento delle caratteristiche tecniche, delle regole tecniche e dei requisiti delle garanzie e delle misure di sicurezza di cui all'art. 9 e all'allegato «A», e del relativo manuale operativo, l'indicazione della ubicazione della infrastruttura fisica nonche' le modalita' operative di alimentazione e aggiornamento di cui al comma 3 dell'art. 7;
g) le regole tecniche di realizzazione e di funzionamento dell'interfaccia on-line prevista nel comma 1 dell'art. 7 e delle interfacce con cui l'ANIS interagisce, e ogni conseguente modifica e integrazione all'allegato «A» al presente decreto;
h) le modalita' per assicurare il rilascio di certificazioni da parte delle istituzioni della formazione superiore, attraverso l'ANIS, ai sensi del comma 4 dell'art. 62-quinquies del CAD anche mediante l'emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
a) le ulteriori finalita' dell'ANIS, anche mediante i servizi resi fruibili dalla PDND, con particolare riguardo: al riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticita' dei titoli medesimi; all'automazione delle procedure di iscrizione on-line ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni; alla disponibilita', per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza; alle specifiche finalita' istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 483