Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 31 marzo 2022 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 883). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, in corso di pubblicazione, ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022 e n. 882 del 30 marzo 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Ravvisata la necessita' di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; Vista la richiesta del Ministero dell'interno; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Ulteriori misure per garantire l'operativita' del Ministero dell'interno
1. In considerazione delle eccezionali esigenze derivanti dal contesto emergenziale in rassegna, al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, i contratti di somministrazione di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, anche per le esigenze delle questure, possono essere modificati anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 3.973.565 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del capitolo 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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