IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Presidente del Consiglio superiore della magistratura
Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 6 aprile 2022 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato i commi 1, 3 e 5 dell'art. 91 del regolamento interno;
Decreta:
La modifica dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 91 del R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 91. Norma temporanea
«1. Per tutto il tempo della vigenza di misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, il Comitato di Presidenza puo' autorizzare i singoli componenti del Consiglio superiore su loro richiesta a partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria da remoto mediante collegamento telematico. 2. L'autorizzazione e' concessa, in ragione di misure, anche individuali, che impediscono la partecipazione ai lavori consiliari, imposte da atti normativi o da provvedimenti adottati per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, ai componenti interessati da tali misure. 3. La partecipazione e' attuata attraverso l'impiego di tecnologie informatiche tali da assicurare l'identificazione audiovisiva di ciascun partecipante e la possibilita' di percezione diretta, visiva ed uditiva in tempo reale da parte di tutti i consiglieri di ogni fase della discussione, di tutti gli interventi e delle espressioni di voto. La partecipazione per via telematica, di cui e' dato atto a verbale, e' equiparata a quella in presenza ad ogni effetto e concorre alla validita' delle deliberazioni. Quando uno o piu' consiglieri partecipano ad una seduta in collegamento da remoto, il voto di tutti i partecipanti e' espresso sempre per appello nominale in ordine alfabetico previo sorteggio della lettera iniziale. 4. Ai consiglieri che partecipano da remoto l'ordine del giorno dei lavori e' comunicato, secondo i termini ordinari previsti dal regolamento, attraverso l'invio del testo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Eventuali emendamenti alle proposte sottoposte all'esame dell'assemblea plenaria sono inviati da parte dei proponenti, sempre a mezzo della posta elettronica istituzionale, all'Ufficio OdG del Consiglio, che ne cura l'immediata trasmissione a tutti i consiglieri. L'eventuale adesione agli emendamenti proposti puo' essere espressa con dichiarazione formale in video collegamento. 5. Alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Comitato di Presidenza puo' autorizzare la partecipazione da remoto ai lavori delle commissioni referenti e delle altre articolazioni consiliari collegiali, purche' sia garantita la completa conoscenza degli atti e la riservatezza delle sedute; il consigliere che partecipa da remoto garantisce che dalla sua postazione di collegamento nessun estraneo abbia percezione diretta dei lavori e dei documenti relativi. La registrazione delle sedute o della eventuale audizione di soggetti esterni, qualora sia necessaria, e' effettuata unicamente su piattaforma e server di uso esclusivo del Consiglio superiore della magistratura. 6. A coloro che partecipano da remoto ai lavori dell'assemblea plenaria, delle commissioni referenti o di altre articolazioni consiliari collegiali e' consentita la conoscenza degli atti di ciascun procedimento attraverso l'invio di copia informatica all'indirizzo istituzionale da parte della segreteria amministrativa competente, fermi restando gli obblighi di riservatezza o segretezza gravanti sui consiglieri, fatta eccezione per gli atti e i documenti custoditi presso la sezione disciplinare per i quali e' prevista una apposita modalita' d'accesso non derogabile.» Dato a Roma, addi' 6 aprile 2022
MATTARELLA
Il segretario generale: Viola |