Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2021
Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1992, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 concernente controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 33/2019 del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni di utilizzo, modifiche alle specifiche del prodotto, annullamento della protezione e etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 34/2019 del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali nel settore vitivinicolo, procedura di obiezione, emendamenti per le specifiche del prodotto, registro delle denominazioni protette, la cancellazione della protezione e l'uso di simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un adeguato sistema di controlli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012, recante «Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, cosi' come da ultimo modificata con la legge 11 settembre 2020, n. 120 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
Visti, in particolare, l'art. 32, l'art. 34 e l'art. 36 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali dei vini, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione, nonche' la procedura nazionale per la cancellazione della. protezione e per il conferimento della protezione nazionale transitoria ai nomi delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, conformemente alle disposizioni previste dalla richiamata normativa dell'Unione europea;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Ritenuto pertanto di dover adottare le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale per la presentazione e l'esame delle domande sopra specificate;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto con i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende:
a) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) «Ministero» e «Ministro», il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «regione» o «regioni», la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;
d) «Comitato», il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge;
e) «DOP» e «IGP»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a «denominazione di origine protetta» e a «indicazione geografica protetta» appartenenti alle categorie di cui all'allegato VII, parte II, punto1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
f) «Denominazione», indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) che «Indicazione geografica protetta» (IGP);
g) «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e «Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 112, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP;
h) «disciplinare», il disciplinare di produzione di una DOP o IGP;
i) «documento unico», il documento unico riepilogativo del disciplinare, di cui all'art. 94, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
j) «richiedente», il gruppo di produttori di cui all'art. 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013, legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica e la domanda di modifica del disciplinare di produzione di una DOP o IGP, costituito dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda;
k) «Consorzio di tutela», il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge.
 
Allegato I
LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE (domanda + allegati - art. 5, comma 2, lettera l)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
SCHEMA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI DOP E IGP

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O INDICAZIONE GEOGRAFICA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III A

SCHEMA DOCUMENTO UNICO PER DOMANDE PROTEZIONE NUOVE DOP/IGP
(estratto dal sistema informatico e-Ambrosia della Commissione UE)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III B

SCHEMA PER DOMANDE MODIFICA DISCIPLINARI DOP/IGP
(estratto dal sistema informatico e-Ambrosia della Commissione)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

MODULISTICA PER ATTESTAZIONE REQUISITI DI RAPPRESENTATIVITA'
PER DOMANDE DI PROTEZIONE E MODIFICA DISCIPLINARI VINI DOP / IGP

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni procedurali nazionali, applicative dei regolamenti UE n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e degli articoli 32, 34 e 36 della legge, per quanto riguarda:
a) la presentazione e l'esame delle domande di:
i) protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
ii) modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP;
iii) cancellazione della protezione delle DOP e IGP;
b) la procedura di opposizione per le domande di cui alla lettera a);
c) la presentazione e l'esame delle domande di conferimento della protezione nazionale transitoria e le relative disposizioni nazionali di etichettatura e presentazione temporanea nel caso di cui alla lettera a), punto i);
d) la presentazione e l'esame delle domande di riconoscimento delle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP, la successiva protezione a livello dell'Unione europea, delle domande di modifica e cancellazione delle stesse menzioni tradizionali, nonche' la relativa procedura di opposizione;
e) la pubblicizzazione della procedura di cui alle lettere a), b), c), d) e del relativo esito a livello dell'Unione europea.
 
Art. 3

Richiedente e relativi requisiti

1. Il richiedente, legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) e' costituito in qualunque forma di associazione ai sensi di legge, ivi compresi i consorzi di tutela;
b) e' costituito dai produttori vitivinicoli della denominazione interessata;
c) ha tra gli scopi sociali la registrazione a livello di Unione europea della denominazione per la quale viene presentata la domanda o ha assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della denominazione interessata;
d) fermo restando lo scopo sociale, si impegna a non sciogliersi prima della registrazione della denominazione interessata a livello di Unione europea.
 
Art. 4

Pluralita' di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per la stessa denominazione, la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia in numero di imprese vitivinicole.
 
Art. 5

Documentazione da presentare - Ammissibilita' della domanda

1. Il richiedente presenta la domanda di protezione della denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, ed alla regione.
2. Ai fini della sua ammissibilita', la domanda di cui al comma 1 e' presentata a mezzo PEC, in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni. La stessa domanda e' firmata dal legale rappresentante del richiedente, contiene l'indirizzo di PEC dello stesso richiedente ed e' corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assunta in sede di assemblea ordinaria con la maggioranza dei voti dei presenti, dalla quale risulti la volonta' del gruppo dei produttori di presentare istanza per la protezione della denominazione;
c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 33 della legge, dimostrino i seguenti valori di rappresentativita', intesi come media, riferiti alle produzioni rivendicate dagli stessi viticoltori nell'ultimo biennio:
i) in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una «zona espressamente delimitata» o «sottozona» nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il 66 per cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per la relativa denominazione. Inoltre, la stessa «sottozona» della DOC di provenienza deve essere stata negli ultimi cinque anni certificata ed imbottigliata dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione totale certificata ed imbottigliata;
ii) in caso di vini DOC, almeno il 35 per cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di rivendicazione o dichiarazione produttiva. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate o dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al 51 per cento, con riferimento ai viticoltori della zona espressamente delimitata o sottozona;
iii) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva;
iv) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il 66 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva; inoltre, la domanda deve essere avvallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio;
v) le attestazioni di rappresentativita' di cui alla presente lettera, nonche' per i casi di cui alla successiva lettera d) e per le modifiche dei disciplinari di cui agli articoli 12 e 13, sono da redigere in conformita' alla modulistica riportata all'allegato VI; il richiedente puo' avvalersi della collaborazione della competente regione per il reperimento dei dati;
d) in caso di Consorzi di tutela, l'elenco sottoscritto e' sostituito dal verbale dell'assemblea ordinaria degli associati che comprovi, relativamente alla maggioranza dei voti degli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui alla lettera c);
e) proposta di disciplinare di cui all'art. 6;
f) proposta di documento unico riepilogativo del disciplinare, contenente gli elementi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 34/2019 e redatto in conformita' alle indicazioni ed allo schema di cui all'allegato III;
g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualita' specifica, la notorieta' o altra caratteristica del prodotto. La relazione tecnica deve contenere la descrizione degli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:
i) le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;
ii) le varieta' di uve che concorrono alle specifiche tipologie, con riferimento alle relative percentuali ed entita' delle superfici vitate;
iii) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;
iv) le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo; tali rese devono tener conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti. Tuttavia tali dati non devono essere presentati nei casi in cui dette rese risultino gia' presenti in analoghe tipologie di altre denominazioni del medesimo territorio;
v) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici;
vi) le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;
vii) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo, sulla base di appositi esami analitici e organolettici;
viii) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;
ix) per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza e la rinomanza commerciale acquisita dal prodotto;
h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome proposto per la registrazione della DOP. Tuttavia, per le DOC, in caso di registrazione di nome non registrato a IGP o non utilizzato come sottozona di una DOC, tale relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola nella zona riferita al nome proposto, in relazione allo stretto legame tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche del prodotto. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata, in relazione alla qualita' specifica, alla notorieta' o altra caratteristica del prodotto;
i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:
i) livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;
ii) potenzialita' produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;
j) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
k) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
l) lista della documentazione allegata di cui alle precedenti lettere, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato I, da utilizzare anche per le domande di modifica dei disciplinari di cui agli articoli 12, 13 e 14.
 
Art. 6

Disciplinare

1. Il disciplinare contiene gli elementi di cui all'art. 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ed all'art. 35 della legge, e deve essere compilato in conformita' allo schema di cui all'allegato II.
2. Il disciplinare, nell'ambito delle norme di etichettatura e presentazione puo' prevedere il logo identificativo della denominazione, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura. Puo' essere consentita l'utilizzazione come logo di un marchio gia' registrato, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dalla registrazione della denominazione interessata.
 
Art. 7

Esame domanda di protezione da parte della regione

1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, previa pubblicazione nel B.U.R. della domanda e della proposta di disciplinare per un periodo di almeno trenta giorni, la regione, effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 5, lettera b), c), d) con particolare riguardo alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe nella relativa assemblea;
b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali. Per tale valutazione la regione puo' avvalersi della collaborazione del Ministero. Le eventuali osservazioni sono comunicate al richiedente. Il richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro trenta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.
2. Terminata l'istruttoria di cui al comma 1, la regione trasmette al Ministero, entro il citato termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda, il proprio parere e, in caso di esito positivo:
a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al citato comma 1;
b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento unico aggiornati alla luce della valutazione di cui al comma 1.
3. In caso di mancata ricezione della documentazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero dara' seguito alla procedura di valutazione della domanda di cui all'art. 8.
 
Art. 8

Esame domanda di protezione da parte del Ministero

1. Entro sessanta giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui all'art. 7, comma 3, il Ministero verifica la completezza della domanda e, anche avvalendosi del Comitato, la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e delle vigenti norme nazionali.
2. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi della domanda di protezione presentata sono comunicati al richiedente e alla regione.
3. Il richiedente fornisce al Ministero e alla regione adeguati elementi di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 2 nel termine previsto, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione la chiusura del procedimento amministrativo.
4. In caso di esito positivo della verifica di cui ai commi precedenti, il Ministero comunica tale esito alla regione ed al richiedente e convoca entro trenta giorni la riunione di pubblico accertamento, concordando con la regione ed il richiedente la data, l'ora, il luogo e la sede. Il richiedente deve assicurare, con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento, anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.
5. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 6 regolamento (UE) n. 33/2019, di verificare sul relativo territorio la condivisione della domanda e la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. Alla riunione di cui al comma 4, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano almeno un rappresentante del Ministero, un rappresentante del Comitato ed un rappresentante della regione, nonche' rappresentanti del soggetto richiedente.
7. I rappresentanti del Ministero hanno il compito di accertare la regolare convocazione della riunione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede e di verbalizzare la riunione.
8. Successivamente alla procedura di cui ai commi precedenti e' prevista l'acquisizione del parere consultivo del Comitato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3.
 
Art. 9

Pubblicazione proposta di disciplinare
e procedura di opposizione

1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 8, conformemente all'art. 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di disciplinare riferita alla domanda di protezione della relativa denominazione, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione alla registrazione della stessa denominazione.
2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'.
3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se, con documentazione debitamente motivata, l'opponente:
a) dimostra l'interesse legittimo;
b) dimostra che la domanda di protezione e' incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perche':
i) confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni dell'adottate a norma del medesimo;
ii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'art. 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di impedimento alla registrazione per le denominazioni omonime;
iii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'art. 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di impedimento alla registrazione per i nomi generici e per la presenza di marchi commerciali omonimi;
iv) la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione a livello nazionale, ai sensi dell'art. 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) i motivi dell'opposizione sono da valutare con riferimento:
i) al territorio nazionale;
ii) al territorio dell'Unione europea, per quanto concerne i motivi di cui alla lettera b), punti ii) e iii), limitatamente ai motivi di impedimento alla registrazione per la presenza di denominazioni omonime e per i nomi generici.
4. In caso di opposizione, il Ministero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi del comma 3, trasmette l'opposizione al richiedente ed alla regione. Il richiedente predispone le controdeduzioni e le invia, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione, al Ministero e alla regione.
5. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui al precedente comma 4 comporta l'archiviazione della domanda di protezione.
6. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla regione e adotta la decisione favorevole per il seguito procedurale della domanda di protezione di cui al successivo art. 10.
8. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente non siano idonee a superare i motivi di opposizione convoca, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse, una riunione con il richiedente, il Presidente del Comitato o suo delegato, la regione ed il soggetto che ha presentato l'opposizione. Ad esito di detta riunione il Ministero, d'intesa con la regione, entro trenta giorni dalla data della riunione, decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'opposizione, dandone comunicazione al richiedente ed al soggetto che ha presentato l'opposizione.
9. In caso di non accoglimento dell'opposizione, il relativo procedimento amministrativo di valutazione di cui al comma 8 e' da ritenersi concluso e la domanda seguira' la procedura di cui all'art. 10. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, se del caso, alla proposta di documento unico presentato dal richiedente, ed invia i citati documenti aggiornati al richiedente, che li approva e li restituisce firmati al Ministero e alla regione entro dieci giorni.
10. Il mancato riscontro da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 9 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.
 
Art. 10
Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi
adempimenti del Ministero

1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 9, il Ministero, a norma dell'art. 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 33/2019 e degli articoli 2 e 30 del regolamento (UE) n. 34/2019, provvede a:
a) pubblicare il disciplinare sul sito internet del Ministero stesso;
b) trasmettere alla Commissione europea la domanda di protezione tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo in particolare:
i) il disciplinare;
ii) il documento unico, strutturato in apposite sezioni del sistema informatico e-Ambrosia;
iii) la dichiarazione in cui si attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la protezione previste dalla pertinente normativa dell'Unione europea e si certifica che il documento unico e' una sintesi fedele del disciplinare;
iv) il riferimento elettronico alla pubblicazione della proposta di disciplinare di cui alla lettera a);
c) informare la Commissione europea, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa o tramite posta elettronica, delle opposizioni ammissibili pervenute nell'ambito della procedura nazionale ed in merito a eventuali procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla domanda di protezione.
2. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 33/2019, la Commissione europea pubblica la data dell'avvenuta presentazione della domanda di protezione, tramite i propri sistemi di informazione, entro il mese successivo, nell'ambito dell'elenco delle domande di protezione presentate dagli Stati membri e dai paesi terzi.
3. Nel corso della procedura di esame a livello comunitario di cui all'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ai regolamenti (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019, nel caso in cui siano formulate osservazioni da parte della Commissione europea in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni tramite posta elettronica al soggetto richiedente ed alla regione ed i successivi riscontri alla Commissione europea tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dalla citata normativa dell'Unione europea.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 34/2019, qualora a seguito delle osservazioni della Commissione vengano apportate modifiche sostanziali al disciplinare, le stesse modifiche sono pubblicate per almeno trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero per consentire ai soggetti interessati di presentare al Ministero le eventuali osservazioni. Tali osservazioni saranno valutate e definite con una procedura analoga a quella prevista all'art. 9.
5. Nel corso della procedura di opposizione a livello comunitario di cui all'articolo e 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art. 12 del regolamento (UE) n. 33/2019 ed all'art. 8 del regolamento (UE) n. 34/2019, nel caso in cui siano presentate opposizioni da parte di autorita' o persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri, il Ministero:
i) invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione;
ii) avvia le consultazioni con le citate autorita' o persone degli altri Stati membri, scambiando la relativa documentazione ed informazioni;
iii) invia i risultati delle predette consultazioni alla Commissione europea tramite posta elettronica, utilizzando il modello di cui all'allegato IV, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dalla citata normativa dell'Unione europea.
6. Il Ministero, se del caso, pubblica sul proprio sito internet il disciplinare aggiornato, cosi' come trasmesso alla Commissione europea a seguito della definizione della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria di cui all'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'atto di esecuzione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero provvede a pubblicare sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione europea. Il Ministero provvede, inoltre, a pubblicarne apposito avviso sul proprio sito internet e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 11
Categorie di domande di modifica dei disciplinari - art. 105 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 14 e 15 del regolamento (UE) n.
33/2019

1. Conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n. 33/2019, le modifiche si classificano, in base alla loro rilevanza, in due categorie: «modifiche dell'Unione» e«modifiche ordinarie».
2. Una «modifica dell'Unione» del disciplinare DOP o IGP e' quella che:
a) include una variazione del nome o parte del nome della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
b) consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui Parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n 1308/2013;
c) puo' potenzialmente invalidare il legame con l'ambiente geografico di cui alla lettera a), punto i) o alla lettera b), punto i) dell'art. 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Le domande di «modifica dell'Unione» seguono la procedura nazionale di cui all'art. 12.
3. Tutte le modifiche diverse da quelle di cui al comma 2 sono considerate «modifiche ordinarie» e le relative domande seguono la procedura nazionale di cui all'art. 13.
4. Nell'ambito delle «modifiche ordinarie» sono comprese le «modifiche temporanee» che, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 33/2019, riguardano una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o sono motivate da calamita' naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti. Le domande di «modifiche temporanee» seguono la procedura nazionale di cui all'art. 14.
5. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 33/2019, la domanda di «modifiche dell'Unione» contiene esclusivamente le modifiche del disciplinare di cui al comma 2. Le «modifiche ordinarie» e le «modifiche temporanee» devono essere oggetto di specifiche domande, conformemente alle disposizioni procedurali nazionali di cui ai rispettivi articoli 13 e 14.
 
Art. 12
Domande di modifiche dell'Unione - Art. 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 15 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art. 9 del
regolamento (UE) n. 34/2019.

1. Per la procedura nazionale relativa alla presentazione ed all'esame delle domande di «modifiche dell'Unione» si applicano per analogia le disposizioni previste dal presente decreto per le domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti commi.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;
b) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, unitamente al documento unico aggiornato con le modifiche proposte, in conformita' al modello di cui all'allegato III B del presente decreto;
c) la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, che deve essere rapportata alle modifiche proposte. Relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda di protezione.
3. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, si applicano le condizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).
4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecnico-qualitative previste all'art. 33, comma 1, della legge per il riconoscimento di una DOCG. Tuttavia, per l'approvazione della modifica da parte del Ministero, la trasmissione alla Commissione UE ed il relativo seguito procedurale si applicano le disposizioni previste per le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 13.
5. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4, e' prevista soltanto nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di tutela.
 
Art. 13
Domande di modifiche ordinarie - Art. 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e art. 10 del
regolamento UE n. 34/2019

1. Per la presentazione e l'esame delle domande di «modifica ordinarie» del disciplinare si applica la seguente procedura:
a) presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. In particolare alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
i) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;
ii) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare ordinarie ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 33/2019, da redigere su modello di cui all'allegato III B del presente decreto;
iii) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al documento unico, il documento unico aggiornato con le modifiche proposte, in conformita' al modello di cui all'allegato III A del presente decreto;
b) qualora la modifica riguardi la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;
c) qualora le richieste di modifica ordinarie diverse da quella di cui alla lettera b) siano presentate dai Consorzi di tutela aventi i requisiti di cui all'art. 41, comma 4, della legge, la documentazione attestante i requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 5, comma 2, puo' essere sostituita dal verbale dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50 per cento piu' uno dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti di rappresentativita' possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri soggetti viticoltori della denominazione favorevoli alla presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i limiti percentuali di rappresentativita' previsti all'art. 5, comma 2;
d) il rispetto delle analoghe disposizioni procedurali regionali di cui all'art. 7. In tale contesto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 33/2019, qualora la domanda non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione della denominazione cui fa riferimento il disciplinare, la Regione invita tale richiedente, se esiste ancora, a formulare eventuali osservazioni sulla domanda.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui all'art. 7, comma 3, valuta la conformita' della stessa ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 33/2019, del regolamento (UE) n. 34/2019 e del presente decreto e, se del caso, formula al richiedente ed alla regione le eventuali osservazioni e la richiesta dei relativi elementi e documenti integrativi, che sono da presentare al Ministero entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Qualora i requisiti di cui al comma 3 non siano soddisfatti, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione i motivi di inammissibilita' della domanda e la conclusione del relativo procedimento amministrativo.
4. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4, e' prevista soltanto per le modifiche ordinarie di cui all'art. 21, comma 2, lettera c), qualora la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di tutela.
5. Successivamente alla procedura di cui ai commi precedenti, per l'esame delle modifiche ordinarie di cui all'art. 21, comma 2, lettera c), e' prevista l'acquisizione del parere consultivo del Comitato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3.
6. Qualora i requisiti di cui ai commi 2, 4 e 5 siano soddisfatti, il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di modifica ordinaria del disciplinare, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della proposta stessa. Per le valutazioni delle eventuali opposizioni presentate il Ministero applica la procedura di cui all'art. 9.
7. Terminata con esito positivo la procedura di cui al comma 6, il Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica ordinaria, contenente il disciplinare consolidato e, se del caso, il documento unico consolidato, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet lo stesso decreto. La stessa modifica e' applicabile a livello nazionale a decorrere dalla data di detta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 7 il Ministero comunica alla Commissione la domanda di modifica ordinaria, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo:
a) la descrizione sintetica delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie;
b) il decreto di approvazione della modifica;
c) dichiarazione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 34/2019, attestante che la modifica ordinaria approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 33/2019;
d) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al documento unico, il documento unico consolidato con la modifica in questione;
e) il riferimento alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
9. Qualora la comunicazione di cui al comma 8 sia debitamente completata, la Commissione, entro tre mesi dalla data in cui perviene la stessa comunicazione:
a) nel caso in cui la modifica comporti una modifica del documento unico, pubblica la descrizione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C;
b) nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, rende pubblica, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, la descrizione della modifica ordinaria.
Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione allorche' sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa.
10. Terminata la procedura comunitaria di cui al comma 9, il Ministero provvede a:
a) pubblicare sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il disciplinare consolidato, gia' pubblicato sullo stesso sito internet in allegato al decreto di cui al comma 7, aggiornato con gli estremi della pubblicazione comunitaria di cui al comma 9.
b) pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito avviso, specificando che a seguito dell'avvenuta pubblicazione comunitaria la modifica ordinaria e' applicabile sul territorio dell'Unione europea.
11. Limitatamente alle modifiche ordinarie concernenti le variazioni dell'autorita' o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica una procedura semplificata che esclude la procedura regionale di cui all'art. 7 e che comporta la presentazione al Ministero della seguente documentazione:
a) istanza da parte del richiedente o, in sua assenza, della regione, entro quindici giorni dall'adozione del decreto di variazione in questione, adottato dal competente Dipartimento dell'ICQRF, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 64 della legge;
b) il predetto decreto di variazione o il riferimento alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero;
c) la sintetica descrizione e motivazione della modifica al pertinente articolo del disciplinare, unitamente all'indirizzo ed ai recapiti telefonici e di posta elettronica della nuova autorita'/organismo, da redigere su modello di cui all'allegato III B, del presente decreto.
 
Art. 14
Domande di modifica temporanea - Art. 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 18 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art. 11 del
regolamento (UE) n. 34/2019

1. Conformemente all'art. 18, del regolamento (UE) n. 33/2019, per la presentazione e l'esame delle domande di modifiche temporanee di cui all'art. 11, comma 4, si applicano le seguenti disposizioni procedurali semplificate, connesse al carattere eccezionale e contingente delle modifiche in questione:
a) la domanda e' presentata al Ministero:
i) dal richiedente, tramite la regione, o
ii) dalla regione, nell'interesse dei produttori interessati, in caso di DOP e IGP per le quali, conformemente alla deroga di cui all'art. 71, paragrafo 3, del regolamento CE n. 607/2009, ai fini della registrazione delle denominazioni preesistenti, sono stati considerati quali soggetti richiedenti le regioni e nei casi in cui sia assente il richiedente di cui all'art. 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) la domanda e' corredata dalla seguente documentazione:
i) descrizione sintetica delle modifiche ai pertinenti articoli del disciplinare e dei motivi che la giustificano;
ii) documentazione atta a dimostrare le particolari condizioni ed eventi verificatisi di cui all'art. 11, comma 4;
iii) pubblicazione nel BUR dell'avviso di presentazione della domanda stessa;
iv) parere favorevole della regione;
c) a seguito di esito favorevole dell'esame della domanda, il Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica temporanea.
2. Per quanto concerne i tempi di applicazione, con riferimento al territorio nazionale e comunitario, della modifica approvata con il decreto di cui al comma 1, lettera c), nonche' per le procedure relative al successivo invio della domanda alla Commissione UE ed alla connessa pubblicizzazione in ambito comunitario e nazionale, sono applicabili le disposizioni generali previste per le modifiche ordinarie di cui all'art. 13.
 
Art. 15
Procedura di autorizzazione alla protezione nazionale transitoria e
relative limitazioni - Art. 8 del regolamento UE n. 33/2019

1. Conformemente all'art. 8 del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di protezione alla Commissione europea di cui all'art. 10, comma 1, il Ministero puo' concedere ad una denominazione una protezione nazionale transitoria su richiesta del richiedente.
2. Per la finalita' di cui al comma 1 il richiedente presenta apposita domanda al Ministero, tramite la regione, corredata dalla dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la regione da qualunque responsabilita' presente e futura conseguente alla protezione nazionale transitoria, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione da parte della Commissione europea. Detta responsabilita' ricade sul richiedente e sui soggetti che si avvalgono della protezione transitoria in questione.
3. La regione, previa valutazione della documentata domanda, trasmette la stessa al Ministero corredandola del proprio parere favorevole, ai fini dell'intesa di cui all'art. 32, comma 3, della legge.
4. Il Ministero valuta la richiesta e, se del caso, accorda con decreto la protezione nazionale transitoria, che entra in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione dell'autorita' o organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione della specifica denominazione e di approvazione del relativo piano dei controlli, ai sensi dell'art. 64 della legge. Lo stesso decreto di autorizzazione transitoria e' comunque applicabile per le produzioni vitivinicole derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che entri in vigore antecedentemente all'inizio di tale campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno). La stessa autorizzazione e' eventualmente da intendersi prorogata fino all'adozione della decisione di protezione ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di autorizzazione della protezione nazionale transitoria, nei termini di cui al comma 4, il nome oggetto di protezione puo' essere utilizzato solo dagli operatori assoggettati al sistema di controllo per le produzioni vitivinicole conformi al relativo disciplinare.
6. L'elenco delle autorizzazioni di protezione nazionale transitoria e i relativi decreti sono pubblicati sul sito internet del Ministero.
7. Per assicurare la protezione nazionale transitoria le competenti autorita' applicano per analogia le disposizioni previste per la protezione nell'Unione europea dagli articoli 100, paragrafo 3, 102 e 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle relative norme applicative dell'Unione europea e nazionali.
8. Le misure adottate con l'autorizzazione di cui al comma 4 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.
9. La protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui e' adottata una decisione di protezione ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda e' ritirata.
 
Art. 16

Disposizioni di etichettatura temporanea e presentazione

1. Per le denominazioni autorizzate alla protezione nazionale transitoria ai sensi dell'art. 15, conformemente all'art. 22 del regolamento (UE) n. 33/2019, i produttori interessati possono indicare nell'etichettatura e nella presentazione dei relativi prodotti vitivinicoli il nome della denominazione, nonche' possono utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Per le produzioni di cui al comma 1 e' vietato utilizzare i simboli dell'Unione europea che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le espressioni dell'Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» o «IGP», nonche' le menzioni tradizionali nazionali «Denominazione di origine controllata e garantita», «Denominazione di origine controllata», «Indicazione geografica tipica» e le relative sigle.
3. Qualora la domanda di protezione sia respinta, i prodotti vitivinicoli gia' etichettati conformemente al comma 1 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
 
Art. 17
Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 106 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 - articoli 19, 20 e 21 del
regolamento UE n. 33/2019 - Art. 13 del regolamento (UE) n. 34/2019
- art. 34 della legge

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cancellazione della protezione si applicano per analogia le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le differenziazioni di cui ai seguenti commi.
2. La domanda puo' essere promossa direttamente dal Ministero, anche su iniziativa della regione, quando la denominazione non e' piu' rispondente al rispettivo disciplinare e, in particolare, quando da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto, sulla base dei dati forniti dal competente organismo di controllo di cui all'art. 64 della legge.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione contenente i motivi della cancellazione, con informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sugli elementi a sostegno della richiesta medesima;
b) modulo conforme all'allegato V, adeguatamente compilato.
 
Art. 18
Procedura preliminare nazionale per il riconoscimento delle menzioni
tradizionali - Art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
33/2019

1. Conformemente all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 33/2019, il riconoscimento e la disciplina delle menzioni tradizionali con norma nazionale, preliminarmente alla presentazione della domanda di protezione alla Commissione UE, avviene nel rispetto dei seguenti criteri e relativa procedura.
2. Fatto salvo che la menzione tradizionale deve corrispondere ai requisiti previsti dagli articoli da 112 a 115 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli articoli 26, 27, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 33/2019, la domanda e' presentata al Ministero a mezzo PEC e in regola con le norme sul bollo, nel rispetto delle analoghe disposizioni per le domande di protezione delle DO e IG di cui all'articolo 5, comma 2, dai seguenti soggetti:
a) in caso di menzioni tradizionali riferite a specifica o specifiche DOP o IGP, la domanda e' presentata dai soggetti richiedenti la protezione o la modifica dei disciplinari delle specifiche denominazioni;
b) in caso di menzioni tradizionali riferite ad una pluralita' di DOP o IGP, la domanda e' presentata da una o piu' regioni o province autonome o da una piu' associazioni o organizzazioni di produttori vitivinicoli.
3. La domanda deve contenere i seguenti elementi ed essere corredata della seguente documentazione:
a) il nome della menzione tradizionale ed il tipo, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate;
c) la definizione e le condizioni di impiego;
d) le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate;
d) relazione tecnico-commerciale atta a dimostrare le condizioni di cui alle lettere precedenti;
e) il parere favorevole della competente regione, qualora non sia soggetto richiedente.
4. Il Ministero, esaminata la conformita' della Menzione tradizionale alle norme della UE, entro sei mesi dal ricevimento della domanda adotta con apposito provvedimento la proposta di riconoscimento della Menzione tradizionale con la relativa descrizione e condizioni di utilizzo e pubblica tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per recepire le eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
5. L'opposizione e' ammissibile qualora dimostra che la domanda di riconoscimento e' incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perche' non conforme all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 33/2019 o perche' la registrazione confliggerebbe con gli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 33/2019 rispettivamente in materia di relazione con i marchi commerciali e in materia di omonimi con le menzioni tradizionali registrate o con le DOP e IGP.
6. In caso di presentazione di opposizione, il Ministero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi del comma 5, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente e, se del caso, alla regione. Il richiedente predispone le controdeduzioni e le invia, entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione, al Ministero e, se del caso, alla regione.
7. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui al precedente comma 6 comporta l'archiviazione della domanda di riconoscimento.
8. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
9. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso, al soggetto che ha presentato opposizione e, se del caso, alla regione e adotta il decreto di riconoscimento di cui al successivo comma 11.
10. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente non siano idonee a superare i motivi di opposizione convoca, entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse, una riunione con il richiedente, se del caso, la regione ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'intesa con la regione, entro sessanta giorni dalla data della riunione, decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'opposizione, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato l'opposizione entro quindici giorni dall'adozione della predetta decisione.
11. Terminatala procedura di cui al comma 8, in caso di non accoglimento dell'opposizione, la menzione tradizionale viene riconosciuta con decreto del Ministro. Tale decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale e la menzione tradizionale e' inserita in apposito elenco nazionale pubblicato sul sito internet del Ministero.
12. A seguito del riconoscimento di cui al comma 11 le menzioni tradizionali possono essere inserite negli specifici disciplinari di produzione nell'ambito delle specifiche domande di protezione DO o IG o di modifica ordinaria dei disciplinari di produzione DOP o IGP. Tale inserimento avviene fatta salva la eventuale futura decisione della Commissione UE in merito al conferimento della protezione comunitaria della menzione tradizionale di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 33/3019.
 
Art. 19
Procedura per la richiesta della protezione - articoli 112, 113, 114
e 115 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - regolamento (UE) n.
33/2019 e regolamento (UE) n. 34/2019

1. Il Ministero, qualora sia stata assolta la condizione di cui all'art. 27, paragrafo 2, lett. a) e b), del regolamento (UE) n. 33/2019, in merito al periodo d'uso tradizionale di una menzione successivamente al riconoscimento con la norma nazionale di cui all'articolo 18, comma 11, presenta la domanda di protezione della stessa menzione tradizionale alla Commissione europea, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle procedure, ivi comprese le eventuali successive procedure di opposizione, avvalendosi della modulistica di cui al regolamento (UE) n. 33/2019, articoli da 24 a 31, e di cui al regolamento (UE) n. 34/2019, articoli da 21 a 25.
 
Art. 20
Procedura per la modifica e la cancellazione delle menzioni
tradizionali registrate - Regolamento (UE) n. 33/2019 e regolamento
(UE) n. 34/2019

1. Per la presentazione, l'esame, la procedura di opposizione delle domande di modifica delle menzioni tradizionali registrate si applicano per analogia le disposizioni previste dal presente decreto e dagli articoli da 25 a 31 del regolamento (UE) n. 33/2019 e dagli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) n. 34/2019.
2. Fatto salvo che la richiesta di cancellazione di una menzione tradizionale deve essere debitamente motivata, qualora ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 33/2019, la menzione tradizionale non risponda piu' ai requisiti stabiliti agli articoli 27, 32 o 33 dello stesso regolamento e non sia piu' garantita la conformita' alla definizione e alle condizioni di impiego corrispondenti, per la presentazione, l'esame, la procedura di opposizione delle domande di cancellazione delle menzioni tradizionali registrate si applicano per analogia le disposizioni previste dagli articoli da 26 a 31 del regolamento (UE) n. 33/2019 e dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 34/2019.
 
Art. 21

Attivita' del Comitato

1. In relazione alle competenze di cui all'art. 40, comma 1, della legge, il Comitato, anche su richiesta del Ministero, espleta funzioni di studio e approfondimento in ordine a specifici aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP, con particolare riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed internazionale.
2. In relazione alle funzioni di cui all'art. 40, comma 6, della legge e con riferimento alle disposizioni procedurali del presente decreto, il Ministero si avvale del parere del Comitato nella fase di valutazione delle seguenti domande:
a) domande di registrazione di nuove DOP o IGP;
b) domande di «modifiche dell'Unione» dei disciplinari;
c) domande di «modifiche ordinarie» dei disciplinari, qualora le stesse comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e sulla reputazione delle relative denominazioni, anche in relazione al contesto vitivinicolo di qualita' macro regionale o nazionale. La determinazione di tale impatto e' stabilita dal Ministero, sentito il Presidente del Comitato;
d) domande di riconoscimento di nuove menzioni tradizionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministero trasmette al Presidente del Comitato le specifiche domande, al fine di acquisire un parere consultivo del Comitato entro trenta giorni dalla data della predetta trasmissione, preliminarmente all'adozione della decisione del Ministero per l'ulteriore seguito procedurale.
 
Art. 22

Disposizioni particolari

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012 richiamato in premessa.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1090