Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2022 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2021
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 5 ottobre 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare l'art. 13 «Programma statistico nazionale»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare gli articoli 14 e 50;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, concernente il riordino delle norme relative all'«Anagrafe nazionale degli studenti»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 12, commi 107, lettera h), e 109;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», e in particolare l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zerosei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e in cui si precisa che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, e' destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2018;
Considerato che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, adottato con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri, aveva durata triennale con scadenza nel 2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 233, commi 1 e 2, che consentono di effettuare il riparto del Fondo di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 65 del 2017 afferente alle risorse dell'anno 2020 nelle more dell'adozione del Piano nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2017;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2019 del su richiamato Fondo;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2020 del su richiamato Fondo;
Vista la nota prot. n. AOODGOSV 1177 del 20 gennaio 2021 di trasmissione alla Conferenza unificata delle schede di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse delle annualita' 2018 e 2019 e di riepilogo delle scadenze per l'invio delle stesse al Ministero da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto necessario adottare un nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (d'ora in poi «Piano») nell'ambito di un arco temporale piu' ampio e funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici, con una durata quinquennale, al fine di proseguire le azioni volte a consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 65 del 2017, costituisce obiettivo strategico del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni «il progressivo consolidamento, ampliamento, nonche' l'accessibilita' dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di eta' a livello nazionale»;
Tenuto conto che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT del 27 ottobre 2020 denominato «Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019», risulta sussistente un ampio divario nell'offerta di servizi educativi tra Centro-nord e Mezzogiorno, registrandosi per l'anno scolastico 2018/2019 a livello nazionale una disponibilita' di posti nei servizi educativi per la prima infanzia pari al 25,5 per cento dei potenziali utenti, mentre nel Sud e' pari al 13,3 per cento e nelle Isole al 13,8 per cento;
Ritenuto, pertanto, di destinare a finalita' perequative una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (d'ora in poi «Fondo») a decorrere dall'esercizio finanziario 2021;
Ritenuto di assegnare le predette risorse perequative alle regioni in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale che rispettino i termini condivisi nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata per la trasmissione della programmazione regionale degli interventi e per la partecipazione al monitoraggio sulla spesa;
Considerato altresi' che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12, del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche' dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita' massima fiscale;
Ritenuto di confermare per la durata del presente Piano la previsione di un cofinanziamento della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia a carico del bilancio regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualita' di riparto del Fondo, secondo quanto gia' previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53;
Ritenuto che la programmazione regionale debba connettersi al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e che a tal fine appare necessario, per uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato nel territorio nazionale, che una quota parte di risorse assegnate a livello regionale sia destinata a specifiche azioni fatta salva la relativa attuazione delle stesse rimessa alle indicazioni presenti nelle programmazioni regionali;
Ritenuto che sia prioritario promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali e sostenere la qualificazione del personale educativo e docente attraverso iniziative formative da realizzarsi eventualmente in modo congiunto, anche in ragione della necessita' di effettuare azioni di accompagnamento delle Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 65 del 2017, in fase di definizione, e che a tale fine si ritiene congruo che le programmazioni regionali indirizzino di norma una quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale;
Tenuto conto della forte presenza del fenomeno degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia che, calcolato sull'intera popolazione residente di due anni e non solo su quella che compie tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di iscrizione, raggiunge nelle regioni del Sud Italia percentuali tra il 22,01 per cento e il 29,47 per cento (fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione - dati dell'anno scolastico 2019/2020), percentuale che risulterebbe decisamente piu' elevata se calcolata sui soli residenti di due anni nati tra gennaio e aprile;
Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017 dispone che attraverso l'attuazione del Piano siano gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia e che, per raggiungere tale finalita', appare necessario che il Piano pluriennale rechi una specifica misura appositamente dedicata;
Tenuto conto della presenza piu' omogenea e diffusa sul territorio nazionale di scuole dell'infanzia statali e paritarie e della copertura delle suddette scuole nel territorio nazionale per una fascia che oscilla dall'87,81 per cento della popolazione residente tra i tre e i cinque anni (dato del Lazio a.s. 2019/2020 - fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione) al 95,60 per cento (dato dell'Umbria a.s. 2019/2020 - fonte sistema informativo Ministero dell'istruzione);
Ritenuto che, per contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia, appare efficace adottare una specifica misura volta al potenziamento delle sezioni primavera di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai bambini dai due ai tre anni, associate alle scuole dell'infanzia, in quanto la presenza piu' omogenea e diffusa delle scuole dell'infanzia in tutto il territorio nazionale garantisce la possibilita' di copertura del servizio per i bambini della suddetta fascia di eta' nei territori privi di servizi educativi per l'infanzia, che, peraltro, corrispondono a quelli ove e' maggiormente diffuso il fenomeno degli anticipi di iscrizione;
Tenuto conto che, al fine di una migliore integrazione delle strutture operanti sull'asse cronologico da zero a sei anni, appare opportuno favorire sul territorio nazionale la diffusione dei Poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, anche in considerazione della naturale vocazione degli stessi alla ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio funzionale alla effettiva operativita' di forme di coordinamento pedagogico territoriale;
Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che le regioni, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmino la costituzione di Poli per l'infanzia e che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017, disciplinante il Piano di azione nazionale pluriennale, prevede quale specifico obiettivo del Piano anche il progressivo potenziamento delle sezioni primavera;
Ravvisata la necessita', per le ragioni sopra riportate, di promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia, il potenziamento e la stabilizzazione delle sezioni primavera, al fine di contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia e che, a tal fine, le regioni o province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, indirizzino di norma una quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di Poli per l'infanzia o di sezioni primavera gia' esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole o inserite in Poli per l'infanzia;
Ritenuto di disciplinare attraverso specifico protocollo di intesa approvato dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 281 del 1997 le modalita' attraverso cui sono definiti i tempi di adeguamento dei sistemi informativi regionali al sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, finanziato dall'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020;
Vista la nota prot. 32712 del 30 luglio 2021, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione ha trasmesso lo schema di deliberazione del Consiglio dei ministri, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;
Visto il verbale della seduta della Conferenza unificata dell'8 luglio 2021, repertorio atti n. 82/C.U., dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di deliberazione in esame;
Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

Delibera:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'istruzione;
b) «DGOSVI - MI», la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione;
c) «DGRUF - MI», la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione;
d) «DGEFID - MI», la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
e) «Legge n. 107 del 2015», la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
f) «Decreto legislativo», il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
g) «Sistema integrato», il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di eta' compresa dalla nascita sino ai sei anni;
h) «Piano», il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
i) «Fondo», il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
l) «Intesa», l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
m) «Protocollo di intesa», il protocollo approvato in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 281 del 1997 per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni e comuni con riferimento al Sistema integrato di educazione e di istruzione;
n) «Decreto di riparto», il decreto ministeriale di riparto del Fondo previsto dall'art. 4;
o) «Quota perequativa», la quota di risorse finanziarie destinata alle regioni e province autonome in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili, in applicazione del successivo art. 2, comma 3;
p) «Programmazione», la programmazione, di norma pluriennale, ad opera della regione o della provincia autonoma, degli interventi da finanziare, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comprensiva degli elementi da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento e corredata dalle schede riepilogative afferenti alle risorse delle singole annualita' (allegato A);
q) «sezione primavera», il servizio educativo per i bambini di eta' compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;
r) «USR», l'ufficio scolastico regionale;
s) «Tavolo», il Tavolo paritetico composto da rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.
 
Allegato A0: programmazione prima quota 2021 Allegato A: scheda riepilogativa della programmazione regionale Allegato B: scheda di monitoraggio Allegato C: nota metodologica per la compilazione delle schede Allegato D: indicatori ISTAT servizi educativi per l'infanzia anno
educativo 2018/2019 e dati del Ministero dell'istruzione scuole
dell'infanzia statali e paritarie anno scolastico 2019/2020 per la
misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici
Allegato A0

Programmazione prima quota 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

Scheda riepilogativa della programmazione regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Scheda di monitoraggio

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Nota metodologica per la compilazione delle schede

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D Indicatori ISTAT servizi educativi per l'infanzia anno educativo
2018/2019 e dati del Ministero dell'istruzione scuole dell'infanzia
statali e paritarie anno scolastico 2019/2020 per la misurazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita' e durata
del Piano di azione nazionale pluriennale

1. E' adottato il Piano di azione nazionale pluriennale che definisce, per il quinquennio 2021-2025, la finalizzazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.
2. L'adozione del Piano e' volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.
3. Per promuovere un riequilibrio territoriale dell'accessibilita' a livello nazionale ai servizi educativi per l'infanzia, a decorrere dal riparto delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021 una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo denominata «quota perequativa» e' assegnata alle regioni e province autonome in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di eta' compresa tra zero e tre anni. Le risorse destinate a finalita' perequative sono assegnate alle regioni secondo le disposizioni di cui all'art. 7.
4. L'allegato D alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale, reca gli indicatori desunti dal rapporto annuale ISTAT «Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019» del 27 ottobre 2020 e i dati ministeriali relativi agli iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie nell'anno scolastico 2019/2020 per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.
 
Art. 3

Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi, ciascuno riconducibile a una o piu' delle seguenti tipologie:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilita' di stabili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche;
b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale di cui all'art. 5, perseguono le seguenti finalita':
a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarita' pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di eta' compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;
d) riqualificare edifici scolastici di proprieta' pubblica, gia' esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprieta' pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;
e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, lettera e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) - formazione e coordinamenti pedagogici territoriali - da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo; per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, lettera b) e c) le regioni o province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, assegnano di norma una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera gia' esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'art. 6.
4. Con il decreto di riparto possono essere fissati annualmente dei limiti alle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) nell'ambito delle programmazioni regionali, in considerazione degli altri canali di finanziamento dedicati a spese per interventi in materia di edilizia previsti dalla normativa vigente o da future disposizioni.
5. Per garantire l'efficacia degli interventi la programmazione regionale deve prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione non inferiore a euro 1.000,00.
6. Le risorse erogate rivenienti a seguito della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai comuni per finanziare ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalita' del Piano, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente. Dette risorse e i relativi interventi sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 8.
 
Art. 4

Riparto del Fondo

1. Al fine di assicurare liquidita' funzionale alla gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno 2021, con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021, una quota parte del Fondo, corrispondente a euro 264.000.000,00, e' ripartita tra le regioni e province autonome in misura corrispondente alla Tabella 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53. Le risorse sono successivamente erogate dalla DGRUF-MI in favore degli enti locali, avendo a riferimento i beneficiari e gli importi delle programmazioni regionali o dei decreti dipartimentali sostitutivi relativi alle risorse dell'esercizio finanziario 2020, conformi alle previsioni del decreto ministeriale n. 53/2020, salvo diversa comunicazione da parte della regione a DGOSVI-MI entro il termine perentorio del 10 agosto 2021 attraverso l'invio di un diverso elenco di comuni beneficiari, in forma singola o associata, completo del relativo numero di conto di Tesoreria e dell'importo assegnato (allegato A0 - Programmazione prima quota 2021).
2. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021 e' definito il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome delle restanti risorse relative all'anno 2021, pari a euro 43.500.000,00, e delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della quota di cofinanziamento regionale.
3. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il mese di febbraio 2023 e' definito il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2024 e 2025, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della quota di cofinanziamento regionale.
4. L'intesa di cui ai commi 2 e 3 reca, per ciascuna annualita' di riparto del Fondo, i seguenti elementi:
a) termini e modalita' di trasmissione al Ministero da parte delle regioni e delle province autonome della programmazione e della scheda riepilogativa (allegato A) di cui all'art. 5, nonche' della scheda di monitoraggio di cui all'art. 8 (allegato B);
b) individuazione delle regioni alle quali assegnare la quota perequativa ai sensi dell'art. 7.
5. I decreti di riparto del Fondo sono adottati dal Ministro in conformita' alle intese raggiunte previste dai commi precedenti. A decorrere dall'anno 2022 i decreti di riparto sono adottati nel mese di gennaio.
 
Art. 5

Programmazione regionale

1. Le regioni e le province autonome adottano, previa consultazione delle ANCI regionali, la programmazione, di norma pluriennale, degli interventi di cui all'art. 3 nei limiti delle risorse di cui al decreto di riparto del Fondo e all'intesa, assolvendo all'onere di cofinanziamento regionale previsto dall'art. 6.
2. La programmazione e' costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati, rispetto all'annualita' delle risorse:
a) il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;
b) l'importo del finanziamento diviso tra quota statale e quota comunale destinata allo specifico intervento;
c) la tipologia di cui all'art. 3, comma 1;
d) la finalita' perseguita di cui all'art. 3, comma 2;
e) i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'art. 3, comma 3, con evidenza delle modalita' attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste;
f) la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'art. 6.
3. La programmazione e' corredata dalla compilazione delle schede riepilogative annuali di cui all'allegato A, utili ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recanti le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo.
4. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e le schede riepilogative annuali di cui al comma 3 (allegato A), per le risorse relative agli esercizi finanziari 2021 (quota parte relativa al riparto di euro 43.500.000,00), 2022 e 2023 afferenti all'intesa di cui all'art. 4, comma 2. Per ogni annualita' e' compilata la relativa scheda riepilogativa che potra' essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse. Per le regioni destinatarie della quota perequativa, il mancato invio entro il 30 novembre 2022 della programmazione afferente alle risorse relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022 comporta la decadenza delle relative quote perequative, mentre il mancato invio della programmazione entro il 30 novembre 2023 comporta la decadenza della quota perequativa afferente all'esercizio finanziario 2023; relativamente all'esercizio finanziario 2021 la decadenza non riguarda la quota perequativa assegnata nelle modalita' di cui all'art. 4, comma 1.
5. Entro il 30 novembre 2023 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e la scheda riepilogativa di cui al comma 3 (allegato A), per le risorse relative agli esercizi finanziari 2024 e 2025 afferenti all'intesa di cui all'art. 4, comma 3. Per ogni annualita' e' compilata la relativa scheda riepilogativa che potra' essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse. Per le regioni destinatarie della quota perequativa il mancato invio della programmazione entro il 30 novembre 2024 comporta la decadenza della quota perequativa relativa alle risorse degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
6. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto, acquisita la programmazione della relativa annualita', le risorse presenti nelle disponibilita' del bilancio sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata.
7. Ferma restando la decadenza dalla quota perequativa di cui ai commi 4 e 5, nel caso in cui non sia pervenuta la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 entro la chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre), la DGRUF - MI dispone la conservazione delle risorse non programmate informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla regione interessata, al Tavolo di cui all'art. 11 e alla Conferenza Unificata e per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo. Le risorse conservate nel conto dei residui sono assegnate alla medesima regione unitamente a quelle relative al riparto del Fondo per l'esercizio finanziario immediatamente successivo. L'erogazione delle risorse e' comunque sospesa fino alla trasmissione della programmazione completa di tutti i suoi elementi, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.
8. Le programmazioni comprendenti gli importi di piu' annualita' contengono la compilazione delle schede riepilogative di cui all'allegato A distinte per ciascuna annualita', con analitica indicazione di cio' che si intende finanziare con le risorse dell'annualita' corrente e cio' che si intende finanziare con le risorse delle annualita' precedenti. Resta fermo l'obbligo di assolvere agli oneri di monitoraggio nelle tempistiche previste per le singole annualita' e il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.
9. Al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno di vigenza del presente Piano trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 5.
 
Art. 6

Cofinanziamento regionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
2. Le regioni e le province autonome finanziano, con risorse proprie o comunitarie, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il decreto di riparto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c).
3. La previsione del cofinanziamento regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assegnate dallo Stato e' condizione essenziale per accedere al finanziamento annuale. Nella programmazione delle risorse residuali relative all'esercizio finanziario 2021 le regioni e le province autonome esplicitano la quota di cofinanziamento di cui al presente articolo per l'intero importo assegnato per l'esercizio finanziario 2021.
4. Nel caso in cui entro la chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non sia pervenuta al Ministero la documentazione da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale nella quota prevista al comma 2, le risorse sono riassegnate alla regione per l'annualita' successiva, fermo restando l'obbligo del cofinanziamento nella percentuale prevista e sull'intero importo del finanziamento statale assegnato. La DGRUF - MI provvede a richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze la conservazione delle risorse informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla regione, al Tavolo e alla Conferenza unificata e per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.
5. Le risorse che al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno di vigenza del presente Piano risultino complessivamente non erogate saranno conservate nel bilancio sulla base delle vigenti disposizioni in materia contabile. La DGRUF - MI adotta i provvedimenti attuativi, informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla Conferenza unificata e per la redazione della relazione conclusiva al Parlamento.
 
Art. 7

Finanziamento con finalita' perequativa

1. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa sono erogate alle regioni individuate con il decreto di riparto previa acquisizione della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa scheda riepilogativa annuale di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. Il mancato invio entro i termini previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, ultimi periodi, della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'annualita' successiva, tra le altre regioni individuate dal medesimo decreto di riparto che non sono incorse nella decadenza della quota. Acquisite le programmazioni, su richiesta della DGOSVI - MI, la DGRUF - MI adotta il decreto direttoriale con il quale sono erogate le risorse finanziarie ai comuni delle regioni beneficiarie della quota perequativa ripartita e, nel caso in cui le suddette risorse risultino andate in perenzione, mette in atto ogni azione volta a richiederne la reiscrizione in bilancio al fine di poterle impegnare ed erogare.
 
Art. 8

Monitoraggio della spesa per
la realizzazione degli interventi

1. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 10, anche ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, le regioni e le province autonome, acquisiti i dati forniti dai comuni in forma singola o associata, trasmettono al Ministero la scheda di monitoraggio corrispondente all'allegato B nei termini fissati nei commi 4, 5, 6, 7, 8 del presente articolo. La scheda di monitoraggio regionale e' da intendersi correttamente compilata decorsi trenta giorni dall'acquisizione della stessa senza che siano stati formulati rilievi dalla DGOSVI - MI. La Cabina di regia di cui all'art. 9 puo' apportare nel corso del periodo di vigenza del presente Piano modifiche alla suddetta scheda.
2. Nel caso di mancato invio al Ministero della scheda di monitoraggio o di non corretta compilazione della stessa entro il termine fissato nel decreto di riparto, la DGOSVI - MI, con apposita nota, invita le regioni inadempienti a provvedere all'invio della scheda di monitoraggio, informando anche il Tavolo, con l'avvertimento che fino all'acquisizione della scheda di monitoraggio correttamente compilata sara' sospesa l'erogazione delle risorse afferenti all'annualita' successiva distribuite con il relativo decreto di riparto. La DGOSVI - MI comunica la mancata trasmissione della scheda di monitoraggio e la conseguente sospensione dell'erogazione delle risorse alla Conferenza unificata e lo rappresenta nell'ambito della redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
3. La valutazione sulla realizzazione degli interventi attuati dai comuni con l'utilizzo del Fondo statale e del cofinanziamento regionale, e la coerenza degli stessi con la programmazione regionale spetta alle regioni e alle province autonome, secondo criteri e modalita' autonomamente definiti, essendo le stesse responsabili dell'attivita' di programmazione delle risorse.
4. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2018 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 settembre 2021 come previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160.
5. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2019 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 settembre 2022.
6. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2020 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 agosto 2023 come previsto dall'art. 4, comma 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53.
7. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 agosto 2024. La scheda di monitoraggio per l'impiego delle risorse 2021 e' unica e comprende le risorse ripartite con i decreti di riparto che recepiscono le intese di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
8. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda rispettivamente entro il 30 agosto 2025, 2026, 2027, 2028.
9. Per i suddetti riparti e relativi monitoraggi trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2. La partecipazione ai monitoraggi e' condizione per accedere al riparto delle risorse delle annualita' successive.
10. La DGOSVI - MI puo' effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sull'utilizzo delle risorse da parte dei comuni e sugli interventi attivati dagli stessi in relazione agli obiettivi e alle tipologie di intervento previsti dal decreto legislativo, anche avvalendosi della collaborazione degli USR.
 
Art. 9

Cabina di regia

1. E' costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia si riunisce almeno una volta l'anno.
2. La Cabina di regia e' costituita con decreto del Ministro, e' presieduta da un rappresentante del Ministero ed e' composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero, scelti tra la DGOSVI, DGEFID e DGRUF, e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 10 del decreto legislativo e' componente di diritto della Cabina di regia.
3. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione nazionale, la Cabina di regia ha il compito di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni delle regioni e delle province autonome al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 del decreto legislativo.
4. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese.
 
Art. 10

Anagrafe nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione

1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Ministero, regioni, province autonome ed enti locali e' attivato il sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia cui aderiscono obbligatoriamente i servizi educativi autorizzati dagli enti locali corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo.
2. L'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione si compone del sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, dell'Anagrafe nazionale degli studenti, nella parte afferente alla scuola dell'infanzia, e dell'Anagrafe delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, cui afferisce la rilevazione obbligatoria prevista dal Piano statistico nazionale.
3. Su proposta del Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 281 del 1997, il protocollo di intesa che definisce le modalita' di funzionamento del sistema informativo di cui al comma 1, i presupposti per il corretto trattamento dei dati personali, le eventuali forme di raccordo con l'Anagrafe nazionale degli studenti, con l'Anagrafe delle scuole dell'infanzia di cui al comma 2, con i sistemi informativi regionali e i relativi tempi di adeguamento degli stessi al sistema nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020.
 
Art. 11

Tavolo paritetico regionale
di coordinamento delle attivita' del Piano

1. Con decreto del direttore generale dell'USR e' istituito un Tavolo paritetico di confronto fra regione, comuni e Ministero (d'ora in poi «Tavolo»), con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nel relativo territorio. Il Tavolo svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al sistema integrato zerosei, con particolare riferimento al processo di costruzione degli atti programmatori riguardanti l'impiego delle risorse regionali del Fondo. Il Tavolo e' composto da rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.
2. Il decreto di istituzione del Tavolo dispone la prima convocazione dello stesso per l'insediamento entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1. Nella riunione di insediamento i componenti del Tavolo individuano un presidente, il quale convoca e coordina i lavori. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte l'anno.
3. Nell'ambito dei lavori, il Tavolo puo' essere integrato da rappresentanti degli enti locali o altre istituzioni interessate nell'attuazione del Piano.
4. Il Tavolo puo' rappresentare alla DGOSVI-MI criticita' relative alla predisposizione della programmazione.
5. Ai componenti del Tavolo e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Piano si applicano a valere sui riparti del Fondo per le annualita' dal 2021 al 2025. Per le annualita' precedenti trovano applicazione le disposizioni dei relativi decreti di riparto del Fondo.
La presente delibera e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi Il Ministro dell'istruzione
Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 706