Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 marzo 2022 |
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di specie agrarie ed ortive. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»; Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varieta' di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varieta' stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta' devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta'; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza; Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la possibilita' di rinnovo dell'iscrizione delle varieta' ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarlo o abbia un interesse economico rilevante; Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta; Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro nazionale qualora la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza; Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta', indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20; Visti i pareri del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, espressi nella riunione dell'11 febbraio 2022; Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varieta' in iscrizione oggetto del presente provvedimento; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione; Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel presente dispositivo; Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale; Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo; Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sottoelencate.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varieta' agrarie di cui al comma 1, sono depositati presso questo Ministero. |
| Art. 2
1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto riportate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varieta', iscritte al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
1. Le denominazioni delle varieta' di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono cosi' di seguito modificate:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino alla fine del decimo anno civile.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 6
1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 7
1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2024.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2022
Il direttore generale: Angelini
______ Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011. |
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